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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/07/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 7953/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 7953/2018 R.G.
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
e , c.f. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
parti elettivamente domiciliate in Casalnuovo di Napoli al Viale dei Ligustri
n.38, presso lo studio dell'Avv. Gina Paola Pelliccia (c.f.
) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procu- C.F._5
ra in atti
- OPPONENTI
E
AVV. PASQUALE CRIMALDI, c.f. , procuratore C.F._6
di sé stesso, elettivamente domiciliato in Acerra alla via F. Castaldi n. 39
- OPPOSTO
1
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano riportan- dosi ai rispettivi atti ed alle domande ed eccezioni ivi espresse, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli opponenti chiedevano revo- carsi il decreto ingiuntivo in contestazione, in quanto infondato in fatto ed in diritto ed accertare che gli stessi nulla devono a parte opposta. Nel dettaglio, gli opponenti ritenevano non dovute le somme richieste in monitorio dall'Avv. Crimaldi a titolo di compensi professionali in quanto lo stesso sa- rebbe “incorso in omissioni tali da determinare non solo il cattivo esito della causa (come è dato leggere in sentenza) ma anche la condanna degli odierni at- tori opponenti al pagamento delle spese di lite a controparte”. Chiedevano al- tresì il risarcimento dei danni per lite temeraria, con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari di causa.
Si costituiva l'opposto chiedendo rigettarsi la spiegata opposizione perché in- fondata in fatto ed in diritto.
Instaurato ed istruito il processo e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il depo-
2
sito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito, l'opposizione spiegata deve essere rigettata per le ragioni di segui- to specificate.
Innanzitutto, è principio pacifico che il creditore, che agisce per il paga- mento, ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pa- gamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca come su quest'ultimo grava l'onere probatorio dei fatti impediti-vi o modificativi delle pretese creditorie come, nella specie,
l'impossibilità di utilizzo del bene, la mancata richiesta degli aggiornamenti
Istat o della debenza degli oneri condominiali. Infatti a seguito della pronuncia
3
delle Sezioni Unite del 2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risar- cimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo di-ritto ed il relativo termine di scadenza, limitan- dosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
contro
- parte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limite- rà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbli- gazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbliga- zione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostra-re l'avvenuto, esat- to adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'ina- dempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agi- sca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (cfr. Cassa- zione, Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 recentemente ribadita da
Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Inoltre, con più specifico riferimento al contenuto dell'obbligazione del difen- sore ed alle eccezioni sollevate dagli opponenti, mette conto osservare che la obbligazione professionale assunta dall'avvocato è di mezzi e non di ri- sultato e presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova
4
applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività eser- citata, di tal che il professionista non è tenuto a garantire l'esito comun- que favorevole auspicato dal cliente (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6967 del
27/03/2006). Pertanto, “l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la "chance" di vittoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25894 del 15/12/2016).
Calando i suddetti principi nella fattispecie concreta, è, anzitutto, pacifico ed incontestato il rapporto intercorso tra le parti e l'esecuzione della pre- stazione da parte del professionista. Del resto, neppure la somma azio- nata in monitorio a [...] compenso legale è stata contestata stata nella misura da parte degli odierni opponenti, i quali nel confermare di non aver versato il compenso richiesto, si limitano a ritenere di non dover corri- spondere i compensi in ragione delle omissioni in cui è incorso l'Avv. Crimal- di nel procedimento recante R.G. 7304/2013 innanzi al Tribunale di Nola che hanno determinato l'improcedibilità della domanda.
Deve, pertanto, ritenersi del tutto infondata l'eccezione sollevata al fine di giu- stificare il mancato pagamento (tanto più in considerazione delle omissioni deduttive circa le possibilità di accoglimento della domanda avanzata con il patrocinio dell'opposto), con conseguente rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con assorbimento di ogni ulteriore do- manda, ivi compresa la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
5
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_5
, e
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_4
nei confronti dell'Avv. PASQUALE CRIMALDI, assorbita e disattesa ogni contraria istanze, così provvede:
1) rigetta l'opposizione spiegata e per l'effetto dichiara esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
2) Condanna gli opponenti, in solido a rifondere in favore dell'opposto, le spese di giudizio, che liquidano in €.1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se do- vute come per legge.
Così deciso in Nola, 17.7.25.
Il Giudice
(dott.ssa Dora Tagliafierro)
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 7953/2018 R.G.
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
e , c.f. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
parti elettivamente domiciliate in Casalnuovo di Napoli al Viale dei Ligustri
n.38, presso lo studio dell'Avv. Gina Paola Pelliccia (c.f.
) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procu- C.F._5
ra in atti
- OPPONENTI
E
AVV. PASQUALE CRIMALDI, c.f. , procuratore C.F._6
di sé stesso, elettivamente domiciliato in Acerra alla via F. Castaldi n. 39
- OPPOSTO
1
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano riportan- dosi ai rispettivi atti ed alle domande ed eccezioni ivi espresse, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli opponenti chiedevano revo- carsi il decreto ingiuntivo in contestazione, in quanto infondato in fatto ed in diritto ed accertare che gli stessi nulla devono a parte opposta. Nel dettaglio, gli opponenti ritenevano non dovute le somme richieste in monitorio dall'Avv. Crimaldi a titolo di compensi professionali in quanto lo stesso sa- rebbe “incorso in omissioni tali da determinare non solo il cattivo esito della causa (come è dato leggere in sentenza) ma anche la condanna degli odierni at- tori opponenti al pagamento delle spese di lite a controparte”. Chiedevano al- tresì il risarcimento dei danni per lite temeraria, con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari di causa.
Si costituiva l'opposto chiedendo rigettarsi la spiegata opposizione perché in- fondata in fatto ed in diritto.
Instaurato ed istruito il processo e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il depo-
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sito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito, l'opposizione spiegata deve essere rigettata per le ragioni di segui- to specificate.
Innanzitutto, è principio pacifico che il creditore, che agisce per il paga- mento, ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pa- gamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca come su quest'ultimo grava l'onere probatorio dei fatti impediti-vi o modificativi delle pretese creditorie come, nella specie,
l'impossibilità di utilizzo del bene, la mancata richiesta degli aggiornamenti
Istat o della debenza degli oneri condominiali. Infatti a seguito della pronuncia
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delle Sezioni Unite del 2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risar- cimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo di-ritto ed il relativo termine di scadenza, limitan- dosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
contro
- parte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limite- rà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbli- gazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbliga- zione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostra-re l'avvenuto, esat- to adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'ina- dempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agi- sca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (cfr. Cassa- zione, Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 recentemente ribadita da
Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Inoltre, con più specifico riferimento al contenuto dell'obbligazione del difen- sore ed alle eccezioni sollevate dagli opponenti, mette conto osservare che la obbligazione professionale assunta dall'avvocato è di mezzi e non di ri- sultato e presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova
4
applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività eser- citata, di tal che il professionista non è tenuto a garantire l'esito comun- que favorevole auspicato dal cliente (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6967 del
27/03/2006). Pertanto, “l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la "chance" di vittoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25894 del 15/12/2016).
Calando i suddetti principi nella fattispecie concreta, è, anzitutto, pacifico ed incontestato il rapporto intercorso tra le parti e l'esecuzione della pre- stazione da parte del professionista. Del resto, neppure la somma azio- nata in monitorio a [...] compenso legale è stata contestata stata nella misura da parte degli odierni opponenti, i quali nel confermare di non aver versato il compenso richiesto, si limitano a ritenere di non dover corri- spondere i compensi in ragione delle omissioni in cui è incorso l'Avv. Crimal- di nel procedimento recante R.G. 7304/2013 innanzi al Tribunale di Nola che hanno determinato l'improcedibilità della domanda.
Deve, pertanto, ritenersi del tutto infondata l'eccezione sollevata al fine di giu- stificare il mancato pagamento (tanto più in considerazione delle omissioni deduttive circa le possibilità di accoglimento della domanda avanzata con il patrocinio dell'opposto), con conseguente rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con assorbimento di ogni ulteriore do- manda, ivi compresa la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_5
, e
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_4
nei confronti dell'Avv. PASQUALE CRIMALDI, assorbita e disattesa ogni contraria istanze, così provvede:
1) rigetta l'opposizione spiegata e per l'effetto dichiara esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
2) Condanna gli opponenti, in solido a rifondere in favore dell'opposto, le spese di giudizio, che liquidano in €.1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se do- vute come per legge.
Così deciso in Nola, 17.7.25.
Il Giudice
(dott.ssa Dora Tagliafierro)
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