Ordinanza cautelare 8 marzo 2021
Decreto cautelare 10 marzo 2021
Ordinanza cautelare 31 marzo 2021
Sentenza 19 aprile 2021
Rigetto
Sentenza 19 ottobre 2021
Parere definitivo 11 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2025REG.PROV.COLL.
N. 06704/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6704 del 2021, proposto da “Le Macine” Società Cooperativa Edilizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Stefano Potenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
contro
il Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Labellarte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 23/2021 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sede di Bari, Sezione III, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni ex artt. 30 c.p.a. e 2- bis della legge n. 241/1990, che la società Cooperativa Le Macine asserisce di avere subito in conseguenza del colpevole ritardo serbato dall’amministrazione civica nella evasione dell’istanza di stipula della convenzione definitiva per l'assegnazione in diritto di proprietà dei lotti nell’ambito dei piani particolareggiati nelle maglie 20-21-22 in Bari, località "Sant’Anna”.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:
a) la Giunta municipale del Comune di Bari, con delibera n. 1105 del 15 dicembre 2005, approvava il bando pubblico di concorso per la individuazione dei soggetti attuatori dei programmi di ERP agevolata, ai fini dell’assegnazione in diritto di proprietà dei suoli nell'ambito dei piani particolareggiati nelle maglie 20-21-22 e nelle zone di espansione Cl-C2 del p.r.g. comunale;
b) con determinazione del Direttore della Ripartizione patrimonio n. 95/2007, veniva approvata la graduatoria delle cooperative e consorzi non proprietari di suoli aventi diritto a realizzare alloggi;
c) la Coop. edilizia Le Macine si collocava utilmente nella graduatoria definitiva;
d) con deliberazione di Giunta comunale n. 914, del 31 ottobre 2007, il Comune di Bari approvava lo schema di convenzione ai sensi della legge 865/71, art. 35;
e) in data 21 giugno 2011, veniva stipulato tra le parti il contratto preliminare di preassegnazione dei lotti nn. 6, 34, 35, 36, 37 e 38 in diritto di proprietà;
f) la Coop. Le Macine segnalava al Comune la necessità di procedere alla stipula della convenzione di assegnazione definitiva;
g) seguiva una nutrita corrispondenza fra le parti, anche con convocazione di un tavolo tecnico;
h) in data 21 ottobre 2013, la Coop. Le Macine diffidava il Comune di Bari a porre in essere una attività concludente per la stipula dell’atto definitivo di convenzione;
i) seguiva ulteriore interlocuzione epistolare fra le parti;
l) in data 12 dicembre 2013, la Coop. diffidava nuovamente il Comune ad addivenire alla stipula della convenzione definitiva di cessione dei suoli;
m) in data 1° luglio 2014, veniva, infine, stipulato l'atto di convenzione definitivo, a conclusione del procedimento.
3. Orbene, parte appellante sostiene che “le continue dilazioni e rinvii della convenzione definitiva, effettuati dal Comune di Bari” l’avrebbero “gravemente danneggiata”.
4. Di qui, il ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Bari (nrg 48/2015), per ottenere la condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a. ed art. 2- bis 1. 241/1990, asseritamente subiti in conseguenza del colpevole ritardo serbato dall’amministrazione civica nella conclusione dell’iter istruttorio propedeutico alla stipula del contratto definitivo di cessione dei suoli.
4.1 Si costituiva, per resistere, il Comune di Bari che eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
4.2. Il T.a.r., con la sentenza n. 23 del 5 gennaio 2021:
a) disattendeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera a), c.p.a.;
b) respingeva nel merito il ricorso, non ravvisando in capo al Comune i presupposti della condotta colpevole;
c) compensava le spese.
4.3. Il giudice territoriale affermava, in particolare, che “la convenzione di cessione delle aree in proprietà è stata stipulata solo in data 1° luglio 2014 non per effetto di un comportamento arbitrario o inutilmente dilatorio da parte del Comune, ma per la documentata esigenza di pervenire ad una esatta quantificazione dei costi da riversare a carico della Cooperativa, così come per la necessità di portare a termine adempimenti preliminari alla convenzione medesima”.
5. Ha dunque appellato la Cooperativa edilizia Le Macine, che deduce i seguenti motivi così complessivamente rubricati: errores in iudicando della sentenza di primo grado (pag. 5-7) capo VI. Erronea valutazione del fatto, violazione e falsa applicazione dell’art. 2- bis e dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge nr. 865 del 1971.
In particolare:
a) il procedimento non sarebbe scandito da alcuna complessità;
b) nessuna variazione degli oneri di urbanizzazione sarebbe intervenuta tra il luglio 2013 ed il luglio 2014;
c) l’Amministrazione aveva imposto all’appellante, già in data 11 luglio 2013, la clausola del “salvo conguaglio” e pertanto, oltre a non sussistere alcun obbligo di legge, in ordine alla necessità di attendere l’esatto conteggio degli oneri di urbanizzazione, non sussisteva, nessuna esigenza di determinare gli stessi;
d) la stipula della convenzione definitiva risultava un atto vincolato, ovvero mero adempimento così come sancito dall’art. 2932 del c.c.;
e) successivamente al tavolo tecnico, nessun ulteriore impedimento si frapponeva alla stipula;
f) la mancata formalizzazione della convenzione, dal 13 febbraio 2013 in poi, non poteva essere imputata alla predisposizione della polizza fideiussoria;
g) l’accesso e la necessità dell’impiego di una polizza fideiussoria, per la parte residuale di € 55.296,39, sarebbe diretta conseguenza del ritardo nella stipula della convenzione e del conseguente aggravio degli oneri, a carico della cooperativa appellante, dovuto alla intervenuta variazione della tassazione fiscale dell’atto.
Tali circostanze, conclude l’appellante, confermerebbero “l’assoluta inutilità del lasso temporale trascorso tra l’una e l’altra data” (febbraio 2013-luglio 2014).
5.1. Si è costituito, per resistere anche all’appello, il Comune di Bari.
5.2 Con ordinanza presidenziale del 1° febbraio 2024, n. 249, è stato chiesto alle parti di manifestare il proprio persistente interesse alla decisione.
5.3. In data 11 marzo 2024, l’appellante ha depositato dichiarazione di interesse alla decisione.
5.4. Le parti hanno depositato memorie conclusive in date 24 maggio 2024 (Comune di Bari) e 3 giugno 2024 (società Coop. Le Macine).
6. All’udienza del 24 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Parte appellante, con il ricorso in esame, imputa al Comune di Bari un comportamento dilatorio, arbitrario e ingiustificato, fonte di ritardo nella stipula della convenzione urbanistica definitiva.
8. Lamenta, in particolare, il pregiudizio subito a causa del (presunto) ritardo con il quale il Comune di Bari avrebbe completato l’iter istruttorio, presupposto alla stipula della convenzione definitiva per l’assegnazione in diritto di proprietà dei suoli: periodo indicato come intercorrente tra la data di assegnazione “in provvisorio” dei lotti, con contratto preliminare del 21 giugno 2011, e quella di assegnazione definitiva avvenuta in data 1° luglio 2014 con la stipula della relativa convenzione definitiva.
9. Di qui, la richiesta di risarcimento dei danni ex artt. 30 c.p.a. e 2- bis della legge n. 241/1990.
10. A riprova del pregiudizio economico causato dal ritardo nel provvedere alla stipula della convenzione definitiva, parte appellante evidenzia che:
i) nelle more della conclusione del procedimento, è subentrata l'applicazione dell'art. 10 del d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale, con la quale è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassazione della convenzione di cessione definitiva è soggetta alla nuova aliquota ordinaria del 9% anziché alla tassazione fissa nella misura di € 168,00; ciò ha comportato un esborso monetario supplementare da parte della Coop. Le Macine pari ad oltre 57.815,41 euro;
ii) a “seguito del perdurante inadempimento del Comune di Bari, la Coop. Le Macine è stata notiziata di numerose richieste di recesso da parte dei soci cooperatori ormai delusi dal continuo ritardo nella conclusione del procedimento … ad oggi non determinabile”;
iii) la medesima ha sostenuto una intensa attività stragiudiziale, subendo un danno quantificabile in € 10.000,00, giusta nota spese a firma dell'avv. Potenza Stefano;
iv) un ulteriore profilo di danno è annoverabile nella perdita di chance, con “la necessità di riconoscere un risarcimento al danno connesso al depauperamento delle possibilità”, in capo alla società, “delle capacità economiche e commerciali per l'effetto della mancata tempestiva assegnazione dei suoli”;
v) rileva la “difficoltà nel dare seguito al progetto costruttivo con conseguente perdita di ricavi”, poiché “alla mancata esecuzione dell'attività costruttiva, si ricollegano diretti nocumenti al suo mancato radicamento nel mercato edilizio ed alla perdita della competitività tecnico-economici (c.d. danno curriculare), posto che l'esecuzione del programma costruttivo, oltre a consentire il conseguimento dello scopo sociale, accresce la capacità dell'impresa di porsi sul mercato edile ed anche la chance di collocarsi, nelle prossime graduatorie, in posizione utile per via dell'accrescimento dell'anzianità di servizio”.
11. L’appello è infondato.
12. La domanda risarcitoria azionata dalla Cooperativa appellante va qualificata quale “danno da ritardo” ex art. 2- bis della legge n. 241 del 1990, conseguente alla mancata conclusione, nel termine di affidamento ragionevole, del procedimento urbanistico volto alla assegnazione definitiva dei lotti.
13. Le “voci” risarcitorie per le quali si controverte sono quelle sopra descritte; la responsabilità da ritardo sarebbe ravvisabile con riferimento alla condotta tenuta dal Comune di Bari, che avrebbe opposto alla società istante “continui rinvii formulati dalla Ripartizione Patrimonio” i quali, “oltre a rilevarsi del tutto inconferenti”, si sarebbero posti in “contrasto con quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della Legge nr. 241/1990 che prevede che per l'acquisizione d'informazioni riguardanti fatti, stati o qualità i termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 gg.”.
14. Così correttamente qualificata la domanda, il Collegio osserva che, per giurisprudenza consolidata (tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5143; Sez. V, 4 agosto 2015, n. 3854), il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure , quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dalla menzionata norma codicistica per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. (sulla natura di fatto illecito aquiliano del danno da ritardo vedi amplius Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 23 aprile 2021, n. 7); del pari, si è raggiunta una piena concordanza di opinioni, in giurisprudenza, nell’affermare che sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati; dal punto di vista dell'onere patrimoniale, il mero superamento del termine non integra, inoltre, piena prova del danno.
15. Si è riassuntivamente affermato, in proposito, che ricorre la necessità che, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo e, più in generale, per la cattiva gestione del procedimento, il danneggiato provi:
i. la violazione dei termini procedimentali;
ii. il dolo o la colpa dell'Amministrazione procedente;
iii. il nesso di causalità materiale o strutturale;
iv. il danno ingiusto, inteso come lesione dell'interesse legittimo al rispetto dei predetti termini;
v. sul piano delle conseguenze, poi, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso di causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati.
16. Incentrando la disamina proprio sul requisito del nesso di causalità (ritardo nella conclusione dell’iter istruttorio, con conseguenti perdite connesse ai maggiori costi di rogito, rischi di recesso e perdite di chance) è evidente che la stessa vada ricondotta nell’ambito del lucro cessante.
17. Tale voce risarcitoria, per sua natura, per essere positivamente liquidata, non può prescindere dalla verifica della spettanza del bene della vita finale che, nella fattispecie, è stato ottenuto in data 1° luglio 2014.
18. Tanto chiarito, il Collegio osserva che, con riguardo all’elemento soggettivo della colpa, posto che non sono ammesse presunzioni iuris tantum a carico della P.A., affinché l’amministrazione ne risulti esente, occorre che essa dimostri che il ritardo sia dovuto a particolari difficoltà tecniche od organizzative, inerenti all’oggetto del procedimento, così da configurarsi nei termini di errore scusabile; dovrà, altresì, fornire la prova che il suo contegno non si ponga in contrasto con quei principi di imparzialità, buona fede e correttezza che costantemente ne devono informare la sua azione, ai sensi degli art. 97 Cost. e art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990.
19. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non sia imputabile al Comune di Bari un contegno colpevolmente ritardatario, ovvero lesivo del mero affidamento che la Cooperativa poteva aver riposto nella conclusione dell’iter istruttorio in tempi più brevi a quelli effettivamente risultati utili.
20. Rilevano, in punto di fatto, le seguenti circostanze:
a) le procedure relative all’attuazione e gestione degli interventi sulle “maglie” nn. 20-21-22 delle zone di espansione Cl e C2 del p.r.g. sono state approvate con delibera c.c. n. 70 del 13 giugno 2006.
b) con delibera di Giunta comunale 31 ottobre 2007, n. 914, è stato approvato lo schema tipo di convenzione per l'assegnazione delle suddette aree mix con le cooperative non proprietarie dei suoli nelle maglie nn. 20 - 21 – 22 delle zone Cl e C2 del p.r.g.
c) i nuovi schemi di convenzione urbanistica (modificati) e il nuovo schema di preassegnazione alle cooperative, redatti secondo le nuove specificazioni e chiarimenti di natura procedurale connessi all'attuazione e gestione delle procedure di cui al precedente punto lett. a), sono stati approvati con delibera c.c. n. 50 del 29 luglio 2010.
d) con delibere di g.c. 11 dicembre 2012, n. 725, e 18 luglio 2012, n. 452, sono stati approvati il "disciplinare per la esecuzione delle opere da realizzarsi nell'ambito dei piani attuativi o programmi complessi a scomputo degli oneri di urbanizzazione" nonché i nuovi schemi di convenzione urbanistica modificati.
21. Sulla base di questi atti, sono state sottoscritte le convenzioni urbanistiche tra il Comune di Bari e il Consorzio Edilizio "S. Anna 2" nonché tra lo stesso Comune e il Consorzio S. Anna 3, rispettivamente in date 6 luglio 2011 e 9 luglio 2013.
22. In data 21 giugno 2011, venivano sottoscritti i contratti preliminari di assegnazione dei lotti in diritto di proprietà con la Coop. Le Macine, ciò in cambio del prezzo di cessione commisurato, in ragione della volumetria complessiva concessa, sia al costo necessario per l'acquisizione delle aree, ivi compreso il costo degli espropri delle ditte non aderenti alla convenzione urbanistica, sia al costo delle opere di urbanizzazione primaria, interne ed esterne al Comparto, e secondaria quale risultante dalla relativa deliberazione di G.C. di approvazione dei progetti.
23. Nell’ambito dei predetti contratti non sono stati stabiliti né concordati termini entro i quali procedere alla assegnazione definitiva.
24. In particolare, sia gli schemi di convenzione urbanistica, sia gli schemi di convenzione per l'assegnazione definitiva, che il disciplinare per la esecuzione delle opere da realizzarsi, hanno previsto formule di calcolo per la determinazione delle quote relative sia al costo dei suoli sia al costo delle opere di urbanizzazione da porre a carico delle cooperative, mediante l'applicazione di un fattore moltiplicativo (1+Ist/100), relativo alla variazione dell'indice Istat del costo della vita dalla data di stipula della convenzione urbanistica sino alla data di stipula della convenzione di assegnazione, che l’ufficio avrebbe dovuto applicare e calcolare una volta avuto certezza della consistenza catastale dei suoli nonché dei costi per la loro effettiva acquisizione oltre che fruibilità in termini di sicurezza.
25. Ed è proprio in relazione al complesso di tali circostanze fattuali che il Collegio ritiene di escludere, in capo al Comune, una condotta colpevolmente rilevante nella causazione del lamentato ritardo.
26. Tra il Comune di Bari e la Cooperativa, successivamente alla stipula dei preliminari, si è svolta, infatti, una intensa corrispondenza epistolare, con tempi sì a volte dilatati ma caratterizzata da richieste istruttorie e adempimenti documentali, intervallata anche da riunioni, e che ha, in particolare, interessato la determinazione dei costi dei suoli e delle opere di urbanizzazione (a cagione di nuovi, sopravvenuti elementi che avevano determinato una situazione di incertezza in ordine a detti costi).
27. Segnatamente:
a) la Cooperativa ha dovuto predisporre i progetti edilizi, poi depositati presso il Comune;
b) su detti progetti si è dovuto esprimere il Comitato Tecnico della Ripartizione Urbanistica del Comune di Bari;
c) la Ripartizione urbanistica del Comune ha dovuto predisporre i tabulati contenenti il costo dei suoli e delle opere di urbanizzazione (comunicati poi con nota n. 37383 del 13 febbraio 2013: v. all. 6 alla produzione documentale del Comune versata nel ricorso di primo grado);
d) sulle tabelle riassuntive dei costi, si sono rese necessarie ulteriori verifiche istruttorie comunicate tempestivamente alla Cooperativa con la nota 11 aprile 2013, prot. 89218;
e) con nota del 24 aprile 2013, l’Autorità di Bacino ha segnalato e sollecitato la necessità di prevedere opere di mitigazione del rischio idraulico; tali opere, rientranti tra le opere di urbanizzazione primaria e poste a carico dei lottizzanti, hanno comportato un ulteriore passaggio istruttorio che, lungi dall’aggravare il procedimento, anche sotto il profilo temporale, lo hanno affrancato da evidenti lacune progettuali con la conseguenza che è variata anche la situazione relativa al calcolo dei costi;
f) e infatti, con nota prot.172286 del 22 luglio 2013, l’ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha dovuto chiedere al Coordinamento dei Consorzi delle Maglie 21 e 22 di trasmettere il quadro economico dei lavori allegato al progetto presentato alla Autorità di Bacino nonché la ripartizione di detti costi tra i vari comparti delle due maglie urbanistiche, ciò in quanto, in base allo schema di convenzione di assegnazione suoli alle cooperative (approvato con delibera di Giunta comunale n. 340/2011), gli importi relativi alle opere di urbanizzazione dovevano essere già determinati al momento della stipula definitiva, anche per l’incidenza ai fini della fideiussione da rilasciare, rappresentando, pertanto, la loro mancanza un elemento ostativo alla conclusione dell’iter istruttorio;
g) l’importanza delle opere di mitigazione idraulica, riscontratesi carenti, ha inciso non solo sulla tempistica del procedimento, bensì, anche con riguardo al rilascio dei permessi di costruire dei lotti, siccome questo subordinato all'approvazione del progetto esecutivo delle opere di mitigazione idraulica e al parere, appunto, dell’Autorità di Bacino in ordine alla realizzazione dei fabbricati per i quali il rilascio del certificato di agibilità sarebbe stato subordinato al collaudo tecnico delle opere in questione;
h) in data 28 novembre 2013, l’ufficio Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari, nel predisporre lo schema del contratto definitivo, ha rilevato una incoerenza tra i dati pervenuti alla Ripartizione Patrimonio e le aree catastali effettive da cedere e ha chiesto, pertanto, chiarimenti all’ufficio Ripartizione Urbanistica, che li ha forniti tempestivamente in data 12 dicembre 2013;
i) la suindicata circostanza comprova che i dati forniti precedentemente dal Consorzio non erano definitivi, ciò che ha reso necessaria una ulteriore attività istruttoria, proseguita fino a dicembre del 2013, che ha determinato un ulteriore allungamento dei tempi proprio quando si approssimava la definitiva conclusione del procedimento.
28. L’incedere del procedimento disvela in definitiva, ad avviso del Collegio, un atteggiamento di cautela e prudenza dell’intimata amministrazione, improntato alla cura del patrimonio comunale, e non dunque una condotta ingiustificatamente dilatoria.
29. Parte appellante sostiene che la stipula del contratto definitivo fosse attività vincolata, strettamente conseguenziale alla stipula del preliminare.
30. Il Collegio non condivide tale tesi.
31. In disparte la circostanza che, se così fosse, parte appellante avrebbe potuto agire ai sensi dell’art. 2932 c.c. e far valere, semmai, non già la responsabilità aquiliana per lesione dell’interesse legittimo bensì, la responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 Cod. civ., ciò che rileva è che la fattispecie è stata correttamente inquadrata dal T.a.r. nello schema dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990.
32. La convenzione in esame, infatti, rientra nello schema delle convenzioni urbanistiche; queste, a loro volta, rientrano nel più ampio genus degli accordi sostitutivi di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990.
33. Le convenzioni urbanistiche di lottizzazione si configurano, infatti, come accordi sostitutivi del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, così che le controversie relative all’esecuzione di tali accordi spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
34. Trova applicazione, pertanto, la norma contenuta nell’art. 11, comma 4-bis, della legge n. 241 del 1990 ai sensi della quale “A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento”.
35. Ed è quanto ha valutato l’ufficio comunale, laddove ha fatto precedere la stipula della convenzione definitiva dalla acquisizione di atti e documenti necessari a garantire il buon risultato dell’operazione urbanistica.
36. Ciò comprova come la stipula dell'atto di assegnazione definitiva dei suoli sia avvenuta in data 1° luglio 2014 non già a causa di un ritardo immotivato o ingiustificato da parte del Comune di Bari quanto, piuttosto, all’esito di una ponderata e attenta istruttoria nel corso della quale sono stati considerati e soppesati gli interessi pubblici e privati in gioco, alla luce di elementi che non potevano ritenersi ancora completi e che necessitavano di ulteriori verifiche, tenuto conto anche delle sopravvenienze di cui si è dato conto.
37. La circostanza che possano non essersi verificate variazioni nei costi ovvero negli oneri di urbanizzazione (nel periodo indicato dalla appellante) non comprova affatto l’inutilità degli accertamenti poiché gli esiti non erano comunque prevedibili.
38. Quanto al periodo di tempo successivo al dicembre 2013, e fino alla stipula del contratto definitivo (1° luglio 2014), su cui sembra incentrarsi particolarmente lo sforzo difensivo dell’appellante, l’Amministrazione appellata ha comprovato che tale tempistica è dipesa anche dal comportamento - che il collegio reputa quanto meno causalmente concorrente – tenuto dalla Coop. "Le Macine".
39. La circostanza trova conferma nella versata documentazione (cfr allegati nn. 19 e 20 della produzione documentale versata dal Comune nel giudizio di primo grado).
40. In particolare, può farsi riferimento:
a) alla nota datata 9 aprile 2014, con la quale la Cooperativa dà atto che la polizza assicurativa non è stata ancora prodotta in quanto se ne sta “ultimando la formalizzazione …necessaria alla formalizzazione dell’atto di convenzione”;
b) alla nota 23 maggio 2014, con la quale la Cooperativa comunica al Comune che la fideiussione assicurativa “necessaria per il completamento della pratica è stata rilasciata dalla Reale Mutua assicurazioni”, allegandone “copia in bozza per una Vs supervisione preventiva … la quale dovrà essere resa definitiva e autenticata …”.
Evidente, dunque, che dal dicembre 2013 e almeno fino al 23 maggio 2014 non sarebbe stato possibile addivenire alla stipula del contratto definitivo, in presenza di chiare, obiettive ragioni ostative, di certo non imputabili alla condotta del Comune.
41. Sotto questo profilo, la condotta del Comune di Bari si disvela ancora una volta priva di mende poiché, ricevuta la comunicazione del 23 maggio 2014, l’amministrazione civica ha proceduto tempestivamente all’esame dello schema di polizza assicurativa (che presentava aspetti contabili e tecnici da approfondire: vedi il contenuto del documento n. 20 sopra richiamato) ed è addivenuto alla stipula del contratto il 1° luglio 2014.
42. Parte appellante sostiene poi che la revisione della polizza è stata conseguenza dell’inutile attività istruttoria posta in essere da febbraio 2013.
43. Ebbene, una volta esclusa (per quanto sopra esposto) la condotta colpevole del Comune nel periodo febbraio-dicembre 2013, ne consegue che le successive incombenze istruttorie (id est, polizza assicurativa adeguata ai costi) non rappresentavano una richiesta dilatoria e defatigante bensì, un imprescindibile adempimento propedeutico alla stipula del contratto definitivo.
44. In definitiva, il Collegio ritiene che il comportamento del Comune di Bari, lungi dall’essere improntato a una finalità dilatoria ovvero ostruzionistica, sia invece coerente col canone della buona amministrazione, rispettoso dei criteri del corretto procedimento, e informato al principio di leale collaborazione con il privato.
Non emerge, in conclusione, un’inerzia significativamente rilevante, riconducibile a colpa dell’amministrazione, né invero risultano analiticamente provati, in ogni caso, i danni asseritamente subiti.
45. Per quanto sin qui argomentato, l’appello è nel suo complesso infondato e deve essere, pertanto, respinto.
46. Le spese relative al presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti in ragione della peculiarità della questione e di taluni suoi aspetti di novità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del giudizio d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO