TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6379/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6379/2021 promossa da:
in persona del Parte_1
Curatore Dott. Parte_2
con avv. Andrea Brini giusto mandato in atti
- attrice contro
Controparte_1
con avv. Tommaso Tossani giusto mandato in atti
- convenuto e
CP_2
con avv. Jacopo Piccioli giusto mandato in atti
- convenuta
************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
In fatto
Con l'atto introduttivo della lite la società (allora in bonis) Parte_1
evocando in giudizio il e la chiedeva Controparte_1 CP_2 all'intestato Tribunale di: “…condannare la società in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ed il in Controparte_3
persona del suo Amministratore pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti a patiendi dalla stessa società a causa della installazione e della permanenza Parte_1 dei ponteggi, nonché dell'occupazione di porzione del resede pertinenziale del fondo detenuto in comodato dalla medesima società a far data dal giugno 2020 Parte_1 fino alla data di effettiva rimozione, che si indicano in € 1.000,00 mensili, e quindi ad oggi in €
12.000,00, fatta salva quella diversa quantificazione che verrà effettuata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria del dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e onorari di lite”.
A sostegno della domanda, parte attrice esponeva: di detenere a titolo di comodato il fondo commerciale posto al numero civico 8/b della
[...]
a , facente parte dello stabile condominiale di Controparte_3 CP_1 Controparte_3
[...
, nel quale essa esercitava la propria attività di gioielleria ed orologeria;
che dagli inizi del mese di marzo 2020, tutto il fabbricato veniva totalmente coperto dai ponteggi installati della società per l'esecuzione di opere edili condominiali, che iniziavano Controparte_2
però soltanto nel mese di marzo 2021; che con lettera raccomandata a.r. inviata tramite il proprio difensore Avv. Andrea Brini in data
9/12/2020, veniva contestato ai convenuti sia il fatto che i ponteggi in questione avrebbero potuto e dovuto essere posizionati in maniera diversa e tale da non oscurare integralmente le vetrine della gioielleria, sia la protratta permanenza degli stessi ben oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori;
che tale permanenza dei ponteggi aveva e stava arrecando un grave danno alla gioielleria per essere totalmente impedita la visuale della stessa ai potenziali clienti;
che i ponteggi insistevano su parte del resede di pertinenza del fondo detenuto dalla medesima società con conseguente diritto a vedersi risarcire i danni subiti per l'occupazione dello stesso;
che nonostante ripetuti solleciti da parte del proprio legale le convenute rimanevano inerti.
Tanto esposto in fatto, la rassegnava le conclusioni su riportate. Parte_3
Si costituiva il convenuto che rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione stante l'omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita, previsto come obbligatorio nella fattispecie de qua, ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014, convertito con modifiche nella L. 162/2014 e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
In tesi: rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni meglio espresse in narrativa;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e del conseguente accertamento della responsabilità del , Controparte_3
limitare la condanna, nella misura di giustizia e per il solo periodo di sospensione dei lavori determinandone l'effettiva entità.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.”.
Si costituiva la convenuta che rassegnava le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale CP_2
di rito,
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex adverso proposta per mancato previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
Sempre in via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società per tutti i Controparte_2 motivi indicati in narrativa, e per l'effetto estrometterla dal presente giudizio;
In tesi,
- rigettare, per le ragioni espresse in narrativa, tutte le avverse domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
In subordine
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare la condanna, nella misura di giustizia e per il solo periodo di sospensione dei lavori, in capo al solo Condominio parimenti convenuto in giudizio, escludendo in ogni caso l'attribuzione di responsabilità in capo alla
dei danni lamentati, per le ragioni espresse in narrativa. Con vittoria di compensi Controparte_2 legali e spese di giudizio.”
Esperito il procedimento obbligatorio di negoziazione assistita, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 26/9/2022 volta all'esame delle dette memorie, il difensore di parte attrice dava atto che quest'ultima era stata dichiarata fallita con sentenza n. 149/2022 del 20-22/7/2022 del Tribunale di Firenze, per cui veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Riassunto tempestivamente il procedimento dalla curatela, si è costituito in giudizio quale nuovo difensore del a l'Avv. Tommaso Tossani, a Controparte_3 CP_1 seguito della rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Valentina Cinti, depositando la comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'ammissione delle prove richieste nella memoria istruttoria.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa viene in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In diritto
In via preliminare si osserva che priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta CP_2
La convenuta confonde la legittimatio ad causam passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c. inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), che è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva del rapporto giuridico controverso ( Cass. civ. sez. III, 1° marzo 2004, n. 4121) da valutarsi in punto di merito.
Parte attrice domanda il risarcimento dei danni patiti a causa dell'installazione e della permanenza dei ponteggi, nonché dell'occupazione di porzione del resede pertinenziale del fondo detenuto in comodato dalla (allora in bonis), riconducibili ai fatti sopra riportati ed asseritamente Parte_1
imputate ad entrambe le parti convenute.
La questione, allora attiene alla verifica della responsabilità della società appaltatrice dei CP_2
lavori nel CP_1
Data la mancanza negli scritti difensivi di parte attrice di qualsiasi riferimento normativo utile a definire il thema decidendum, occorre procedere ad una corretta qualificazione della natura giuridica della responsabilità che la stessa intende imputare alle parti convenute.
Il potere-dovere del giudice di qualificare la domanda di parte attrice, infatti, è pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “non sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato quando il giudice, nell'ambito del potere di interpretazione della domanda, senza mutare gli elementi oggettivi dedotti dalle parti, proceda a una qualificazione giuridica della stessa diversa da quella prospettata dalle parti stesse. Invero il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta a impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda”
(Cassazione civile sez. II, 10/04/2015, n.7269).
Ciò posto parte attrice chiede da un lato il pagamento di un'indennità per l'occupazione del suolo privato relativa al suo fronte faccia del fondo condotto in comodato e dall'altro il risarcimento dei danni subiti dalla società in bonis per la diminuzione del proprio fatturato a causa della Pt_1
presenza dei ponteggi in parola che ne avrebbero oscurato le vetrine per circa 17 mesi.
Va osservato, quanto al primo profilo, che l'art. 843 c.c. prevede che “Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità”.
La norma prevede da un lato un obbligo di accesso da parte del proprietario del fondo per consentire al vicino la realizzazione di opere di manutenzione dall'altro non vieta alle parti interessate di prevedere la corresponsione di una indennità per tutto il tempo dell'occupazione del bene o per il passaggio necessario alla realizzazione dell'opera.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “…in materia di rapporti di vicinato, la previsione dell'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem, cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa ed anche in assenza di prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita (Cass. Civile del 27.01.2009 n. 1908).
La figura della obbligazione propter rem sussiste ogni qual volta ad un diritto reale, esclusivo o frazionario, si accompagna un'obbligazione, la cui origine si riconduce alla titolarità del diritto sul bene gravato: pertanto, il soggetto che deve consentire l'accesso e il passaggio di cui all'art. 843 c.c.
è il proprietario o il titolare di altro diritto reale del bene gravato ed è esclusivamente lui ad essere legittimato a richiedere ed ottenere l'indennità ivi prevista ((Cass. sent. n. 16776/2019) 1.
La connessione tra il diritto e l'obbligo consiste in ciò che, a certe condizioni, l'obbligazione segue le vicende del diritto, trovando la propria ragione d'essere nella titolarità, o nella contitolarità, del diritto reale, in virtù del principio per cui ai vantaggi si accompagnano taluni eventuali riflessi negativi (cuius comoda eius et incomoda).
Nella fattispecie in parola è pacifico che la società in bonis detenesse il fondo Parte_1
commerciale posto al numero civico 8/b della a , facente parte Controparte_3 CP_1
dello stabile condominiale di , a titolo di comodato (vedi doc. 17 Controparte_3
attoreo).
Ebbene è noto che il contratto di comodato è un contratto ad effetti "obbligatori" e non "reali" che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto
"personale" di godimento sullo stesso.
Il comodatario quindi acquista solo un diritto personale di godimento sul bene - ottenendone la mera detenzione - ma non acquisisce su di esso alcun diritto di proprietà (o altro diritto reale), che rimane in capo al comodante.
Per tale motivo il comodatario non rientra tra i soggetti legittimati dalla previsione di cui all'art. 843
c.c. a richiedere ed ottenere l'indennità ivi prevista che, per quanto sopra evidenziato, spetta al solo proprietario o al titolare di altro diritto reale.
Il diritto azionato in conclusione non appartiene all'attrice, palese il suo difetto di legittimazione ad agire per come emerge dalla stessa prospettazione della domanda.
Per quanto esposto, la domanda tesa ad ottenere il pagamento di un'indennità per l'occupazione di porzione del resede pertinenziale del fondo detenuto in comodato dalla curatela della società s.a.s. di va dichiarata inammissibile. Parte_1
Parte attrice ha poi formulato domanda volta al risarcimento dei danni per lucro cessante patiti per la perdita di fatturato conseguente alla permanenza dei ponteggi che hanno ostruito le vetrine della gioielleria per circa 17 mesi quantificandoli in € 280,00 mensili.
In particolare l'attrice ha censurato il comportamento del e dell' che hanno CP_1 CP_4
agito in spregio dei suoi diritti, incuranti del fatto che le opere avrebbero dovuto iniziare a marzo del 2020 mentre iniziavano un anno dopo protraendosi fino al maggio 2021, per le esigenze del
Condominio che difatti provvedeva a stipulare un secondo contratto di appalto per usufruire del super bonus.
L'attrice ha imputato ai convenuti una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per non avere adottato tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare o, comunque, contenere il più possibile le difficoltà sopportate (per es. posizionando in maniera diversi i ponteggi) a seguito dell'approvazione dei lavori sulle facciate del fabbricato in forza dei contratti di CP_5
appalto del 2 marzo 2020 e del 26 marzo 2021. Ciò premesso, deve evidenziarsi che non sono stati specificatamente contestati dalle difese di parti convenute, né in seno alla memoria di costituzione né in prima udienza, i seguenti fatti:
l'istallazione dei ponteggi per cui è causa in forza di un primo contratto di appalto stipulato dal condominio con la società in data 2/3/2020; la permanenza dei ponteggi per circa un Controparte_2
anno in assenza di esecuzione dei lavori di cui al detto contratto;
la stipula in data 3/2/2021 di un secondo contratto da parte del Condominio con la società convenuta al fine di beneficiare della normativa in tema di super bonus;
la conclusione alla fine del mese di luglio 2021 dei lavori al fabbricato sulla scorta di tale ultimo contratto;
l'occupazione con i ponteggi di parte del resede di pertinenza del fondo commerciale posto al numero civico 8/b della a Controparte_3
, facente parte dello stabile condominiale di , detenuto dalla CP_1 Controparte_3
società a titolo di comodato e nel quale essa esercitava la Parte_1 Pt_1 Parte_1
propria attività di gioielleria ed orologeria;
la circostanza che i ponteggi de quibus hanno oscurato integralmente le vetrine della gioielleria per tutta la durata della loro permanenza.
Trattasi di circostanze pacifiche che concorrono ai sensi dell'art. 115 cpc alla formazione del convincimento del giudicante2.
Dalla lettura del contratto di appalto del 2 marzo 2020 (doc. 2 ) si evince che i lavori CP_1 furono deliberati dall'Assemblea in data 25 febbraio 20203 e che gli stessi avrebbero dovuto iniziare a marzo e concludersi entro il 15 luglio 20204. 2 In tema di non contestazione l'art. 115 c. p. c. dispone che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013) la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost. Nel medesimo senso (Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009) secondo la quale l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. La struttura ontologicamente dialettica del processo civile comporta che soprattutto il momento probatorio sia dominato da un generale onere di "attivazione" delle parti (o comunque di "reazione" alle attività della controparte) anche in funzione di una sollecitazione semplificatoria e pertanto la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte potendo quindi il giudice porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
3 Le parti non hanno prodotto la delibera assembleare del 25 febbraio 2020 ma, in assenza di allegazioni di segno contrario, deve ritenersi che il (proprietario del fondo in cui la Parte_4
in bonis esercitava la propria attività) abbia espresso voto favorevole non solo Pt_1 all'esecuzione dei lavori ma anche all'istallazione dei ponteggi per come previsti nel contratto di appalto.
Tale delibera, in ogni caso, non risulta essere stata impugnata dal proprietario del fondo dato in comodato alla in bonis. Pt_1
Per tale motivo rimangono prive di valenza le rimostranze della difesa attrice circa il mancato posizionamento dei ponteggi in maniera diversa e tale da non ostruire la visuale delle vetrine.
E' pacifico che i ponteggi furono istallati nel marzo 2020 e che i lavori non hanno trovato inizio alla data prefissata nel primo contratto di appalto a causa delle misure straordinarie ed urgenti adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, è documentato come, seppur eseguite alcune lavorazioni effettuate dall'impresa (vedi doc. 2 convenuto in cui si parla dell'avvenuto ripristino dell'intonaco e del cemento armato CP_1
su entrambe le facciate principale e laterale sx del , i lavori sono stati sospesi a far data CP_1
15 giugno 2020 per effettuare le opportune valutazioni, anche tecniche, al fine di poter usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica per gli interventi sull'involucro delle parti comuni degli edifici condominiali, cd. Ecobonus 110% previsto dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020.
E' pacifico che i lavori sono stati nuovamente ripresi a seguito di delibera dell'assemblea in data 26 gennaio 2021 (vedi doc. 3 parte convenuta società ) e della successiva sottoscrizione del CP_2
nuovo contratto di appalto sottoscritto in data 3 febbraio 2021 (vedi doc. 4 parte convenuta società
) ove erano inserite anche le nuove tempistiche di esecuzione: 9 marzo 2021-2 febbraio CP_2
2022.
Anche tale delibera non è stata impugnata dalla proprietà del fondo condotto in comodato dalla in bonis. Pt_1
Dalla valutazione congiunta di tutti gli elementi come sopra richiamati, possono a questo punto trarsi le seguenti conclusioni, fattuali e giuridiche: a) il Condominio aveva legittimamente concordato, in attuazione del relativo deliberato assembleare e con il consenso (esplicito e/o implicito) del proprietario del fondo, che i lavori in oggetto avrebbero dovuto essere eseguiti dalla 4 impresa con la predisposizione di ponteggi senza nulla prevedere con riferimento all'ingombro delle vetrine del fondo condotto in comodato dalla b) i ponteggi non furono smontati nonostante Pt_1
l'interruzione dei lavori per 9 mesi per volontà del al fine di verificare la possibilità di CP_1
accedere alle detrazioni Ecobonus 110% senza adozione di misure idonee a garantire la libertà da ingombri delle vetrine del fondo;
c) il avrebbe dovuto evitare il pregiudizio per questi CP_1 nove mesi chiedendo all'impresa di smontare i ponteggi stanti le modifiche in corsa del deliberato assembleare, in concreto lesive del diritto della attrice a conservare la piena visibilità delle proprie vetrine per un ampio lasso di tempo non funzionale all'esecuzione dei lavori anche in forza del dovere generale di buona fede (che governa ogni tipo di relazione intersociale: cfr. Cass. Cass. civ.,
22 ottobre 2014, n. 22343), per ripristinare una adeguata ed ordinaria visibilità del locale commerciale della odierna attrice, anche in ragione della notoria possibile incidenza negativa che sulla accessibilità a quest'ultimo da parte della clientela quel prolungato “oscuramento” avrebbe potuto determinare;
e) le condotte omissive e commissive direttamente serbate nell'occasione dal convenuto sono state dunque colpevoli ed antigiuridiche nei confronti della odierna CP_1
attrice.
Ai fini della quantificazione dei danni è bene sottolineare che compete al giudice del merito, avvalendosi al riguardo dei suoi poteri di libero apprezzamento delle prove, determinare, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 1223 e segg. cod. civ., la effettiva consistenza del lucro cessante al netto dei costi non sopportati dal danneggiato e che sarebbero stati necessari a produrlo.
Nella specie, può ritenersi – in ragione della documentata concomitanza temporale del predetto calo di fatturato (documentato in atti attraverso la documentazione prodotta) con l'oscuramento al pubblico delle vetrine commerciali del fondo condotto in comodato dall'attrice – che vi sia un nesso causale tra i due fatti e che dunque la abbia subito, effettivamente, un calo degli affari Pt_1
eziologicamente collegabile anche alla vicenda di cui è causa.
Tuttavia, premesso che la attrice ha chiesto il ristoro del danno da lucro cessante (ossia del mancato guadagno), questo non può identificarsi con il calo di fatturato documentato, essendo noto che il fatturato di una società non esprime di per sé gli utili di quest'ultima, bensì il volume di affari.
Ne deriva che, in tali casi in cui dal documentato calo di fatturato del periodo si denunzi una perdita di utili, gli stessi non possono essere identificati nell'importo numerico del calo di fatturato, bensì vanno identificati nella differenza tra i costi di vendita dei beni e dei servizi fatturati al pubblico ed i costi sostenuti dall'impresa a monte.
Ebbene l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di
"chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15385 del 13/07/2011).
Al fine di giustificare la richiesta risarcitoria l'attrice ha depositato in atti copia del registro corrispettivi e la situazione contabile per gli anni 2019, 2020 e 2021 (vedi doc.ti da 10 a 16) da cui si registra una effettiva perdita di utili ben superiore rispetto alla domanda risarcitoria formulata pari ad € 280,00 mensili.
Pertanto, in tali termini la domanda attorea può ritenersi provata.
L'importo da corrispondersi alla parte attrice sarà complessivamente pari ad € 2.520,00 (€ 280,00 x
9 mensilità).
Trattandosi di debito di valore devono riconoscersi rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda alla pubblicazione della presente sentenza
Sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
La domanda di parte attrice al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante deve essere accolta solo nei confronti del per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi per CP_1 quanto riguarda l'Impresa.
Con riferimento a quest'ultima, difatti, si evidenzia che non vi possa essere alcun pregiudizio per una scelta che non è stata in alcun modo contrastata dal Condominio anzi imputata alla valutazione della diagnosi energetica da questo affidata all'Ingegnere ed alla conseguente decisione Per_1
assembleare in data 26 gennaio 2021 di procedere al piano di riqualificazione energetica dell'intero complesso condominiale ex D.L. 34/2020 (fatti non contestati e documentati).
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite.
A norma dell'a. 92 cpc, le spese di lite tra parte attrice e seguono la parziale CP_1
soccombenza di questo sicché, compensate al 50%, vanno poste a carico del convenuto per come liquidate in dispositivo, in conformità al D.M. 55/2014 e s.s. ai valori medi tenuto conto della natura, del valore della domanda nonché dell'attività effettivamente espletata dalle parti.
Le spese della seguono la soccombenza della parte attrice per come liquidate in CP_2
dispositivo, in conformità al D.M. 55/2014 e s.s. ai ai valori minimi (sul valore della domanda) tenuto conto del tenore delle difese incentrate principalmente sulla carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda attorea nei confronti del Controparte_1
nei termini di cui in motivazione;
[...]
2. condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 dell'importo di € 2.520,00 Parte_1
oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
3. rigetta la domanda attorea nei confronti della CP_2
4. liquida le spese di lite di parte attrice in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% sul compenso per spese generali, IVA e CPA nonché oltre spese vive documentate che, compensate per il 50%, pone per la differenza a carico del
[...]
Controparte_1
5. condanna la Curatela del Fallimento della società al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in € 2.540,00 oltre al rimborso CP_2
forfettario del 15% sul compenso per spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Firenze, così deciso il 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr “Gli accessi e il passaggio che il proprietario deve permettere ex art. 843 c.c., costituiscono obbligazioni propter rem (Cass. n. 2274/1995; n. 7694/1997; n. 10474/1998), il cui soggetto passivo è solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale del bene gravato (Cass. n. 2282/1970; n. 1131/1981). La corte, ispirata dall'idea che la legittimazione competa non solo al proprietario ma anche al titolare del diritto personale di godimento e al possessore, non si è evidentemente attenuta a tale principio.” (Cass. sent. n. 16776/2019)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6379/2021 promossa da:
in persona del Parte_1
Curatore Dott. Parte_2
con avv. Andrea Brini giusto mandato in atti
- attrice contro
Controparte_1
con avv. Tommaso Tossani giusto mandato in atti
- convenuto e
CP_2
con avv. Jacopo Piccioli giusto mandato in atti
- convenuta
************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
In fatto
Con l'atto introduttivo della lite la società (allora in bonis) Parte_1
evocando in giudizio il e la chiedeva Controparte_1 CP_2 all'intestato Tribunale di: “…condannare la società in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ed il in Controparte_3
persona del suo Amministratore pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti a patiendi dalla stessa società a causa della installazione e della permanenza Parte_1 dei ponteggi, nonché dell'occupazione di porzione del resede pertinenziale del fondo detenuto in comodato dalla medesima società a far data dal giugno 2020 Parte_1 fino alla data di effettiva rimozione, che si indicano in € 1.000,00 mensili, e quindi ad oggi in €
12.000,00, fatta salva quella diversa quantificazione che verrà effettuata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria del dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e onorari di lite”.
A sostegno della domanda, parte attrice esponeva: di detenere a titolo di comodato il fondo commerciale posto al numero civico 8/b della
[...]
a , facente parte dello stabile condominiale di Controparte_3 CP_1 Controparte_3
[...
, nel quale essa esercitava la propria attività di gioielleria ed orologeria;
che dagli inizi del mese di marzo 2020, tutto il fabbricato veniva totalmente coperto dai ponteggi installati della società per l'esecuzione di opere edili condominiali, che iniziavano Controparte_2
però soltanto nel mese di marzo 2021; che con lettera raccomandata a.r. inviata tramite il proprio difensore Avv. Andrea Brini in data
9/12/2020, veniva contestato ai convenuti sia il fatto che i ponteggi in questione avrebbero potuto e dovuto essere posizionati in maniera diversa e tale da non oscurare integralmente le vetrine della gioielleria, sia la protratta permanenza degli stessi ben oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori;
che tale permanenza dei ponteggi aveva e stava arrecando un grave danno alla gioielleria per essere totalmente impedita la visuale della stessa ai potenziali clienti;
che i ponteggi insistevano su parte del resede di pertinenza del fondo detenuto dalla medesima società con conseguente diritto a vedersi risarcire i danni subiti per l'occupazione dello stesso;
che nonostante ripetuti solleciti da parte del proprio legale le convenute rimanevano inerti.
Tanto esposto in fatto, la rassegnava le conclusioni su riportate. Parte_3
Si costituiva il convenuto che rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione stante l'omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita, previsto come obbligatorio nella fattispecie de qua, ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014, convertito con modifiche nella L. 162/2014 e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
In tesi: rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni meglio espresse in narrativa;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e del conseguente accertamento della responsabilità del , Controparte_3
limitare la condanna, nella misura di giustizia e per il solo periodo di sospensione dei lavori determinandone l'effettiva entità.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.”.
Si costituiva la convenuta che rassegnava le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale CP_2
di rito,
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex adverso proposta per mancato previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
Sempre in via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società per tutti i Controparte_2 motivi indicati in narrativa, e per l'effetto estrometterla dal presente giudizio;
In tesi,
- rigettare, per le ragioni espresse in narrativa, tutte le avverse domande in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
In subordine
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare la condanna, nella misura di giustizia e per il solo periodo di sospensione dei lavori, in capo al solo Condominio parimenti convenuto in giudizio, escludendo in ogni caso l'attribuzione di responsabilità in capo alla
dei danni lamentati, per le ragioni espresse in narrativa. Con vittoria di compensi Controparte_2 legali e spese di giudizio.”
Esperito il procedimento obbligatorio di negoziazione assistita, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 26/9/2022 volta all'esame delle dette memorie, il difensore di parte attrice dava atto che quest'ultima era stata dichiarata fallita con sentenza n. 149/2022 del 20-22/7/2022 del Tribunale di Firenze, per cui veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Riassunto tempestivamente il procedimento dalla curatela, si è costituito in giudizio quale nuovo difensore del a l'Avv. Tommaso Tossani, a Controparte_3 CP_1 seguito della rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Valentina Cinti, depositando la comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'ammissione delle prove richieste nella memoria istruttoria.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa viene in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In diritto
In via preliminare si osserva che priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta CP_2
La convenuta confonde la legittimatio ad causam passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c. inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), che è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva del rapporto giuridico controverso ( Cass. civ. sez. III, 1° marzo 2004, n. 4121) da valutarsi in punto di merito.
Parte attrice domanda il risarcimento dei danni patiti a causa dell'installazione e della permanenza dei ponteggi, nonché dell'occupazione di porzione del resede pertinenziale del fondo detenuto in comodato dalla (allora in bonis), riconducibili ai fatti sopra riportati ed asseritamente Parte_1
imputate ad entrambe le parti convenute.
La questione, allora attiene alla verifica della responsabilità della società appaltatrice dei CP_2
lavori nel CP_1
Data la mancanza negli scritti difensivi di parte attrice di qualsiasi riferimento normativo utile a definire il thema decidendum, occorre procedere ad una corretta qualificazione della natura giuridica della responsabilità che la stessa intende imputare alle parti convenute.
Il potere-dovere del giudice di qualificare la domanda di parte attrice, infatti, è pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “non sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato quando il giudice, nell'ambito del potere di interpretazione della domanda, senza mutare gli elementi oggettivi dedotti dalle parti, proceda a una qualificazione giuridica della stessa diversa da quella prospettata dalle parti stesse. Invero il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta a impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda”
(Cassazione civile sez. II, 10/04/2015, n.7269).
Ciò posto parte attrice chiede da un lato il pagamento di un'indennità per l'occupazione del suolo privato relativa al suo fronte faccia del fondo condotto in comodato e dall'altro il risarcimento dei danni subiti dalla società in bonis per la diminuzione del proprio fatturato a causa della Pt_1
presenza dei ponteggi in parola che ne avrebbero oscurato le vetrine per circa 17 mesi.
Va osservato, quanto al primo profilo, che l'art. 843 c.c. prevede che “Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità”.
La norma prevede da un lato un obbligo di accesso da parte del proprietario del fondo per consentire al vicino la realizzazione di opere di manutenzione dall'altro non vieta alle parti interessate di prevedere la corresponsione di una indennità per tutto il tempo dell'occupazione del bene o per il passaggio necessario alla realizzazione dell'opera.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “…in materia di rapporti di vicinato, la previsione dell'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem, cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa ed anche in assenza di prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita (Cass. Civile del 27.01.2009 n. 1908).
La figura della obbligazione propter rem sussiste ogni qual volta ad un diritto reale, esclusivo o frazionario, si accompagna un'obbligazione, la cui origine si riconduce alla titolarità del diritto sul bene gravato: pertanto, il soggetto che deve consentire l'accesso e il passaggio di cui all'art. 843 c.c.
è il proprietario o il titolare di altro diritto reale del bene gravato ed è esclusivamente lui ad essere legittimato a richiedere ed ottenere l'indennità ivi prevista ((Cass. sent. n. 16776/2019) 1.
La connessione tra il diritto e l'obbligo consiste in ciò che, a certe condizioni, l'obbligazione segue le vicende del diritto, trovando la propria ragione d'essere nella titolarità, o nella contitolarità, del diritto reale, in virtù del principio per cui ai vantaggi si accompagnano taluni eventuali riflessi negativi (cuius comoda eius et incomoda).
Nella fattispecie in parola è pacifico che la società in bonis detenesse il fondo Parte_1
commerciale posto al numero civico 8/b della a , facente parte Controparte_3 CP_1
dello stabile condominiale di , a titolo di comodato (vedi doc. 17 Controparte_3
attoreo).
Ebbene è noto che il contratto di comodato è un contratto ad effetti "obbligatori" e non "reali" che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto
"personale" di godimento sullo stesso.
Il comodatario quindi acquista solo un diritto personale di godimento sul bene - ottenendone la mera detenzione - ma non acquisisce su di esso alcun diritto di proprietà (o altro diritto reale), che rimane in capo al comodante.
Per tale motivo il comodatario non rientra tra i soggetti legittimati dalla previsione di cui all'art. 843
c.c. a richiedere ed ottenere l'indennità ivi prevista che, per quanto sopra evidenziato, spetta al solo proprietario o al titolare di altro diritto reale.
Il diritto azionato in conclusione non appartiene all'attrice, palese il suo difetto di legittimazione ad agire per come emerge dalla stessa prospettazione della domanda.
Per quanto esposto, la domanda tesa ad ottenere il pagamento di un'indennità per l'occupazione di porzione del resede pertinenziale del fondo detenuto in comodato dalla curatela della società s.a.s. di va dichiarata inammissibile. Parte_1
Parte attrice ha poi formulato domanda volta al risarcimento dei danni per lucro cessante patiti per la perdita di fatturato conseguente alla permanenza dei ponteggi che hanno ostruito le vetrine della gioielleria per circa 17 mesi quantificandoli in € 280,00 mensili.
In particolare l'attrice ha censurato il comportamento del e dell' che hanno CP_1 CP_4
agito in spregio dei suoi diritti, incuranti del fatto che le opere avrebbero dovuto iniziare a marzo del 2020 mentre iniziavano un anno dopo protraendosi fino al maggio 2021, per le esigenze del
Condominio che difatti provvedeva a stipulare un secondo contratto di appalto per usufruire del super bonus.
L'attrice ha imputato ai convenuti una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per non avere adottato tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare o, comunque, contenere il più possibile le difficoltà sopportate (per es. posizionando in maniera diversi i ponteggi) a seguito dell'approvazione dei lavori sulle facciate del fabbricato in forza dei contratti di CP_5
appalto del 2 marzo 2020 e del 26 marzo 2021. Ciò premesso, deve evidenziarsi che non sono stati specificatamente contestati dalle difese di parti convenute, né in seno alla memoria di costituzione né in prima udienza, i seguenti fatti:
l'istallazione dei ponteggi per cui è causa in forza di un primo contratto di appalto stipulato dal condominio con la società in data 2/3/2020; la permanenza dei ponteggi per circa un Controparte_2
anno in assenza di esecuzione dei lavori di cui al detto contratto;
la stipula in data 3/2/2021 di un secondo contratto da parte del Condominio con la società convenuta al fine di beneficiare della normativa in tema di super bonus;
la conclusione alla fine del mese di luglio 2021 dei lavori al fabbricato sulla scorta di tale ultimo contratto;
l'occupazione con i ponteggi di parte del resede di pertinenza del fondo commerciale posto al numero civico 8/b della a Controparte_3
, facente parte dello stabile condominiale di , detenuto dalla CP_1 Controparte_3
società a titolo di comodato e nel quale essa esercitava la Parte_1 Pt_1 Parte_1
propria attività di gioielleria ed orologeria;
la circostanza che i ponteggi de quibus hanno oscurato integralmente le vetrine della gioielleria per tutta la durata della loro permanenza.
Trattasi di circostanze pacifiche che concorrono ai sensi dell'art. 115 cpc alla formazione del convincimento del giudicante2.
Dalla lettura del contratto di appalto del 2 marzo 2020 (doc. 2 ) si evince che i lavori CP_1 furono deliberati dall'Assemblea in data 25 febbraio 20203 e che gli stessi avrebbero dovuto iniziare a marzo e concludersi entro il 15 luglio 20204. 2 In tema di non contestazione l'art. 115 c. p. c. dispone che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013) la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost. Nel medesimo senso (Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009) secondo la quale l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. La struttura ontologicamente dialettica del processo civile comporta che soprattutto il momento probatorio sia dominato da un generale onere di "attivazione" delle parti (o comunque di "reazione" alle attività della controparte) anche in funzione di una sollecitazione semplificatoria e pertanto la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte potendo quindi il giudice porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
3 Le parti non hanno prodotto la delibera assembleare del 25 febbraio 2020 ma, in assenza di allegazioni di segno contrario, deve ritenersi che il (proprietario del fondo in cui la Parte_4
in bonis esercitava la propria attività) abbia espresso voto favorevole non solo Pt_1 all'esecuzione dei lavori ma anche all'istallazione dei ponteggi per come previsti nel contratto di appalto.
Tale delibera, in ogni caso, non risulta essere stata impugnata dal proprietario del fondo dato in comodato alla in bonis. Pt_1
Per tale motivo rimangono prive di valenza le rimostranze della difesa attrice circa il mancato posizionamento dei ponteggi in maniera diversa e tale da non ostruire la visuale delle vetrine.
E' pacifico che i ponteggi furono istallati nel marzo 2020 e che i lavori non hanno trovato inizio alla data prefissata nel primo contratto di appalto a causa delle misure straordinarie ed urgenti adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, è documentato come, seppur eseguite alcune lavorazioni effettuate dall'impresa (vedi doc. 2 convenuto in cui si parla dell'avvenuto ripristino dell'intonaco e del cemento armato CP_1
su entrambe le facciate principale e laterale sx del , i lavori sono stati sospesi a far data CP_1
15 giugno 2020 per effettuare le opportune valutazioni, anche tecniche, al fine di poter usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica per gli interventi sull'involucro delle parti comuni degli edifici condominiali, cd. Ecobonus 110% previsto dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020.
E' pacifico che i lavori sono stati nuovamente ripresi a seguito di delibera dell'assemblea in data 26 gennaio 2021 (vedi doc. 3 parte convenuta società ) e della successiva sottoscrizione del CP_2
nuovo contratto di appalto sottoscritto in data 3 febbraio 2021 (vedi doc. 4 parte convenuta società
) ove erano inserite anche le nuove tempistiche di esecuzione: 9 marzo 2021-2 febbraio CP_2
2022.
Anche tale delibera non è stata impugnata dalla proprietà del fondo condotto in comodato dalla in bonis. Pt_1
Dalla valutazione congiunta di tutti gli elementi come sopra richiamati, possono a questo punto trarsi le seguenti conclusioni, fattuali e giuridiche: a) il Condominio aveva legittimamente concordato, in attuazione del relativo deliberato assembleare e con il consenso (esplicito e/o implicito) del proprietario del fondo, che i lavori in oggetto avrebbero dovuto essere eseguiti dalla 4 impresa con la predisposizione di ponteggi senza nulla prevedere con riferimento all'ingombro delle vetrine del fondo condotto in comodato dalla b) i ponteggi non furono smontati nonostante Pt_1
l'interruzione dei lavori per 9 mesi per volontà del al fine di verificare la possibilità di CP_1
accedere alle detrazioni Ecobonus 110% senza adozione di misure idonee a garantire la libertà da ingombri delle vetrine del fondo;
c) il avrebbe dovuto evitare il pregiudizio per questi CP_1 nove mesi chiedendo all'impresa di smontare i ponteggi stanti le modifiche in corsa del deliberato assembleare, in concreto lesive del diritto della attrice a conservare la piena visibilità delle proprie vetrine per un ampio lasso di tempo non funzionale all'esecuzione dei lavori anche in forza del dovere generale di buona fede (che governa ogni tipo di relazione intersociale: cfr. Cass. Cass. civ.,
22 ottobre 2014, n. 22343), per ripristinare una adeguata ed ordinaria visibilità del locale commerciale della odierna attrice, anche in ragione della notoria possibile incidenza negativa che sulla accessibilità a quest'ultimo da parte della clientela quel prolungato “oscuramento” avrebbe potuto determinare;
e) le condotte omissive e commissive direttamente serbate nell'occasione dal convenuto sono state dunque colpevoli ed antigiuridiche nei confronti della odierna CP_1
attrice.
Ai fini della quantificazione dei danni è bene sottolineare che compete al giudice del merito, avvalendosi al riguardo dei suoi poteri di libero apprezzamento delle prove, determinare, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 1223 e segg. cod. civ., la effettiva consistenza del lucro cessante al netto dei costi non sopportati dal danneggiato e che sarebbero stati necessari a produrlo.
Nella specie, può ritenersi – in ragione della documentata concomitanza temporale del predetto calo di fatturato (documentato in atti attraverso la documentazione prodotta) con l'oscuramento al pubblico delle vetrine commerciali del fondo condotto in comodato dall'attrice – che vi sia un nesso causale tra i due fatti e che dunque la abbia subito, effettivamente, un calo degli affari Pt_1
eziologicamente collegabile anche alla vicenda di cui è causa.
Tuttavia, premesso che la attrice ha chiesto il ristoro del danno da lucro cessante (ossia del mancato guadagno), questo non può identificarsi con il calo di fatturato documentato, essendo noto che il fatturato di una società non esprime di per sé gli utili di quest'ultima, bensì il volume di affari.
Ne deriva che, in tali casi in cui dal documentato calo di fatturato del periodo si denunzi una perdita di utili, gli stessi non possono essere identificati nell'importo numerico del calo di fatturato, bensì vanno identificati nella differenza tra i costi di vendita dei beni e dei servizi fatturati al pubblico ed i costi sostenuti dall'impresa a monte.
Ebbene l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di
"chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15385 del 13/07/2011).
Al fine di giustificare la richiesta risarcitoria l'attrice ha depositato in atti copia del registro corrispettivi e la situazione contabile per gli anni 2019, 2020 e 2021 (vedi doc.ti da 10 a 16) da cui si registra una effettiva perdita di utili ben superiore rispetto alla domanda risarcitoria formulata pari ad € 280,00 mensili.
Pertanto, in tali termini la domanda attorea può ritenersi provata.
L'importo da corrispondersi alla parte attrice sarà complessivamente pari ad € 2.520,00 (€ 280,00 x
9 mensilità).
Trattandosi di debito di valore devono riconoscersi rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda alla pubblicazione della presente sentenza
Sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
La domanda di parte attrice al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante deve essere accolta solo nei confronti del per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi per CP_1 quanto riguarda l'Impresa.
Con riferimento a quest'ultima, difatti, si evidenzia che non vi possa essere alcun pregiudizio per una scelta che non è stata in alcun modo contrastata dal Condominio anzi imputata alla valutazione della diagnosi energetica da questo affidata all'Ingegnere ed alla conseguente decisione Per_1
assembleare in data 26 gennaio 2021 di procedere al piano di riqualificazione energetica dell'intero complesso condominiale ex D.L. 34/2020 (fatti non contestati e documentati).
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite.
A norma dell'a. 92 cpc, le spese di lite tra parte attrice e seguono la parziale CP_1
soccombenza di questo sicché, compensate al 50%, vanno poste a carico del convenuto per come liquidate in dispositivo, in conformità al D.M. 55/2014 e s.s. ai valori medi tenuto conto della natura, del valore della domanda nonché dell'attività effettivamente espletata dalle parti.
Le spese della seguono la soccombenza della parte attrice per come liquidate in CP_2
dispositivo, in conformità al D.M. 55/2014 e s.s. ai ai valori minimi (sul valore della domanda) tenuto conto del tenore delle difese incentrate principalmente sulla carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda attorea nei confronti del Controparte_1
nei termini di cui in motivazione;
[...]
2. condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 dell'importo di € 2.520,00 Parte_1
oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
3. rigetta la domanda attorea nei confronti della CP_2
4. liquida le spese di lite di parte attrice in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% sul compenso per spese generali, IVA e CPA nonché oltre spese vive documentate che, compensate per il 50%, pone per la differenza a carico del
[...]
Controparte_1
5. condanna la Curatela del Fallimento della società al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in € 2.540,00 oltre al rimborso CP_2
forfettario del 15% sul compenso per spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Firenze, così deciso il 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr “Gli accessi e il passaggio che il proprietario deve permettere ex art. 843 c.c., costituiscono obbligazioni propter rem (Cass. n. 2274/1995; n. 7694/1997; n. 10474/1998), il cui soggetto passivo è solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale del bene gravato (Cass. n. 2282/1970; n. 1131/1981). La corte, ispirata dall'idea che la legittimazione competa non solo al proprietario ma anche al titolare del diritto personale di godimento e al possessore, non si è evidentemente attenuta a tale principio.” (Cass. sent. n. 16776/2019)