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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
(C.F./P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Lieto presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, alla Via Annarumma n. 25;
APPELLANTE
E appresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Iorio presso il cui studio ha eletto Controparte_1
domicilio in Cercola (NA) al Viale degli Oleandri n. 1 (P.co Giada);
APPELLATO
E
Partita IV , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Viviani ed elettivamente domiciliata in alla Piazza Matteotti 1; CP_2
APPELLATA
NONCHE' C ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_3 P.IVA_3
e difeso dall'avv. Carlo Rosella ed elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita CP_2
in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
APPELLATO
NONCHE'
c.f. ), domiciliato come in atti;
Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 febbraio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1811/2020 il Giudice di Pace di dott. – ravvisando la Controparte_4 Pt_2
mancata notifica degli atti prodromici e, dunque, prescritta la pretesa sanzionatoria – ha accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n 10620199000699863/000 proposta da
[...]
condannando i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con distrazione. CP_1
Con atto di appello, regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, l Parte_3
ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado, censurandola per aver ritenuto
[...]
maturata la prescrizione, nonché lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il primo Giudice annullato l'intimazione di pagamento n. 10620199000699863/000, che comprende diverse posizioni debitorie, senza limitare la pronuncia alle sole cartelle impugnate.
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame, Controparte_1
contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese con distrazione. Si sono costituiti anche il (contumace in primo grado) e la Controparte_3 Controparte_5
asserendo la regolarità del procedimento sanzionatorio e delle notifiche, e chiedendo l'accoglimento dell'appello.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello non si è costituito il Controparte_4
, dichiarato contumace all'udienza del 30.3.2021.
[...]
In via preliminare, va affermata l'ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. atteso che l'appello proposto consente la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima. Infondata, pertanto, è l'eccezione al riguardo sollevata da parte appellata.
L'appello è inoltre ammissibile benché abbia pacificamente ad oggetto una controversia il cui valore è inferiore alla somma di € 1.100,00.
Si tratta, invero, di causa avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa e, pertanto,
l'art. 113 c.p.c. non trova applicazione, dovendosi ritenere in essa compreso anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento (o a un'intimazione di pagamento) per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada.
Va, in proposito, richiamato l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, trova applicazione l'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011 che esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace operi l'art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., sent. n. 9145/2019, sent. 17212/2017; Cass. civ., ord. n. 8806/2015; Cass. civ., sent Cass. civ., sent. n. 9557/2014). Venendo al merito della pretesa, è infondato il primo motivo di gravame, dovendosi condividere – anche se integrandone la motivazione – la decisione del primo giudice nella parte in cui ha accolto la proposta opposizione.
Al riguardo va osservato che oggetto di impugnativa è un'intimazione di pagamento, ed in particolare, la n. 10620199000699863/000 - emessa dall Parte_1 [...]
e notificata a in data 19/08/2019 - relativa ad una pluralità di Controparte_6 Controparte_1
cartelle esattoriali, ma che è stata impugnata unicamente con riferimento alle cartelle esattoriali n.
10620130000801976000 (relativa, tra l'altro, ad una contravvenzione al Codice della Strada anno
2009 con ente creditore il n. 10620140004683602000 (relativa a Controparte_4
contravvenzioni al Codice della Strada anno 2009 elevate dal n. Controparte_3
10620170007363357000 (relativa a contravvenzioni al Codice della Strada elevate dalla
[...]
e riferite all'anno 2014). Controparte_7
Come è noto, le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 il Concessionario della Riscossione Controparte_8
) la procedura esecutiva non può iniziare se è decorso più di un anno dalla notifica della
[...]
cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni. In caso di mancato versamento del saldo entro il predetto termine, il Concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale.
La giurisprudenza di legittimità è, inoltre, unanime nel riconoscere che il contribuente può impugnare l'avviso di mora (oggi intimazione di pagamento) deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, o contestando la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti
(in tal senso, ex plurimus, cfr. SS.UU. 16412/2007). Ciò in quanto la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie cartella di pagamento e/o verbale di contestazione) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (nel caso di specie intimazione di pagamento), e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato), facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Spetta al giudice di merito, interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione (in tal senso, ex plurimus, Cass. sez. trib., 18/01/2018, n.1144) con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa.
Tanto premesso in diritto, non vi è dubbio, alla luce della interpretazione della domanda proposta in primo grado da che quest'ultimo abbia inteso far valere l'omessa notifica degli Controparte_1
atti presupposti a fondamento dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificatagli.
Nel caso di specie manca totalmente la prova in giudizio della notifica dei verbali di contestazione dell'infrazione relativamente alle contravvenzioni del e del Controparte_3 [...]
rimasti contumaci in primo grado. Controparte_4 La si è invece costituita in primo grado, ma ciononostante non vi è Controparte_7
prova di una valida tempestiva notifica e della regolarità del procedimento sanzionatorio. Infatti, il verbale di contestazione del 5.6.2014 non risulta notificato nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 del Codice della strada, ma solo il 1.10.2014, atteso che la prima notifica dello stesso – come si evince dalla documentazione versata in atti – è stata tentata ad un indirizzo di residenza errato, e si è provveduto ad una successiva (tardiva) notifica dopo aver chiesto al Comune di Pomigliano d'Arco il corretto indirizzo di al riguardo, peraltro, la nulla ha Controparte_1 Controparte_5
dedotto sulle motivazioni che hanno determinato il primo invio del verbale di contestazione ad un indirizzo errato.
A ciò aggiungasi che - a fronte della produzione da parte di di un certificato di Controparte_1
residenza storico dal quale risulta che il medesimo aveva spostato la residenza a Controparte_4
dal 19.9.2012 – dalle relate di notifica prodotte dall' si evince che le cartelle Parte_3
esattoriali sono state, invece, inviate a a Viale Virgilio n. 20 e poi, stante l'assenza del CP_6
destinatario, depositate presso la casa comunale. A tal proposito, tuttavia, l Parte_3
non spiega (né in primo grado, né in appello) perché le cartelle esattoriali siano state indirizzate in un luogo diverso dalla residenza di che – come detto – dal settembre 2012 Controparte_1
risiedeva a Controparte_4
In definitiva nel caso di specie manca la prova che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata sia stata preceduta da una valida notifica degli atti presupposti, e tanto comporta - alla luce dei principi di diritto dapprima richiamati, e risultando chiara la volontà del contribuente appellato di far valere tale vizio procedimentale - la nullità dell'intimazione di pagamento n.
10620199000699863/000, limitatamente alle sole cartelle esattoriali oggetto di giudizio, ossia: la cartella esattoriale n. 10620130000801976000, relativamente alla sola contravvenzione al Codice della Strada anno 2009 con ente creditore il (avendo la detta cartella Controparte_4 ad oggetto anche ulteriori posizioni debitorie, ed in particolare debiti Irpef), la cartella esattoriale n.
10620140004683602000 e la cartella esattoriale n. 10620170007363357000.
Ed in tali termini fondato appare il secondo motivo di gravame con il quale l Parte_3
ha censurato la sentenza del Giudice di pace per aver statuto l'annullamento dell'atto impugnato
(ossia l'intimazione di pagamento n. 10620199000699863/000, qualificato tra l'altro erroneamente cartella nella sentenza di primo grado cartella anziché intimazione di pagamento). La mancata specificazione, infatti, nella sentenza gravata della circostanza che il detto annullamento è limitato alle sole tre cartelle presupposte indicate dall'attore/appellato, e solo relativamente alla parte in cui si riferiscono alle violazioni al codice della strada, costituisce una violazione del principio di corrispondenza e pronunciato, comportando l'annullamento dell'intero atto.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di gravame – proposto da parte appellante in via subordinata rispetto al primo motivo di appello – la sentenza di prime cure va riformata nei termini sopra indicati.
Resta assorbita ogni altra questione.
All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del 01/06/2016;
n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, stante la fondatezza dell'opposizione proposta, per il primo grado di giudizio viene confermata la condanna, in solido, dell del del Parte_3 Controparte_3
e della al pagamento delle spese di Controparte_4 Controparte_7 lite, con distrazione;
restano confermati, non essendo stato oggetto di specifica censura, gli importi come liquidati nella sentenza di primo grado.
Per il secondo grado di giudizio, le spese di lite in favore di – stante la Controparte_1
fondatezza comunque dell'opposizione proposta – sono poste a carico dell e Parte_3
la relativa liquidazione viene operata, in difetto del deposito di specificanotula, come in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia (fino ad euro 1.100,00, così determinato in base all'importo oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata), delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n.
29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art.
350 c.p.c.”). Le spese vengono distratte in favore del difensore di CP_1 Parte_4
antistatario.
Nulla per le spese nei confronti degli altri appellati.
Il parziale accoglimento dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello, per i motivi di cui in parte motiva, e in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10620199000699863/000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 10620130000801976000, relativamente alla sola contravvenzione al Codice della Strada anno 2009 con ente creditore il
[...]
alla cartella esattoriale n. 10620140004683602000 e alla cartella Controparte_4
esattoriale n. 10620170007363357000; 2. Condanna l al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_3
con distrazione, in favore di che si liquidano in euro 450,00 per Controparte_1
compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. Nulla per le spese di lite nei confronti degli altri appellati.
Nola, 29.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
(C.F./P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Lieto presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, alla Via Annarumma n. 25;
APPELLANTE
E appresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Iorio presso il cui studio ha eletto Controparte_1
domicilio in Cercola (NA) al Viale degli Oleandri n. 1 (P.co Giada);
APPELLATO
E
Partita IV , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Viviani ed elettivamente domiciliata in alla Piazza Matteotti 1; CP_2
APPELLATA
NONCHE' C ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_3 P.IVA_3
e difeso dall'avv. Carlo Rosella ed elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita CP_2
in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
APPELLATO
NONCHE'
c.f. ), domiciliato come in atti;
Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 febbraio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1811/2020 il Giudice di Pace di dott. – ravvisando la Controparte_4 Pt_2
mancata notifica degli atti prodromici e, dunque, prescritta la pretesa sanzionatoria – ha accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n 10620199000699863/000 proposta da
[...]
condannando i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con distrazione. CP_1
Con atto di appello, regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, l Parte_3
ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado, censurandola per aver ritenuto
[...]
maturata la prescrizione, nonché lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il primo Giudice annullato l'intimazione di pagamento n. 10620199000699863/000, che comprende diverse posizioni debitorie, senza limitare la pronuncia alle sole cartelle impugnate.
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame, Controparte_1
contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese con distrazione. Si sono costituiti anche il (contumace in primo grado) e la Controparte_3 Controparte_5
asserendo la regolarità del procedimento sanzionatorio e delle notifiche, e chiedendo l'accoglimento dell'appello.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello non si è costituito il Controparte_4
, dichiarato contumace all'udienza del 30.3.2021.
[...]
In via preliminare, va affermata l'ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. atteso che l'appello proposto consente la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima. Infondata, pertanto, è l'eccezione al riguardo sollevata da parte appellata.
L'appello è inoltre ammissibile benché abbia pacificamente ad oggetto una controversia il cui valore è inferiore alla somma di € 1.100,00.
Si tratta, invero, di causa avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa e, pertanto,
l'art. 113 c.p.c. non trova applicazione, dovendosi ritenere in essa compreso anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento (o a un'intimazione di pagamento) per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada.
Va, in proposito, richiamato l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, trova applicazione l'art, 7, co. 10 D.Lgs. n. 150/2011 che esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace operi l'art. 113, co. 2, c.p.c. (Cass. civ., sent. n. 9145/2019, sent. 17212/2017; Cass. civ., ord. n. 8806/2015; Cass. civ., sent Cass. civ., sent. n. 9557/2014). Venendo al merito della pretesa, è infondato il primo motivo di gravame, dovendosi condividere – anche se integrandone la motivazione – la decisione del primo giudice nella parte in cui ha accolto la proposta opposizione.
Al riguardo va osservato che oggetto di impugnativa è un'intimazione di pagamento, ed in particolare, la n. 10620199000699863/000 - emessa dall Parte_1 [...]
e notificata a in data 19/08/2019 - relativa ad una pluralità di Controparte_6 Controparte_1
cartelle esattoriali, ma che è stata impugnata unicamente con riferimento alle cartelle esattoriali n.
10620130000801976000 (relativa, tra l'altro, ad una contravvenzione al Codice della Strada anno
2009 con ente creditore il n. 10620140004683602000 (relativa a Controparte_4
contravvenzioni al Codice della Strada anno 2009 elevate dal n. Controparte_3
10620170007363357000 (relativa a contravvenzioni al Codice della Strada elevate dalla
[...]
e riferite all'anno 2014). Controparte_7
Come è noto, le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 il Concessionario della Riscossione Controparte_8
) la procedura esecutiva non può iniziare se è decorso più di un anno dalla notifica della
[...]
cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni. In caso di mancato versamento del saldo entro il predetto termine, il Concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale.
La giurisprudenza di legittimità è, inoltre, unanime nel riconoscere che il contribuente può impugnare l'avviso di mora (oggi intimazione di pagamento) deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, o contestando la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti
(in tal senso, ex plurimus, cfr. SS.UU. 16412/2007). Ciò in quanto la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie cartella di pagamento e/o verbale di contestazione) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (nel caso di specie intimazione di pagamento), e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato), facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Spetta al giudice di merito, interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione (in tal senso, ex plurimus, Cass. sez. trib., 18/01/2018, n.1144) con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa.
Tanto premesso in diritto, non vi è dubbio, alla luce della interpretazione della domanda proposta in primo grado da che quest'ultimo abbia inteso far valere l'omessa notifica degli Controparte_1
atti presupposti a fondamento dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificatagli.
Nel caso di specie manca totalmente la prova in giudizio della notifica dei verbali di contestazione dell'infrazione relativamente alle contravvenzioni del e del Controparte_3 [...]
rimasti contumaci in primo grado. Controparte_4 La si è invece costituita in primo grado, ma ciononostante non vi è Controparte_7
prova di una valida tempestiva notifica e della regolarità del procedimento sanzionatorio. Infatti, il verbale di contestazione del 5.6.2014 non risulta notificato nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 del Codice della strada, ma solo il 1.10.2014, atteso che la prima notifica dello stesso – come si evince dalla documentazione versata in atti – è stata tentata ad un indirizzo di residenza errato, e si è provveduto ad una successiva (tardiva) notifica dopo aver chiesto al Comune di Pomigliano d'Arco il corretto indirizzo di al riguardo, peraltro, la nulla ha Controparte_1 Controparte_5
dedotto sulle motivazioni che hanno determinato il primo invio del verbale di contestazione ad un indirizzo errato.
A ciò aggiungasi che - a fronte della produzione da parte di di un certificato di Controparte_1
residenza storico dal quale risulta che il medesimo aveva spostato la residenza a Controparte_4
dal 19.9.2012 – dalle relate di notifica prodotte dall' si evince che le cartelle Parte_3
esattoriali sono state, invece, inviate a a Viale Virgilio n. 20 e poi, stante l'assenza del CP_6
destinatario, depositate presso la casa comunale. A tal proposito, tuttavia, l Parte_3
non spiega (né in primo grado, né in appello) perché le cartelle esattoriali siano state indirizzate in un luogo diverso dalla residenza di che – come detto – dal settembre 2012 Controparte_1
risiedeva a Controparte_4
In definitiva nel caso di specie manca la prova che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata sia stata preceduta da una valida notifica degli atti presupposti, e tanto comporta - alla luce dei principi di diritto dapprima richiamati, e risultando chiara la volontà del contribuente appellato di far valere tale vizio procedimentale - la nullità dell'intimazione di pagamento n.
10620199000699863/000, limitatamente alle sole cartelle esattoriali oggetto di giudizio, ossia: la cartella esattoriale n. 10620130000801976000, relativamente alla sola contravvenzione al Codice della Strada anno 2009 con ente creditore il (avendo la detta cartella Controparte_4 ad oggetto anche ulteriori posizioni debitorie, ed in particolare debiti Irpef), la cartella esattoriale n.
10620140004683602000 e la cartella esattoriale n. 10620170007363357000.
Ed in tali termini fondato appare il secondo motivo di gravame con il quale l Parte_3
ha censurato la sentenza del Giudice di pace per aver statuto l'annullamento dell'atto impugnato
(ossia l'intimazione di pagamento n. 10620199000699863/000, qualificato tra l'altro erroneamente cartella nella sentenza di primo grado cartella anziché intimazione di pagamento). La mancata specificazione, infatti, nella sentenza gravata della circostanza che il detto annullamento è limitato alle sole tre cartelle presupposte indicate dall'attore/appellato, e solo relativamente alla parte in cui si riferiscono alle violazioni al codice della strada, costituisce una violazione del principio di corrispondenza e pronunciato, comportando l'annullamento dell'intero atto.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di gravame – proposto da parte appellante in via subordinata rispetto al primo motivo di appello – la sentenza di prime cure va riformata nei termini sopra indicati.
Resta assorbita ogni altra questione.
All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del 01/06/2016;
n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, stante la fondatezza dell'opposizione proposta, per il primo grado di giudizio viene confermata la condanna, in solido, dell del del Parte_3 Controparte_3
e della al pagamento delle spese di Controparte_4 Controparte_7 lite, con distrazione;
restano confermati, non essendo stato oggetto di specifica censura, gli importi come liquidati nella sentenza di primo grado.
Per il secondo grado di giudizio, le spese di lite in favore di – stante la Controparte_1
fondatezza comunque dell'opposizione proposta – sono poste a carico dell e Parte_3
la relativa liquidazione viene operata, in difetto del deposito di specificanotula, come in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia (fino ad euro 1.100,00, così determinato in base all'importo oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata), delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n.
29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art.
350 c.p.c.”). Le spese vengono distratte in favore del difensore di CP_1 Parte_4
antistatario.
Nulla per le spese nei confronti degli altri appellati.
Il parziale accoglimento dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello, per i motivi di cui in parte motiva, e in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10620199000699863/000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 10620130000801976000, relativamente alla sola contravvenzione al Codice della Strada anno 2009 con ente creditore il
[...]
alla cartella esattoriale n. 10620140004683602000 e alla cartella Controparte_4
esattoriale n. 10620170007363357000; 2. Condanna l al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_3
con distrazione, in favore di che si liquidano in euro 450,00 per Controparte_1
compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. Nulla per le spese di lite nei confronti degli altri appellati.
Nola, 29.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)