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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PE NALE DI B ARI
SE Z I O N E 1A C I V I L E
Il Tribunal e di B ari, Prim a Sezione ci vil e, in composi zione coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
- Dr. Gius eppe Di sabato Presidente
- Dr.ssa Val eri a Guaragnella Gi udi ce
- Dr.ssa Di Gioi a Ti zi ana Gi udi ce rel atore
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is crit ta sotto il n. 4316/ 2020 R.G. p rom ossa con att o di cit azione ex art . 269 c.p.c. deposi tato il 04.03.2020, pendente tra rappresentata e difesa dall' avv. Anna Albrizio, giusta mandato in Parte_1 atti, presso il cui st udio, i n Bari alla via Quinti no Sel la n. 20, è el ettivam ent e domi cili at a
- attore - con tro
rappresentato e difeso, in forza di mandato in atti, dall' avv. Leonarda CP_1
Pell egrino, press o l o studio dell a quale in Foggi a all a vi a via Spalato, n. 11, è el ettivam ent e domi ci liato
- convenu to – nonch é
Pubblico press o il Tribunal e di Bari CP_2
- In terveni en te ex l ege –
OGGETTO: di chiarazione giudi ziale di pat ernità natural e.
Conclusioni: all'udienza del 6.11.2024, tenutasi a “trattazione scritta” ex art. 127 - ter c.p.c., le parti precis avano l e conclusioni com e da not e i n atti e l a causa era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e con trasmissione de gli at ti al P.M . per il parere.
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella d eci si one
Nei l imiti dell a dovuta esposizione dell e ragioni di fatt o e di diritt o dell a decisione in t ermini succi nti ed ess enzi ali (artt . 132 c.p.c. e 118 di sp. att. c.p.c.), l e posi zi oni in cont esa pos sono si nteti cam ent e ri epil ogarsi com e segue.
Con atto di cit azione noti fi cato i n dat a 17.02.2020, premesso che: Parte_1
- in dat a 08.06.2019 ell a aveva dat o alla l uce un bam bino, denunci ato all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bari, con il nome di
[...]
, come proprio fi glio;
Controparte_3
- il bambi no era frutt o di una rel azione con il sig. nat o a Hari pur CP_1
(Pakist an) il 23.12.1986;
- il padre già coniugato con alt ra donna, non aveva mai riconosciuto il CP_1 figlio e opponeva un netto rifiuto in ordine all'assunzione di qualsiasi respons abilit à nei confront i del nascituro;
- il padre non aveva m ai volut o i ncont rare i l minore;
- ell a si era s empre accoll at a tutt e le spese necessari e al mantenimento del minore pur non godendo di reddit i propri;
tutto ciò prem ess o, conveniva i n giudi zi o dina nzi al Tri bunale di B ari il sig.
[...] chi edendo di accertare e di chi arare che il convenuto fosse il padre biol ogi co CP_1 del minore e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari di fare l a pres critt a annot azione nel rel ativo atto di nascit a. L'att ri ce chi edeva, inolt re, conseguent ement e all a dichi arazione di paternità, di porre a carico del convenuto un assegno di mantenimento in favore del minore pari almeno ad €400,00 mensili o di al tra somma rit enuta di giustizi a, con decor renza dalla nascit a.
Con com pars a di costituzione e rispost a, deposit at a il 25.04.2020 si costi tuiva i n giudi zio i l convenuto il quale, in vi a principal e, chi edeva il rigetto del la CP_1 dom anda att orea perché infondat a i n fatto e i n diritto con vi tto ria di spese, com pet enze ed onorari di caus a;
i n vi a subordinat a, nel caso di accert am ento dell a pat ernit à, chi edeva un ridimensionamento dell a somma chi est a da controparte a titolo di m antenim ento del m inore, i n ragione dell a propria capacit à economi ca.
Concessi i t ermini istruttori, il G.I. nominava qual e propri o ausili ario il dott .
per l'espletamento della c.t.u. Controparte_4
In dat a 20.01.2022 i l nominat o consulent e t ecnico deposit ava la propri a rel azione definit iva.
All'udienza del 07.12.2022 le parti raggiungevano un accordo in merito alla somma dovut a dal resist ent e per i l m ant eni mento del minore .
A seguit o della ri ass egnazi one del fasci colo allo scrivent e Gi udi ce togat o , all'udienza del 06.11.2024, tenutasi in forma cartolare, le parti precisavano le propri e conclusi oni e l a caus a veniva riservata in decisione con l a concessione dei termini ex art . 190 c.p.c. e previ a t rasmi ssione degli atti al P M in sede.
*****
In vi a d el t utto preli minare va dichiarat a l a t ardività dell a comparsa conclusi onal e di part e att rice del 28.2.2025 e, conseguentem ent e, dell a mem ori a di repli ca di part e resist ent e del 3.3.2025, perché deposi tat e olt re la scadenza dei t ermi ni ex art . 190 cpc: ed invero, la caus a era t ratt enuta in decisi one all'udienza cart ol are del
6.11.2024; l a relat iva ordi nanza, come evincibil e dai regist ri di CA eri a, era corrett am ent e comunicata all e parti costi tuite (e inoltrat a al Pm per il parere) il
7.11.2024, sicchè il t erm ine per il deposit o dell a com parsa conclusional e scadeva i n dat a 7.1.2025 l addove i l t ermine per il deposit o dell a m emoria di repl ica scadeva il
27.1.2025.
Tanto precis ato, l a dom anda di di chi arazione gi udi zi ale di pat ernit à è fondat a e, pert anto, m erita accoglimento.
L'art. 269 c.c., nella formulazione sostanzialmente immutata derivante dalla novella di cui al D.lgs. n. 154/2013 i n vigore dal 7 febbraio 2014, stabilisce al secondo comma che “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”, e all'ultimo comma che “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
La gi urisprudenza dell a Corte di Cassazi one ha avuto modo di preci sare sul punt o che nel giudizi o promosso per l a di chi arazione giudi ziale del la paterni tà il gi udi ce del m erito può legitt imam ent e fondare il propri o convincim ento anche sull a bas e di evi denze i struttori e di caratt ere puram ent e i ndi zi ari o e su el em enti dot ati dei caratt eri dell a gravi tà, uni vocit à e concordanza, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il pret es o padre bi ologi co durant e il periodo del concepim ento (cfr. ex multis C ass. civ., 02.07.2007, n. 14976, e Cass. ci v., 09.06.2005, n. 12166). Inolt re, le i ndagini ematologiche ed imm unogeneti che dispost e a mezzo di consul enza tecni ca c.d. percipi ent e (cfr. C ass. civ., 17.02.2006, n. 3563 e C ass. civ., n.
17.06.1992, n. 7465; sull a di fferenza tra CTU percipiente e C TU deducent e si veda
Cass. ci v., 13.03.2009, n. 6155), per quanto idonee a fornire el em enti di valut azione non solo per es cl udere m a anche per accert are con elevat a probabilit à i l fat to/ rapport o biologico di pat ernit à, sono utili zzabili per conferm are gli el em ent i già acquisit i att raverso il normale si stem a probatorio (prove t estim oni ali e docum ent ali;
cfr. Cass. civ., 18.05.2004, n. 9412; e C ass. civ., 23.01.1993, n. 791).
Orbene nel cas o di s pec i e l a dom anda di part e attri ce risult a am pi ament e fondata siccom e corredata da imponenti risult anze probatori e.
È infatti i ncont est at o che e abbiano avut o una rel azione, Parte_1 CP_1 seppur non stabil e e non duratura.
Possono, i nolt re, consider arsi del t utto att endibili gli esiti dell a consul enza t ecnica geneti ca a firm a del dott. , la quale, in quant o priva di vizi l ogi ci Controparte_4
e di cont raddi zi oni, può ess ere post a a base della present e decisi one. Com e ri sult a dall a rel azione del 20.1 2.2021, l 'indagine sci entifi ca ha fat to em ergere la pat ernit à con una probabilità del 99,999999%. Non vi è dunque alcun dubbio sull'esistenza del rapporto di fili azione natural e.
Può quindi riteners i am piam ente raggiunta la prova che il convenut o è il padr e biologico di , con l'ulteriore conseguenza che la presente sentenza Persona_1 dovrà essere annotata in calce all'atto di nascita dell'attore al suo passaggio in giudi cato.
Null a deve di sporsi i n ordine al cognom e del mi nore, in assenza di al cuna ri c hi est a ad opera dell e parti.
In corso di causa, parte convenuta ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore e l a regol am ent azione del di ritto di visit a.
A norm a dell'art. 277, co. 2 c.c., il Giudice può, una volt a int ervenuto il riconoscimento, ass um ere i provvedim enti rit enuti utili per l 'affidam ent o, i l mant eni mento, l'i struzi one e l 'educazi one del figli o nonché per l a tut el a degl i interessi patrimoni al i del m edesim o. L'adozione di tal i provvedim enti non è, olt ret utto, condi zionat a all a dom anda di part e, pot endo avvenire anche d'uffi cio (cfr. ex multis C ass. Ci v. 15100/2005; C as s.
n. 13396/2004).
Ebbene, riti ene il C ollegio di dover affi dare il pi ccolo in vi a Controparte_3 esclusiva all a m adre, con collocam ento presso la stessa (con la quale coabi ta si n dalla nascita), atteso che l'affidamento del minore ad entrambi i genitori è, allo stat o, sconsi gli ato da quanto em erso dagli atti di causa e dedotto dall a ri corrent e all'udienza del 15.7.2024, la quale ha evidenziato che, nonostante l'accordo intrapreso con l a contropart e, il convenuto non ha m ai provveduto a corri spondere il mant enim ent o in favore del fi glio e ad incont rare il minore.
Sul punto è, infatti, dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
“int egrano compor tamenti al tament e si nt omati ci dell 'inidonei tà di uno dei genitor i ad affront are le maggiori r es ponsabi lità conseguenti ad un af fidamento condi viso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degl i stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una s ituazi one di contrariet à al l'int eresse del figl io minore, ostati va, per legge, ad un provvedimento di affi dament o condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009
n. 26587).
Nel la speci e deve evidenziarsi che part e convenut a, nonost ant e gl i esiti degli accertam enti svolti i n corso di causa, non ha provvedut o ad atti varsi spont aneam ent e per ri conoscere il figlio né ha provvedut o ad attivarsi fatti vam ent e per conoscerl o e incont rarlo;
questi neppure ha provv edut o, quant omeno dal deposit o del la ctu, a corri spondere delle s omme per il m anteni ment o del minore.
Att eso il disi nt eress e del padre em erso nel corso del giudizio, non può ri teners i conforme all'interesse del minore l'affidamento condiviso, anche in cons iderazione del fatt o che le deci sioni che lo riguardano dovranno pi ù opportunam ent e ess ere prese dal genitore che conos ce il suo carattere e i suoi bisogni .
Quanto al la regolament azione del di ri tto/dovere di visi ta, consi derato che i l convenut o non ha m ai incontrat o il figli o dalla sua nascit a e dell a t enera et à di
, oggi di poco più di ci nque anni, il Col legi o riti ene che gli Controparte_3 incont ri padre/ figli o dovranno essere svolti i n spazi o neutro e mediati dagl i operatori del Centro per l e Fami gli e compet ent i per territorio al qual e il sig.
[...] pot rà rivolgersi per l a predisposi zione di un cal endario di i ncont ri. CP_1
Venendo in ultim o al dovere del padre di contri bui re al m ant enimento del figli o, l a cui richi est a è st at a avanzat a dall a ricorren t e si n dall'inst aurazione del present e giudi zio, deve evi denzi arsi che l e parti , i n corso di causa, hanno raggi unt o sul punt o un accordo, indi cando a verbale di udi enza del 7.12.2022 l a somma di 250,00 .
Il Col legio repu t a equo dett o import o, i n considerazione dell a tenera et à del minore
(nato l'[...]), nonché in considerazione delle deduzioni paterne (il quale ha dichiarato di ess ere padre di t re figli nati dall a sua uni one coni ugal e con altra donna)
e dei redditi d el convenuto evincibili dall e di chi arazioni in att i (dall a di chi arazione dei redditi 2024, allegat a alla comparsa conclusional e, emerge un reddit o di
€15.564,00 annui).
Tal e somm a – da rivalut arsi annualm ente secondo gli indi ci ISTAT – deve ess er e corri spo sta dal convenuto i n favore del la ri corrent e, com e da richi est a avanzata in atto di cit azione, con decorrenza dall a nasci ta del minore, e, per l e m ensi lit à successi ve al deposit o dell a pres ent e pronuncia, ent ro il gi orno 15 di ci ascun m es e.
All a somma det ermi nat a a ti tolo di m antenimento, devono aggiungersi le spes e straordi nari e da s os tenersi in favore del fi glio mi nore, che entram bi i genitori dovranno sopportare nell a mis ura del 50% ci ascuno, secondo quanto indi cat o nel
Protocollo in vigore presso l'inte stato Tribunale.
Le spese di lit e s eguono l a s occombenza e devono pert anto essere poste a carico del convenut o, nel la mi sura i ndi cata in dispositi vo (valori medi st abil iti dal d.m .
147/2022 per le cause di valore indeterminabile, di complessità bassa (da € 26.000,00 a €52.000,00), ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata e della non compl ess ità dell e questi oni em erse). Tali spese devono essere versate i n favore dello Stato attesa l'ammissione di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dell o St ato.
Le spese di ctu devono porsi definiti vament e a cari co di parte convenut a avendo riguardo al fat to che questi è amm esso al benefi cio del pat roci nio a spese del lo Stat o e che il rel ativo pagam ent o è st ato posto con decreto del 19.8.2022 a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tri bunal e, i n com posizione coll egiale, definit ivament e pronunciando nel gi udi zi o civil e cont enzios o, rubri cato al n. 4316/ 202 0 R .G., ogni cont raria ist anza, eccezi one, deduzione e conclusione disattesa, con l'intervento del P.M., così provvede, in accoglim ent o, per quant o di ragi one, dell a dom anda i nt rodutti va
- accerta e di chi ara che nato nel vi llaggio di Khair B ara, n el CP_1 distrett o di Haripur, nell a Regione del P unj abi (P AKISTAN), il 23.12.1986
(c.f. ) è il padre bi ologi co di C.F._1 Controparte_3
, nato a [...] l'[...] da nata a [...] il
[...] Parte_1
26.11.1981;
- ordi na all 'Uffici al e dell o Stat o ci vil e competent e di annotare l a pres ent e sent enza, al pas saggio i n giudi cato, nell 'at to di nascita di
[...]
; Controparte_3
- affida il minore in vi a esclusiva all a Controparte_3 madre , con collocam ento presso l a st essa;
Parte_1
- dispo ne che il padre incont ri i l mi nore i n spazio neutro secondo un cal endario predispost o dagli operatori del Centro per le Famigl ie competent e per territorio, che all'uopo si delega, sotto la vigilanza degli stessi;
- pone a carico di l 'obbligo di cont ribuire al m antenimento del CP_1 figli o minore, corri s pondendo all a ri corrente, con decorrenza dall a nascit a del minore, e, per l e m ensilit à successive al deposito dell a present e pronuncia, entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di €250,00, oltre adeg uamento annuale IS TAT;
- pone l e spes e st raordinari e da sost enersi i n favore del figli o m inore a cari co di ent rambi i geni tori, nell a misura del 50% ci ascuno (com e da protocol lo d'int es a i n m at eri a di spes e st raordinari e dell '8.7.2019);
- condanna parte convenuta all a refusione dell e spese di lit e sost enut e dal la parte attrice, che si liquidano in €3.808,00 per compensi professionali, oltre RFS al 15%, cpa e IVA com e per legge, oltre cont ributo uni ficato e m arche, disponendone il pagament o in favore dell o Stato;
- pone l e s pes e di ct u a carico di parte convenut a, am messa al benefi cio del pat rocini o a s pese dello St ato.
Manda alla CAeria ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari per gli adempim enti di rispettiva compet enza e ai Servi zi S oci ali presso il Com une di
Bari per l a com uni cazione al C ent ro per l e Famigl ie compet ente per t erri torio.
Così deciso in B ari , nell a C am era di Consiglio dell a Pri ma Sezi one ci vil e del
Tri bunal e, il gi orno 18 m arzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DR.SSA TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
DR. GIUSEPPE DISABATO
TRIBUNALE CIVILE E PE NALE DI B ARI
SE Z I O N E 1A C I V I L E
Il Tribunal e di B ari, Prim a Sezione ci vil e, in composi zione coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
- Dr. Gius eppe Di sabato Presidente
- Dr.ssa Val eri a Guaragnella Gi udi ce
- Dr.ssa Di Gioi a Ti zi ana Gi udi ce rel atore
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is crit ta sotto il n. 4316/ 2020 R.G. p rom ossa con att o di cit azione ex art . 269 c.p.c. deposi tato il 04.03.2020, pendente tra rappresentata e difesa dall' avv. Anna Albrizio, giusta mandato in Parte_1 atti, presso il cui st udio, i n Bari alla via Quinti no Sel la n. 20, è el ettivam ent e domi cili at a
- attore - con tro
rappresentato e difeso, in forza di mandato in atti, dall' avv. Leonarda CP_1
Pell egrino, press o l o studio dell a quale in Foggi a all a vi a via Spalato, n. 11, è el ettivam ent e domi ci liato
- convenu to – nonch é
Pubblico press o il Tribunal e di Bari CP_2
- In terveni en te ex l ege –
OGGETTO: di chiarazione giudi ziale di pat ernità natural e.
Conclusioni: all'udienza del 6.11.2024, tenutasi a “trattazione scritta” ex art. 127 - ter c.p.c., le parti precis avano l e conclusioni com e da not e i n atti e l a causa era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e con trasmissione de gli at ti al P.M . per il parere.
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella d eci si one
Nei l imiti dell a dovuta esposizione dell e ragioni di fatt o e di diritt o dell a decisione in t ermini succi nti ed ess enzi ali (artt . 132 c.p.c. e 118 di sp. att. c.p.c.), l e posi zi oni in cont esa pos sono si nteti cam ent e ri epil ogarsi com e segue.
Con atto di cit azione noti fi cato i n dat a 17.02.2020, premesso che: Parte_1
- in dat a 08.06.2019 ell a aveva dat o alla l uce un bam bino, denunci ato all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bari, con il nome di
[...]
, come proprio fi glio;
Controparte_3
- il bambi no era frutt o di una rel azione con il sig. nat o a Hari pur CP_1
(Pakist an) il 23.12.1986;
- il padre già coniugato con alt ra donna, non aveva mai riconosciuto il CP_1 figlio e opponeva un netto rifiuto in ordine all'assunzione di qualsiasi respons abilit à nei confront i del nascituro;
- il padre non aveva m ai volut o i ncont rare i l minore;
- ell a si era s empre accoll at a tutt e le spese necessari e al mantenimento del minore pur non godendo di reddit i propri;
tutto ciò prem ess o, conveniva i n giudi zi o dina nzi al Tri bunale di B ari il sig.
[...] chi edendo di accertare e di chi arare che il convenuto fosse il padre biol ogi co CP_1 del minore e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari di fare l a pres critt a annot azione nel rel ativo atto di nascit a. L'att ri ce chi edeva, inolt re, conseguent ement e all a dichi arazione di paternità, di porre a carico del convenuto un assegno di mantenimento in favore del minore pari almeno ad €400,00 mensili o di al tra somma rit enuta di giustizi a, con decor renza dalla nascit a.
Con com pars a di costituzione e rispost a, deposit at a il 25.04.2020 si costi tuiva i n giudi zio i l convenuto il quale, in vi a principal e, chi edeva il rigetto del la CP_1 dom anda att orea perché infondat a i n fatto e i n diritto con vi tto ria di spese, com pet enze ed onorari di caus a;
i n vi a subordinat a, nel caso di accert am ento dell a pat ernit à, chi edeva un ridimensionamento dell a somma chi est a da controparte a titolo di m antenim ento del m inore, i n ragione dell a propria capacit à economi ca.
Concessi i t ermini istruttori, il G.I. nominava qual e propri o ausili ario il dott .
per l'espletamento della c.t.u. Controparte_4
In dat a 20.01.2022 i l nominat o consulent e t ecnico deposit ava la propri a rel azione definit iva.
All'udienza del 07.12.2022 le parti raggiungevano un accordo in merito alla somma dovut a dal resist ent e per i l m ant eni mento del minore .
A seguit o della ri ass egnazi one del fasci colo allo scrivent e Gi udi ce togat o , all'udienza del 06.11.2024, tenutasi in forma cartolare, le parti precisavano le propri e conclusi oni e l a caus a veniva riservata in decisione con l a concessione dei termini ex art . 190 c.p.c. e previ a t rasmi ssione degli atti al P M in sede.
*****
In vi a d el t utto preli minare va dichiarat a l a t ardività dell a comparsa conclusi onal e di part e att rice del 28.2.2025 e, conseguentem ent e, dell a mem ori a di repli ca di part e resist ent e del 3.3.2025, perché deposi tat e olt re la scadenza dei t ermi ni ex art . 190 cpc: ed invero, la caus a era t ratt enuta in decisi one all'udienza cart ol are del
6.11.2024; l a relat iva ordi nanza, come evincibil e dai regist ri di CA eri a, era corrett am ent e comunicata all e parti costi tuite (e inoltrat a al Pm per il parere) il
7.11.2024, sicchè il t erm ine per il deposit o dell a com parsa conclusional e scadeva i n dat a 7.1.2025 l addove i l t ermine per il deposit o dell a m emoria di repl ica scadeva il
27.1.2025.
Tanto precis ato, l a dom anda di di chi arazione gi udi zi ale di pat ernit à è fondat a e, pert anto, m erita accoglimento.
L'art. 269 c.c., nella formulazione sostanzialmente immutata derivante dalla novella di cui al D.lgs. n. 154/2013 i n vigore dal 7 febbraio 2014, stabilisce al secondo comma che “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”, e all'ultimo comma che “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
La gi urisprudenza dell a Corte di Cassazi one ha avuto modo di preci sare sul punt o che nel giudizi o promosso per l a di chi arazione giudi ziale del la paterni tà il gi udi ce del m erito può legitt imam ent e fondare il propri o convincim ento anche sull a bas e di evi denze i struttori e di caratt ere puram ent e i ndi zi ari o e su el em enti dot ati dei caratt eri dell a gravi tà, uni vocit à e concordanza, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il pret es o padre bi ologi co durant e il periodo del concepim ento (cfr. ex multis C ass. civ., 02.07.2007, n. 14976, e Cass. ci v., 09.06.2005, n. 12166). Inolt re, le i ndagini ematologiche ed imm unogeneti che dispost e a mezzo di consul enza tecni ca c.d. percipi ent e (cfr. C ass. civ., 17.02.2006, n. 3563 e C ass. civ., n.
17.06.1992, n. 7465; sull a di fferenza tra CTU percipiente e C TU deducent e si veda
Cass. ci v., 13.03.2009, n. 6155), per quanto idonee a fornire el em enti di valut azione non solo per es cl udere m a anche per accert are con elevat a probabilit à i l fat to/ rapport o biologico di pat ernit à, sono utili zzabili per conferm are gli el em ent i già acquisit i att raverso il normale si stem a probatorio (prove t estim oni ali e docum ent ali;
cfr. Cass. civ., 18.05.2004, n. 9412; e C ass. civ., 23.01.1993, n. 791).
Orbene nel cas o di s pec i e l a dom anda di part e attri ce risult a am pi ament e fondata siccom e corredata da imponenti risult anze probatori e.
È infatti i ncont est at o che e abbiano avut o una rel azione, Parte_1 CP_1 seppur non stabil e e non duratura.
Possono, i nolt re, consider arsi del t utto att endibili gli esiti dell a consul enza t ecnica geneti ca a firm a del dott. , la quale, in quant o priva di vizi l ogi ci Controparte_4
e di cont raddi zi oni, può ess ere post a a base della present e decisi one. Com e ri sult a dall a rel azione del 20.1 2.2021, l 'indagine sci entifi ca ha fat to em ergere la pat ernit à con una probabilità del 99,999999%. Non vi è dunque alcun dubbio sull'esistenza del rapporto di fili azione natural e.
Può quindi riteners i am piam ente raggiunta la prova che il convenut o è il padr e biologico di , con l'ulteriore conseguenza che la presente sentenza Persona_1 dovrà essere annotata in calce all'atto di nascita dell'attore al suo passaggio in giudi cato.
Null a deve di sporsi i n ordine al cognom e del mi nore, in assenza di al cuna ri c hi est a ad opera dell e parti.
In corso di causa, parte convenuta ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore e l a regol am ent azione del di ritto di visit a.
A norm a dell'art. 277, co. 2 c.c., il Giudice può, una volt a int ervenuto il riconoscimento, ass um ere i provvedim enti rit enuti utili per l 'affidam ent o, i l mant eni mento, l'i struzi one e l 'educazi one del figli o nonché per l a tut el a degl i interessi patrimoni al i del m edesim o. L'adozione di tal i provvedim enti non è, olt ret utto, condi zionat a all a dom anda di part e, pot endo avvenire anche d'uffi cio (cfr. ex multis C ass. Ci v. 15100/2005; C as s.
n. 13396/2004).
Ebbene, riti ene il C ollegio di dover affi dare il pi ccolo in vi a Controparte_3 esclusiva all a m adre, con collocam ento presso la stessa (con la quale coabi ta si n dalla nascita), atteso che l'affidamento del minore ad entrambi i genitori è, allo stat o, sconsi gli ato da quanto em erso dagli atti di causa e dedotto dall a ri corrent e all'udienza del 15.7.2024, la quale ha evidenziato che, nonostante l'accordo intrapreso con l a contropart e, il convenuto non ha m ai provveduto a corri spondere il mant enim ent o in favore del fi glio e ad incont rare il minore.
Sul punto è, infatti, dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
“int egrano compor tamenti al tament e si nt omati ci dell 'inidonei tà di uno dei genitor i ad affront are le maggiori r es ponsabi lità conseguenti ad un af fidamento condi viso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degl i stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una s ituazi one di contrariet à al l'int eresse del figl io minore, ostati va, per legge, ad un provvedimento di affi dament o condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009
n. 26587).
Nel la speci e deve evidenziarsi che part e convenut a, nonost ant e gl i esiti degli accertam enti svolti i n corso di causa, non ha provvedut o ad atti varsi spont aneam ent e per ri conoscere il figlio né ha provvedut o ad attivarsi fatti vam ent e per conoscerl o e incont rarlo;
questi neppure ha provv edut o, quant omeno dal deposit o del la ctu, a corri spondere delle s omme per il m anteni ment o del minore.
Att eso il disi nt eress e del padre em erso nel corso del giudizio, non può ri teners i conforme all'interesse del minore l'affidamento condiviso, anche in cons iderazione del fatt o che le deci sioni che lo riguardano dovranno pi ù opportunam ent e ess ere prese dal genitore che conos ce il suo carattere e i suoi bisogni .
Quanto al la regolament azione del di ri tto/dovere di visi ta, consi derato che i l convenut o non ha m ai incontrat o il figli o dalla sua nascit a e dell a t enera et à di
, oggi di poco più di ci nque anni, il Col legi o riti ene che gli Controparte_3 incont ri padre/ figli o dovranno essere svolti i n spazi o neutro e mediati dagl i operatori del Centro per l e Fami gli e compet ent i per territorio al qual e il sig.
[...] pot rà rivolgersi per l a predisposi zione di un cal endario di i ncont ri. CP_1
Venendo in ultim o al dovere del padre di contri bui re al m ant enimento del figli o, l a cui richi est a è st at a avanzat a dall a ricorren t e si n dall'inst aurazione del present e giudi zio, deve evi denzi arsi che l e parti , i n corso di causa, hanno raggi unt o sul punt o un accordo, indi cando a verbale di udi enza del 7.12.2022 l a somma di 250,00 .
Il Col legio repu t a equo dett o import o, i n considerazione dell a tenera et à del minore
(nato l'[...]), nonché in considerazione delle deduzioni paterne (il quale ha dichiarato di ess ere padre di t re figli nati dall a sua uni one coni ugal e con altra donna)
e dei redditi d el convenuto evincibili dall e di chi arazioni in att i (dall a di chi arazione dei redditi 2024, allegat a alla comparsa conclusional e, emerge un reddit o di
€15.564,00 annui).
Tal e somm a – da rivalut arsi annualm ente secondo gli indi ci ISTAT – deve ess er e corri spo sta dal convenuto i n favore del la ri corrent e, com e da richi est a avanzata in atto di cit azione, con decorrenza dall a nasci ta del minore, e, per l e m ensi lit à successi ve al deposit o dell a pres ent e pronuncia, ent ro il gi orno 15 di ci ascun m es e.
All a somma det ermi nat a a ti tolo di m antenimento, devono aggiungersi le spes e straordi nari e da s os tenersi in favore del fi glio mi nore, che entram bi i genitori dovranno sopportare nell a mis ura del 50% ci ascuno, secondo quanto indi cat o nel
Protocollo in vigore presso l'inte stato Tribunale.
Le spese di lit e s eguono l a s occombenza e devono pert anto essere poste a carico del convenut o, nel la mi sura i ndi cata in dispositi vo (valori medi st abil iti dal d.m .
147/2022 per le cause di valore indeterminabile, di complessità bassa (da € 26.000,00 a €52.000,00), ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata e della non compl ess ità dell e questi oni em erse). Tali spese devono essere versate i n favore dello Stato attesa l'ammissione di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dell o St ato.
Le spese di ctu devono porsi definiti vament e a cari co di parte convenut a avendo riguardo al fat to che questi è amm esso al benefi cio del pat roci nio a spese del lo Stat o e che il rel ativo pagam ent o è st ato posto con decreto del 19.8.2022 a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tri bunal e, i n com posizione coll egiale, definit ivament e pronunciando nel gi udi zi o civil e cont enzios o, rubri cato al n. 4316/ 202 0 R .G., ogni cont raria ist anza, eccezi one, deduzione e conclusione disattesa, con l'intervento del P.M., così provvede, in accoglim ent o, per quant o di ragi one, dell a dom anda i nt rodutti va
- accerta e di chi ara che nato nel vi llaggio di Khair B ara, n el CP_1 distrett o di Haripur, nell a Regione del P unj abi (P AKISTAN), il 23.12.1986
(c.f. ) è il padre bi ologi co di C.F._1 Controparte_3
, nato a [...] l'[...] da nata a [...] il
[...] Parte_1
26.11.1981;
- ordi na all 'Uffici al e dell o Stat o ci vil e competent e di annotare l a pres ent e sent enza, al pas saggio i n giudi cato, nell 'at to di nascita di
[...]
; Controparte_3
- affida il minore in vi a esclusiva all a Controparte_3 madre , con collocam ento presso l a st essa;
Parte_1
- dispo ne che il padre incont ri i l mi nore i n spazio neutro secondo un cal endario predispost o dagli operatori del Centro per le Famigl ie competent e per territorio, che all'uopo si delega, sotto la vigilanza degli stessi;
- pone a carico di l 'obbligo di cont ribuire al m antenimento del CP_1 figli o minore, corri s pondendo all a ri corrente, con decorrenza dall a nascit a del minore, e, per l e m ensilit à successive al deposito dell a present e pronuncia, entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di €250,00, oltre adeg uamento annuale IS TAT;
- pone l e spes e st raordinari e da sost enersi i n favore del figli o m inore a cari co di ent rambi i geni tori, nell a misura del 50% ci ascuno (com e da protocol lo d'int es a i n m at eri a di spes e st raordinari e dell '8.7.2019);
- condanna parte convenuta all a refusione dell e spese di lit e sost enut e dal la parte attrice, che si liquidano in €3.808,00 per compensi professionali, oltre RFS al 15%, cpa e IVA com e per legge, oltre cont ributo uni ficato e m arche, disponendone il pagament o in favore dell o Stato;
- pone l e s pes e di ct u a carico di parte convenut a, am messa al benefi cio del pat rocini o a s pese dello St ato.
Manda alla CAeria ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari per gli adempim enti di rispettiva compet enza e ai Servi zi S oci ali presso il Com une di
Bari per l a com uni cazione al C ent ro per l e Famigl ie compet ente per t erri torio.
Così deciso in B ari , nell a C am era di Consiglio dell a Pri ma Sezi one ci vil e del
Tri bunal e, il gi orno 18 m arzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DR.SSA TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
DR. GIUSEPPE DISABATO