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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 8621 dell'anno 2024
TRA con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, Parte_1
capitale sociale sottoscritto ed interamente versato di Euro 10.000.000,00, iscritta al n. 1470509 del
R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma: in persona di - i cui poteri di rappresentanza in P.IVA_1 Parte_2
giudizio e di nomina Avvocati e Procuratori gli sono stati conferiti giusta procura speciale agli atti, per Notar di Roma, del 25.07.2024 Repertorio n. 181515, Raccolta 12772 - Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vitale Di Gennaro, giusta procura in atti, presso il cui studio in
Napoli alla via Lepanto n. 97 elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (NA) alla via San Nullo n. 179/B int. 11, elettivamente domiciliato in
Qualiano (NA) alla via Campana n. 15, presso lo studio dell'Avv. Zamuner Marilanda, difensore del primo grado di giudizio
APPELLATO contumace
NONCHÉ
C.F. , in persona del Prefetto p.t., domiciliato presso Controparte_2 P.IVA_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Armando Diaz n. 11
APPELLATA contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3000/2024 emessa in data 4.7.2024 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, dott. Dario Ciaccio, e depositata in cancelleria in data 8.7.2024, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 07120190008459355000 a, emessa per il pagamento di una sanzione irrogata per violazione cds.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: in via preliminare, inammissibilità della domanda per tardività ex art. 7 dlgs 150/2011; inammissibilità della domanda per non essere stata tempestivamente impugnata la cartella esattoriale e, in ogni caso, per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria del difetto di giurisdizione e in subordine di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
All'esito dell'udienza celebratasi in data 19.3.2025 il giudice, a scioglimento di riserva, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia degli appellati, come indicati in epigrafe, per essere stato raggiunti da regolare notifica e non essersi costituiti.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto al motivo relativo alla tardività della domanda per essere applicabile l'art. 7 d.lgs 150/2011 si osserva che, nel corpo della motivazione, il giudice di prime cure ha in sostanza applicato, si ritiene correttamente, la detta norma alla sola parte della domanda volta a far valere la cd. prescrizione preventiva, tanto da reputarla tardiva e, di fatto, da non analizzarla affatto.
L'accoglimento della domanda si fonda esclusivamente sull'accertamento di sussistenza della prescrizione successiva alla notifica della cartella, rispetto alla quale non vi sono preclusioni temporali.
Ciò non toglie che la domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che il chiarimento delle
SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3000/2024 Parte_1
emessa in data 4.7.2024 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, dott. Dario Ciaccio, e depositata in cancelleria in data 8.7.2024, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati, come indicati in epigrafe;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
- spese irripetibili per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa il 5.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone