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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/07/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1702/2023 R.G.A.C. cui è riunito il proc. n. 1771/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi riuniti numeri 1702/2023 e 1771/2023 R.G.A.C., aventi ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, vertenti
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Madeo, domiciliato C.F._1 come in atti
Ricorrente nel giudizio numero 1702/2023 Resistente nel giudizio numero 1771/2023 E
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Giovanni Franco, domiciliata come in atti
Resistente nel giudizio numero 1702/2023 Ricorrente nel giudizio numero 1771/2023 NONCHE'
AVV. (C.F. quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale della minore (nata il [...] in [...]), difesa in Persona_1 proprio ex art. 86 c.p.c.
NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 08.07.2025. Gli atti sono stati trasmessi al P.M. il 08.07.2025. Il P.M. non ha fatto pervenire osservazioni.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. I FATTI DI CAUSA, LE POSIZIONI DELLE PARTI E LE LORO CONCLUSIONI.
Con ricorso iscritto il 29.07.2023, il ricorrente, ha dedotto: che con decreto di omologa emesso dal Tribunale di RI il 27.06.2022 nel proc. n. 206/2022 R.G. è stato previsto, tra l'altro, l'affidamento della figlia minore in maniera condivisa a entrambi i Per_1 genitori e che la minore dovesse continuare ad abitare con la madre nella casa coniugale sita in OR alla C.da Scridera, già di proprietà della minore;
che è stato previsto che il padre potesse continuare a vivere nella casa coniugale, al fine di meglio esercitare il diritti e gli obblighi derivanti dall'affido condiviso della minore;
che quanto al diritto di visita della minore è stato previsto che la minore trascorresse le vacanze in maniera condivisa, facendo salvi accordi diversi e il diritto di entrambi i coniugi di trascorrere individualmente dei giorni anche consecutivi nonché che “Qualora il dovesse trasferire la propria Parte_1 residenza in altra abitazione, avrà diritto di far visita alla figlia liberamente e ogni qual volta lo riterrà opportuno, sempre nel rispetto degli impegni della figlia e previo orario da concordare con la madre. È diritto del padre, inoltre, trattenere con sé la figlia, qualora lo voglia, un giorno alla settimana, salvo diversi accordi tra le parti. Parimenti, Per_1 trascorrerà le festività con ciascun genitore, con turno alternato, sempre salvo diversi accordi tra le parti. Per quanto concerne le vacanze estive, le passerà con la mamma, fatto salvo il diritto del padre di trattenere con sé la figlia per un periodo di almeno una settimana durante le vacanze estive da concordare con la madre con un preavviso di almeno 10 giorni”; che, successivamente, è stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale a causa del comportamento della resistente;
di essersi trasferito presso la casa della propria madre;
che dal giorno del trasferimento la resistente gli ha impedito di esercitare il diritto di visita;
che la resistente effettua registrazioni audio e video con la minore in cui la stessa è costretta a rispondere alle incalzanti domande della madre, in cui l'unico oggetto della conversazione è la figura paterna;
che solo il 21.07.2023 ha potuto vedere per due ore la figlia accompagnata da sul luogo di lavoro;
che controparte sta Persona_2 strumentalizzando la figlia in un vano tentativo di ricongiungere il nucleo familiare, nonostante essa stessa abbia intrapreso il giudizio di separazione;
che la madre, anche in presenza di persone terze, continua a denigrare la figura del resistente agli occhi della figlia;
che è in atto, da parte della resistente, una condotta finalizzata ad allontanare la figlia dal padre, ponendolo in cattiva luce agli occhi della minore;
che la resistente ha più volte ha assunto atteggiamenti ossessivi e a tratti aggressivi nei propri confronti;
che nella notte tra il 13 e il 14 luglio, la stessa, in un totale stato confusionario, si è presentata presso l'abitazione ove il ricorrente vive con la madre ottantenne, alle ore 3.00 del mattino, unitamente alla figlia che dormiva in auto, suonando con insistenza al citofono e costringendolo ad uscire, per poi aggredirlo verbalmente, tanto da svegliare la piccola;
di essere stato, quindi, costretto
2 dapprima ad allontanarsi con la propria vettura, per poi chiamare il 112; che nei giorni a seguire la resistente lo ha avvertito di aver sporto denuncia contro di lui per una fantomatica aggressione subita dalla medesima in presenza della figlia;
di aver sporto a sua volta querela il 23.07.2023.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: di disporre in via temporanea e d'urgenza, inaudita altera parte, in modifica delle condizioni di separazione, che il padre possa vedere la figlia liberamente almeno tre volte a settimana, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì e tenere la medesima con sé un fine settimana alterno, dal sabato mattina alla domenica sera, e fissare un periodo non inferiore a giorni dieci, nel mese di agosto, in cui possa trascorrere le vacanze estive con la figlia;
nel merito, di disporre la modifica delle condizioni di separazione consensuale, disponendo l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la casa paterna;
in via subordinata, disporre, a modifica delle condizioni di separazione, il diritto di visita del padre ogni qual volta lo vorrà e, in ogni caso, da esercitarsi almeno tre volte a settimana, nei giorni prestabiliti di lunedì, mercoledì e venerdì, nonché il diritto di tenere con sé la figlia un fine settimana alterno dal sabato mattina alla domenica sera;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Rigettata la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte è stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 18.10.2023, assegnando a parte convenuta termine per la costituzione fino al 29.09.2023.
Con istanze del 02.08.2023 e del 03.08.2023 il ricorrente ha reiterato l'istanza di emissione di provvedimenti inaudita altera parte e, in subordine, ha chiesto di adottare ogni provvedimento necessario e urgente al fine di garantirgli il pieno e libero esercizio del diritto di visita in favore della figlia. Con decreti del 02.08.2023, dep. il 03.08.2023, e del 03.08.2023, dep. il 04.08.2023, il giudice di turno nel periodo feriale, dott. Bucciarelli, ha rigettato le istanze confermando i provvedimenti già emessi. Con ulteriore istanza dell'11.08.2023 il ricorrente ha reiterato le istanze poi rigettate con provvedimento del 31.08.2023, dep. il 01.09.2023, dal giudice di turno nel periodo feriale, dott. Per_3
Si è tempestivamente costituita il 26.09.2023 la la quale ha rappresentato di aver CP_1 iscritto analogo procedimento per la modifica delle condizioni di separazione riportandosi a quanto dedotto e domandato nel relativo ricorso introduttivo, aggiungendo: che il ha volontariamente lasciato la casa dove risiedeva il nucleo familiare sin dal 14 Parte_1 giugno 2023; che lo stesso ha visto regolarmente e quotidianamente la figlia sino al giorno 8 luglio 2023; che, a seguito delle gravi ripercussioni della condotta del padre sulla minore, ha ritenuto necessario regolamentare le frequentazioni e l'accesso del ricorrente nella propria casa di abitazione;
che il padre vede quotidianamente la bambina dalle ore 18:00 circa sino a tarda serata con momenti di convivialità, il tutto nella casa di abitazione della ricorrente;
che non vi è stata e non vi è alcuna coazione psicologica operata della madre nei confronti della bambina.
All'udienza del 18.10.2023 il ha dichiarato di vedere, dal mese di agosto, la Parte_1 figlia quasi quotidianamente solo presso la casa familiare e, anche su richiesta delle parti, stante la contemporanea pendenza del procedimento nr. 1771/2023, gli atti sono stati rimessi al Coordinatore della Sezione Civile – dott. – per le valutazioni di sua spettanza. Per_3
3 Invero, nelle more, in data 08.08.2023 la resistente ha iscritto ricorso per la modifica delle condizioni di separazione (iscritto al n. 1771/2023 R.G.A.C.) in cui ha rappresentato: che le parti hanno contratto matrimonio in data 13.08.2014; che dall'unione è nata, in data 28.07.2017 in Policoro, la figlia che le parti si sono separate Persona_1 consensualmente;
che il , pur avendo vissuto nella casa coniugale, utilizzata Parte_1 anche per riunioni con suoi amici e conoscenti, non ha mai ottemperato a quanto sottoscritto nelle condizioni di separazione, limitandosi a pagare le utenze bimestrali e le spese del pedodontista della figlia minore, restando a totale carico della ricorrente l'intera spesa quotidiana anche dello stesso resistente, nonché le spese straordinarie della gestione dei terreni e dell'immobile intestato alla minore;
che si sono verificati episodi di violenza verbale e fisica del resistente nei confronti della ricorrente nonché continue frasi offensive lesive della dignità e del ruolo di madre, nonché condotte tese ad allontanare la bambina dai nonni materni per privilegiare i rapporti con la nonna paterna;
che la reazione sentimentale intrapresa dal ha creato un ambiente fatto di bugie e sotterfugi con Parte_1 riverberi negativi per la minore;
che il non ha posto in essere alcun sistema Parte_1 educativo della minore e ha “sabotato” il sistema educativo della madre, oltretutto apostrofandola negativamente, il tutto davanti alla figlia minore;
che, quindi, le visite alla figlia, fino ad allora utilizzata strumentalmente per vedersi con l'amante, anche al corso di danza a cui l'aveva iscritta il padre, sono state ridotte a una sola ora di pomeriggio dove la bambina, seppur felice di vedere il padre, era vittima di prostrazione e di nervosismo tale da farle venire uno stato febbrile appena il padre lasciava la casa per andare dalla madre o incontrare l'amante; che il 30.06.2023 il si è rivolto bruscamente alla ricorrente Parte_1 scaraventandola con violenza dal disimpegno fin dentro la stanza da letto, dove si trovava la bimba in piedi sul letto, la quale terrorizzata si è messa a gridare contro il padre;
di aver sporto per tali fatti querela in data 14 luglio 2023 innanzi ai Carabinieri di OR;
che il ha condotto la minore a un corso di ballo frequentato anche dalla figlia Parte_1 dell'amante, nonché a una stagione estiva a cadenza quasi giornaliera, in compagnia della medesima, mentendo e utilizzando la bimba per potere frequentare la sua amante con tali coperture;
che le condizioni economiche della separazione sono stata sottoscritte confidando nella lealtà e buona fede del resistente che, al contrario, ha celato i reali profitti della società non depositando documentazione fiscale nel procedimento di separazione intrapreso e prospettando uno stato di disagio economico della società sia perché sorta solo nel 2014, sia per le ripercussioni di notevoli problemi, anche giudiziari, a seguito delle vicende che hanno interessato la ditta V.M. s.r.l. (fallita) e la ditta UR OR s.r.l. (fallita) di cui il resistente risultava essere dipendente. La ha, quindi, chiesto: di disporre l'affidamento CP_1 esclusivo della minore alla madre, con tutte le conseguenze che il Tribunale riterrà opportune e di giustizia sotto il profilo economico;
di disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia minore ad almeno € 1.000,00, con obbligo dello stesso a partecipare nella misura del 70% alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili;
in via subordinata e nella denegata ipotesi che il Tribunale dovesse ritenere di mantenere l'affidamento condiviso della figlia, di modificare le condizioni della separazione come da punto precedente. Il suddetto procedimento è stato assegnato a diverso magistrato che ha fissato l'udienza del 16.11.2023 per la comparizione delle parti, concedendo al resistente termine sino a 30 giorni prima dell'udienza ai fini della costituzione in giudizio
4 (termine scaduto il 17.10.2023). Il si è costituito tardivamente in data 24.10.2023 Parte_1 chiedendo la riunione con il procedimento iscritto al N.R.G. 1702/2023 e riportandosi al proprio ricorso.
Con provvedimento del 31.10.2023 il magistrato coordinatore - dott. VI Di Pede - stante l'evidente connessione tra i due procedimenti e la superfluità della comparizione delle parti dinanzi a sé, ha disposto che entrambi fossero chiamati dinanzi alla dott.ssa Pacelli per l'udienza del 22.11.2023, poi anticipata al 21.11.2023.
All'udienza del 21.11.2023 quindi i due procedimenti sono stati riuniti e sono state ascoltate le parti.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. resa il 10.01.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti: “1. CONFERMA, allo stato, tutte le statuizioni di cui al decreto di omologa (salva ogni ulteriore diversa determinazione qualora si dovessero verificare ulteriori episodi pregiudizievoli per la minore) per cui, quanto al diritto di visita, si prevede che il padre avrà diritto di far visita alla figlia liberamente e ogni qual volta lo riterrà opportuno, sempre nel rispetto degli impegni della figlia e previo orario da concordare con la madre;
è diritto del padre, inoltre, trattenere con sé la figlia, qualora lo voglia, un giorno alla settimana, salvo diversi accordi tra le parti;
parimenti, trascorrerà le festività con Per_1 ciascun genitore, con turno alternato, sempre salvo diversi accordi tra le parti;
per quanto concerne le vacanze estive, le passerà con la mamma, fatto salvo il diritto del padre di trattenere con sé la figlia per un periodo di almeno una settimana durante le vacanze estive da concordare con la madre con un preavviso di almeno 10 giorni;
2. INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Trebisacce di prendere in carico con urgenza il nucleo familiare della minore (nata il [...] e residente in [...], alla Cda Persona_1
Serra Salice) al fine di monitorare le relazioni tra i componenti della famiglia e di verificare se i genitori siano in grado di garantire le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica della minore, valutando se vi siano elementi della personalità dei singoli genitori ostativi;
indichino, altresì, se si rendono necessari interventi di sostegno a favore dei minori o dei genitori;
i Servizi dovranno altresì verificare se le frequentazioni padre – figlia rispondano all'interesse di quest'ultima - indagando anche sul dedotto rifiuto della minore di vedere il padre - eventualmente modificando l'attuale regime l'attuale regime di visita, tenuto conto dell'interesse della minore ... 4. INVITA le parti ad attenersi alle condizioni inerenti il diritto di visita e alle prescrizioni ed indicazioni impartite dai Servizi Sociali, assumendo un reale ed effettivo atteggiamento di collaborazione, anche con i Servizi incaricati, rammentando alle stesse che in caso di mancata effettiva collaborazione e di inosservanza delle prescrizioni adottate con il presente provvedimento il Tribunale, anche nell'esercizio dei propri poteri officiosi, potrà assumere ogni diversa valutazione in ordine all'affidamento e al collocamento della minore;
5. RIGETTA le richieste istruttorie delle parti 6. ONERA le parti a specificare se vi siano procedimenti penali a carico delle stesse producendo telematicamente fino a 5 giorni prima della prossima udienza i relativi atti, ove ostensibili 7. RINVIA per la verifica del deposito della relazione dei Servizi e del deposito della documentazione ad opera delle parti all'udienza del 16.04.2024 ore 11.00”.
I Servizi Sociali di Trebisacce hanno depositato relazioni il 08.04.2023 e il 30.04.2024.
5 In data 03.07.2024 è stata emessa ordinanza del seguente tenore: “Considerato che le parti erano state onerate a depositare atti relativi a eventuali procedimenti penali a carico delle stesse, ove ostensibili Considerato che la costituendosi, ha dedotto che il padre ha CP_1 posto in essere condotte violente a suo danno anche in presenza della minore per cui ha sporto querela (vedi querela del 14 giugno 2023) a seguito della quale è stato aperto procedimento penale a carico del , come emerge dalla documentazione Parte_1 depositata dalla difesa della allo stesso tempo la risulta indagata in CP_1 CP_1 procedimento penale aperto a seguito della denuncia querela del del 09.08.2023 Parte_1
(pure depositata in atti) Considerato che la ha depositato anche un esposto - querela CP_1 del 16 gennaio 2024 in cui ha rappresentato che il padre ha aggredito un terzo soggetto alla presenza della minore e che lo stesso ha più volte avuto comportamenti aggressivi, alzando anche il pugno sulla minore, poiché questa si rifiutava di voler uscire fuori con lui (vedi esposto – querela allegato alla memoria depositata il 12.04.2024) Considerato che il non ha specificamente contestato i suddetti episodi né all'udienza del Parte_1
16.04.2024 né nella propria memoria depositata il 24.04.2024 Visto il precedente provvedimento del 10.01.2024 con cui, tra l'altro, i Servizi Sociali del Comune di Trebisacce sono stati incaricati di prendere in carico con urgenza il nucleo familiare della minore al fine di monitorare le relazioni tra i componenti della famiglia e di verificare se i genitori siano in grado di garantire le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica della minore, valutando se vi siano elementi della personalità dei singoli genitori ostativi, indicando, altresì, i necessari interventi di sostegno a favore dei minori o dei genitori;
Considerato che
dalle relazioni depositate dai Servizi il 08.04.2024 e il 30.04.2024 emerge una fortissima conflittualità tra le parti Considerato che all'udienza del 16.04.2024 le parti hanno rappresentato che la minore non vuole vedere il padre, adducendo motivazioni divergenti circa le ragioni di tale rifiuto Considerato che nemmeno dalle relazioni dei Servizi Sociali è emerso con chiarezza la ragione di tale rifiuto Considerato che in allegato alla memoria depositata il 13.06.2024 la ha depositato CP_1 file video nel quale si vede la minore che risponde al video citofono di casa e il padre che inizia a usare parolacce nei confronti della e a minacciare di sfondare tutto, iniziando CP_1
a prendere a calci il cancello e, continuando, nonostante abbia risposto la minore, a dare calci e proferire parolacce nei confronti della e terzi soggetti non meglio specificati, il CP_1 tutto mentre la minore inizia a urlargli di smetterla Considerato che la difesa della ha CP_1 chiesto di rimettere sul ruolo la causa al fine di valutare l'opportunità di frequentazione del padre con la minore in ambiente protetto Considerato che è stata fissata udienza in contraddittorio tra le parti il 18 giugno 2024 al fine di consentire la visione della documentazione depositata e di valutare la predetta richiesta, prima di adottare qualsivoglia provvedimento Considerato che la difesa della ha dedotto di aver sporto CP_1 querela a seguito di quest'ultimo episodio (vedi querela del 13.06.2024 depositata il 18.06.2024 alle 18.41) Considerato che all'udienza del 18.06.2024 la difesa del Parte_1 ha contestato del tutto genericamente la produzione documentale di controparte limitandosi a rappresentare che si sarebbe trattato di uno sporadico e unico episodio, mentre nelle successive memorie autorizzate del 24.06.2024 si è limitato a dedurre che, a seguito dell'episodio di cui alla video registrazione, il cancello di ingresso non subiva nessuno dei danni lamentati dalla Considerato, quindi, che in merito al rifiuto della minore di CP_1
6 vedere il padre non è allo stato possibile accertarne le effettive ragioni e che occorre tenere conto della conflittualità che ancora permea i rapporti tra le parti e delle contrapposte difese e deduzioni Ritenuto, anche alla luce delle recenti allegazioni e produzioni, che emergano quanto meno forti sospetti che l'alta conflittualità esistente tra i genitori (che peraltro ha condotto all'avvio di diversi procedimenti penali) si stia riverberando in maniera negativa sulle condizioni psicologiche della minore, con conseguente necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito all'integrità psico-fisica del minore e all'adeguatezza dei rapporti tra i genitori nell'ottica del primario interesse della stessa, anche al fine di individuare alcune direttive comportamentali per i genitori e, più in generale, eventuali interventi a tutela della minore Rilevato, in particolare, che trattandosi di minore che non ha ancora compiuto gli anni dodici, l'audizione della stessa, che appare essere incombente essenziale nel presente giudizio, dovrà essere effettuata per il tramite del consulente tecnico, che possiede quelle capacità e quelle competenze necessarie a ridurre l'impatto emotivo dell'incombente sulla minore Ritenuto, dunque, che si palesa necessario disporre consulenza tecnica con i quesiti di cui al dispositivo Ritenuto, altresì, necessario, anche alla luce delle recenti allegazioni e produzioni documentali, dover disciplinare l'esercizio del diritto di visita del padre nelle more dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, dovendosi incaricare i Servizi Sociali del Comune di ORIOLO, luogo di residenza delle parti e della minore, di prendere in carico il nucleo familiare e di predisporre un calendario di incontri settimanali tra il padre (nato a [...]
RI il 02.09.1979 e residente in [...] e la minore Persona_1
(nata il [...] a [...], residente in [...], alla Cda Serra Salice), nonché
[...] di predisporre anche un calendario di incontri nel periodo estivo, tenuto conto degli impegni del padre e della minore Ritenuto di dover sollecitare, al riguardo, la madre collocataria a condurre la minore agli incontri che saranno programmati dai Servizi incaricati Ritenuto, dunque, di richiamare l'attenzione delle parti sulla necessità di un comportamento improntato a massima collaborazione sia nei confronti dei Servizi incaricati che del consulente d'ufficio nominato Ritenuto, quanto alla richiesta del come Parte_1 formulata alla scorsa udienza del 18.06.2024 di disporsi acquisizione di informazioni dalla scuola frequentata dalla minore, in particolare sui rapporti tra i genitori e il corpo docente, che la stessa sia generica e non adeguatamente motivata e documentata e che, in ogni caso, la richiesta appare superata dalla disponenda CTU, per cui se ne impone il rigetto
PQM
A) DISPONE che, nelle more dell'istruttoria, i Servizi Sociali del Comune di ORIOLO, luogo di residenza delle parti e della minore, prendano in carico il nucleo familiare e predispongano un calendario di incontri settimanali tra il padre (nato Parte_1
a RI il 02.09.1979 e residente in [...] e la minore (nata il [...] a [...], residente in [...], alla Cda Serra Persona_1
Salice), nonché predispongano anche un calendario di incontri nel periodo estivo, tenuto conto degli impegni del padre e della minore;
B) DISPONE che i predetti Servizi – fino a diversa disposizione del Tribunale -depositino relazioni bimestrali sull'attività svolta avendo cura di descrivere in maniera dettagliata i singoli incontri e il contegno delle parti;
C) SOLLECITA, al riguardo, la madre collocataria a condurre la minore agli incontri che saranno programmati dai Servizi incaricati;
D) RICHIAMA l'attenzione delle parti sulla necessità di un comportamento improntato a massima collaborazione sia nei confronti dei
7 Servizi incaricati che del consulente d'ufficio nominato E) RIGETTA la richiesta del di disporsi acquisizione di informazioni dalla scuola frequentata dalla minore Parte_1
F) DISPONE CTU con i seguenti quesiti, NOMINANDO quale consulente tecnico d'ufficio fuori albo la dott.ssa : Il CTU esaminati tutti gli atti e i documenti Testimone_1 del procedimento;
autorizzato a intraprendere colloqui con la minore e i genitori;
sentite le parti e la minore, nelle forme e con le modalità ritenute più opportune, nonché le altre figure di riferimento anche nell'ambito del nucleo familiare originario di ciascun coniuge ed eventuali ulteriori terzi ove necessari (es. istituzioni scolastiche); esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità (essendo autorizzato sin da ora ad avvalersi di ausiliario e ad acquisire ove necessario, documentazione da enti pubblici); sentiti i Servizi Sociali incaricati e autorizzato sin da ora a ottenere informazioni dagli stessi ove rilevanti ai fini dell'espletamento della consulenza 1. proceda, secondo le modalità che riterrà più opportune, all'audizione della minore (nata il [...] a [...], residente in [...], alla Cda Serra Persona_1
Salice), affinché venga ascoltata circa le relazioni con entrambi i genitori 2. previa accurata indagine circa la qualità delle relazioni tra la minore e i propri genitori:
2.a) effettui valutazione psicologica sulla minore e indaghi le cause reali del rifiuto di vedere il padre 2.b) previa accurata indagine circa la condizione psicologica ed affettiva della minore e la qualità delle relazioni tra la stessa ed i propri genitori: valuti e descriva le capacità genitoriali del padre e della madre, quale sia il rapporto tra la figlia e i genitori, evidenziando eventuali situazioni di disagio della minore rispetto a quest'ultimi e se sussistono condotte atte a pregiudicarne lo sviluppo psichico e a ostacolare il rapporto con l'altro genitore, in particolare riferimento al genitore non collocatario;
valuti in particolare il c.t.u. l'atteggiamento reciproco tra i genitori influente sulla percezione dell'altro da parte della figlia;
2.c) accerti quindi - avuto riguardo alla maggiore idoneità dell'uno o dell'altro genitore nell'ambito della comparazione fra loro, da valutarsi con apprezzamento globale della personalità, dell'attitudine, della disponibilità materiale e psicologica in rapporto alle esigenze concrete morali e affettive della figlia e, quindi, con esclusivo riferimento al suo interesse, considerata la situazione interpersonale dei genitori e ogni altro elemento utile - quale siano le più idonee modalità di esplicazione degli incontri della minore con il padre e di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlia, formulando indicazioni circa il miglior regime di affidamento della minore 3. proponga tutti i percorsi necessari al superamento di eventuali difficoltà riscontrate individuando, ove necessarie, misure di sostegno alla genitorialità ed alla minore anche al fine di consentire, promuovere e favorire una più armoniosa interazione dei rapporti tra madre e padre ed un sereno sviluppo della minore;
4. riferisca, in ogni caso, ogni elemento utile al fine di valutare l'effettiva situazione della minore G) RINVIA all'udienza del 10.07.2024 ore 12.15 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU nominato dott.ssa , invitando Testimone_1 la predetta a comunicare eventuali ragioni ostative alla assunzione dell'incarico in tempo utile per effettuare la sostituzione prima della prossima udienza”.
All'udienza del 10.07.2024 si è proceduto, quindi al giuramento e al conferimento dell'incarico alla CTU nominata, con rinvio al 21.01.2025 e, successivamente, giusto decreto del 19.12.2024, al 04.02.2025 (al fine di consentire il rispetto del termine di deposito
8 delle osservazioni delle parti e della relazione definitiva) e, ancora, al 26.02.2025, giusta istanza di proroga depositata dalla C.T.U.
I Servizi Sociali di OR hanno depositato relazioni il 24.09.2024, il 26.11.2024, il 28.01.2025 e il 18.02.2025.
La consulenza d'ufficio è stata depositata in data 18.02.2025.
All'udienza del 26.02.2025 la difesa del ha chiesto disporsi affidamento Parte_1 congiunto prevedendosi, in ragione degli esiti della consulenza d'ufficio, la collocazione immediata della minore presso la casa paterna, con previsione del diritto di visita della madre da effettuarsi mediante incontri protetti presso i servizi Sociali competenti per territorio, la difesa della ha eccepito la nullità della consulenza d'ufficio per la CP_1 mancata comunicazione al proprio CTP dell'inizio delle operazioni peritali, rappresentando di aver depositato denuncia per falso ideologico nei confronti della CTU, ha chiesto la sostituzione del consulente e, in subordine, che questo fosse chiamato a chiarimenti in contraddittorio con i consulenti di parte.
Con ordinanza del 10.03.2025, dep. l'11.03.2025, è stata nominata quale curatrice speciale della minore l'avv. prevedendosi, al contempo, la presa in carico del Controparte_2 nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di OR, incaricati di attivare con sollecitudine un percorso di sostegno e di supporto psico-educativo finalizzato a favorire il recupero del concreto esercizio della responsabilità genitoriale e, in particolare, il riavvicinamento padre – figlia minore, mediante l'organizzazione di incontri settimanali - e l'attivazione, a sostegno della minore, di un percorso psichiatrico infantile per la rielaborazione dei rapporti con il padre, con l'ausilio dell'ASP territorialmente competente da indicarsi a cura dei Servizi medesimi.
A seguito di nota del Servizi Sociali di OR, depositata il 21.03.2025, con ordinanza emessa in pari data (dep. il 24.03.2025) è stato così provveduto “Letta la relazione depositata dai Servizi Sociali di OR Rilevato che con la propria precedente ordinanza del 10.03.2025 (dep. l'11.03.2025) i predetti Servizi sono stati incaricati, tra l'altro, di attivare a sostegno della minore un percorso psichiatrico infantile per la rielaborazione dei rapporti con il padre con l'ausilio dell'ASP territorialmente competente, da indicarsi a cura dei Servizi medesimi Rilevato, inoltre, che è stata nominata curatrice speciale della minore l'avv. che ne ha la rappresentanza in giudizio e alla quale è stato Controparte_2 attribuito, tra l'altro, il compito di prendere contatti immediati con i Servizi Sociali del Comune di OR, di gestire nell'interesse della minore i rapporti con gli operatori del Servizio sociale e i soggetti da questi individuati al fine di garantire l'effettività e la riuscita degli interventi disposti nel suo esclusivo interesse Rilevato che è stato già prescritto alle parti di prestare la dovuta collaborazione al curatore speciale e ai Servizi incaricati Ritenuto, quindi, di confermare quanto già previsto nella suindicata ordinanza atteso che, contrariamente a quanto scritto dalla nella pec del 18.03.2025 (allegata alla CP_1 relazione) i Servizi Sociali di OR sono stati incaricati dal Tribunale di attivare un percorso psichiatrico infantile per la rielaborazione dei rapporti con il padre, con l'ausilio dell'ASP territorialmente competente da indicarsi a cura dei Servizi medesimi;
Ritenuto che
il ritardo nell'attivazione degli interventi disposti può arrecare un ulteriore grave
9 pregiudizio alla minore;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 473bis 39 c.p.c., in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Ritenuto, quindi, necessario Controparte_3 doversi ammonire all'osservanza dei provvedimenti adottati, a non CP_1 intraprendere contatti personali con i Servizi incaricati da questo Giudice e a non tenere ulteriori comportamenti che possano ritardare l'inizio del mandato conferito ai predetti Servizi con l'ordinanza del 10.03.2025 (dep. l'11.03.2025) Ritenuto necessario doversi avvisare che, in caso di ulteriore inosservanza, potranno essere adottate tutte CP_1 le misure necessarie nell'interesse della minore, anche incidenti sul regime di collocamento e di affidamento della stessa e che potrà, anche d'ufficio, essere disposto il pagamento a suo carico, ex art. 614 bis c.p.c., di una somma di danaro per ogni inosservanza successiva
P.Q.M.
CONFERMA i provvedimenti già resi disponendo che i Servizi Sociali di OR proseguano nell'incarico conferito all'osservanza dei Parte_2 provvedimenti adottati, a non intraprendere contatti personali con i Servizi incaricati da questo Giudice e a non tenere ulteriori comportamenti che possano ulteriormente ritardare l'inizio del mandato conferito ai predetti Servizi con l'ordinanza del 10.03.2025 (dep. l'11.03.2025)”.
In data 28.03.2025 si è costituita la curatrice speciale della minore deducendo “Dalle prime interlocuzioni con i procuratori dei genitori e con i Servizi Sociali competenti, dalla lettura delle relazioni di Servizi Sociali e CTU nonché dalla lettura degli atti di parte contenuti nel fascicolo emerge la necessità di ristabilire un sano equilibrio tra i genitori della minore finalizzato ad offrire alla piccola l'esercizio del diritto alla . Essendo Per_1 Parte_3 una bambina piccola, ma in fascia d'età in cui vi è consapevolezza di quanto intorno le accade, sarebbe opportuno sgravarla dalla tensione tra i due genitori, tensione che potrebbe essere mitigata dagli incontri Programmati dai Servizi Sociali”.
In data 14.04.2025 la curatrice ha depositato una prima relazione sull'attività svolta rappresentando quanto segue “ ... Dopo aver interloquito con i procuratori dei genitori della minore e con i Servizi Sociali di OR, in data 3 aprile 2025 presso il Teatro del Comune di OR, prima dell'incontro con il padre della minore calendarizzato dai Servizi Sociali di OR, conoscevo la minore accompagnata all'incontro dalla madre, e si Per_1 procedeva all'ascolto della minore stessa. Ho trovato seduta nella macchina della Per_1 madre;
il padre era nel cortile vicino alla sua auto in attesa di svolgere l'incontro con la figlia. La bambina gridava e si dimenava nella macchina gridando 'Voglio tornare a casa!'. Dopo essermi avvicinata alla bambina ho iniziato l'ascolto della minore, che rimaneva nella macchina della madre. era agitata ma dopo aver capito che volevo solo _4 conoscerla ha parlato con tranquillità. Ha più volte detto di non voler entrare nel teatro per incontrare il padre perché è arrabbiata con lui. Riferisce di essere arrabbiata perché il papà ha litigato con la mamma per la festa di San VI e che lei è rimasta male perché il padre è andato via di casa. A mia domanda, se il padre, secondo lei, le vuole bene lei ha 10 risposto che finge di volerle bene. Ha riferito di essere anche arrabbiata perché per andare all'incontro ha dovuto lasciare un progetto che stava svolgendo in classe. OL ha detto di essere arrabbiata, in quella occasione anche con la madre che l'aveva accompagnata ancora una volta in un posto in cui lei non voleva andare. Nel parlare della madre _4 dice che con la mamma fa tante cose, vanno al Centro Commerciale, giocano insieme, fanno dei viaggi d'estate, raccontando poi di un viaggio fatto con la madre in Puglia. Dopo un quarto d'ora circa si è avvicinata la madre, visto che la bambina chiedeva di tornare a casa. Abbiamo continuato a parlare in presenza della mamma che risultava stanca e provata anche dalle urla di . Infatti, la bambina accusava la madre di averla portata _4 via da scuola prima della fine del Progetto scolastico pomeridiano e di averla portata ancora una volta in un posto che a lei non piace. mi ha invitata ad andare a casa sua _4
a trovarla chiedendo alla madre di cucinare per me il pollo. In seguito, dopo circa un quarto d'ora, ci siamo avvicinate ed io, alla porta del luogo in cui doveva svolgersi _4
l'incontro con il padre. alla presenza delle assistenti sociali, dell'educatrice e del _4 padre diceva, gridando al padre che è arrabbiata con lui perché è andato via di casa. Il padre e la bambina hanno scambiato alcune battute e poi la bambina ha chiesto di andare via. Non ha accettato direttamente i regali del padre, che sono poi stati consegnati dal padre alla madre. è apparsa molto a disagio al pensiero di dover ancora incontrare _4 il padre alla presenza degli assistenti sociali. Invece nel parlare di sé, della scuola e del suo mondo è apparsa serena ... Diverse volte si è interloquito con i Servizi Sociali di OR, le cui comunicazioni inviate alla S.V. sono state condivise con la scrivente. Con i Servizi Sociali si è concordato di incontrare prima dell'incontro con il padre, al fine di Per_1 conoscere la bambina in un ambiente neutro. Le assistenti Sociali manifestano un forte disagio nella gestione degli incontri, visti i forti contrasti della madre con i Servizi Sociali, contrasti che minano la serenità delle operatrici e che non permettono di svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dalla S.V. Il padre risulta essere più collaborativo ed aperto a qualsiasi percorso pur di ricucire il rapporto con la figlia ... A seguito dell'ascotlo della minore, si è ritenuto, al fine di offrire un quadro il più completo alla S.V., di svolgere un incontro con il Dirigente della di OR e le maestre di Controparte_4
, , , e Per_1 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
. L'incontro si è svolto i video conferenza giorno 8 aprile u.s. Le Persona_9 maestre descrivono come un'alunna serena, che segue con profitto le lezioni. Sulla Per_1 relazione con i genitori dicono che la minore non ha voluto vedere il padre quando è andato a scuola, ma ha accettato il materiale scolastico da lui portato per lei, materiale che utilizza tranquillamente in classe. Ha fatto il lavoretto/disegno per la Festa del Papà come gli altri compagni, utilizzando dei bei colori;
a domanda della maestre ha risposto che avrebbe consegnato al padre il suo lavoretto il giovedì (cosa che poi non ha fatto). Quando in classe si parla di genitori separati o divorziati e del loro rapporto con i figli, ascolta con Per_1 attenziona ma non fa domande ... Continua ad emergere la necessità di un percorso di sostegno forse più che alla minore, ai genitori. Sul punto i procuratori dei genitori sono disponibili a che gli stessi intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità anche individuando un professionista da parte della scrivente. Inoltre, si auspica che i genitori seguano il percorso proposto dagli assistenti sociali di OR da svolgersi presso i Servizi di Trebisacce”.
11 I Servizi Sociali di OR hanno depositato altra relazione l'11.04.2025.
All'udienza del 15 aprile 2025: la difesa del ha chiesto l'affidamento congiunto Parte_1 con collocamento della figlia presso il padre attesi gli esiti della consulenza d'ufficio e, in subordine, anche l'assegnazione della casa familiare al padre al fine di evitare ulteriori traumi alla minore nonché la decisione della causa, stabilendo nelle more con chi la minore trascorrerà le festività pasquali;
la difesa della si è opposta alle conclusioni della CP_1 consulenza d'ufficio evidenziando che, stante il rifiuto della minore, il suo collocamento presso il padre potrebbe acuire e peggiorare la situazione, non si è opposta a che il rapporto con il padre prosegua secondo tempi e modalità, anche con percorsi psicologici, che riavvicinino la minore al padre;
il PM in sede, dott.ssa Simona Manera, non ha formulato richieste;
la curatrice della minore ha evidenziato che il percorso psichiatrico infantile per la rielaborazione dei rapporti con il padre, con l'ausilio dell'ASP territorialmente competente, non è iniziato, non essendo stata inviata impegnativa, quanto alla minore, ha chiesto il proseguimento del monitoraggio dei servizi sociali anche di Cassano allo Ionio e non di OR, in modo da intraprendere il percorso psichiatrico presso la neuropsichiatria di Cassano allo Ionio o altra disponibile, eventualmente prevedendosi contestualmente alla attivazione dei percorsi presso la neuropsichiatria anche incontri liberi settimanali tra il padre e la minore, ha chiesto di essere autorizzata a ottenere impegnativa per la minore per far iniziare il suddetto percorso, anche tramite i genitori e ha evidenziato che al di fuori dei rapporto con il padre la minore appare abbastanza tranquilla, come emerge anche dal colloquio con le maestre, ha, quindi, chiesto, che in alternativa, nel caso il Tribunale ritenesse di optare per un diverso regime di collocamento della minore, ossia presso il padre, la minore sia affidata temporaneamente ai Servizi Sociali e collocata presso una struttura terza, che potrebbe essere individuata nella Comunità Educativa per minori dr. di Per_10
Trebisacce, contestualmente all'attivazione del supporto psichiatrico, in modo che la minore seguita dalla struttura, possa recuperare stabilità emotiva al fine del riavvicinamento al padre;
la difesa del ha manifestato disponibilità rispetto alla prima soluzione Parte_1 indicata dalla curatrice, quindi attivazione del supporto psichiatrico e previsione di incontri liberi tra padre e figlia, mentre la difesa della ha ribadito la disponibilità della assistita CP_1 ad agevolare i percorsi e gli incontri liberi tra padre e figlia con attivazione del supporto psichiatrico in modo da poter arrivare, eventualmente, in caso di esito positivo, a un effettivo riavvicinamento della minore al padre che possa consentire, in futuro, anche la possibilità per la minore di pernottare con lo stesso.
Con ordinanza del 22.04.2025, dep. il 23.04.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 08.07.2025 per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., disponendo che nelle more i Servizi Sociali di OR proseguissero nell'incarico già conferito predisponendo incontri settimanali padre - figlia, eventualmente valutando la possibilità, sentita la curatrice della minore, di prevedere incontri liberi tra il padre e la minore e attivando il prescritto percorso psichiatrico infantile presso il servizio di Neuropsichiatria infantile di Cassano allo Ionio.
I Servizi Sociali hanno depositato relazione finale il 01.07.2025.
Nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 28 c.p.c. lett. a) la difesa della ha rassegnato le seguenti conclusioni: “... in riferimento al procedimento riportante CP_1
12 R.G. n. 1771/2023 riunito al procedimento in epigrafe indicato: Si reiterano le richieste istruttorie di cui all'atto introduttivo del giudizio ed in caso di rigetto delle stesse si precisa come segue: Voglia il Tribunale adito, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, della notevole capacità economica del padre, disporre secondo equo apprezzamento l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia minore alla somma ritenuta di giustizia e con obbligo dello stesso a partecipare nella determinanda misura alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili. in riferimento al procedimento riportante R.G. n. 1702/2023: Si reitera la richiesta istruttoria di ordinare la produzione dei documenti fiscali della ditta “Gli artigiani del riposo s.r.l.” di cui il signor Parte_1 riveste la carica di Amministratore Delegato e detiene e quote più significative;
nonché la documentazione fiscale del signor e disporre indagini fiscali sui Parte_1 redditi della ditta e dell'Amministratore delegato. In caso di rigetto si precisa come da comparsa costitutiva ed in subordine come segue: Voglia il Tribunale adito, tenuto conto dell'evolversi dell'istruttoria, disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre con determinazione della frequentazione con il padre, tenuto conto del rifiuto della minore ad avere rapporti con il padre, pertanto graduando la frequentazione dal breve periodo al lungo periodo indicando, ove necessario, il percorso per attuare il diritto alla bigenitorialità Voglia il Tribunale adito, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, della notevole capacità economica del padre, determinare secondo equo apprezzamento l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia minore alla somma ritenuta di giustizia e con obbligo dello stesso a partecipare nella determinanda misura alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili Voglia il Tribunale adito, previa formale declaratoria, disporre la cancellazione delle scritte offensive e sconvenienti contenute nell'atto introduttivo ...”.
Nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 28 c.p.c. lett. a) la difesa del ha rassegnato le seguenti conclusioni: disporre l'affidamento congiunto della Parte_1 minore ad entrambi i genitori, con collocazione della medesima presso la Persona_1 casa paterna, ovvero assegnargli la casa coniugale per vivervi unitamente alla figlia, garantendo il diritto di visita della madre almeno tre giorni a settimana ed un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
in via subordinata, disporsi, a modifica delle condizioni di separazione, il diritto di visita alla figlia da parte del padre, ogni qual volta lo vorrà e in ogni caso da esercitarsi almeno tre volte a settimana, nei giorni prestabiliti di lunedì, mercoledì e venerdì, nonché il diritto di tenere con sé la figlia un fine settimana alterno dal sabato mattina alla domenica sera, nonché disporre sin d'ora le modalità di esercizio di visita per le festività natalizie, capodanno e pasquali, nonché il periodo delle ferie estive.
Nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 28 c.p.c. lett. a) l'avv. CP_2 ha così concluso: confermare l'affidamento congiunto della minore prevedendone un collocamento paritario presso entrambi i genitori, con un'alternanza determinata, almeno nei primi tempi, assecondando la naturale inclinazione della minore fino a giungere ad un'alternanza settimanale;
in subordine, ove non si riesca nel periodo che precede il secondo termine ex art 473 bis n 28 c.p.c., a ristabilire un equilibrato rapporto tra il padre e la figlia minore o comunque non se ne veda un miglioramento, collocare temporaneamente la minore presso una struttura di accoglienza dei minori – come la Comunità educativa per 13 minore dr. di Trebisacce - che permetta di ristabilire con serenità il rapporto tra il Per_10 padre e la figlia.
Nelle proprie comparse conclusionali e memorie di replica il e la hanno Parte_1 CP_1 ribadito le conclusioni rassegnate.
La curatrice speciale ha depositato il 04.07.2025 relazione finale.
All'udienza del 08.07.2025, la difesa del ha chiesto di espungere dal fascicolo la Parte_1 memoria da ultimo depositata dalla curatrice speciale nonché gli allegati alla stessa nonché di disporsi chiarimenti o confronto tra la dott.ssa e la neuropsichiatra attesi gli esiti Tes_1 discordanti della consulenza d'ufficio e della relazione della neuropsichiatria allegata dalla curatrice;
la difesa della si è riportata agli atti e ha chiesto la decisione;
la curatrice si è CP_1 riportata agli atti e ha chiesto la decisione evidenziando che la neuropsichiatria ha agito su incarico del Tribunale dando le proprie valutazioni in base all'incarico conferito.
La causa, quindi, è stata rimessa in decisione al Collegio. Gli atti sono stati trasmessi il 08.07.2025al P.M. che non ha fatto pervenire osservazioni.
2. QUESTIONI PRELIMINARI.
Innanzitutto, vanno disattese le richieste della difesa del come formulate Parte_1 all'udienza del 08.07.2025 atteso che nell'ordinanza del 10.03.2025, dep. l'11.03.2025, con cui è stato nominato il curatore speciale della minore è stato disposto che questi depositasse una breve relazione sulla attività svolta e segnalasse al giudice ogni rilevante notizia relativa all'andamento degli incontri e alle condotte tenute dalle parti;
pertanto, la relazione finale depositata il 04.07.2025 dall'avv. è ammissibile in quanto previamente CP_2 autorizzata, come del resto è ammissibile il deposito in allegato a essa della Certificazione della neuropsichiatra infantile, dott.ssa atteso che con la predetta ordinanza del Per_11
10.03.2025 era stata disposta, da questo Tribunale, anche l'attivazione, a sostegno della minore, di un percorso psichiatrico infantile per la rielaborazione dei rapporti con il padre e, con successiva ordinanza del 22.04.2025, dep. il 23.04.2025, è stata ribadita l'attivazione del già prescritto percorso presso il servizio di Neuropsichiatria infantile di Cassano allo Ionio;
pure è ammissibile il deposito dell'ultima relazione dei Servizi Sociali, peraltro già depositata nel fascicolo d'ufficio il 01.07.2025, per cui la difesa del già ne era a Parte_1 conoscenza. Parimenti, è da disattendere la richiesta di disporre chiarimenti o confronto tra la CTU dott.ssa e la neuropsichiatra di Cassano allo Ionio, atteso che l'intervento Tes_1 della Neuropsichiatria è stato disposto a seguito del deposito della consulenza d'ufficio, quale approfondimento istruttorio, sulla scorta di quanto dispone l'art. 473 bis 27 c.p.c.(“Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie”), né la difesa del alla successiva udienza del Parte_1
15.04.2025 ha mosso osservazioni inerenti all'intervento disposto.
Va poi dichiarata la tardività del deposito, in data 09.06.2025, della comparsa conclusionale da parte della curatrice speciale atteso che il termine di 30 giorni prima ex art. 473bis.28 c.p.c., da calcolarsi a ritroso rispetto all'udienza del 08.07.2025, era scaduto il 06.06.2025.
14 Sempre in via preliminare va rigettata, in quanto inammissibile, la richiesta della di CP_1 porre a carico del l'obbligo di partecipare nella misura del 70% alle spese Parte_1 ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili (cfr. conclusioni del ricorso di cui al proc. n. 1771/23), con la precisazione che in sede di precisazione delle conclusioni la CP_1 ha leggermente modificato tale domanda chiedendo di prevedere l'obbligo dello stesso di partecipare nella determinanda misura alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili. Tale domanda, invero, è del tutto priva di connessione con il presente giudizio.
Ancora in via preliminare, ritiene il Collegio di confermare l'ordinanza resa il 10.01.2024 con cui sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalla nella memoria
CP_1 depositata il 26.09.2023 e nel ricorso depositato il 08.08.2023: si ribadisce che la richiesta di prova orale è inammissibile in quanto vertente su circostanze generiche e comportanti valutazioni non consentite ai testi, così come, salvo quanto si dirà meglio in seguito, si palesa inammissibile la richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici al fine di dimostrare la relazione clandestina del in quanto la stessa, oltre che generica, è del tutto Parte_1 irrilevante atteso che, come prospettato dalla stessa la relazione sarebbe iniziata già
CP_1 prima della separazione (cfr. pag. 7 del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione depositato dalla nel proc. riunito n. 1771/2023 in cui è dato leggere “... il
CP_1 signor sin da prima che si addivenisse alla separazione intratteneva, Parte_1 ed intrattiene tutt'ora, rapporti intimi con una sua dipendente, peraltro sposata ...”) né, al riguardo, la ha formulato richiesta di prova orale.
CP_1
Ancora, va rilevato che il nelle proprie conclusioni ha chiesto di disporre Parte_1
l'affidamento congiunto della minore a entrambi i genitori, con collocazione della medesima presso la casa paterna, ovvero assegnargli la casa coniugale per continuare a viverci con la figlia. È chiaro che, tale domanda, ove si sostanzi in una richiesta di assegnazione della casa familiare, è inammissibile e va rigettata atteso che la minore non vive, dalla separazione, con il padre.
3. IL MERITO.
Tanto premesso, nel merito occorre valutare le richieste delle parti per ciò che concerne le reciproche domande di modifica del regime di affidamento, collocamento e diritto di visita della minore nonché la domanda della di disporre un aumento dell'assegno di CP_1 mantenimento a favore della minore.
3.1. La domanda della di disporre un aumento dell'assegno di mantenimento a CP_1 favore della minore.
Va rigettata la richiesta avanzata dalla di disporre un aumento dell'assegno di CP_1 mantenimento a favore della minore (cfr. conclusioni del ricorso di cui al proc. n. 1771/23), con la precisazione che in sede di precisazione delle conclusioni la stessa ha leggermente modificato tale domanda chiedendo di disporre, secondo equo apprezzamento, l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia minore alla somma ritenuta di giustizia.
Si rammenta che in sede di separazione era stato previsto quanto segue: “Il sig. Parte_1 corrisponderà in favore della figlia un assegno di mantenimento di €. 100,00 mensili, Per_1 nonché sarà tenuto al pagamento integrale di tutte le spese straordinarie che si renderanno
15 necessarie, esemplificatamene quelle necessarie all'istruzione scolastica, quelle mediche e quelle connesse alle attività extracurriculari ... Il sig. provvederà a pagare Parte_1 interamente le utenze domestiche per tutto il tempo che abiterà nella casa coniugale, procederà una volta al mese alla spesa alimentare;
le pulizie domestiche dovranno essere effettuate una volta al mese dal sig. o da persona addetta scelta dalla sig.ra Parte_1
. CP_1
È chiaro, quindi, che in sede di omologa nulla era stato previsto in riferimento a non meglio specificate spese ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili e, anzi, è stato previsto che l'obbligo a carico del , inerente al pagamento delle spese per utenze, Parte_1 della spesa alimentare e delle pulizie, dovesse durare solo fino a che egli rimanesse ad abitare nella casa familiare condizione che, come non contestato tra le parti, era venuta meno già dal luglio 2023. Pertanto, come già sopra rilevato, la richiesta della di porre a CP_1 carico del l'obbligo di partecipare nella misura del 70% alle spese ordinarie e Parte_1 straordinarie per la gestione degli immobili (cfr. conclusioni del ricorso di cui al proc. n. 1771/23, poi leggermente modificate chiedendosi di prevedere l'obbligo dello stesso di partecipare nella determinanda misura alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili) va dichiarata inammissibile in quanto del tutto priva di connessione con il presente giudizio. Del resto, a ben vedere, poiché nel decreto di omologa nulla era stato previsto riguardo a tali spese, la domanda - in ogni caso del tutto generica (non si comprende in cosa consistano le dette spese e a quali immobili esse si riferiscano) - si paleserebbe inammissibile anche in quanto non tesa a modificare il precedente assetto economico tra le parti.
Anche la richiesta della di disporre un aumento della misura dell'assegno di CP_1 mantenimento a favore della minore deve essere rigettata.
La revisione delle condizioni di mantenimento presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi successivamente al provvedimento che ne ha previsto la misura, da intendersi come circostanze di fatto nuove, ossia non deducibili in quel procedimento, perché ad esso sopravvenute, che alterino l'assetto dei rapporti economici tenuto presente in quella sede.
Nella specie non ricorrono i presupposti per la revisione.
Invero, la si è limitata a dedurre del tutto genericamente che le condizioni economiche CP_1 della separazione sono state sottoscritte confidando nella lealtà e buona fede del resistente che, a suo dire, avrebbe celato i reali profitti delle società non depositando documentazione fiscale nel procedimento di separazione e prospettando uno stato di disagio economico della società sia perché sorta solo nel 2014, sia per le ripercussioni di notevoli problemi, anche giudiziari, a seguito delle vicende che hanno interessato la ditta V.M. s.r.l. (fallita) e la ditta UR OR s.r.l. (fallita) dove il resistente risultava essere dipendente. È evidente l'irrilevanza di tali allegazioni atteso che, come emerge dal decreto di omologa, fu proprio la a iscrivere ricorso per separazione poi definito alla prima udienza in base al successivo CP_1 accordo tra i coniugi. Si tratta, quindi, di circostanze non nuove, che andavano al più avanzate in sede di separazione.
Ancora, si rammenta che la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli presuppone l'accertamento di circostanze sopravvenute comportanti una significativa modifica delle
16 condizioni economiche dei genitori, con conseguente alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice e non una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti e dell'entità dell'assegno medesimo. Nella fattispecie la non ha nemmeno CP_1 allegato quali fossero le condizioni economiche proprie e del all'epoca della Parte_1 separazione e, men che meno, ha provato, mediante produzione documentale, un loro mutamento, ovvero un peggioramento delle proprie condizioni e un miglioramento di quelle del , essendosi limitata a produrre in giudizio solo dichiarazioni reddituali fino Parte_1 all'anno di imposta 2022 (il decreto di omologa è del 2022 e il ricorso della a seguito CP_1 del quale è stato iscritto il proc. n. 1771 /2023 è del 2023), né la stessa ha allegato e provato la sussistenza di spese sopravvenute, il che non consente al Tribunale di operare il necessario raffronto tra le condizioni attuali delle parti e quelle sussistenti al momento dell'emissione del provvedimento di cui si invoca la modifica. Per tali ragioni, con ordinanza emessa dal g.i., che in tale sede si conferma, sono state rigettate le richieste della di ordinare la produzione dei documenti fiscali della ditta “Gli artigiani del riposo CP_1
s.r.l.”, della documentazione fiscale del , di disporre indagini fiscali sui redditi Parte_1 della ditta e dell'Amministratore delegato e di disporre l'acquisizione di tabulati telefonici, trattandosi di richieste esplorative e, in ogni caso, del tutto generiche. Del resto, sul punto la Cassazione con sentenza n. 4292 del 20 febbraio 2017, decidendo in un caso relativo al riconoscimento di assegno divorzile, i cui principi si ritengono applicabili anche in caso di richiesta di modifica dell'assegno a favore dei figli, ha chiarito che non sussiste nemmeno l'obbligo del giudice di disporre d'ufficio indagini patrimoniali trattandosi di esercizio di un potere discrezionale il quale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata: esso è, infatti, previsto soltanto per concedere informazioni a integrazione degli elementi istruttori già forniti, qualora essi siano incompleti o non completabili attraverso gli ordinari mezzi di prova, per cui esso non può essere attivato a fini meramente esplorativi.
3.2. Il regime di affidamento, collocamento e diritto di visita della minore Persona_1
(nata il [...] in [...]).
[...]
Nel corso del giudizio è stata effettuata una approfondita istruttoria sia attraverso l'intervento, prima, dei Servizi Sociali di Trebisacce e, poi, di OR sia attraverso la nomina di CTU.
Innanzitutto, ritiene il Collegio che vanno disattesi i rilievi della di nullità della
CP_1 consulenza d'ufficio per la mancata comunicazione al proprio CTP dell'inizio delle operazioni peritali, atteso che all'udienza del 10.07.2024 la difesa della si è limitata
CP_1 indicare il nominativo della propria CTP dott.ssa da Roma, senza Persona_12 indicarne l'indirizzo pec. Ancora, del tutto irrilevante nel giudizio civile è la mera querela per falso ideologico depositata contro il CTU dalla atteso che non risulta nemmeno
CP_1 che effettivamente, a seguito di essa, sia stato aperto procedimento penale e che dalla lettura della consulenza d'ufficio emerge che la metodologia utilizzata dalla CTU è stata discussa con i CTP. Si evidenzia, a riguardo, che la dopo la rinuncia dell'originario CTP, ha
CP_1 provveduto, solo dopo la chiusura delle operazioni peritali (l'ultimo incontro tra il CTU e i Per_1 CTP si è avuto il 08.11.2024), a nominare in sostituzione la dott.ssa . Ebbene, se è vero che la parte può sostituire il CTP tempestivamente nominato, in ogni caso, il nuovo CTP può mettere in discussione le decisioni di tipo metodologico e procedurale tra CTU e precedenti
17 CTP solo in relazione a indagini ancora da svolgere. Nella fattispecie, quindi, del tutto irrilevanti si palesano le critiche alla metodologia utilizzata dalla CTU atteso che le operazioni peritali si sono svolte nel pieno contraddittorio tra le parti, la CTU e gli originari CTP che nulla hanno mai contestato in relazione ad esse, non avendo invece la dott.ssa Per_1
partecipato alle sedute. Ancora, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del
, del tutto irrilevanti sono le dichiarazioni presuntivamente attribuibili alla Parte_1 dott.ssa atteso che esse sono state meramente riportate dalla nella querela Per_12 CP_1 per falso ideologico senza nessuna prova della loro concreta riferibilità e, soprattutto, perché la dott.ssa non è più CTP della e non ha, in tale qualità, presentato Per_12 CP_1 osservazioni alla consulenza d'ufficio.
Ebbene, per ciò che concerne la dalla consulenza d'ufficio è emerso che la stessa CP_1 durante l'intero iter peritale ha mostrato un atteggiamento generale improntato sulla rabbia e sul rancore nei confronti del , un'incapacità di superare la separazione, difficoltà Parte_1 ad ammettere i propri errori e i propri limiti, continuando, così, anche inconsapevolmente, ad alimentare il conflitto, una inconsapevolezza sull'importanza che ha il padre nello sviluppo psicoaffettivo della bambina, che la rabbia della madre verso il ha Parte_1 contribuito a sviluppare nella minore tutto il quadro di rifiuto e ostilità nei confronti del padre, sentimenti non attribuibili a ragioni personali della bambina in relazione al padre.
Quanto al padre la CTU evidenzia come il “appare convinto che la totale Parte_1 responsabilità della situazione sia attribuibile alla signora ed utilizza tutte le sue CP_1 energie per dimostrare ciò attraverso registrazioni, video e foto che attestino la sua verità” e ancora come il “padre, chiaramente provocato dalla impossibilità di vedere la figlia a causa dell'ostruzionismo con cui agisce la madre, reagisce senza riuscire a gestire la rabbia ... È del tutto evidente che il signor senz'altro non è riuscito a gestire la Parte_1 rabbia e, cedendo alle provocazioni della signora che gli impedisce di mantenere una CP_1 Per_1 relazione con sua figlia, emette comportamenti aggressivi. La dott.ssa , inoltre, nella lettura dei suddetti episodi trascura il comportamento emesso dalla signora la quale CP_1 anziché preoccuparsi di tutelare la figlia dalla visione di tali manifestazioni di rabbia, è intenta a videoregistrare l'accaduto ...”.
Quanto alla minore la CTU evidenzia che “ è una bambina di 7 anni. Ha partecipato Per_1 all'intero iter peritale con un atteggiamento sufficientemente collaborativo mostrando segni di profonda rabbia ... Anche l'elaborazione dei test psicodiagnostici somministratile evidenziano una condizione di sofferenza nel vissuto della minore che tenta razionalmente di eliminare la figura paterna e di vivere un isolamento emotivo e materiale di lei e sua madre, dal resto del contesto. Tale isolamento e chiusura della diade risulta essere estremamente pericoloso per il buon adattamento psicologico della bambina ... La minore non è riuscita a collocarsi in una posizione equidistante tra la madre ed il padre ed attribuisce tutte le colpe e responsabilità della situazione che vive, al padre. Alla esplicita domanda della scrivente volta ad esplorare l'interiorizzazione nella bambina della posizione paterna, ripete in maniera sempre identica, stereotipata e priva di un _4 coerente vissuto emotivo, costantemente le medesime parole: “se ne è andato via di casa tanto tempo fa, facevo la prima. Se ne è andato perché era cattivo, ci faceva un sacco di dispetti, sia a me che a mamma.”; “ha spinto mamma dal corridoio alla camera da letto.
18 Diceva che era San VI e non era vero. Mi ha chiamato burattino e pure manichino. Lui creava sempre dei litigi per farci del male perché era cattivo.”; “non mi vuole bene perché ha fatto un sacco di dispetti che un papà buono non li farebbe!” a questo punto la scrivente domanda a se questa cosa che ha detto la pensa lei e la bambina risponde: _4
“no”, la CTU continua domandandole: “e chi la pensa?” e la bambina risponde: ”pure mamma!”. È ragionevole sostenere che i sentimenti della signora siano diventati Pt_4 quelli di con l'effetto per la bambina di una incapacità nell'identificare ciò che sente _4
e di distinguerlo da ciò che invece viene provato dalla madre. È come se le sue emozioni vengano contagiate da quelle della madre che riesce ad orientarle, producendo una modalità disfunzionale di interpretazione della realtà, che si sovrappone al modo in cui la bambina percepisce un evento (“si sono separati perché mamma ha scoperto che era cattivo ed è vero! Perché lui usciva sempre di casa e andava lontano, per non far sentire le chiamate va sempre in un'altra sala. Non voglio vederlo perché lui è stato cattivo e per quello che ha fatto a mamma. Se diventasse buono non cambia, perché è sempre cattivo, ormai non lo voglio più, nemmeno se cambia!”; “quando sono andata dagli assistenti sociali al comune di OR è andata bene, ho fatto capire tutto quello che ha fatto, cioè che ha spinto mamma e mi ha chiamato burattino.”). Durante tutti i colloqui effettuati si evidenzia che non ha mai mostrato segni di paura nei confronti del padre, soprattutto _4 nel colloquio di osservazione della relazione padre-figlia, è evidente che la bambina non provi alcun timore nei confronti della figura paterna tant'è che lo maltratta e gli tira calci. Durante il colloquio individuale con la minore, la scrivente chiede alla piccola che cosa prova nei confronti del papà e la bambina risponde: “che è cattivo”, quando la CTU le fa notare che questa non è un'emozione e deve pensare a qualcosa che sente nel suo cuore,
risponde: ”rabbia, perché ha fatto un sacco di cose contro io e mamma” La minore _4 racconta di non voler più vedere il padre probabilmente perché questo è il modo che ha trovato per gestire una situazione emotivamente troppo carica per lei;
nel tentativo di sottrarsi dal conflitto genitoriale che suo malgrado subisce, privilegia la relazione _4 con la madre che percepisce come genitore più presente e quindi maggiormente in grado di proteggerla. La bambina, dunque, all'interno di questo conflitto familiare, sente di doversi salvaguardare da un dolore psichico troppo grande e per fare chiarezza dentro di sè e nella sua vita relazionale e mantenere dei punti di riferimento stabili, sta difendendosi,
“eliminando” il problema più che affrontarlo, e dunque, schierandosi dalla parte della madre. Nel colloquio di osservazione della relazione madre-figlia, si evidenzia un rapporto di dipendenza relazionale dove la madre esercita, probabilmente inconsapevolmente, un'azione suggestiva sulla figlia ... La bambina si è completamente allineata con la posizione della madre, tende a proteggerla, la adula senza riuscire a trovare neppure un difetto in lei, vedendola come colei la quale l'ha salvata dal rischio di abbandono dovuto al conflitto della separazione. Il mondo fuori è cattivo, il buono è dentro il nucleo simbiotico.
è diventata la portavoce della rabbia della madre e vive con lei una relazione _4 simbiotica alimentata da una forte coalizione tra loro a danno del padre ... La conflittualità che accompagna la separazione coniugale sembra aver reso cieca la signora rispetto CP_1 ai bisogni effettivi ed affettivi di sua figlia, con la conseguenza, nel pensiero della bambina, che la separazione dei genitori significa per lei avere un padre ed una madre che non si amano più innescando in lei conflitti e domande sul se sia giusto continuare ad amare
19 entrambi. Consapevolmente o inconsapevolmente, la signora con il suo CP_1 comportamento sta chiedendo alla minore di effettuare una scelta tra il padre e la madre. La bambina all'osservazione attuale appare provata, lo stato emotivo manifesto è quello tipico del lutto caratterizzato da perdita della vitalità e appiattimento emotivo: si _4 trova in una situazione di privazione concreta dell'affetto che fino a non molto tempo fa il padre ha rappresentato per lei (“quando non sapevamo ancora che era cattivo, giocavamo a nascondino e acchiapparella”. È utile precisare che proprio rispetto a tale ricordo, durante il colloquio madre-figlia, la bambina compie una ristrutturazione del fatto e dice:
“Quando giocavamo a nascondino e ad acchiapparella lui fingeva, fingeva sempre!”). Il colloquio di osservazione della relazione padre-figlia si svolge in un clima emotivamente molto caldo. La bambina mostra rigidità, rabbia e rifiuto anche rispetto ai docili tentativi del padre di entrare in relazione con lei. Ripete sempre le stesse scarne affermazioni come un copione imparato a memoria, mostrando rifiuto ed opposizione , infatti, fa _4 continuamente riferimento ai suoi sentimenti di tradimento e ingiustizia (“è un traditore!”;
“ieri alla visita con le assistenti sociali gli ho tirato un calcio nel muso perché se lo merita, perché ha cercato di fare del male. Io a lui non lo voglio, in nessun modo. Ormai ha fatto del male e non può più tornare come prima. Non si può rimediare. Non lo perdono. Fa finta di essere buono.”) ...”
In definitiva la CTU conclude accertando che “la minore , allo stato attuale, viva una _4 situazione di disagio psicologico nel rapporto con il padre e che tale condizione può pregiudicare in maniera invalidante il suo futuro sviluppo psicologico ... L'acceso conflitto all'interno della coppia genitoriale ha determinato una coalizione intergenerazionale tra la madre e la bambina che ha generato un intenso conflitto di lealtà nella minore, la quale, avvertendo il peso enorme di questo contenzioso genitoriale, tenta di risolvere il problema
“eliminando” il padre dalla sua vita ... da una parte avverte l'appoggio della madre con la quale ha instaurato un rapporto simbiotico, dall'altra, pur percependo il legame con il padre, teme che avvicinandosi a lui potrebbe agire un tradimento delle aspettative della madre, la quale, al momento, rappresenta il suo unico punto di riferimento e dunque, sarebbe troppo pericoloso perdere. A parere della scrivente, le criticità della relazione padre-figlia, dunque, non sono ascrivibili ad un'incapacità del padre di fare il genitore, bensì il rifiuto del padre da parte della figlia è da rintracciarsi nel condizionamento psicologico, consapevole o inconsapevole, che la madre agisce sulla minore Per le motivazioni esposte nel presente lavoro di valutazione, il signor risulta essere Parte_1 un padre idoneo e competente nel suo ruolo e funzione genitoriale;
le competenze genitoriali della signora invece, all'osservazione attuale, appaiono compromesse dai CP_1 suoi agiti che non facilitano e non consentono l'accesso (sia materiale che emotivo) al padre da parte della bambina e dunque, non appare in grado di garantirle il rispetto del suo diritto alla bigenitorialità”.
Ritiene il Collegio di condividere quanto espresso dalla CTU dovendosi discostare unicamente dalle conclusioni cui è giunta la dott.ssa ed espresse alle pagine 21 e 22 Tes_1 della consulenza, in ordine al collocamento della minore.
Invero, sin dall'inizio del giudizio è emersa una reale ed effettiva difficoltà del padre di vedere la figlia determinata dalle scelte adottate dalla la quale ha allegato ma non ha CP_1
20 provato le dedotte condotte violente poste dal nei confronti suoi o che la figlia Parte_1 sia stata strumentalizzata dal “per vedersi con l'amante”, decidendo Parte_1 unilateralmente che questi, una volta lasciata la casa familiare, potesse vedere la minore solo alle condizioni della madre (si veda la comparsa di costituzione della in cui è dato CP_1 leggere che la ricorrente “ha ritenuto necessario regolamentare le frequentazioni e l'accesso del ricorrente nella propria casa di abitazione”, cfr. pag. 3).
Il rifiuto della minore di vedere il padre non pare, quindi, determinato da ragioni afferenti i rapporti tra e il bensì dal legame con la madre, il cui comportamento anche Per_1 Parte_1 processuale, è sintomatico dell'incapacità di recidere i legami con il passato e di superare la fase della separazione, mostrando un sentimento di gelosia nei confronti del Parte_1 anche dopo la fine dell'unione coniugale (si veda da ultimo la missiva che la ha CP_1 consegnato ai Servizi Sociali di OR all'incontro del 12 giugno 2025 in cui la stessa ha fatto riferimento a smorfie e atteggiamenti poco opportuni che la presunta amante del marito avrebbe rivolto alla bambina durante uno degli incontri per “evidenziare il genere di rapporto che ha con ”). Parte_1
Già i Servizi Sociali di Trebisacce nella prima relazione del 08.04.2024 evidenziavano che la minore non ha mai nascosto il motivo del risentimento verso il padre, ossia il fatto che è andato via di casa e ha abbandonato lei e, soprattutto, la mamma e suggerivano di aiutare e supportare nell'elaborazione della separazione al fine di farle acquisire una visione Per_1 propria e neutrale della figura paterna e ricostruire un rapporto con il padre sano, scevro da condizionamenti, in quanto era emerso comunque il desiderio di passare tempo con il padre e affetto nei suoi confronti.
Anche con l'intervento dei Servizi Sociali di OR la situazione non è mutata: emerge che la minore, salvo rarissime volte in cui, inizialmente, si è lasciata anche abbracciare e baciare dal padre, ha mostrato rabbia o indifferenza verso lo stesso, tirandogli calci, chiedendo di farlo andare via, piangendo, urlando, cercando di uscire dai locali degli incontri, chiedendo molte volte la presenza della madre. La minore spesso, a domanda degli operatori sul perché provasse tanta rabbia, ha risposto che il padre è un “traditore” (vedi incontro del 23.07.2024
“... le chiediamo di scrivergli perché così è arrabbiata così con lui inizia così ad accusarlo di essere andato via di casa ... Vani sono stati i tentativi di mediazione condotti la bambina si rivolge al padre usando termini come traditore puntualizzando che lei è più forte” e incontro del 30.07.2024 “... chiediamo perché oggi prova tanta rabbia e risponde con la solita affermazione perché è un traditore ...”; vedi poi incontro del 19.09.2024 che si è concluso così “mentre la bambina stava per andare via con la madre abbraccia la statua di San Pio affermando che è il suo nuovo papà e definendo il suo un papà diavolo quello che traspare è un cambiamento radicale la bambina alla presenza della madre irrigidisce il suo pensiero verso il padre quasi a volerla proteggere e chiede alla madre come mai nonostante il suo rifiuto il papà continua ad abbracciarla durante gli incontri”; vedi incontro del 03.10.2024 “... la minore si siede in braccio dopo un po' lascia il cellulare Iniziamo a Per_1 giocare all'hotel dove lei fa la proprietaria e noi clienti nel corso del gioco la bambina afferma con toni ironico rivolgendosi al papà tu meriti di morire sei un traditore perché se ti sei tolto l'anello il padre risponde dicendo che anche se tra lui la madre non vi è più nessun legame lei è sempre presente nella sua vita le dice di voler comprare un anello da
21 condividere insieme rifiuta la proposta il gioco riprende in maniera tranquilla la Per_1 bambina interagisce serenamente con il papà a fine incontro viene contattata la madre e la bambina lascia trasparire la voglia di trascorrere ancora un altro po' di tempo a giocare con il padre ...”; vedi incontro del 21 novembre 2024 “... Desidera giocare a nascondino escludendo il padre facciamo la conta e dopo un paio di turni a testa cerchiamo di invogliarla a coinvolgere il papà ma rimane ferma nella sua posizione continuando a definirlo traditore perché è andato via di casa ... alla data odierna si constata quindi quanto la conflittualità di base che permea il rapporto tra genitori sia di intralcio al benessere psicologico della bambina che di conseguenza si presenta sempre più rabbiosa nei confronti di una figura paterna che ormai disconosce completamente”).
Ancora, i Servizi Sociali di OR nella relazione integrativa del 18.02.2025 hanno segnalato il crescente stato di sofferenza e ribellione mostrato dalla minore succube di circostanze che stanno mettendo in serio pericolo il suo benessere psicologico ... ultimamente la minore durante gli incontri con il padre sia sempre più nervosa urla e si dimena rischiando anche di farsi male mettendo così a rischio la sua integrità psicofisica ... è evidente il deterioramento del rapporto padre figlia in seguito alla separazione che la minore ha sempre manifestato con un forte senso di rabbia imputata al fatto di essere stata abbandonata dal padre malessere che si acuisce sempre di più ... nel corso degli incontri è emerso nella bambina uno stato di confusione riguardo la situazione che vive infatti durante i primi mesi per quanto cercasse di fuggire dal padre si lasciava però andare a un approccio ... vede probabilmente il rapporto con il genitore una sorta di tradimento Per_1 nei confronti della madre alla quale è molto legata e che oggi naturalmente rappresenta per lei il suo unico punto di riferimento ... a conferma di questo il fatto di averla cercata spesso anche durante i primi incontri chiedendole frequenti conferme sia verbali che visive ... il fatto che la minore si sia presentata serena nei primi incontri lascia intuire infatti quanto non vi sia la piena volontà del rifiuto verso la figura paterna ma un probabile condizionamento ... è molto difficile per la bambina considerata l'età riuscire a elaborare correttamente in maniera autonoma le conseguenze della separazione ... Per tale ragione sarebbe necessario per lei ricevere supporto soprattutto della madre preso atto però della conflittualità che ha sempre permeato i rapporti della coppia considerato il crescente stato insofferenza presentato dalla minore si prende atto però che l'atteggiamento della madre si denota alquanto ostativo al recupero di un canale relazionale padre e figlia ... Quest'ultima, infatti, limitandosi a osservazione passiva di fronte al rifiuto della minore per quanto cerchi di assicurarla non ha mai esortato il recupero della relazione con il padre attribuendo a suo avviso l'ulteriore chiusura di al trascorrere del tempo e al mancato ritorno a casa Per_1 dello stesso ... si percepisce pertanto che la minore sia fortemente influenzata dal contorno familiare che ... non ha facilitato l'accettazione di questo stato di cose e l'ostilità che ancora permea il rapporto tra padre e madre ha un peso rilevante in tutto questo ... più volte le parti sono state invitate ad assumere uno spirito di collaborazione nel primario interesse di preservare il benessere psicologico della minore ma nel tentativo di farlo si rilevano sempre toni ironici e alquanto scontrosi ... nello specifico mentre il padre mostra un equilibrio tale da riconoscere che il bene della figlia prescinde dai rapporti con la sua ex dall'altro lato sembra che la minore rappresenta una sorta di scudo e del tentativo di preservarla da una figura paterna descritta come poco attenta ai bisogni familiari non vi è però piena
22 consapevolezza del danno arrecato alla minore e attenzione verso il suo mondo interiore ... a un semestre dall'inizio degli incontri si consiglia pertanto la necessità di attivare un supporto psicologico per la minore intervento che possa facilitarne la rielaborazione sana dell'evento “separazione/ abbandono- conflittualità genitoriale” al fine di una crescita quanto più possibile serena ... si consiglia inoltre un percorso di sostegno alla genitorialità centrato sul recupero della capacità comunicativa in riferimento alle necessità evolutive della minore nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione dei genitori ... si evidenzia dunque il mancato recupero di modalità relazionali e funzionali, la chiara intenzione della madre di punire il padre e le conseguenze che derivano sotto la sfera psicologica ... il servizio sociale scrivente per le queste ragioni ritiene che in attesa che venga diversamente disposto è opportuno nonché necessario per la minore sospendere gli incontri ritenuti ad oggi troppo carichi di tensione fonte di ansia e false aspettative sul ritorno a un rapporto che necessita di un supporto professionale ma soprattutto intrafamiliare tale decisione al fine di tutelare il superiore interesse della minore e dunque il suo diritto alla bigenitorialità nel rispetto però dei tempi di elaborazione necessarie a superare il “dramma” che sta vivendo”.
Deve poi evidenziarsi la condotta processuale della che ha manifestato un CP_1 atteggiamento di ingiustificato sospetto prima verso l'operato dei Servizi Sociali di Trebisacce (vedi la memoria della del 15.04.2024 in cui la stessa formula accuse non CP_1 provate verso la dott.ssa ) poi verso l'operato della CTU (giungendo a sporgere CP_5 querela per falso ideologico) e poi verso l'operato dei Servizi Sociali di OR tanto che il giudice istruttore ha emesso, in data 21.03.2025, provvedimento ex art. 473bis 39 c.p.c., con cui ha ammonito la all'osservanza dei provvedimenti adottati, a non intraprendere CP_1 contatti personali con i Servizi incaricati e a non tenere altri comportamenti che potessero ulteriormente ritardare l'inizio del mandato conferito ai Servizi (vedi al riguardo mail della del 18.03.2025 allegata alla nota dei Servizi del 21.03.2025 in cui la stessa pretende di CP_1 decidere quale sia la Neuropsichiatria infantile più adatta a seguire la minore, nonostante con provvedimento del 10.03.2025, dep. l'11.03.2025, il giudice avesse delegato i Servizi Sociali ad attivare un percorso psichiatrico infantile con l'ausilio dell'ASP territorialmente competente da indicarsi a cura dei Servizi medesimi;
si veda poi la missiva consegnata ai Servizi all'incontro del 12 giugno 2025 in cui la nonostante il precedente CP_1 ammonimento, si mostra immotivatamente critica verso l'operato dei Servizi deducendo che non sono stati ascoltati altri soggetti giungendo a chiedere, senza nessun titolo, che i Servizi ascoltino il Sindaco di OR, la baby sitter di la testimone di nozze). Per_1
Né vi è prova, allo stato, delle condotte violente ed aggressive asseritamente perpetrare dal ai danni della figlia come dedotto dalla anzi, durante l'incontro del Parte_1 CP_1
10.10.2024 presso i Servizi Sociali di OR la minore inizia ad accusare il padre di averla picchiata più volte quando abitavano insieme, le operatrici quindi cercano di raccogliere maggiori informazioni in merito e la bambina riferisce che quanto raccontato fa parte di quello che definisce un piano e alla domanda circa il perché solo ora le operatrici venissero a conoscenza di questi episodi afferma “oggi è il giorno decisivo in cui deve raccontare Per_1 tutta la verità” per cui le operatrici rilevano che “è evidente che nella sua narrazione non si evince nessun segno di sofferenza la bambina racconta di questi episodi con molto disinvoltura, nel cercare di reperire informazioni più dettagliate in merito all'accaduto la 23 stessa di chiede determinare l'incontro quindi viene contattata la madre”; del resto anche nel corso dei colloqui espletati dalla CTU non ha mai mostrato segni di paura o timore Per_1 nei confronti del padre, soprattutto nel colloquio di osservazione della relazione padre-figlia.
A ciò si aggiunge l'accesa conflittualità tra le parti che non è venuta meno col tempo nemmeno con gli interventi posti in essere dal Tribunale.
Già la CTU evidenziava una spiccata conflittualità tra i genitori (“la coppia genitoriale appare sprovvista di capacità di empatia e di ascolto reciproci, incomunicabilità, disistima e mancanza di un progetto comune sulla figlia. Gli ex coniugi appaiono bloccati in un ciclo di frustrazione e risentimento che genera rifiuto, svalutazione, giudizio e disconnessione. Non vi è alcuna reciprocità e per la signora nessuna capacità di tenere separato il CP_1 piano coniugale da quello genitoriale ...”).
Si vedano, infine, le conclusioni di cui all'ultima relazione dei Sevizi Sociali di OR:
“durante questo bimestre di incontri in più occasioni la coppia genitoriale si è ingabbiata in uno spazio conflittuale agendo delle vecchie irrisolte dinamiche di conflitto con evidenti difficoltà nella comunicazione (questioni patrimoniali, divisione dei beni di un conto-libretto intestato alla minore, pensieri e allusioni a un passato di tradimenti e infedeltà coniugale, atteggiamenti di cura/abbandono nei riguardi del cane) modalità queste che vanno a sminuire e a compromettere il ruolo genitoriale condiviso faticando nella costruzione di una piena e vera collaborazione per il bene della piccola e non riuscendo tra loro adulti a Per_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo. D'altro canto, la minore ha sempre mantenuto e adottato un “atteggiamento di rifiuto” nei riguardi del padre muovendosi lontana da lui, respingendo un suo abbraccio, urlandogli spesso contro, richiedendo invece l'intervento degli operatori coinvolti nello spazio di incontro ... Gli incontri non hanno prodotto grossi cambiamenti se pur la minore rispetto all'ultimo bimestre non ha mostrato un rifiuto costante verso la figura paterna In riferimento a questo infatti si osserva alcune volte una breve e momentanea vicinanza dove anche una carezza del padre era ben accolta dalla minore Il rifiuto non sembra infatti avere fondamenta di certezza interiore piuttosto una manifestazione agita nel contesto complessivo della situazione familiare, in quanto in alcuni momenti ha trascorso serenamente del tempo col padre Pare che la bambina Per_1 abbia apprezzato la presenza del padre a Foggia in occasione dell'intervento alle adenoidi quando tra la coppia genitoriale si sarebbe paventata una collaborazione tale da dare sicurezza alla minore Ad oggi le ragioni che questa adduce per giustificare i suoi sentimenti di repulsione verso il padre non evidenziano una fondatezza tale da poterne giustificare il distacco”.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta, dell'incontestabile conflittualità che ancora caratterizza i rapporti tra le parti e considerato il pregiudizio a cui la minore risulta esposta ritiene il Collegio di dover disporre l'affidamento della figlia minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della residenza della minore, ossia i Servizi Sociali del Comune di OR, per la durata di 24 mesi conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni più rilevanti relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali.
24 L'affidamento ai Servizi appare necessario al fine di recuperare il rapporto , Parte_5 attraverso il supporto specialistico del Servizio Sanitario territoriale. Il Servizio Sociale affidatario è, quindi, incaricato di attivare, nell'interesse della minore, uno specifico percorso presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASP di Cosenza finalizzato alla ripresa delle frequentazioni con il padre nonché di attivare sempre in favore della minore ogni altro intervento ritenuto opportuno, ivi incluso un supporto educativo, anche al fine di coadiuvare il processo di reinserimento della figura paterna. Si dispone che i Sevizi Sociali forniscano, inoltre, alla minore e ai genitori ogni necessario sostegno psicologico ed educativo e vigilino sui rapporti con i genitori.
Quanto alla collocazione della minore, considerato che ha sempre convissuto con la madre e, quindi, il distacco dalla stessa sarebbe sicuramente traumatico, ritiene il Collegio che, nonostante le criticità rilevate in ordine alla figura materna, si renda più opportuno per la minore mantenere una continuità con l'habitat domestico per cui deve disporsi che la figlia minore delle parti resti collocata presso l'abitazione materna. D'altra parte, tenuto conto del perdurante rifiuto manifestato dalla minore a incontrare il padre, una attuale collocazione presso il padre risulterebbe massimamente pregiudizievole per la minore e, pertanto, allo stato assolutamente non attuabile (il come relazionato dai Servizi, inoltre, non Parte_1 dispone nemmeno di un'abitazione adeguata alle esigenze della minore).
Il diritto di visita del potrà essere esercitato secondo un calendario di incontri tra Parte_1 il padre e la figlia da svolgersi, in luogo neutro e anche in spazio aperto, secondo modalità che saranno stabilite dai Servizi Sociali, tenuto conto dell'andamento del percorso psicologico in favore della minore, con una cadenza almeno settimanale.
Tali conclusioni a parere del Collegio devono ritenersi confermate anche in dissonanza con quanto chiesto dalla curatrice speciale della minore non essendo possibile, per quanto esposto, disporre l'affidamento congiunto della minore prevedendone un collocamento paritario presso entrambi i genitori. Al riguardo, del tutto ininfluente si palesa, allo stato, la scarna certificazione della Neuropsichiatria infantile di Cassano allo Ionio del 02.07.2025, atteso che in essa non viene precisato quante volte la minore è stata visitata, non è riportato esattamente il contenuto dei colloqui (anche al fine di verificare che essi si siano svolti senza la presenza della madre) né sono approfonditi gli elementi in base a cui la neuropsichiatra ritiene sana la relazione madre figlia, anche perché il supporto neuropsichiatrico infantile era stato disposto al fine di attivare un percorso teso alla rielaborazione dei rapporti della minore con il padre, percorso che evidentemente non può essere ritenuto completato.
Stante quanto esposto e tenuto conto del contegno processuale della madre, ritiene il Collegio di dover, ex art. 473bis.39 c.p.c. (ai sensi del quale “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ...”), ammonire a collaborare con gli operatori dei Servizi CP_1
Sociali, all'osservanza dei provvedimenti adottati e ad attivarsi nell'accompagnare la minore
25 agli incontri col padre disponendosi, sin da ora, che ogni volta che la madre, senza giustificato motivo, non accompagnerà la minore agli incontri sarà tenuta al pagamento, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., di una somma di euro 100,00 a favore del padre Parte_1
. Ove il Servizio Sociale affidatario ravvisasse situazioni o condotte genitoriali
[...] pregiudizievoli per la minore, dovrà investire il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.
Da ultimo va rigettata la richiesta della di disporre la cancellazione di scritte offensive CP_1
o sconvenienti contenute nel ricorso del alle pagine 6, righi 1- 4, e 6, righi 22-23 Parte_1 con condanna al risarcimento del danno in favore della parte offesa, essendo le frasi indicate parte della dialettica difensiva, seppure aspra, che ha caratterizzato il presente procedimento, e non ravvisandosi gli estremi della norma citata.
4. LE SPESE DI LITE.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio che ha visto, in sostanza, il rigetto di tutte le domande formulate dalle parti, le stesse devono essere interamente compensate. Nulla va disposto per le spese di CTU in sentenza atteso che la dott.ssa non risulta aver depositato istanza di liquidazione. Tes_1
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: A. AFFIDA per il periodo di 24 mesi la minore in atti Persona_1 generalizzata, ai Servizi Sociali del Comune di OR, ai quali assegna i poteri e i compiti indicati in parte motiva, fermo restando il collocamento della minore presso la madre e regolamentando il diritto di visita del padre come da parte motiva;
B. RIGETTA le domande delle parti, per quanto esposto in parte motiva;
C. AMMONISCE a collaborare con gli operatori dei Servizi Sociali, CP_1 all'osservanza dei provvedimenti adottati e ad attivarsi nell'accompagnare la minore agli incontri col padre e , sin da ora, che ogni volta che la senza giustificato Per_14 CP_1 motivo, non accompagnerà la minore agli incontri sarà tenuta al pagamento, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., di una somma di euro 100,00 a favore del padre Parte_1
;
[...]
D. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
E. MA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. F. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. G. MA alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di OR. Così deciso in RI, camera di consiglio del 24.07.2025. La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
26
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi riuniti numeri 1702/2023 e 1771/2023 R.G.A.C., aventi ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, vertenti
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Madeo, domiciliato C.F._1 come in atti
Ricorrente nel giudizio numero 1702/2023 Resistente nel giudizio numero 1771/2023 E
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Giovanni Franco, domiciliata come in atti
Resistente nel giudizio numero 1702/2023 Ricorrente nel giudizio numero 1771/2023 NONCHE'
AVV. (C.F. quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale della minore (nata il [...] in [...]), difesa in Persona_1 proprio ex art. 86 c.p.c.
NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 08.07.2025. Gli atti sono stati trasmessi al P.M. il 08.07.2025. Il P.M. non ha fatto pervenire osservazioni.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. I FATTI DI CAUSA, LE POSIZIONI DELLE PARTI E LE LORO CONCLUSIONI.
Con ricorso iscritto il 29.07.2023, il ricorrente, ha dedotto: che con decreto di omologa emesso dal Tribunale di RI il 27.06.2022 nel proc. n. 206/2022 R.G. è stato previsto, tra l'altro, l'affidamento della figlia minore in maniera condivisa a entrambi i Per_1 genitori e che la minore dovesse continuare ad abitare con la madre nella casa coniugale sita in OR alla C.da Scridera, già di proprietà della minore;
che è stato previsto che il padre potesse continuare a vivere nella casa coniugale, al fine di meglio esercitare il diritti e gli obblighi derivanti dall'affido condiviso della minore;
che quanto al diritto di visita della minore è stato previsto che la minore trascorresse le vacanze in maniera condivisa, facendo salvi accordi diversi e il diritto di entrambi i coniugi di trascorrere individualmente dei giorni anche consecutivi nonché che “Qualora il dovesse trasferire la propria Parte_1 residenza in altra abitazione, avrà diritto di far visita alla figlia liberamente e ogni qual volta lo riterrà opportuno, sempre nel rispetto degli impegni della figlia e previo orario da concordare con la madre. È diritto del padre, inoltre, trattenere con sé la figlia, qualora lo voglia, un giorno alla settimana, salvo diversi accordi tra le parti. Parimenti, Per_1 trascorrerà le festività con ciascun genitore, con turno alternato, sempre salvo diversi accordi tra le parti. Per quanto concerne le vacanze estive, le passerà con la mamma, fatto salvo il diritto del padre di trattenere con sé la figlia per un periodo di almeno una settimana durante le vacanze estive da concordare con la madre con un preavviso di almeno 10 giorni”; che, successivamente, è stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale a causa del comportamento della resistente;
di essersi trasferito presso la casa della propria madre;
che dal giorno del trasferimento la resistente gli ha impedito di esercitare il diritto di visita;
che la resistente effettua registrazioni audio e video con la minore in cui la stessa è costretta a rispondere alle incalzanti domande della madre, in cui l'unico oggetto della conversazione è la figura paterna;
che solo il 21.07.2023 ha potuto vedere per due ore la figlia accompagnata da sul luogo di lavoro;
che controparte sta Persona_2 strumentalizzando la figlia in un vano tentativo di ricongiungere il nucleo familiare, nonostante essa stessa abbia intrapreso il giudizio di separazione;
che la madre, anche in presenza di persone terze, continua a denigrare la figura del resistente agli occhi della figlia;
che è in atto, da parte della resistente, una condotta finalizzata ad allontanare la figlia dal padre, ponendolo in cattiva luce agli occhi della minore;
che la resistente ha più volte ha assunto atteggiamenti ossessivi e a tratti aggressivi nei propri confronti;
che nella notte tra il 13 e il 14 luglio, la stessa, in un totale stato confusionario, si è presentata presso l'abitazione ove il ricorrente vive con la madre ottantenne, alle ore 3.00 del mattino, unitamente alla figlia che dormiva in auto, suonando con insistenza al citofono e costringendolo ad uscire, per poi aggredirlo verbalmente, tanto da svegliare la piccola;
di essere stato, quindi, costretto
2 dapprima ad allontanarsi con la propria vettura, per poi chiamare il 112; che nei giorni a seguire la resistente lo ha avvertito di aver sporto denuncia contro di lui per una fantomatica aggressione subita dalla medesima in presenza della figlia;
di aver sporto a sua volta querela il 23.07.2023.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: di disporre in via temporanea e d'urgenza, inaudita altera parte, in modifica delle condizioni di separazione, che il padre possa vedere la figlia liberamente almeno tre volte a settimana, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì e tenere la medesima con sé un fine settimana alterno, dal sabato mattina alla domenica sera, e fissare un periodo non inferiore a giorni dieci, nel mese di agosto, in cui possa trascorrere le vacanze estive con la figlia;
nel merito, di disporre la modifica delle condizioni di separazione consensuale, disponendo l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la casa paterna;
in via subordinata, disporre, a modifica delle condizioni di separazione, il diritto di visita del padre ogni qual volta lo vorrà e, in ogni caso, da esercitarsi almeno tre volte a settimana, nei giorni prestabiliti di lunedì, mercoledì e venerdì, nonché il diritto di tenere con sé la figlia un fine settimana alterno dal sabato mattina alla domenica sera;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Rigettata la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte è stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 18.10.2023, assegnando a parte convenuta termine per la costituzione fino al 29.09.2023.
Con istanze del 02.08.2023 e del 03.08.2023 il ricorrente ha reiterato l'istanza di emissione di provvedimenti inaudita altera parte e, in subordine, ha chiesto di adottare ogni provvedimento necessario e urgente al fine di garantirgli il pieno e libero esercizio del diritto di visita in favore della figlia. Con decreti del 02.08.2023, dep. il 03.08.2023, e del 03.08.2023, dep. il 04.08.2023, il giudice di turno nel periodo feriale, dott. Bucciarelli, ha rigettato le istanze confermando i provvedimenti già emessi. Con ulteriore istanza dell'11.08.2023 il ricorrente ha reiterato le istanze poi rigettate con provvedimento del 31.08.2023, dep. il 01.09.2023, dal giudice di turno nel periodo feriale, dott. Per_3
Si è tempestivamente costituita il 26.09.2023 la la quale ha rappresentato di aver CP_1 iscritto analogo procedimento per la modifica delle condizioni di separazione riportandosi a quanto dedotto e domandato nel relativo ricorso introduttivo, aggiungendo: che il ha volontariamente lasciato la casa dove risiedeva il nucleo familiare sin dal 14 Parte_1 giugno 2023; che lo stesso ha visto regolarmente e quotidianamente la figlia sino al giorno 8 luglio 2023; che, a seguito delle gravi ripercussioni della condotta del padre sulla minore, ha ritenuto necessario regolamentare le frequentazioni e l'accesso del ricorrente nella propria casa di abitazione;
che il padre vede quotidianamente la bambina dalle ore 18:00 circa sino a tarda serata con momenti di convivialità, il tutto nella casa di abitazione della ricorrente;
che non vi è stata e non vi è alcuna coazione psicologica operata della madre nei confronti della bambina.
All'udienza del 18.10.2023 il ha dichiarato di vedere, dal mese di agosto, la Parte_1 figlia quasi quotidianamente solo presso la casa familiare e, anche su richiesta delle parti, stante la contemporanea pendenza del procedimento nr. 1771/2023, gli atti sono stati rimessi al Coordinatore della Sezione Civile – dott. – per le valutazioni di sua spettanza. Per_3
3 Invero, nelle more, in data 08.08.2023 la resistente ha iscritto ricorso per la modifica delle condizioni di separazione (iscritto al n. 1771/2023 R.G.A.C.) in cui ha rappresentato: che le parti hanno contratto matrimonio in data 13.08.2014; che dall'unione è nata, in data 28.07.2017 in Policoro, la figlia che le parti si sono separate Persona_1 consensualmente;
che il , pur avendo vissuto nella casa coniugale, utilizzata Parte_1 anche per riunioni con suoi amici e conoscenti, non ha mai ottemperato a quanto sottoscritto nelle condizioni di separazione, limitandosi a pagare le utenze bimestrali e le spese del pedodontista della figlia minore, restando a totale carico della ricorrente l'intera spesa quotidiana anche dello stesso resistente, nonché le spese straordinarie della gestione dei terreni e dell'immobile intestato alla minore;
che si sono verificati episodi di violenza verbale e fisica del resistente nei confronti della ricorrente nonché continue frasi offensive lesive della dignità e del ruolo di madre, nonché condotte tese ad allontanare la bambina dai nonni materni per privilegiare i rapporti con la nonna paterna;
che la reazione sentimentale intrapresa dal ha creato un ambiente fatto di bugie e sotterfugi con Parte_1 riverberi negativi per la minore;
che il non ha posto in essere alcun sistema Parte_1 educativo della minore e ha “sabotato” il sistema educativo della madre, oltretutto apostrofandola negativamente, il tutto davanti alla figlia minore;
che, quindi, le visite alla figlia, fino ad allora utilizzata strumentalmente per vedersi con l'amante, anche al corso di danza a cui l'aveva iscritta il padre, sono state ridotte a una sola ora di pomeriggio dove la bambina, seppur felice di vedere il padre, era vittima di prostrazione e di nervosismo tale da farle venire uno stato febbrile appena il padre lasciava la casa per andare dalla madre o incontrare l'amante; che il 30.06.2023 il si è rivolto bruscamente alla ricorrente Parte_1 scaraventandola con violenza dal disimpegno fin dentro la stanza da letto, dove si trovava la bimba in piedi sul letto, la quale terrorizzata si è messa a gridare contro il padre;
di aver sporto per tali fatti querela in data 14 luglio 2023 innanzi ai Carabinieri di OR;
che il ha condotto la minore a un corso di ballo frequentato anche dalla figlia Parte_1 dell'amante, nonché a una stagione estiva a cadenza quasi giornaliera, in compagnia della medesima, mentendo e utilizzando la bimba per potere frequentare la sua amante con tali coperture;
che le condizioni economiche della separazione sono stata sottoscritte confidando nella lealtà e buona fede del resistente che, al contrario, ha celato i reali profitti della società non depositando documentazione fiscale nel procedimento di separazione intrapreso e prospettando uno stato di disagio economico della società sia perché sorta solo nel 2014, sia per le ripercussioni di notevoli problemi, anche giudiziari, a seguito delle vicende che hanno interessato la ditta V.M. s.r.l. (fallita) e la ditta UR OR s.r.l. (fallita) di cui il resistente risultava essere dipendente. La ha, quindi, chiesto: di disporre l'affidamento CP_1 esclusivo della minore alla madre, con tutte le conseguenze che il Tribunale riterrà opportune e di giustizia sotto il profilo economico;
di disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia minore ad almeno € 1.000,00, con obbligo dello stesso a partecipare nella misura del 70% alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili;
in via subordinata e nella denegata ipotesi che il Tribunale dovesse ritenere di mantenere l'affidamento condiviso della figlia, di modificare le condizioni della separazione come da punto precedente. Il suddetto procedimento è stato assegnato a diverso magistrato che ha fissato l'udienza del 16.11.2023 per la comparizione delle parti, concedendo al resistente termine sino a 30 giorni prima dell'udienza ai fini della costituzione in giudizio
4 (termine scaduto il 17.10.2023). Il si è costituito tardivamente in data 24.10.2023 Parte_1 chiedendo la riunione con il procedimento iscritto al N.R.G. 1702/2023 e riportandosi al proprio ricorso.
Con provvedimento del 31.10.2023 il magistrato coordinatore - dott. VI Di Pede - stante l'evidente connessione tra i due procedimenti e la superfluità della comparizione delle parti dinanzi a sé, ha disposto che entrambi fossero chiamati dinanzi alla dott.ssa Pacelli per l'udienza del 22.11.2023, poi anticipata al 21.11.2023.
All'udienza del 21.11.2023 quindi i due procedimenti sono stati riuniti e sono state ascoltate le parti.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. resa il 10.01.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti: “1. CONFERMA, allo stato, tutte le statuizioni di cui al decreto di omologa (salva ogni ulteriore diversa determinazione qualora si dovessero verificare ulteriori episodi pregiudizievoli per la minore) per cui, quanto al diritto di visita, si prevede che il padre avrà diritto di far visita alla figlia liberamente e ogni qual volta lo riterrà opportuno, sempre nel rispetto degli impegni della figlia e previo orario da concordare con la madre;
è diritto del padre, inoltre, trattenere con sé la figlia, qualora lo voglia, un giorno alla settimana, salvo diversi accordi tra le parti;
parimenti, trascorrerà le festività con Per_1 ciascun genitore, con turno alternato, sempre salvo diversi accordi tra le parti;
per quanto concerne le vacanze estive, le passerà con la mamma, fatto salvo il diritto del padre di trattenere con sé la figlia per un periodo di almeno una settimana durante le vacanze estive da concordare con la madre con un preavviso di almeno 10 giorni;
2. INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Trebisacce di prendere in carico con urgenza il nucleo familiare della minore (nata il [...] e residente in [...], alla Cda Persona_1
Serra Salice) al fine di monitorare le relazioni tra i componenti della famiglia e di verificare se i genitori siano in grado di garantire le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica della minore, valutando se vi siano elementi della personalità dei singoli genitori ostativi;
indichino, altresì, se si rendono necessari interventi di sostegno a favore dei minori o dei genitori;
i Servizi dovranno altresì verificare se le frequentazioni padre – figlia rispondano all'interesse di quest'ultima - indagando anche sul dedotto rifiuto della minore di vedere il padre - eventualmente modificando l'attuale regime l'attuale regime di visita, tenuto conto dell'interesse della minore ... 4. INVITA le parti ad attenersi alle condizioni inerenti il diritto di visita e alle prescrizioni ed indicazioni impartite dai Servizi Sociali, assumendo un reale ed effettivo atteggiamento di collaborazione, anche con i Servizi incaricati, rammentando alle stesse che in caso di mancata effettiva collaborazione e di inosservanza delle prescrizioni adottate con il presente provvedimento il Tribunale, anche nell'esercizio dei propri poteri officiosi, potrà assumere ogni diversa valutazione in ordine all'affidamento e al collocamento della minore;
5. RIGETTA le richieste istruttorie delle parti 6. ONERA le parti a specificare se vi siano procedimenti penali a carico delle stesse producendo telematicamente fino a 5 giorni prima della prossima udienza i relativi atti, ove ostensibili 7. RINVIA per la verifica del deposito della relazione dei Servizi e del deposito della documentazione ad opera delle parti all'udienza del 16.04.2024 ore 11.00”.
I Servizi Sociali di Trebisacce hanno depositato relazioni il 08.04.2023 e il 30.04.2024.
5 In data 03.07.2024 è stata emessa ordinanza del seguente tenore: “Considerato che le parti erano state onerate a depositare atti relativi a eventuali procedimenti penali a carico delle stesse, ove ostensibili Considerato che la costituendosi, ha dedotto che il padre ha CP_1 posto in essere condotte violente a suo danno anche in presenza della minore per cui ha sporto querela (vedi querela del 14 giugno 2023) a seguito della quale è stato aperto procedimento penale a carico del , come emerge dalla documentazione Parte_1 depositata dalla difesa della allo stesso tempo la risulta indagata in CP_1 CP_1 procedimento penale aperto a seguito della denuncia querela del del 09.08.2023 Parte_1
(pure depositata in atti) Considerato che la ha depositato anche un esposto - querela CP_1 del 16 gennaio 2024 in cui ha rappresentato che il padre ha aggredito un terzo soggetto alla presenza della minore e che lo stesso ha più volte avuto comportamenti aggressivi, alzando anche il pugno sulla minore, poiché questa si rifiutava di voler uscire fuori con lui (vedi esposto – querela allegato alla memoria depositata il 12.04.2024) Considerato che il non ha specificamente contestato i suddetti episodi né all'udienza del Parte_1
16.04.2024 né nella propria memoria depositata il 24.04.2024 Visto il precedente provvedimento del 10.01.2024 con cui, tra l'altro, i Servizi Sociali del Comune di Trebisacce sono stati incaricati di prendere in carico con urgenza il nucleo familiare della minore al fine di monitorare le relazioni tra i componenti della famiglia e di verificare se i genitori siano in grado di garantire le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica della minore, valutando se vi siano elementi della personalità dei singoli genitori ostativi, indicando, altresì, i necessari interventi di sostegno a favore dei minori o dei genitori;
Considerato che
dalle relazioni depositate dai Servizi il 08.04.2024 e il 30.04.2024 emerge una fortissima conflittualità tra le parti Considerato che all'udienza del 16.04.2024 le parti hanno rappresentato che la minore non vuole vedere il padre, adducendo motivazioni divergenti circa le ragioni di tale rifiuto Considerato che nemmeno dalle relazioni dei Servizi Sociali è emerso con chiarezza la ragione di tale rifiuto Considerato che in allegato alla memoria depositata il 13.06.2024 la ha depositato CP_1 file video nel quale si vede la minore che risponde al video citofono di casa e il padre che inizia a usare parolacce nei confronti della e a minacciare di sfondare tutto, iniziando CP_1
a prendere a calci il cancello e, continuando, nonostante abbia risposto la minore, a dare calci e proferire parolacce nei confronti della e terzi soggetti non meglio specificati, il CP_1 tutto mentre la minore inizia a urlargli di smetterla Considerato che la difesa della ha CP_1 chiesto di rimettere sul ruolo la causa al fine di valutare l'opportunità di frequentazione del padre con la minore in ambiente protetto Considerato che è stata fissata udienza in contraddittorio tra le parti il 18 giugno 2024 al fine di consentire la visione della documentazione depositata e di valutare la predetta richiesta, prima di adottare qualsivoglia provvedimento Considerato che la difesa della ha dedotto di aver sporto CP_1 querela a seguito di quest'ultimo episodio (vedi querela del 13.06.2024 depositata il 18.06.2024 alle 18.41) Considerato che all'udienza del 18.06.2024 la difesa del Parte_1 ha contestato del tutto genericamente la produzione documentale di controparte limitandosi a rappresentare che si sarebbe trattato di uno sporadico e unico episodio, mentre nelle successive memorie autorizzate del 24.06.2024 si è limitato a dedurre che, a seguito dell'episodio di cui alla video registrazione, il cancello di ingresso non subiva nessuno dei danni lamentati dalla Considerato, quindi, che in merito al rifiuto della minore di CP_1
6 vedere il padre non è allo stato possibile accertarne le effettive ragioni e che occorre tenere conto della conflittualità che ancora permea i rapporti tra le parti e delle contrapposte difese e deduzioni Ritenuto, anche alla luce delle recenti allegazioni e produzioni, che emergano quanto meno forti sospetti che l'alta conflittualità esistente tra i genitori (che peraltro ha condotto all'avvio di diversi procedimenti penali) si stia riverberando in maniera negativa sulle condizioni psicologiche della minore, con conseguente necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito all'integrità psico-fisica del minore e all'adeguatezza dei rapporti tra i genitori nell'ottica del primario interesse della stessa, anche al fine di individuare alcune direttive comportamentali per i genitori e, più in generale, eventuali interventi a tutela della minore Rilevato, in particolare, che trattandosi di minore che non ha ancora compiuto gli anni dodici, l'audizione della stessa, che appare essere incombente essenziale nel presente giudizio, dovrà essere effettuata per il tramite del consulente tecnico, che possiede quelle capacità e quelle competenze necessarie a ridurre l'impatto emotivo dell'incombente sulla minore Ritenuto, dunque, che si palesa necessario disporre consulenza tecnica con i quesiti di cui al dispositivo Ritenuto, altresì, necessario, anche alla luce delle recenti allegazioni e produzioni documentali, dover disciplinare l'esercizio del diritto di visita del padre nelle more dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, dovendosi incaricare i Servizi Sociali del Comune di ORIOLO, luogo di residenza delle parti e della minore, di prendere in carico il nucleo familiare e di predisporre un calendario di incontri settimanali tra il padre (nato a [...]
RI il 02.09.1979 e residente in [...] e la minore Persona_1
(nata il [...] a [...], residente in [...], alla Cda Serra Salice), nonché
[...] di predisporre anche un calendario di incontri nel periodo estivo, tenuto conto degli impegni del padre e della minore Ritenuto di dover sollecitare, al riguardo, la madre collocataria a condurre la minore agli incontri che saranno programmati dai Servizi incaricati Ritenuto, dunque, di richiamare l'attenzione delle parti sulla necessità di un comportamento improntato a massima collaborazione sia nei confronti dei Servizi incaricati che del consulente d'ufficio nominato Ritenuto, quanto alla richiesta del come Parte_1 formulata alla scorsa udienza del 18.06.2024 di disporsi acquisizione di informazioni dalla scuola frequentata dalla minore, in particolare sui rapporti tra i genitori e il corpo docente, che la stessa sia generica e non adeguatamente motivata e documentata e che, in ogni caso, la richiesta appare superata dalla disponenda CTU, per cui se ne impone il rigetto
PQM
A) DISPONE che, nelle more dell'istruttoria, i Servizi Sociali del Comune di ORIOLO, luogo di residenza delle parti e della minore, prendano in carico il nucleo familiare e predispongano un calendario di incontri settimanali tra il padre (nato Parte_1
a RI il 02.09.1979 e residente in [...] e la minore (nata il [...] a [...], residente in [...], alla Cda Serra Persona_1
Salice), nonché predispongano anche un calendario di incontri nel periodo estivo, tenuto conto degli impegni del padre e della minore;
B) DISPONE che i predetti Servizi – fino a diversa disposizione del Tribunale -depositino relazioni bimestrali sull'attività svolta avendo cura di descrivere in maniera dettagliata i singoli incontri e il contegno delle parti;
C) SOLLECITA, al riguardo, la madre collocataria a condurre la minore agli incontri che saranno programmati dai Servizi incaricati;
D) RICHIAMA l'attenzione delle parti sulla necessità di un comportamento improntato a massima collaborazione sia nei confronti dei
7 Servizi incaricati che del consulente d'ufficio nominato E) RIGETTA la richiesta del di disporsi acquisizione di informazioni dalla scuola frequentata dalla minore Parte_1
F) DISPONE CTU con i seguenti quesiti, NOMINANDO quale consulente tecnico d'ufficio fuori albo la dott.ssa : Il CTU esaminati tutti gli atti e i documenti Testimone_1 del procedimento;
autorizzato a intraprendere colloqui con la minore e i genitori;
sentite le parti e la minore, nelle forme e con le modalità ritenute più opportune, nonché le altre figure di riferimento anche nell'ambito del nucleo familiare originario di ciascun coniuge ed eventuali ulteriori terzi ove necessari (es. istituzioni scolastiche); esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità (essendo autorizzato sin da ora ad avvalersi di ausiliario e ad acquisire ove necessario, documentazione da enti pubblici); sentiti i Servizi Sociali incaricati e autorizzato sin da ora a ottenere informazioni dagli stessi ove rilevanti ai fini dell'espletamento della consulenza 1. proceda, secondo le modalità che riterrà più opportune, all'audizione della minore (nata il [...] a [...], residente in [...], alla Cda Serra Persona_1
Salice), affinché venga ascoltata circa le relazioni con entrambi i genitori 2. previa accurata indagine circa la qualità delle relazioni tra la minore e i propri genitori:
2.a) effettui valutazione psicologica sulla minore e indaghi le cause reali del rifiuto di vedere il padre 2.b) previa accurata indagine circa la condizione psicologica ed affettiva della minore e la qualità delle relazioni tra la stessa ed i propri genitori: valuti e descriva le capacità genitoriali del padre e della madre, quale sia il rapporto tra la figlia e i genitori, evidenziando eventuali situazioni di disagio della minore rispetto a quest'ultimi e se sussistono condotte atte a pregiudicarne lo sviluppo psichico e a ostacolare il rapporto con l'altro genitore, in particolare riferimento al genitore non collocatario;
valuti in particolare il c.t.u. l'atteggiamento reciproco tra i genitori influente sulla percezione dell'altro da parte della figlia;
2.c) accerti quindi - avuto riguardo alla maggiore idoneità dell'uno o dell'altro genitore nell'ambito della comparazione fra loro, da valutarsi con apprezzamento globale della personalità, dell'attitudine, della disponibilità materiale e psicologica in rapporto alle esigenze concrete morali e affettive della figlia e, quindi, con esclusivo riferimento al suo interesse, considerata la situazione interpersonale dei genitori e ogni altro elemento utile - quale siano le più idonee modalità di esplicazione degli incontri della minore con il padre e di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlia, formulando indicazioni circa il miglior regime di affidamento della minore 3. proponga tutti i percorsi necessari al superamento di eventuali difficoltà riscontrate individuando, ove necessarie, misure di sostegno alla genitorialità ed alla minore anche al fine di consentire, promuovere e favorire una più armoniosa interazione dei rapporti tra madre e padre ed un sereno sviluppo della minore;
4. riferisca, in ogni caso, ogni elemento utile al fine di valutare l'effettiva situazione della minore G) RINVIA all'udienza del 10.07.2024 ore 12.15 per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU nominato dott.ssa , invitando Testimone_1 la predetta a comunicare eventuali ragioni ostative alla assunzione dell'incarico in tempo utile per effettuare la sostituzione prima della prossima udienza”.
All'udienza del 10.07.2024 si è proceduto, quindi al giuramento e al conferimento dell'incarico alla CTU nominata, con rinvio al 21.01.2025 e, successivamente, giusto decreto del 19.12.2024, al 04.02.2025 (al fine di consentire il rispetto del termine di deposito
8 delle osservazioni delle parti e della relazione definitiva) e, ancora, al 26.02.2025, giusta istanza di proroga depositata dalla C.T.U.
I Servizi Sociali di OR hanno depositato relazioni il 24.09.2024, il 26.11.2024, il 28.01.2025 e il 18.02.2025.
La consulenza d'ufficio è stata depositata in data 18.02.2025.
All'udienza del 26.02.2025 la difesa del ha chiesto disporsi affidamento Parte_1 congiunto prevedendosi, in ragione degli esiti della consulenza d'ufficio, la collocazione immediata della minore presso la casa paterna, con previsione del diritto di visita della madre da effettuarsi mediante incontri protetti presso i servizi Sociali competenti per territorio, la difesa della ha eccepito la nullità della consulenza d'ufficio per la CP_1 mancata comunicazione al proprio CTP dell'inizio delle operazioni peritali, rappresentando di aver depositato denuncia per falso ideologico nei confronti della CTU, ha chiesto la sostituzione del consulente e, in subordine, che questo fosse chiamato a chiarimenti in contraddittorio con i consulenti di parte.
Con ordinanza del 10.03.2025, dep. l'11.03.2025, è stata nominata quale curatrice speciale della minore l'avv. prevedendosi, al contempo, la presa in carico del Controparte_2 nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di OR, incaricati di attivare con sollecitudine un percorso di sostegno e di supporto psico-educativo finalizzato a favorire il recupero del concreto esercizio della responsabilità genitoriale e, in particolare, il riavvicinamento padre – figlia minore, mediante l'organizzazione di incontri settimanali - e l'attivazione, a sostegno della minore, di un percorso psichiatrico infantile per la rielaborazione dei rapporti con il padre, con l'ausilio dell'ASP territorialmente competente da indicarsi a cura dei Servizi medesimi.
A seguito di nota del Servizi Sociali di OR, depositata il 21.03.2025, con ordinanza emessa in pari data (dep. il 24.03.2025) è stato così provveduto “Letta la relazione depositata dai Servizi Sociali di OR Rilevato che con la propria precedente ordinanza del 10.03.2025 (dep. l'11.03.2025) i predetti Servizi sono stati incaricati, tra l'altro, di attivare a sostegno della minore un percorso psichiatrico infantile per la rielaborazione dei rapporti con il padre con l'ausilio dell'ASP territorialmente competente, da indicarsi a cura dei Servizi medesimi Rilevato, inoltre, che è stata nominata curatrice speciale della minore l'avv. che ne ha la rappresentanza in giudizio e alla quale è stato Controparte_2 attribuito, tra l'altro, il compito di prendere contatti immediati con i Servizi Sociali del Comune di OR, di gestire nell'interesse della minore i rapporti con gli operatori del Servizio sociale e i soggetti da questi individuati al fine di garantire l'effettività e la riuscita degli interventi disposti nel suo esclusivo interesse Rilevato che è stato già prescritto alle parti di prestare la dovuta collaborazione al curatore speciale e ai Servizi incaricati Ritenuto, quindi, di confermare quanto già previsto nella suindicata ordinanza atteso che, contrariamente a quanto scritto dalla nella pec del 18.03.2025 (allegata alla CP_1 relazione) i Servizi Sociali di OR sono stati incaricati dal Tribunale di attivare un percorso psichiatrico infantile per la rielaborazione dei rapporti con il padre, con l'ausilio dell'ASP territorialmente competente da indicarsi a cura dei Servizi medesimi;
Ritenuto che
il ritardo nell'attivazione degli interventi disposti può arrecare un ulteriore grave
9 pregiudizio alla minore;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 473bis 39 c.p.c., in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Ritenuto, quindi, necessario Controparte_3 doversi ammonire all'osservanza dei provvedimenti adottati, a non CP_1 intraprendere contatti personali con i Servizi incaricati da questo Giudice e a non tenere ulteriori comportamenti che possano ritardare l'inizio del mandato conferito ai predetti Servizi con l'ordinanza del 10.03.2025 (dep. l'11.03.2025) Ritenuto necessario doversi avvisare che, in caso di ulteriore inosservanza, potranno essere adottate tutte CP_1 le misure necessarie nell'interesse della minore, anche incidenti sul regime di collocamento e di affidamento della stessa e che potrà, anche d'ufficio, essere disposto il pagamento a suo carico, ex art. 614 bis c.p.c., di una somma di danaro per ogni inosservanza successiva
P.Q.M.
CONFERMA i provvedimenti già resi disponendo che i Servizi Sociali di OR proseguano nell'incarico conferito all'osservanza dei Parte_2 provvedimenti adottati, a non intraprendere contatti personali con i Servizi incaricati da questo Giudice e a non tenere ulteriori comportamenti che possano ulteriormente ritardare l'inizio del mandato conferito ai predetti Servizi con l'ordinanza del 10.03.2025 (dep. l'11.03.2025)”.
In data 28.03.2025 si è costituita la curatrice speciale della minore deducendo “Dalle prime interlocuzioni con i procuratori dei genitori e con i Servizi Sociali competenti, dalla lettura delle relazioni di Servizi Sociali e CTU nonché dalla lettura degli atti di parte contenuti nel fascicolo emerge la necessità di ristabilire un sano equilibrio tra i genitori della minore finalizzato ad offrire alla piccola l'esercizio del diritto alla . Essendo Per_1 Parte_3 una bambina piccola, ma in fascia d'età in cui vi è consapevolezza di quanto intorno le accade, sarebbe opportuno sgravarla dalla tensione tra i due genitori, tensione che potrebbe essere mitigata dagli incontri Programmati dai Servizi Sociali”.
In data 14.04.2025 la curatrice ha depositato una prima relazione sull'attività svolta rappresentando quanto segue “ ... Dopo aver interloquito con i procuratori dei genitori della minore e con i Servizi Sociali di OR, in data 3 aprile 2025 presso il Teatro del Comune di OR, prima dell'incontro con il padre della minore calendarizzato dai Servizi Sociali di OR, conoscevo la minore accompagnata all'incontro dalla madre, e si Per_1 procedeva all'ascolto della minore stessa. Ho trovato seduta nella macchina della Per_1 madre;
il padre era nel cortile vicino alla sua auto in attesa di svolgere l'incontro con la figlia. La bambina gridava e si dimenava nella macchina gridando 'Voglio tornare a casa!'. Dopo essermi avvicinata alla bambina ho iniziato l'ascolto della minore, che rimaneva nella macchina della madre. era agitata ma dopo aver capito che volevo solo _4 conoscerla ha parlato con tranquillità. Ha più volte detto di non voler entrare nel teatro per incontrare il padre perché è arrabbiata con lui. Riferisce di essere arrabbiata perché il papà ha litigato con la mamma per la festa di San VI e che lei è rimasta male perché il padre è andato via di casa. A mia domanda, se il padre, secondo lei, le vuole bene lei ha 10 risposto che finge di volerle bene. Ha riferito di essere anche arrabbiata perché per andare all'incontro ha dovuto lasciare un progetto che stava svolgendo in classe. OL ha detto di essere arrabbiata, in quella occasione anche con la madre che l'aveva accompagnata ancora una volta in un posto in cui lei non voleva andare. Nel parlare della madre _4 dice che con la mamma fa tante cose, vanno al Centro Commerciale, giocano insieme, fanno dei viaggi d'estate, raccontando poi di un viaggio fatto con la madre in Puglia. Dopo un quarto d'ora circa si è avvicinata la madre, visto che la bambina chiedeva di tornare a casa. Abbiamo continuato a parlare in presenza della mamma che risultava stanca e provata anche dalle urla di . Infatti, la bambina accusava la madre di averla portata _4 via da scuola prima della fine del Progetto scolastico pomeridiano e di averla portata ancora una volta in un posto che a lei non piace. mi ha invitata ad andare a casa sua _4
a trovarla chiedendo alla madre di cucinare per me il pollo. In seguito, dopo circa un quarto d'ora, ci siamo avvicinate ed io, alla porta del luogo in cui doveva svolgersi _4
l'incontro con il padre. alla presenza delle assistenti sociali, dell'educatrice e del _4 padre diceva, gridando al padre che è arrabbiata con lui perché è andato via di casa. Il padre e la bambina hanno scambiato alcune battute e poi la bambina ha chiesto di andare via. Non ha accettato direttamente i regali del padre, che sono poi stati consegnati dal padre alla madre. è apparsa molto a disagio al pensiero di dover ancora incontrare _4 il padre alla presenza degli assistenti sociali. Invece nel parlare di sé, della scuola e del suo mondo è apparsa serena ... Diverse volte si è interloquito con i Servizi Sociali di OR, le cui comunicazioni inviate alla S.V. sono state condivise con la scrivente. Con i Servizi Sociali si è concordato di incontrare prima dell'incontro con il padre, al fine di Per_1 conoscere la bambina in un ambiente neutro. Le assistenti Sociali manifestano un forte disagio nella gestione degli incontri, visti i forti contrasti della madre con i Servizi Sociali, contrasti che minano la serenità delle operatrici e che non permettono di svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dalla S.V. Il padre risulta essere più collaborativo ed aperto a qualsiasi percorso pur di ricucire il rapporto con la figlia ... A seguito dell'ascotlo della minore, si è ritenuto, al fine di offrire un quadro il più completo alla S.V., di svolgere un incontro con il Dirigente della di OR e le maestre di Controparte_4
, , , e Per_1 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
. L'incontro si è svolto i video conferenza giorno 8 aprile u.s. Le Persona_9 maestre descrivono come un'alunna serena, che segue con profitto le lezioni. Sulla Per_1 relazione con i genitori dicono che la minore non ha voluto vedere il padre quando è andato a scuola, ma ha accettato il materiale scolastico da lui portato per lei, materiale che utilizza tranquillamente in classe. Ha fatto il lavoretto/disegno per la Festa del Papà come gli altri compagni, utilizzando dei bei colori;
a domanda della maestre ha risposto che avrebbe consegnato al padre il suo lavoretto il giovedì (cosa che poi non ha fatto). Quando in classe si parla di genitori separati o divorziati e del loro rapporto con i figli, ascolta con Per_1 attenziona ma non fa domande ... Continua ad emergere la necessità di un percorso di sostegno forse più che alla minore, ai genitori. Sul punto i procuratori dei genitori sono disponibili a che gli stessi intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità anche individuando un professionista da parte della scrivente. Inoltre, si auspica che i genitori seguano il percorso proposto dagli assistenti sociali di OR da svolgersi presso i Servizi di Trebisacce”.
11 I Servizi Sociali di OR hanno depositato altra relazione l'11.04.2025.
All'udienza del 15 aprile 2025: la difesa del ha chiesto l'affidamento congiunto Parte_1 con collocamento della figlia presso il padre attesi gli esiti della consulenza d'ufficio e, in subordine, anche l'assegnazione della casa familiare al padre al fine di evitare ulteriori traumi alla minore nonché la decisione della causa, stabilendo nelle more con chi la minore trascorrerà le festività pasquali;
la difesa della si è opposta alle conclusioni della CP_1 consulenza d'ufficio evidenziando che, stante il rifiuto della minore, il suo collocamento presso il padre potrebbe acuire e peggiorare la situazione, non si è opposta a che il rapporto con il padre prosegua secondo tempi e modalità, anche con percorsi psicologici, che riavvicinino la minore al padre;
il PM in sede, dott.ssa Simona Manera, non ha formulato richieste;
la curatrice della minore ha evidenziato che il percorso psichiatrico infantile per la rielaborazione dei rapporti con il padre, con l'ausilio dell'ASP territorialmente competente, non è iniziato, non essendo stata inviata impegnativa, quanto alla minore, ha chiesto il proseguimento del monitoraggio dei servizi sociali anche di Cassano allo Ionio e non di OR, in modo da intraprendere il percorso psichiatrico presso la neuropsichiatria di Cassano allo Ionio o altra disponibile, eventualmente prevedendosi contestualmente alla attivazione dei percorsi presso la neuropsichiatria anche incontri liberi settimanali tra il padre e la minore, ha chiesto di essere autorizzata a ottenere impegnativa per la minore per far iniziare il suddetto percorso, anche tramite i genitori e ha evidenziato che al di fuori dei rapporto con il padre la minore appare abbastanza tranquilla, come emerge anche dal colloquio con le maestre, ha, quindi, chiesto, che in alternativa, nel caso il Tribunale ritenesse di optare per un diverso regime di collocamento della minore, ossia presso il padre, la minore sia affidata temporaneamente ai Servizi Sociali e collocata presso una struttura terza, che potrebbe essere individuata nella Comunità Educativa per minori dr. di Per_10
Trebisacce, contestualmente all'attivazione del supporto psichiatrico, in modo che la minore seguita dalla struttura, possa recuperare stabilità emotiva al fine del riavvicinamento al padre;
la difesa del ha manifestato disponibilità rispetto alla prima soluzione Parte_1 indicata dalla curatrice, quindi attivazione del supporto psichiatrico e previsione di incontri liberi tra padre e figlia, mentre la difesa della ha ribadito la disponibilità della assistita CP_1 ad agevolare i percorsi e gli incontri liberi tra padre e figlia con attivazione del supporto psichiatrico in modo da poter arrivare, eventualmente, in caso di esito positivo, a un effettivo riavvicinamento della minore al padre che possa consentire, in futuro, anche la possibilità per la minore di pernottare con lo stesso.
Con ordinanza del 22.04.2025, dep. il 23.04.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 08.07.2025 per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., disponendo che nelle more i Servizi Sociali di OR proseguissero nell'incarico già conferito predisponendo incontri settimanali padre - figlia, eventualmente valutando la possibilità, sentita la curatrice della minore, di prevedere incontri liberi tra il padre e la minore e attivando il prescritto percorso psichiatrico infantile presso il servizio di Neuropsichiatria infantile di Cassano allo Ionio.
I Servizi Sociali hanno depositato relazione finale il 01.07.2025.
Nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 28 c.p.c. lett. a) la difesa della ha rassegnato le seguenti conclusioni: “... in riferimento al procedimento riportante CP_1
12 R.G. n. 1771/2023 riunito al procedimento in epigrafe indicato: Si reiterano le richieste istruttorie di cui all'atto introduttivo del giudizio ed in caso di rigetto delle stesse si precisa come segue: Voglia il Tribunale adito, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, della notevole capacità economica del padre, disporre secondo equo apprezzamento l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia minore alla somma ritenuta di giustizia e con obbligo dello stesso a partecipare nella determinanda misura alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili. in riferimento al procedimento riportante R.G. n. 1702/2023: Si reitera la richiesta istruttoria di ordinare la produzione dei documenti fiscali della ditta “Gli artigiani del riposo s.r.l.” di cui il signor Parte_1 riveste la carica di Amministratore Delegato e detiene e quote più significative;
nonché la documentazione fiscale del signor e disporre indagini fiscali sui Parte_1 redditi della ditta e dell'Amministratore delegato. In caso di rigetto si precisa come da comparsa costitutiva ed in subordine come segue: Voglia il Tribunale adito, tenuto conto dell'evolversi dell'istruttoria, disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre con determinazione della frequentazione con il padre, tenuto conto del rifiuto della minore ad avere rapporti con il padre, pertanto graduando la frequentazione dal breve periodo al lungo periodo indicando, ove necessario, il percorso per attuare il diritto alla bigenitorialità Voglia il Tribunale adito, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, della notevole capacità economica del padre, determinare secondo equo apprezzamento l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia minore alla somma ritenuta di giustizia e con obbligo dello stesso a partecipare nella determinanda misura alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili Voglia il Tribunale adito, previa formale declaratoria, disporre la cancellazione delle scritte offensive e sconvenienti contenute nell'atto introduttivo ...”.
Nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 28 c.p.c. lett. a) la difesa del ha rassegnato le seguenti conclusioni: disporre l'affidamento congiunto della Parte_1 minore ad entrambi i genitori, con collocazione della medesima presso la Persona_1 casa paterna, ovvero assegnargli la casa coniugale per vivervi unitamente alla figlia, garantendo il diritto di visita della madre almeno tre giorni a settimana ed un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
in via subordinata, disporsi, a modifica delle condizioni di separazione, il diritto di visita alla figlia da parte del padre, ogni qual volta lo vorrà e in ogni caso da esercitarsi almeno tre volte a settimana, nei giorni prestabiliti di lunedì, mercoledì e venerdì, nonché il diritto di tenere con sé la figlia un fine settimana alterno dal sabato mattina alla domenica sera, nonché disporre sin d'ora le modalità di esercizio di visita per le festività natalizie, capodanno e pasquali, nonché il periodo delle ferie estive.
Nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis 28 c.p.c. lett. a) l'avv. CP_2 ha così concluso: confermare l'affidamento congiunto della minore prevedendone un collocamento paritario presso entrambi i genitori, con un'alternanza determinata, almeno nei primi tempi, assecondando la naturale inclinazione della minore fino a giungere ad un'alternanza settimanale;
in subordine, ove non si riesca nel periodo che precede il secondo termine ex art 473 bis n 28 c.p.c., a ristabilire un equilibrato rapporto tra il padre e la figlia minore o comunque non se ne veda un miglioramento, collocare temporaneamente la minore presso una struttura di accoglienza dei minori – come la Comunità educativa per 13 minore dr. di Trebisacce - che permetta di ristabilire con serenità il rapporto tra il Per_10 padre e la figlia.
Nelle proprie comparse conclusionali e memorie di replica il e la hanno Parte_1 CP_1 ribadito le conclusioni rassegnate.
La curatrice speciale ha depositato il 04.07.2025 relazione finale.
All'udienza del 08.07.2025, la difesa del ha chiesto di espungere dal fascicolo la Parte_1 memoria da ultimo depositata dalla curatrice speciale nonché gli allegati alla stessa nonché di disporsi chiarimenti o confronto tra la dott.ssa e la neuropsichiatra attesi gli esiti Tes_1 discordanti della consulenza d'ufficio e della relazione della neuropsichiatria allegata dalla curatrice;
la difesa della si è riportata agli atti e ha chiesto la decisione;
la curatrice si è CP_1 riportata agli atti e ha chiesto la decisione evidenziando che la neuropsichiatria ha agito su incarico del Tribunale dando le proprie valutazioni in base all'incarico conferito.
La causa, quindi, è stata rimessa in decisione al Collegio. Gli atti sono stati trasmessi il 08.07.2025al P.M. che non ha fatto pervenire osservazioni.
2. QUESTIONI PRELIMINARI.
Innanzitutto, vanno disattese le richieste della difesa del come formulate Parte_1 all'udienza del 08.07.2025 atteso che nell'ordinanza del 10.03.2025, dep. l'11.03.2025, con cui è stato nominato il curatore speciale della minore è stato disposto che questi depositasse una breve relazione sulla attività svolta e segnalasse al giudice ogni rilevante notizia relativa all'andamento degli incontri e alle condotte tenute dalle parti;
pertanto, la relazione finale depositata il 04.07.2025 dall'avv. è ammissibile in quanto previamente CP_2 autorizzata, come del resto è ammissibile il deposito in allegato a essa della Certificazione della neuropsichiatra infantile, dott.ssa atteso che con la predetta ordinanza del Per_11
10.03.2025 era stata disposta, da questo Tribunale, anche l'attivazione, a sostegno della minore, di un percorso psichiatrico infantile per la rielaborazione dei rapporti con il padre e, con successiva ordinanza del 22.04.2025, dep. il 23.04.2025, è stata ribadita l'attivazione del già prescritto percorso presso il servizio di Neuropsichiatria infantile di Cassano allo Ionio;
pure è ammissibile il deposito dell'ultima relazione dei Servizi Sociali, peraltro già depositata nel fascicolo d'ufficio il 01.07.2025, per cui la difesa del già ne era a Parte_1 conoscenza. Parimenti, è da disattendere la richiesta di disporre chiarimenti o confronto tra la CTU dott.ssa e la neuropsichiatra di Cassano allo Ionio, atteso che l'intervento Tes_1 della Neuropsichiatria è stato disposto a seguito del deposito della consulenza d'ufficio, quale approfondimento istruttorio, sulla scorta di quanto dispone l'art. 473 bis 27 c.p.c.(“Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie”), né la difesa del alla successiva udienza del Parte_1
15.04.2025 ha mosso osservazioni inerenti all'intervento disposto.
Va poi dichiarata la tardività del deposito, in data 09.06.2025, della comparsa conclusionale da parte della curatrice speciale atteso che il termine di 30 giorni prima ex art. 473bis.28 c.p.c., da calcolarsi a ritroso rispetto all'udienza del 08.07.2025, era scaduto il 06.06.2025.
14 Sempre in via preliminare va rigettata, in quanto inammissibile, la richiesta della di CP_1 porre a carico del l'obbligo di partecipare nella misura del 70% alle spese Parte_1 ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili (cfr. conclusioni del ricorso di cui al proc. n. 1771/23), con la precisazione che in sede di precisazione delle conclusioni la CP_1 ha leggermente modificato tale domanda chiedendo di prevedere l'obbligo dello stesso di partecipare nella determinanda misura alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili. Tale domanda, invero, è del tutto priva di connessione con il presente giudizio.
Ancora in via preliminare, ritiene il Collegio di confermare l'ordinanza resa il 10.01.2024 con cui sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalla nella memoria
CP_1 depositata il 26.09.2023 e nel ricorso depositato il 08.08.2023: si ribadisce che la richiesta di prova orale è inammissibile in quanto vertente su circostanze generiche e comportanti valutazioni non consentite ai testi, così come, salvo quanto si dirà meglio in seguito, si palesa inammissibile la richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici al fine di dimostrare la relazione clandestina del in quanto la stessa, oltre che generica, è del tutto Parte_1 irrilevante atteso che, come prospettato dalla stessa la relazione sarebbe iniziata già
CP_1 prima della separazione (cfr. pag. 7 del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione depositato dalla nel proc. riunito n. 1771/2023 in cui è dato leggere “... il
CP_1 signor sin da prima che si addivenisse alla separazione intratteneva, Parte_1 ed intrattiene tutt'ora, rapporti intimi con una sua dipendente, peraltro sposata ...”) né, al riguardo, la ha formulato richiesta di prova orale.
CP_1
Ancora, va rilevato che il nelle proprie conclusioni ha chiesto di disporre Parte_1
l'affidamento congiunto della minore a entrambi i genitori, con collocazione della medesima presso la casa paterna, ovvero assegnargli la casa coniugale per continuare a viverci con la figlia. È chiaro che, tale domanda, ove si sostanzi in una richiesta di assegnazione della casa familiare, è inammissibile e va rigettata atteso che la minore non vive, dalla separazione, con il padre.
3. IL MERITO.
Tanto premesso, nel merito occorre valutare le richieste delle parti per ciò che concerne le reciproche domande di modifica del regime di affidamento, collocamento e diritto di visita della minore nonché la domanda della di disporre un aumento dell'assegno di CP_1 mantenimento a favore della minore.
3.1. La domanda della di disporre un aumento dell'assegno di mantenimento a CP_1 favore della minore.
Va rigettata la richiesta avanzata dalla di disporre un aumento dell'assegno di CP_1 mantenimento a favore della minore (cfr. conclusioni del ricorso di cui al proc. n. 1771/23), con la precisazione che in sede di precisazione delle conclusioni la stessa ha leggermente modificato tale domanda chiedendo di disporre, secondo equo apprezzamento, l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia minore alla somma ritenuta di giustizia.
Si rammenta che in sede di separazione era stato previsto quanto segue: “Il sig. Parte_1 corrisponderà in favore della figlia un assegno di mantenimento di €. 100,00 mensili, Per_1 nonché sarà tenuto al pagamento integrale di tutte le spese straordinarie che si renderanno
15 necessarie, esemplificatamene quelle necessarie all'istruzione scolastica, quelle mediche e quelle connesse alle attività extracurriculari ... Il sig. provvederà a pagare Parte_1 interamente le utenze domestiche per tutto il tempo che abiterà nella casa coniugale, procederà una volta al mese alla spesa alimentare;
le pulizie domestiche dovranno essere effettuate una volta al mese dal sig. o da persona addetta scelta dalla sig.ra Parte_1
. CP_1
È chiaro, quindi, che in sede di omologa nulla era stato previsto in riferimento a non meglio specificate spese ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili e, anzi, è stato previsto che l'obbligo a carico del , inerente al pagamento delle spese per utenze, Parte_1 della spesa alimentare e delle pulizie, dovesse durare solo fino a che egli rimanesse ad abitare nella casa familiare condizione che, come non contestato tra le parti, era venuta meno già dal luglio 2023. Pertanto, come già sopra rilevato, la richiesta della di porre a CP_1 carico del l'obbligo di partecipare nella misura del 70% alle spese ordinarie e Parte_1 straordinarie per la gestione degli immobili (cfr. conclusioni del ricorso di cui al proc. n. 1771/23, poi leggermente modificate chiedendosi di prevedere l'obbligo dello stesso di partecipare nella determinanda misura alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione degli immobili) va dichiarata inammissibile in quanto del tutto priva di connessione con il presente giudizio. Del resto, a ben vedere, poiché nel decreto di omologa nulla era stato previsto riguardo a tali spese, la domanda - in ogni caso del tutto generica (non si comprende in cosa consistano le dette spese e a quali immobili esse si riferiscano) - si paleserebbe inammissibile anche in quanto non tesa a modificare il precedente assetto economico tra le parti.
Anche la richiesta della di disporre un aumento della misura dell'assegno di CP_1 mantenimento a favore della minore deve essere rigettata.
La revisione delle condizioni di mantenimento presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi successivamente al provvedimento che ne ha previsto la misura, da intendersi come circostanze di fatto nuove, ossia non deducibili in quel procedimento, perché ad esso sopravvenute, che alterino l'assetto dei rapporti economici tenuto presente in quella sede.
Nella specie non ricorrono i presupposti per la revisione.
Invero, la si è limitata a dedurre del tutto genericamente che le condizioni economiche CP_1 della separazione sono state sottoscritte confidando nella lealtà e buona fede del resistente che, a suo dire, avrebbe celato i reali profitti delle società non depositando documentazione fiscale nel procedimento di separazione e prospettando uno stato di disagio economico della società sia perché sorta solo nel 2014, sia per le ripercussioni di notevoli problemi, anche giudiziari, a seguito delle vicende che hanno interessato la ditta V.M. s.r.l. (fallita) e la ditta UR OR s.r.l. (fallita) dove il resistente risultava essere dipendente. È evidente l'irrilevanza di tali allegazioni atteso che, come emerge dal decreto di omologa, fu proprio la a iscrivere ricorso per separazione poi definito alla prima udienza in base al successivo CP_1 accordo tra i coniugi. Si tratta, quindi, di circostanze non nuove, che andavano al più avanzate in sede di separazione.
Ancora, si rammenta che la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli presuppone l'accertamento di circostanze sopravvenute comportanti una significativa modifica delle
16 condizioni economiche dei genitori, con conseguente alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice e non una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti e dell'entità dell'assegno medesimo. Nella fattispecie la non ha nemmeno CP_1 allegato quali fossero le condizioni economiche proprie e del all'epoca della Parte_1 separazione e, men che meno, ha provato, mediante produzione documentale, un loro mutamento, ovvero un peggioramento delle proprie condizioni e un miglioramento di quelle del , essendosi limitata a produrre in giudizio solo dichiarazioni reddituali fino Parte_1 all'anno di imposta 2022 (il decreto di omologa è del 2022 e il ricorso della a seguito CP_1 del quale è stato iscritto il proc. n. 1771 /2023 è del 2023), né la stessa ha allegato e provato la sussistenza di spese sopravvenute, il che non consente al Tribunale di operare il necessario raffronto tra le condizioni attuali delle parti e quelle sussistenti al momento dell'emissione del provvedimento di cui si invoca la modifica. Per tali ragioni, con ordinanza emessa dal g.i., che in tale sede si conferma, sono state rigettate le richieste della di ordinare la produzione dei documenti fiscali della ditta “Gli artigiani del riposo CP_1
s.r.l.”, della documentazione fiscale del , di disporre indagini fiscali sui redditi Parte_1 della ditta e dell'Amministratore delegato e di disporre l'acquisizione di tabulati telefonici, trattandosi di richieste esplorative e, in ogni caso, del tutto generiche. Del resto, sul punto la Cassazione con sentenza n. 4292 del 20 febbraio 2017, decidendo in un caso relativo al riconoscimento di assegno divorzile, i cui principi si ritengono applicabili anche in caso di richiesta di modifica dell'assegno a favore dei figli, ha chiarito che non sussiste nemmeno l'obbligo del giudice di disporre d'ufficio indagini patrimoniali trattandosi di esercizio di un potere discrezionale il quale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata: esso è, infatti, previsto soltanto per concedere informazioni a integrazione degli elementi istruttori già forniti, qualora essi siano incompleti o non completabili attraverso gli ordinari mezzi di prova, per cui esso non può essere attivato a fini meramente esplorativi.
3.2. Il regime di affidamento, collocamento e diritto di visita della minore Persona_1
(nata il [...] in [...]).
[...]
Nel corso del giudizio è stata effettuata una approfondita istruttoria sia attraverso l'intervento, prima, dei Servizi Sociali di Trebisacce e, poi, di OR sia attraverso la nomina di CTU.
Innanzitutto, ritiene il Collegio che vanno disattesi i rilievi della di nullità della
CP_1 consulenza d'ufficio per la mancata comunicazione al proprio CTP dell'inizio delle operazioni peritali, atteso che all'udienza del 10.07.2024 la difesa della si è limitata
CP_1 indicare il nominativo della propria CTP dott.ssa da Roma, senza Persona_12 indicarne l'indirizzo pec. Ancora, del tutto irrilevante nel giudizio civile è la mera querela per falso ideologico depositata contro il CTU dalla atteso che non risulta nemmeno
CP_1 che effettivamente, a seguito di essa, sia stato aperto procedimento penale e che dalla lettura della consulenza d'ufficio emerge che la metodologia utilizzata dalla CTU è stata discussa con i CTP. Si evidenzia, a riguardo, che la dopo la rinuncia dell'originario CTP, ha
CP_1 provveduto, solo dopo la chiusura delle operazioni peritali (l'ultimo incontro tra il CTU e i Per_1 CTP si è avuto il 08.11.2024), a nominare in sostituzione la dott.ssa . Ebbene, se è vero che la parte può sostituire il CTP tempestivamente nominato, in ogni caso, il nuovo CTP può mettere in discussione le decisioni di tipo metodologico e procedurale tra CTU e precedenti
17 CTP solo in relazione a indagini ancora da svolgere. Nella fattispecie, quindi, del tutto irrilevanti si palesano le critiche alla metodologia utilizzata dalla CTU atteso che le operazioni peritali si sono svolte nel pieno contraddittorio tra le parti, la CTU e gli originari CTP che nulla hanno mai contestato in relazione ad esse, non avendo invece la dott.ssa Per_1
partecipato alle sedute. Ancora, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del
, del tutto irrilevanti sono le dichiarazioni presuntivamente attribuibili alla Parte_1 dott.ssa atteso che esse sono state meramente riportate dalla nella querela Per_12 CP_1 per falso ideologico senza nessuna prova della loro concreta riferibilità e, soprattutto, perché la dott.ssa non è più CTP della e non ha, in tale qualità, presentato Per_12 CP_1 osservazioni alla consulenza d'ufficio.
Ebbene, per ciò che concerne la dalla consulenza d'ufficio è emerso che la stessa CP_1 durante l'intero iter peritale ha mostrato un atteggiamento generale improntato sulla rabbia e sul rancore nei confronti del , un'incapacità di superare la separazione, difficoltà Parte_1 ad ammettere i propri errori e i propri limiti, continuando, così, anche inconsapevolmente, ad alimentare il conflitto, una inconsapevolezza sull'importanza che ha il padre nello sviluppo psicoaffettivo della bambina, che la rabbia della madre verso il ha Parte_1 contribuito a sviluppare nella minore tutto il quadro di rifiuto e ostilità nei confronti del padre, sentimenti non attribuibili a ragioni personali della bambina in relazione al padre.
Quanto al padre la CTU evidenzia come il “appare convinto che la totale Parte_1 responsabilità della situazione sia attribuibile alla signora ed utilizza tutte le sue CP_1 energie per dimostrare ciò attraverso registrazioni, video e foto che attestino la sua verità” e ancora come il “padre, chiaramente provocato dalla impossibilità di vedere la figlia a causa dell'ostruzionismo con cui agisce la madre, reagisce senza riuscire a gestire la rabbia ... È del tutto evidente che il signor senz'altro non è riuscito a gestire la Parte_1 rabbia e, cedendo alle provocazioni della signora che gli impedisce di mantenere una CP_1 Per_1 relazione con sua figlia, emette comportamenti aggressivi. La dott.ssa , inoltre, nella lettura dei suddetti episodi trascura il comportamento emesso dalla signora la quale CP_1 anziché preoccuparsi di tutelare la figlia dalla visione di tali manifestazioni di rabbia, è intenta a videoregistrare l'accaduto ...”.
Quanto alla minore la CTU evidenzia che “ è una bambina di 7 anni. Ha partecipato Per_1 all'intero iter peritale con un atteggiamento sufficientemente collaborativo mostrando segni di profonda rabbia ... Anche l'elaborazione dei test psicodiagnostici somministratile evidenziano una condizione di sofferenza nel vissuto della minore che tenta razionalmente di eliminare la figura paterna e di vivere un isolamento emotivo e materiale di lei e sua madre, dal resto del contesto. Tale isolamento e chiusura della diade risulta essere estremamente pericoloso per il buon adattamento psicologico della bambina ... La minore non è riuscita a collocarsi in una posizione equidistante tra la madre ed il padre ed attribuisce tutte le colpe e responsabilità della situazione che vive, al padre. Alla esplicita domanda della scrivente volta ad esplorare l'interiorizzazione nella bambina della posizione paterna, ripete in maniera sempre identica, stereotipata e priva di un _4 coerente vissuto emotivo, costantemente le medesime parole: “se ne è andato via di casa tanto tempo fa, facevo la prima. Se ne è andato perché era cattivo, ci faceva un sacco di dispetti, sia a me che a mamma.”; “ha spinto mamma dal corridoio alla camera da letto.
18 Diceva che era San VI e non era vero. Mi ha chiamato burattino e pure manichino. Lui creava sempre dei litigi per farci del male perché era cattivo.”; “non mi vuole bene perché ha fatto un sacco di dispetti che un papà buono non li farebbe!” a questo punto la scrivente domanda a se questa cosa che ha detto la pensa lei e la bambina risponde: _4
“no”, la CTU continua domandandole: “e chi la pensa?” e la bambina risponde: ”pure mamma!”. È ragionevole sostenere che i sentimenti della signora siano diventati Pt_4 quelli di con l'effetto per la bambina di una incapacità nell'identificare ciò che sente _4
e di distinguerlo da ciò che invece viene provato dalla madre. È come se le sue emozioni vengano contagiate da quelle della madre che riesce ad orientarle, producendo una modalità disfunzionale di interpretazione della realtà, che si sovrappone al modo in cui la bambina percepisce un evento (“si sono separati perché mamma ha scoperto che era cattivo ed è vero! Perché lui usciva sempre di casa e andava lontano, per non far sentire le chiamate va sempre in un'altra sala. Non voglio vederlo perché lui è stato cattivo e per quello che ha fatto a mamma. Se diventasse buono non cambia, perché è sempre cattivo, ormai non lo voglio più, nemmeno se cambia!”; “quando sono andata dagli assistenti sociali al comune di OR è andata bene, ho fatto capire tutto quello che ha fatto, cioè che ha spinto mamma e mi ha chiamato burattino.”). Durante tutti i colloqui effettuati si evidenzia che non ha mai mostrato segni di paura nei confronti del padre, soprattutto _4 nel colloquio di osservazione della relazione padre-figlia, è evidente che la bambina non provi alcun timore nei confronti della figura paterna tant'è che lo maltratta e gli tira calci. Durante il colloquio individuale con la minore, la scrivente chiede alla piccola che cosa prova nei confronti del papà e la bambina risponde: “che è cattivo”, quando la CTU le fa notare che questa non è un'emozione e deve pensare a qualcosa che sente nel suo cuore,
risponde: ”rabbia, perché ha fatto un sacco di cose contro io e mamma” La minore _4 racconta di non voler più vedere il padre probabilmente perché questo è il modo che ha trovato per gestire una situazione emotivamente troppo carica per lei;
nel tentativo di sottrarsi dal conflitto genitoriale che suo malgrado subisce, privilegia la relazione _4 con la madre che percepisce come genitore più presente e quindi maggiormente in grado di proteggerla. La bambina, dunque, all'interno di questo conflitto familiare, sente di doversi salvaguardare da un dolore psichico troppo grande e per fare chiarezza dentro di sè e nella sua vita relazionale e mantenere dei punti di riferimento stabili, sta difendendosi,
“eliminando” il problema più che affrontarlo, e dunque, schierandosi dalla parte della madre. Nel colloquio di osservazione della relazione madre-figlia, si evidenzia un rapporto di dipendenza relazionale dove la madre esercita, probabilmente inconsapevolmente, un'azione suggestiva sulla figlia ... La bambina si è completamente allineata con la posizione della madre, tende a proteggerla, la adula senza riuscire a trovare neppure un difetto in lei, vedendola come colei la quale l'ha salvata dal rischio di abbandono dovuto al conflitto della separazione. Il mondo fuori è cattivo, il buono è dentro il nucleo simbiotico.
è diventata la portavoce della rabbia della madre e vive con lei una relazione _4 simbiotica alimentata da una forte coalizione tra loro a danno del padre ... La conflittualità che accompagna la separazione coniugale sembra aver reso cieca la signora rispetto CP_1 ai bisogni effettivi ed affettivi di sua figlia, con la conseguenza, nel pensiero della bambina, che la separazione dei genitori significa per lei avere un padre ed una madre che non si amano più innescando in lei conflitti e domande sul se sia giusto continuare ad amare
19 entrambi. Consapevolmente o inconsapevolmente, la signora con il suo CP_1 comportamento sta chiedendo alla minore di effettuare una scelta tra il padre e la madre. La bambina all'osservazione attuale appare provata, lo stato emotivo manifesto è quello tipico del lutto caratterizzato da perdita della vitalità e appiattimento emotivo: si _4 trova in una situazione di privazione concreta dell'affetto che fino a non molto tempo fa il padre ha rappresentato per lei (“quando non sapevamo ancora che era cattivo, giocavamo a nascondino e acchiapparella”. È utile precisare che proprio rispetto a tale ricordo, durante il colloquio madre-figlia, la bambina compie una ristrutturazione del fatto e dice:
“Quando giocavamo a nascondino e ad acchiapparella lui fingeva, fingeva sempre!”). Il colloquio di osservazione della relazione padre-figlia si svolge in un clima emotivamente molto caldo. La bambina mostra rigidità, rabbia e rifiuto anche rispetto ai docili tentativi del padre di entrare in relazione con lei. Ripete sempre le stesse scarne affermazioni come un copione imparato a memoria, mostrando rifiuto ed opposizione , infatti, fa _4 continuamente riferimento ai suoi sentimenti di tradimento e ingiustizia (“è un traditore!”;
“ieri alla visita con le assistenti sociali gli ho tirato un calcio nel muso perché se lo merita, perché ha cercato di fare del male. Io a lui non lo voglio, in nessun modo. Ormai ha fatto del male e non può più tornare come prima. Non si può rimediare. Non lo perdono. Fa finta di essere buono.”) ...”
In definitiva la CTU conclude accertando che “la minore , allo stato attuale, viva una _4 situazione di disagio psicologico nel rapporto con il padre e che tale condizione può pregiudicare in maniera invalidante il suo futuro sviluppo psicologico ... L'acceso conflitto all'interno della coppia genitoriale ha determinato una coalizione intergenerazionale tra la madre e la bambina che ha generato un intenso conflitto di lealtà nella minore, la quale, avvertendo il peso enorme di questo contenzioso genitoriale, tenta di risolvere il problema
“eliminando” il padre dalla sua vita ... da una parte avverte l'appoggio della madre con la quale ha instaurato un rapporto simbiotico, dall'altra, pur percependo il legame con il padre, teme che avvicinandosi a lui potrebbe agire un tradimento delle aspettative della madre, la quale, al momento, rappresenta il suo unico punto di riferimento e dunque, sarebbe troppo pericoloso perdere. A parere della scrivente, le criticità della relazione padre-figlia, dunque, non sono ascrivibili ad un'incapacità del padre di fare il genitore, bensì il rifiuto del padre da parte della figlia è da rintracciarsi nel condizionamento psicologico, consapevole o inconsapevole, che la madre agisce sulla minore Per le motivazioni esposte nel presente lavoro di valutazione, il signor risulta essere Parte_1 un padre idoneo e competente nel suo ruolo e funzione genitoriale;
le competenze genitoriali della signora invece, all'osservazione attuale, appaiono compromesse dai CP_1 suoi agiti che non facilitano e non consentono l'accesso (sia materiale che emotivo) al padre da parte della bambina e dunque, non appare in grado di garantirle il rispetto del suo diritto alla bigenitorialità”.
Ritiene il Collegio di condividere quanto espresso dalla CTU dovendosi discostare unicamente dalle conclusioni cui è giunta la dott.ssa ed espresse alle pagine 21 e 22 Tes_1 della consulenza, in ordine al collocamento della minore.
Invero, sin dall'inizio del giudizio è emersa una reale ed effettiva difficoltà del padre di vedere la figlia determinata dalle scelte adottate dalla la quale ha allegato ma non ha CP_1
20 provato le dedotte condotte violente poste dal nei confronti suoi o che la figlia Parte_1 sia stata strumentalizzata dal “per vedersi con l'amante”, decidendo Parte_1 unilateralmente che questi, una volta lasciata la casa familiare, potesse vedere la minore solo alle condizioni della madre (si veda la comparsa di costituzione della in cui è dato CP_1 leggere che la ricorrente “ha ritenuto necessario regolamentare le frequentazioni e l'accesso del ricorrente nella propria casa di abitazione”, cfr. pag. 3).
Il rifiuto della minore di vedere il padre non pare, quindi, determinato da ragioni afferenti i rapporti tra e il bensì dal legame con la madre, il cui comportamento anche Per_1 Parte_1 processuale, è sintomatico dell'incapacità di recidere i legami con il passato e di superare la fase della separazione, mostrando un sentimento di gelosia nei confronti del Parte_1 anche dopo la fine dell'unione coniugale (si veda da ultimo la missiva che la ha CP_1 consegnato ai Servizi Sociali di OR all'incontro del 12 giugno 2025 in cui la stessa ha fatto riferimento a smorfie e atteggiamenti poco opportuni che la presunta amante del marito avrebbe rivolto alla bambina durante uno degli incontri per “evidenziare il genere di rapporto che ha con ”). Parte_1
Già i Servizi Sociali di Trebisacce nella prima relazione del 08.04.2024 evidenziavano che la minore non ha mai nascosto il motivo del risentimento verso il padre, ossia il fatto che è andato via di casa e ha abbandonato lei e, soprattutto, la mamma e suggerivano di aiutare e supportare nell'elaborazione della separazione al fine di farle acquisire una visione Per_1 propria e neutrale della figura paterna e ricostruire un rapporto con il padre sano, scevro da condizionamenti, in quanto era emerso comunque il desiderio di passare tempo con il padre e affetto nei suoi confronti.
Anche con l'intervento dei Servizi Sociali di OR la situazione non è mutata: emerge che la minore, salvo rarissime volte in cui, inizialmente, si è lasciata anche abbracciare e baciare dal padre, ha mostrato rabbia o indifferenza verso lo stesso, tirandogli calci, chiedendo di farlo andare via, piangendo, urlando, cercando di uscire dai locali degli incontri, chiedendo molte volte la presenza della madre. La minore spesso, a domanda degli operatori sul perché provasse tanta rabbia, ha risposto che il padre è un “traditore” (vedi incontro del 23.07.2024
“... le chiediamo di scrivergli perché così è arrabbiata così con lui inizia così ad accusarlo di essere andato via di casa ... Vani sono stati i tentativi di mediazione condotti la bambina si rivolge al padre usando termini come traditore puntualizzando che lei è più forte” e incontro del 30.07.2024 “... chiediamo perché oggi prova tanta rabbia e risponde con la solita affermazione perché è un traditore ...”; vedi poi incontro del 19.09.2024 che si è concluso così “mentre la bambina stava per andare via con la madre abbraccia la statua di San Pio affermando che è il suo nuovo papà e definendo il suo un papà diavolo quello che traspare è un cambiamento radicale la bambina alla presenza della madre irrigidisce il suo pensiero verso il padre quasi a volerla proteggere e chiede alla madre come mai nonostante il suo rifiuto il papà continua ad abbracciarla durante gli incontri”; vedi incontro del 03.10.2024 “... la minore si siede in braccio dopo un po' lascia il cellulare Iniziamo a Per_1 giocare all'hotel dove lei fa la proprietaria e noi clienti nel corso del gioco la bambina afferma con toni ironico rivolgendosi al papà tu meriti di morire sei un traditore perché se ti sei tolto l'anello il padre risponde dicendo che anche se tra lui la madre non vi è più nessun legame lei è sempre presente nella sua vita le dice di voler comprare un anello da
21 condividere insieme rifiuta la proposta il gioco riprende in maniera tranquilla la Per_1 bambina interagisce serenamente con il papà a fine incontro viene contattata la madre e la bambina lascia trasparire la voglia di trascorrere ancora un altro po' di tempo a giocare con il padre ...”; vedi incontro del 21 novembre 2024 “... Desidera giocare a nascondino escludendo il padre facciamo la conta e dopo un paio di turni a testa cerchiamo di invogliarla a coinvolgere il papà ma rimane ferma nella sua posizione continuando a definirlo traditore perché è andato via di casa ... alla data odierna si constata quindi quanto la conflittualità di base che permea il rapporto tra genitori sia di intralcio al benessere psicologico della bambina che di conseguenza si presenta sempre più rabbiosa nei confronti di una figura paterna che ormai disconosce completamente”).
Ancora, i Servizi Sociali di OR nella relazione integrativa del 18.02.2025 hanno segnalato il crescente stato di sofferenza e ribellione mostrato dalla minore succube di circostanze che stanno mettendo in serio pericolo il suo benessere psicologico ... ultimamente la minore durante gli incontri con il padre sia sempre più nervosa urla e si dimena rischiando anche di farsi male mettendo così a rischio la sua integrità psicofisica ... è evidente il deterioramento del rapporto padre figlia in seguito alla separazione che la minore ha sempre manifestato con un forte senso di rabbia imputata al fatto di essere stata abbandonata dal padre malessere che si acuisce sempre di più ... nel corso degli incontri è emerso nella bambina uno stato di confusione riguardo la situazione che vive infatti durante i primi mesi per quanto cercasse di fuggire dal padre si lasciava però andare a un approccio ... vede probabilmente il rapporto con il genitore una sorta di tradimento Per_1 nei confronti della madre alla quale è molto legata e che oggi naturalmente rappresenta per lei il suo unico punto di riferimento ... a conferma di questo il fatto di averla cercata spesso anche durante i primi incontri chiedendole frequenti conferme sia verbali che visive ... il fatto che la minore si sia presentata serena nei primi incontri lascia intuire infatti quanto non vi sia la piena volontà del rifiuto verso la figura paterna ma un probabile condizionamento ... è molto difficile per la bambina considerata l'età riuscire a elaborare correttamente in maniera autonoma le conseguenze della separazione ... Per tale ragione sarebbe necessario per lei ricevere supporto soprattutto della madre preso atto però della conflittualità che ha sempre permeato i rapporti della coppia considerato il crescente stato insofferenza presentato dalla minore si prende atto però che l'atteggiamento della madre si denota alquanto ostativo al recupero di un canale relazionale padre e figlia ... Quest'ultima, infatti, limitandosi a osservazione passiva di fronte al rifiuto della minore per quanto cerchi di assicurarla non ha mai esortato il recupero della relazione con il padre attribuendo a suo avviso l'ulteriore chiusura di al trascorrere del tempo e al mancato ritorno a casa Per_1 dello stesso ... si percepisce pertanto che la minore sia fortemente influenzata dal contorno familiare che ... non ha facilitato l'accettazione di questo stato di cose e l'ostilità che ancora permea il rapporto tra padre e madre ha un peso rilevante in tutto questo ... più volte le parti sono state invitate ad assumere uno spirito di collaborazione nel primario interesse di preservare il benessere psicologico della minore ma nel tentativo di farlo si rilevano sempre toni ironici e alquanto scontrosi ... nello specifico mentre il padre mostra un equilibrio tale da riconoscere che il bene della figlia prescinde dai rapporti con la sua ex dall'altro lato sembra che la minore rappresenta una sorta di scudo e del tentativo di preservarla da una figura paterna descritta come poco attenta ai bisogni familiari non vi è però piena
22 consapevolezza del danno arrecato alla minore e attenzione verso il suo mondo interiore ... a un semestre dall'inizio degli incontri si consiglia pertanto la necessità di attivare un supporto psicologico per la minore intervento che possa facilitarne la rielaborazione sana dell'evento “separazione/ abbandono- conflittualità genitoriale” al fine di una crescita quanto più possibile serena ... si consiglia inoltre un percorso di sostegno alla genitorialità centrato sul recupero della capacità comunicativa in riferimento alle necessità evolutive della minore nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione dei genitori ... si evidenzia dunque il mancato recupero di modalità relazionali e funzionali, la chiara intenzione della madre di punire il padre e le conseguenze che derivano sotto la sfera psicologica ... il servizio sociale scrivente per le queste ragioni ritiene che in attesa che venga diversamente disposto è opportuno nonché necessario per la minore sospendere gli incontri ritenuti ad oggi troppo carichi di tensione fonte di ansia e false aspettative sul ritorno a un rapporto che necessita di un supporto professionale ma soprattutto intrafamiliare tale decisione al fine di tutelare il superiore interesse della minore e dunque il suo diritto alla bigenitorialità nel rispetto però dei tempi di elaborazione necessarie a superare il “dramma” che sta vivendo”.
Deve poi evidenziarsi la condotta processuale della che ha manifestato un CP_1 atteggiamento di ingiustificato sospetto prima verso l'operato dei Servizi Sociali di Trebisacce (vedi la memoria della del 15.04.2024 in cui la stessa formula accuse non CP_1 provate verso la dott.ssa ) poi verso l'operato della CTU (giungendo a sporgere CP_5 querela per falso ideologico) e poi verso l'operato dei Servizi Sociali di OR tanto che il giudice istruttore ha emesso, in data 21.03.2025, provvedimento ex art. 473bis 39 c.p.c., con cui ha ammonito la all'osservanza dei provvedimenti adottati, a non intraprendere CP_1 contatti personali con i Servizi incaricati e a non tenere altri comportamenti che potessero ulteriormente ritardare l'inizio del mandato conferito ai Servizi (vedi al riguardo mail della del 18.03.2025 allegata alla nota dei Servizi del 21.03.2025 in cui la stessa pretende di CP_1 decidere quale sia la Neuropsichiatria infantile più adatta a seguire la minore, nonostante con provvedimento del 10.03.2025, dep. l'11.03.2025, il giudice avesse delegato i Servizi Sociali ad attivare un percorso psichiatrico infantile con l'ausilio dell'ASP territorialmente competente da indicarsi a cura dei Servizi medesimi;
si veda poi la missiva consegnata ai Servizi all'incontro del 12 giugno 2025 in cui la nonostante il precedente CP_1 ammonimento, si mostra immotivatamente critica verso l'operato dei Servizi deducendo che non sono stati ascoltati altri soggetti giungendo a chiedere, senza nessun titolo, che i Servizi ascoltino il Sindaco di OR, la baby sitter di la testimone di nozze). Per_1
Né vi è prova, allo stato, delle condotte violente ed aggressive asseritamente perpetrare dal ai danni della figlia come dedotto dalla anzi, durante l'incontro del Parte_1 CP_1
10.10.2024 presso i Servizi Sociali di OR la minore inizia ad accusare il padre di averla picchiata più volte quando abitavano insieme, le operatrici quindi cercano di raccogliere maggiori informazioni in merito e la bambina riferisce che quanto raccontato fa parte di quello che definisce un piano e alla domanda circa il perché solo ora le operatrici venissero a conoscenza di questi episodi afferma “oggi è il giorno decisivo in cui deve raccontare Per_1 tutta la verità” per cui le operatrici rilevano che “è evidente che nella sua narrazione non si evince nessun segno di sofferenza la bambina racconta di questi episodi con molto disinvoltura, nel cercare di reperire informazioni più dettagliate in merito all'accaduto la 23 stessa di chiede determinare l'incontro quindi viene contattata la madre”; del resto anche nel corso dei colloqui espletati dalla CTU non ha mai mostrato segni di paura o timore Per_1 nei confronti del padre, soprattutto nel colloquio di osservazione della relazione padre-figlia.
A ciò si aggiunge l'accesa conflittualità tra le parti che non è venuta meno col tempo nemmeno con gli interventi posti in essere dal Tribunale.
Già la CTU evidenziava una spiccata conflittualità tra i genitori (“la coppia genitoriale appare sprovvista di capacità di empatia e di ascolto reciproci, incomunicabilità, disistima e mancanza di un progetto comune sulla figlia. Gli ex coniugi appaiono bloccati in un ciclo di frustrazione e risentimento che genera rifiuto, svalutazione, giudizio e disconnessione. Non vi è alcuna reciprocità e per la signora nessuna capacità di tenere separato il CP_1 piano coniugale da quello genitoriale ...”).
Si vedano, infine, le conclusioni di cui all'ultima relazione dei Sevizi Sociali di OR:
“durante questo bimestre di incontri in più occasioni la coppia genitoriale si è ingabbiata in uno spazio conflittuale agendo delle vecchie irrisolte dinamiche di conflitto con evidenti difficoltà nella comunicazione (questioni patrimoniali, divisione dei beni di un conto-libretto intestato alla minore, pensieri e allusioni a un passato di tradimenti e infedeltà coniugale, atteggiamenti di cura/abbandono nei riguardi del cane) modalità queste che vanno a sminuire e a compromettere il ruolo genitoriale condiviso faticando nella costruzione di una piena e vera collaborazione per il bene della piccola e non riuscendo tra loro adulti a Per_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo. D'altro canto, la minore ha sempre mantenuto e adottato un “atteggiamento di rifiuto” nei riguardi del padre muovendosi lontana da lui, respingendo un suo abbraccio, urlandogli spesso contro, richiedendo invece l'intervento degli operatori coinvolti nello spazio di incontro ... Gli incontri non hanno prodotto grossi cambiamenti se pur la minore rispetto all'ultimo bimestre non ha mostrato un rifiuto costante verso la figura paterna In riferimento a questo infatti si osserva alcune volte una breve e momentanea vicinanza dove anche una carezza del padre era ben accolta dalla minore Il rifiuto non sembra infatti avere fondamenta di certezza interiore piuttosto una manifestazione agita nel contesto complessivo della situazione familiare, in quanto in alcuni momenti ha trascorso serenamente del tempo col padre Pare che la bambina Per_1 abbia apprezzato la presenza del padre a Foggia in occasione dell'intervento alle adenoidi quando tra la coppia genitoriale si sarebbe paventata una collaborazione tale da dare sicurezza alla minore Ad oggi le ragioni che questa adduce per giustificare i suoi sentimenti di repulsione verso il padre non evidenziano una fondatezza tale da poterne giustificare il distacco”.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta, dell'incontestabile conflittualità che ancora caratterizza i rapporti tra le parti e considerato il pregiudizio a cui la minore risulta esposta ritiene il Collegio di dover disporre l'affidamento della figlia minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della residenza della minore, ossia i Servizi Sociali del Comune di OR, per la durata di 24 mesi conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni più rilevanti relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie. I genitori conservano la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali.
24 L'affidamento ai Servizi appare necessario al fine di recuperare il rapporto , Parte_5 attraverso il supporto specialistico del Servizio Sanitario territoriale. Il Servizio Sociale affidatario è, quindi, incaricato di attivare, nell'interesse della minore, uno specifico percorso presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASP di Cosenza finalizzato alla ripresa delle frequentazioni con il padre nonché di attivare sempre in favore della minore ogni altro intervento ritenuto opportuno, ivi incluso un supporto educativo, anche al fine di coadiuvare il processo di reinserimento della figura paterna. Si dispone che i Sevizi Sociali forniscano, inoltre, alla minore e ai genitori ogni necessario sostegno psicologico ed educativo e vigilino sui rapporti con i genitori.
Quanto alla collocazione della minore, considerato che ha sempre convissuto con la madre e, quindi, il distacco dalla stessa sarebbe sicuramente traumatico, ritiene il Collegio che, nonostante le criticità rilevate in ordine alla figura materna, si renda più opportuno per la minore mantenere una continuità con l'habitat domestico per cui deve disporsi che la figlia minore delle parti resti collocata presso l'abitazione materna. D'altra parte, tenuto conto del perdurante rifiuto manifestato dalla minore a incontrare il padre, una attuale collocazione presso il padre risulterebbe massimamente pregiudizievole per la minore e, pertanto, allo stato assolutamente non attuabile (il come relazionato dai Servizi, inoltre, non Parte_1 dispone nemmeno di un'abitazione adeguata alle esigenze della minore).
Il diritto di visita del potrà essere esercitato secondo un calendario di incontri tra Parte_1 il padre e la figlia da svolgersi, in luogo neutro e anche in spazio aperto, secondo modalità che saranno stabilite dai Servizi Sociali, tenuto conto dell'andamento del percorso psicologico in favore della minore, con una cadenza almeno settimanale.
Tali conclusioni a parere del Collegio devono ritenersi confermate anche in dissonanza con quanto chiesto dalla curatrice speciale della minore non essendo possibile, per quanto esposto, disporre l'affidamento congiunto della minore prevedendone un collocamento paritario presso entrambi i genitori. Al riguardo, del tutto ininfluente si palesa, allo stato, la scarna certificazione della Neuropsichiatria infantile di Cassano allo Ionio del 02.07.2025, atteso che in essa non viene precisato quante volte la minore è stata visitata, non è riportato esattamente il contenuto dei colloqui (anche al fine di verificare che essi si siano svolti senza la presenza della madre) né sono approfonditi gli elementi in base a cui la neuropsichiatra ritiene sana la relazione madre figlia, anche perché il supporto neuropsichiatrico infantile era stato disposto al fine di attivare un percorso teso alla rielaborazione dei rapporti della minore con il padre, percorso che evidentemente non può essere ritenuto completato.
Stante quanto esposto e tenuto conto del contegno processuale della madre, ritiene il Collegio di dover, ex art. 473bis.39 c.p.c. (ai sensi del quale “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ...”), ammonire a collaborare con gli operatori dei Servizi CP_1
Sociali, all'osservanza dei provvedimenti adottati e ad attivarsi nell'accompagnare la minore
25 agli incontri col padre disponendosi, sin da ora, che ogni volta che la madre, senza giustificato motivo, non accompagnerà la minore agli incontri sarà tenuta al pagamento, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., di una somma di euro 100,00 a favore del padre Parte_1
. Ove il Servizio Sociale affidatario ravvisasse situazioni o condotte genitoriali
[...] pregiudizievoli per la minore, dovrà investire il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.
Da ultimo va rigettata la richiesta della di disporre la cancellazione di scritte offensive CP_1
o sconvenienti contenute nel ricorso del alle pagine 6, righi 1- 4, e 6, righi 22-23 Parte_1 con condanna al risarcimento del danno in favore della parte offesa, essendo le frasi indicate parte della dialettica difensiva, seppure aspra, che ha caratterizzato il presente procedimento, e non ravvisandosi gli estremi della norma citata.
4. LE SPESE DI LITE.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio che ha visto, in sostanza, il rigetto di tutte le domande formulate dalle parti, le stesse devono essere interamente compensate. Nulla va disposto per le spese di CTU in sentenza atteso che la dott.ssa non risulta aver depositato istanza di liquidazione. Tes_1
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: A. AFFIDA per il periodo di 24 mesi la minore in atti Persona_1 generalizzata, ai Servizi Sociali del Comune di OR, ai quali assegna i poteri e i compiti indicati in parte motiva, fermo restando il collocamento della minore presso la madre e regolamentando il diritto di visita del padre come da parte motiva;
B. RIGETTA le domande delle parti, per quanto esposto in parte motiva;
C. AMMONISCE a collaborare con gli operatori dei Servizi Sociali, CP_1 all'osservanza dei provvedimenti adottati e ad attivarsi nell'accompagnare la minore agli incontri col padre e , sin da ora, che ogni volta che la senza giustificato Per_14 CP_1 motivo, non accompagnerà la minore agli incontri sarà tenuta al pagamento, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., di una somma di euro 100,00 a favore del padre Parte_1
;
[...]
D. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
E. MA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. F. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. G. MA alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di OR. Così deciso in RI, camera di consiglio del 24.07.2025. La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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