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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 11481/2021
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 19.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr. e difesa dagli avv. De Valerio Giancarlo e Roberto Parte_1
D' Amico che la rapp.tano e difendono come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
, con sede in Roma, via Controparte_1
Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Patrizia Basile e Salvatore
Graziuso;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito n 35920210000276569000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.11.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n
35920210000276569000 notificato il 16-10-2021 avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti modello DM 10V, somme aggiuntive e interessi di mora per il periodo dal 10/2019 al 1/2020 per l' importo di euro 27.277,42.
La pretesa contributiva trovava fondamento nel verbale unico di accertamento n 2019016228/DDL del 26.3.2021, posto in essere dopo una verifica presso il Ristorante Alex di Lecce, con cui i funzionari di vigilanza contestavano a carico della ricorrente l' interposizione CP_1 illecita derivante da pseudo-appalto e provvedevano nei confronti della stessa all' addebito della contribuzione dovuta per un elenco di lavoratori che avevano lavorato di fatto per la ditta ma risultvano soci Parte_1 della cooperative Vitrurio.
A sostegno del ricorso parte ricorrente eccepiva a) la nullità dell' avviso di addebito per difetto di motivazione;
b) la nullità dell' atto impugnato per violazione del diritto di difesa;
c)l' insufficienza delle dichiarazioni dei lavoratori a costituire fonte di prova;
d) l' infondatezza nel merito della pretesa.
Chiedeva pertanto accertarsi l' illegittimità dell' avviso di addebito n
35920210000276569000.
Con memoria di costituzione del 14.11.2022 si costituiva l' CP_1 evidenziando l' infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente.
Concludeva in ogni caso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All' udienza del 19.11.2025 la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione formulata dalla società ricorrente relativa a presunti vizi di forma (nel caso di specie, la ritenuta genericità dell' atto) dell' avviso di addebito impugnato.
Invero con riferimento alle modalità di redazione della cartella e al cosiddetto vizio motivazionale la giurisprudenza ritiene validamente formata la cartella conforme alle disposizioni del decreto ministeriale approvativo del relativo modello (art 25 dpr 602/1073 e art 11 d lgs
46/99). E' sufficiente pertanto che la stessa indichi il titolo della pretesa, il periodo di riferimento, la tipologia e l' entità della contribuzione e il richiamo al verbale di accertamento sia pure con l' indicazione del periodo di riferimento.
Tale obbligo di motivazione tuttavia va graduato in relazione alla natura del provvedimento impositivo sicchè mentre si richiede una motivazione più ampia se riferita ad un atto di accertamento ai fini dell' esigenza di tutela del contribuente al fine dell' esercizio del diritto di difesa, l' obbligo di motivazione è mitigato in rapporto ad una cartella di pagamento che, come nel caso di specie, sia già stata preceduta dal verbale di accertamento n 2019016228/DDL del 26.3.2021. CP_1
Ne consegue che il difetto di motivazione della cartella esattoriale che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell' imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto non può condurre alla dichiarazione di nullità allorchè tale atto sia stato impugnato dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell' imposizione e di averli puntualmente contestati (sic Cass 4826/2014).
Nel caso di specie l' avviso di addebito impugnato indica il titolo della pretesa (contributi gestione aziende con lavoratori dipendenti), il periodo di riferimento, la tipologia (contributi e l' entità della CP_1 contribuzione.
Fra l' altro l' avviso di addebito è stato preceduto dalla notifica del verbale di accertamento n 2019016228/DDL del 26.3.2021 e dalla diffida CP_1 ad adempiere .4100.26/3/2021.0146702 del 26.3.2021 sicchè il CP_1 ricorrente era ben a conoscenza delle motivazioni del provvedimento impositivo con la conseguenza che nessun vulnus al diritto di difesa si è verificato.
***
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
La pretesa di cui all' avviso di addebito opposto si fonda sulle risultanze del verbale di accertamento n 2019016228/DDL del 26.3.2021.
Ed invero in data 28/11/2019 i funzionari di vigilanza dell di Lecce CP_1 hanno eseguito un accesso ispettivo presso la sede del ristorante Alex sito in Lecce per accertare la posizione di alcuni lavoratori.
In sede di accesso ispettivo si è appreso che alla ditta individuale
- che aveva gestito il locale fino al 23/10/2019 - era Controparte_2 subentrata la società dal 24/10/2019, con amministratore unico Parte_1
Controparte_2
In occasione del sopralluogo sono stati trovati intenti a lavorare 8 lavoratori, assunti dalle cooperative NO TE e VI.
Nel corso dell'accesso ispettivo il consulente aziendale, ha esibito un contratto tra la VI e con decorrenza dal 24/10/2019, Parte_1 per la fornitura di servizi di gestione integrata relativamente al personale;
il consulente ha inoltre prodotto contratti sottoscritti dai dipendenti con la ditta VI, per prestazioni di lavoro autonomo. In virtù della documentazione acquisita e di quanto dichiarato dai lavoratori,
i funzionari e gli agenti del hanno ritenuto la sussistenza di una interposizione illecita di manodopera da pseudo appalto, dal 24.10.2019 al
31.01.2020, per i lavoratori indicati.
A seguito di tale accertamento, l' ha notificato alla ricorrente CP_1 il verbale di accertamento n 2019016228/DDL con cui ha contestato a carico della ricorrente l' interposizione illecita derivante da pseudo-appalto e ha provvedeuto nei confronti della stessa all' addebito della contribuzione dovuta per un elenco di lavoratori che avevano lavorato di fatto per la ditta ma risultavano soci della cooperative Vitrurio. Parte_1
***
Tanto premesso l'art. 29 comma 1 D. Lgs. 276/2003 prevede che “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655
c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
La giurisprudenza ha chiarito che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo
e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa
a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)”
(Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020).
In tempi più recenti è stato precisato che “In tema di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi è fondamentale il riferimento al requisito dell'autonomia di gestione e organizzazione la cui mancanza non può che collocare il negozio tra quelli vietati. [...]Si tratta di parametri coerenti con la condivisibile elaborazione giurisprudenziale di legittimità sul tema (Cassazione 21 gennaio 2021, n. 1754). In particolare, la valorizzazione, al fine della esclusione della genuinità dell'appalto, dell'assenza di un'organizzazione di impresa impiegata nello stesso e della riferibilità alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti della appaltatrice si pone in linea con l'insegnamento di questa Corte secondo il quale il divieto di interposizione opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cassazione Civile, 16 febbraio 2023, n. 4828).
Nel caso di specie, difettano gli estremi del contratto di appalto nel senso sopra indicato, come emerso dalle dichiarazioni dei lavoratori e dalle vicende che hanno interessato la società.
In primo luogo, è stato dimostrato in modo documentale e per mezzo delle dichiarazioni dei lavoratori che l'attività è stata gestita dapprima dalla ditta individuale e successivamente dalla società Controparte_2 [...]
, con amministratore , e che i lavoratori hanno Parte_1 Controparte_2 continuato a lavorare presso il ristorante senza soluzione di continuità, passando dall'una all'altra ditta senza neppure esserne a conoscenza.
All'atto dell'accesso ispettivo, amministratore di Persona_1
VI e consulente della società opponente – ha depositato i contratti conclusi tra e VI in riferimento ai lavoratori JA Parte_1
ME, , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
con decorrenza dal 24/10/2019, per la “fornitura di servizi Persona_6 di gestione integrata relativamente al personale” e, per ogni lavoratore, un contratto di prestazione di lavoratore autonomo fra gli stessi lavoratori e la cooperativa VI.
Nonostante la produzione di contratti di lavoro autonomo, nessuno dei lavoratori ha dichiarato di essere lavoratore autonomo né ha manifestato consapevolezza in merito al tipo di contratto sottoscritto. Dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva è emerso invero che la maggior parte dei lavoratori ascoltati ha lavorato continuativamente nel ristorante con le medesime mansioni e che tanto la selezione quanto le direttive e le comunicazioni sono sempre avvenute con la . CP_2
Parte opponente ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai lavoratori non possano valere quale fonte di prova ai fini dell'accertamento.
Al riguardo va evidenziato che è corretta l'affermazione secondo cui il contenuto di tali dichiarazioni non è assistito da fede probatoria privilegiata, non essendo fatti che il pubblico ufficiale dichiara di aver percepito direttamente. Ciononostante, è pacifico che le dichiarazioni genuine rese dai lavoratori ai verbalizzanti possano essere utilizzate validamente quali fonti di prova ai fini dell'accertamento delle violazioni contestate. Ciò soprattutto ove si consideri che nel caso di specie parte opponente non ha neppure negato la veridicità di quanto dichiarato dai lavoratori, nonostante le relative affermazioni siano state prodotte in giudizio.
In particolare ha dichiarato: “Lavoro per una Persona_4 cooperativa di cui però non ricordo il nome. Lavoro per questa cooperativa da inizio del mese ma non ricordo il giorno esatto. Preciso di essere socio della cooperativa ma non saprei indicare che tipo di contratto ho sottoscritto […] Ricevo le direttive sul lavoro da svolgere direttamente dallo chef. Ho preso contatti sul lavoro direttamente con la chef di nome
. In caso di assenza dal servizio comunico quest'ultimo sempre CP_2 alla sig.ra ”. CP_2
Lo ha riferito: “Il lavoro mi è stato offerto dalla sig.ra Per_5 CP_2 alla quale ho chiesto personalmente se poteva farmi lavorare. Con la sig.ra
abbiamo concordato una paga mensile di circa 800 euro […] La CP_2 sig.ra è la persona che mi dice quello che devo fare in cucina. CP_2
La persona a cui riferisco tutto, comprese le eventuali assenze è la sig.ra
”. CP_2
ha riferito: “Dal 2017 lavoro in qualità di aiuto-cuoco nel CP_3 ristorante Alex sito a Lecce in Via Fazzi alle dipendenze della soc. coop.
“ . Precedentemente ho lavorato alle dipendenze della soc coop Pt_1
“NO TE“. Nel 2016 ho anche lavorato in qualità di aiuto-cuoco alle dipendenze della ditta “Alex One”. Non ricordo con esattezza le date di assunzione e cessazione attività ma so con certezza che dal 2016 in poi, sino ad oggi, la mia attività è stata continuativa, senza alcuna interruzione. Nel tempo, il mio punto di riferimento è sempre stato la sig.ra che so essere amministratrice della soc. Controparte_2 [...]
” […] Il mio punto di riferimento sia per quanto attiene le indicazioni Pt_1 sul lavoro da svolgere che per eventuali comunicazioni o problemi che dovessero insorgere è sempre stato ed è tuttora la sig.ra
[...]
, che svolge le mansioni di chef”. CP_2
ha dichiarato: “dal 1° giugno 2019 lavoro presso il Tes_1 ristorante Alex in Lecce, come segretaria. Sono stata assunta dalla Pt_1
che gestisce il suddetto ristorante. Ho sottoscritto un contratto di
[...] lavoro subordinato part-time a 24 ore settimanali a tempo determinato con scadenza 31/12/2019. In precedenza, avevo già lavorato per la sig.ra
. Specifico quanto segue: dal 1° giugno 2019 fino al 23 Controparte_2 ottobre 2019 ho lavorato per la ditta individuale di Controparte_2 sempre come segretaria;
dal 24/10/2019 ho sottoscritto un contratto di lavoro subordinato con la srl la . In entrambi i casi (sia per il Pt_1 contratto sottoscritto a giugno che per quello sottoscritto a ottobre 2019) sono stata contattata dalla sig.ra con la quale ho Controparte_2 firmato il contratto di lavoro qui nel ristorante dove presto servizio […]
Specifico che sin da giugno 2019 ricevo le direttive di lavoro dalla sig.ra ed a lei faccio riferimento per tutte le comunicazioni Controparte_2 relative al mio rapporto di lavoro”.
I lavoratori indiani, che pure hanno sottoscritto un formale contratto, hanno dichiarato di non comprendere la lingua italiana e non ha reso ulteriore dichiarazione.
In data 17/12/2019, presso gli uffici del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, è stata ascoltata la la quale ha dichiarato di essere CP_2 la titolare della ditta individuale da diversi anni, ditta che ha sempre gestito il ristorante Alex, e ha precisato che da ottobre 2019 il ristorante
è gestito dalla IE della quale lei riveste il ruolo di Parte_1 amministratore unico;
di essersi avvalsa sia di personale assunto alle proprie dipendenze che di personale fornito dalle cooperative TE prima e VI dopo;
che il personale assunto dalla cooperativa sostiene dei colloqui di lavoro con che è il direttore del Persona_7 ristorante ed è stato dipendente della cooperativa NO TE;
che dopo i colloqui di lavoro i dipendenti vengono inviati al dott. per la Per_8 stipula dei contratti di lavoro e l'assunzione presso la cooperative
VI; che l'orario di apertura del ristorante è tutti i giorni sia a pranzo che a cena;
che si occupa della cucina, mentre il si Per_2 occupa del personale di sala;
che i lavoratori lavorano su turni con un giorno di riposo settimanale che sono programmati da lei stessa o dal
; che non conosce i rapporti commerciali;
che il si Per_2 Per_2 occupa dei pagamenti.
In data 27/10/2020, presso gli uffici del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, è stato ascoltato , compagno della , Persona_7 CP_2 che ha dichiarato di occuparsi della gestione amministrativa del ristorante, delle assunzioni del personale e dei pagamenti delle retribuzioni e di avere il ruolo di responsabile di sala, di provvedere ogni mese a stilare un prospetto con l'orario di lavoro giornaliero di ogni lavoratore dipendente da inviare al commercialista e che successivamente il dott. provvede ad emettere la fattura da parte Per_8 della cooperative VI;
che attualmente tutto il personale è stato assunto direttamente dalla società . Parte_1
Alla luce delle chiare dichiarazioni rese dai lavoratori e dagli stessi soggetti interessati, emerge la totale inattendibilità di quanto riferito in sede di giudizio dal (che non può ritenersi terzo, essendo parte Per_8 del contratto di appalto oggi riqualificato) e dal (compagno Per_2 della e in parte gestore di fatto dell'attività). CP_2
I lavoratori non sono stati chiamati a rendere dichiarazioni in sede di giudizio e tale scelta processuale conferma che i soggetti interessati avrebbero confermato di essere, di fatto, meri dipendenti della Pt_2 nelle società dalla stessa gestate.
L' unico teste ascoltato nel presente giudizio, ha CP_3 confermato quanto già riferito nel corso dell' accertamento ispettivo, ovvero che si lavorava in turni programmati da che Controparte_2
si occupava della gestione e organizzazione della cucina Controparte_2 mentre il sig era il responsabile di sala e si occupava della CP_4 gestione amministrativa, delle assunzioni del personale e dei pagamenti, che il personale era assunto direttamente dalla società . Parte_1
Le stesse dichiarazioni dei testi e e sono state Per_8 Per_2 asettiche, di mera conferma dei capitoli di prova, senza alcuna precisazione che potesse denotarne una maggiore verosimiglianza (v. verbali delle dichiarazioni rese nell' ambito dei procedimenti RG 2888/2023 e RG
11490/2021).
Si evidenzia che nessuno dei lavoratori ha mai fatto riferimento al
, alla sua presenza e alle sue direttive, mentre tutti hanno Per_8 precisato di aver avuto rapporti – anche in sede di selezione – con la
. CP_2 Dalla documentazione acquisita in sede di indagini è emerso che, a partire da settembre 2018 e fino al mese di ottobre 2019, la Parte_3
ha occupato alle proprie dipendenze, fra gli altri, i lavoratori
[...]
JA ME, Persona_4 Persona_9 Persona_7
, , , e Persona_10 Persona_11 Persona_6 Persona_12 Per_13
, tutti fino al 23/10/2019, data in cui la ditta individuale
[...] [...]
ha cessato l'attività con dipendenti;
nella stessa data la CP_2 cooperativa VI ha stipulato un contratto di fornitura di servizio con la IE , dove si stabilisce che il fornitore garantirà Parte_1 la ricerca, la selezione della manodopera che il committente segnalerà in quanto necessaria per una ottima gestione del ristorante, consulenza ai soci ed elaborazione di ogni documento fiscale ed obbligatorio necessario in fase di assunzione e mensile, gestione pagamenti mensili dei cedolini paga e compensi mediante assegno bancario, bonifico;
formazione del personale, controllo di gestione del costo del personale e valutazione dei futuri piani di azione.
Tuttavia, dalle dichiarazioni assunte dai lavoratori è emerso che i lavoratori che sono stati rinvenuti dagli Ispettori erano gli stessi che già in precedenza avevano lavorato nel medesimo ristorante, sempre dietro le direttive della e del nessuna ricerca di personale, CP_2 Per_2 nessuna selezione, nessuna indicazione di sopravvenute necessità, nulla di quanto formalmente indicato in contratto.
L'escussione dei lavoratori ha anche consentito di riscontrare che non è stata compiuta alcuna formazione in favore degli stessi, nonostante ciò costituisca oggetto del contratto. Inoltre, lo stesso ha Per_2 dichiarato di provvedere in prima persona ogni mese a stilare un prospetto con l'orario di lavoro giornaliero di ogni lavoratore dipendente, da inviare al per la fattura. Per_8
Non è stata indicata alcuna attrezzatura di cui la VI abbia mai avuto disponibilità per la gestione del presunto appalto, circostanza che ancora una volta conferma come si sia trattato di un contratto non genuino, non essendo in alcun modo possibile ritenere che una società appalti un servizio in totale assenza di qualsivoglia attrezzatura.
Conclusivamente, i lavoratori venivano scelti dalla , che dava le CP_2 indicazioni ed era la sola (insieme al compagno) con la quale gli stessi interagivano;
l'orario di lavoro e la retribuzione erano fissi;
nessun rapporto i lavoratori hanno mai avuto con la VI, la quale non disponeva neppure delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività teoricamente appaltata.
La parte opponente ha reso contestazioni prive di qualsivoglia supporto probatorio, mentre parte opposta ha reso piena prova della sussistenza di un appalto non genuino, avendo offerto le prove in precedenza esaminate.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in € 3.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 19/11/2025 Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 19.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr. e difesa dagli avv. De Valerio Giancarlo e Roberto Parte_1
D' Amico che la rapp.tano e difendono come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
, con sede in Roma, via Controparte_1
Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Patrizia Basile e Salvatore
Graziuso;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito n 35920210000276569000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.11.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n
35920210000276569000 notificato il 16-10-2021 avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti modello DM 10V, somme aggiuntive e interessi di mora per il periodo dal 10/2019 al 1/2020 per l' importo di euro 27.277,42.
La pretesa contributiva trovava fondamento nel verbale unico di accertamento n 2019016228/DDL del 26.3.2021, posto in essere dopo una verifica presso il Ristorante Alex di Lecce, con cui i funzionari di vigilanza contestavano a carico della ricorrente l' interposizione CP_1 illecita derivante da pseudo-appalto e provvedevano nei confronti della stessa all' addebito della contribuzione dovuta per un elenco di lavoratori che avevano lavorato di fatto per la ditta ma risultvano soci Parte_1 della cooperative Vitrurio.
A sostegno del ricorso parte ricorrente eccepiva a) la nullità dell' avviso di addebito per difetto di motivazione;
b) la nullità dell' atto impugnato per violazione del diritto di difesa;
c)l' insufficienza delle dichiarazioni dei lavoratori a costituire fonte di prova;
d) l' infondatezza nel merito della pretesa.
Chiedeva pertanto accertarsi l' illegittimità dell' avviso di addebito n
35920210000276569000.
Con memoria di costituzione del 14.11.2022 si costituiva l' CP_1 evidenziando l' infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente.
Concludeva in ogni caso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All' udienza del 19.11.2025 la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione formulata dalla società ricorrente relativa a presunti vizi di forma (nel caso di specie, la ritenuta genericità dell' atto) dell' avviso di addebito impugnato.
Invero con riferimento alle modalità di redazione della cartella e al cosiddetto vizio motivazionale la giurisprudenza ritiene validamente formata la cartella conforme alle disposizioni del decreto ministeriale approvativo del relativo modello (art 25 dpr 602/1073 e art 11 d lgs
46/99). E' sufficiente pertanto che la stessa indichi il titolo della pretesa, il periodo di riferimento, la tipologia e l' entità della contribuzione e il richiamo al verbale di accertamento sia pure con l' indicazione del periodo di riferimento.
Tale obbligo di motivazione tuttavia va graduato in relazione alla natura del provvedimento impositivo sicchè mentre si richiede una motivazione più ampia se riferita ad un atto di accertamento ai fini dell' esigenza di tutela del contribuente al fine dell' esercizio del diritto di difesa, l' obbligo di motivazione è mitigato in rapporto ad una cartella di pagamento che, come nel caso di specie, sia già stata preceduta dal verbale di accertamento n 2019016228/DDL del 26.3.2021. CP_1
Ne consegue che il difetto di motivazione della cartella esattoriale che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell' imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto non può condurre alla dichiarazione di nullità allorchè tale atto sia stato impugnato dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell' imposizione e di averli puntualmente contestati (sic Cass 4826/2014).
Nel caso di specie l' avviso di addebito impugnato indica il titolo della pretesa (contributi gestione aziende con lavoratori dipendenti), il periodo di riferimento, la tipologia (contributi e l' entità della CP_1 contribuzione.
Fra l' altro l' avviso di addebito è stato preceduto dalla notifica del verbale di accertamento n 2019016228/DDL del 26.3.2021 e dalla diffida CP_1 ad adempiere .4100.26/3/2021.0146702 del 26.3.2021 sicchè il CP_1 ricorrente era ben a conoscenza delle motivazioni del provvedimento impositivo con la conseguenza che nessun vulnus al diritto di difesa si è verificato.
***
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
La pretesa di cui all' avviso di addebito opposto si fonda sulle risultanze del verbale di accertamento n 2019016228/DDL del 26.3.2021.
Ed invero in data 28/11/2019 i funzionari di vigilanza dell di Lecce CP_1 hanno eseguito un accesso ispettivo presso la sede del ristorante Alex sito in Lecce per accertare la posizione di alcuni lavoratori.
In sede di accesso ispettivo si è appreso che alla ditta individuale
- che aveva gestito il locale fino al 23/10/2019 - era Controparte_2 subentrata la società dal 24/10/2019, con amministratore unico Parte_1
Controparte_2
In occasione del sopralluogo sono stati trovati intenti a lavorare 8 lavoratori, assunti dalle cooperative NO TE e VI.
Nel corso dell'accesso ispettivo il consulente aziendale, ha esibito un contratto tra la VI e con decorrenza dal 24/10/2019, Parte_1 per la fornitura di servizi di gestione integrata relativamente al personale;
il consulente ha inoltre prodotto contratti sottoscritti dai dipendenti con la ditta VI, per prestazioni di lavoro autonomo. In virtù della documentazione acquisita e di quanto dichiarato dai lavoratori,
i funzionari e gli agenti del hanno ritenuto la sussistenza di una interposizione illecita di manodopera da pseudo appalto, dal 24.10.2019 al
31.01.2020, per i lavoratori indicati.
A seguito di tale accertamento, l' ha notificato alla ricorrente CP_1 il verbale di accertamento n 2019016228/DDL con cui ha contestato a carico della ricorrente l' interposizione illecita derivante da pseudo-appalto e ha provvedeuto nei confronti della stessa all' addebito della contribuzione dovuta per un elenco di lavoratori che avevano lavorato di fatto per la ditta ma risultavano soci della cooperative Vitrurio. Parte_1
***
Tanto premesso l'art. 29 comma 1 D. Lgs. 276/2003 prevede che “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655
c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
La giurisprudenza ha chiarito che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo
e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa
a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)”
(Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020).
In tempi più recenti è stato precisato che “In tema di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi è fondamentale il riferimento al requisito dell'autonomia di gestione e organizzazione la cui mancanza non può che collocare il negozio tra quelli vietati. [...]Si tratta di parametri coerenti con la condivisibile elaborazione giurisprudenziale di legittimità sul tema (Cassazione 21 gennaio 2021, n. 1754). In particolare, la valorizzazione, al fine della esclusione della genuinità dell'appalto, dell'assenza di un'organizzazione di impresa impiegata nello stesso e della riferibilità alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti della appaltatrice si pone in linea con l'insegnamento di questa Corte secondo il quale il divieto di interposizione opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cassazione Civile, 16 febbraio 2023, n. 4828).
Nel caso di specie, difettano gli estremi del contratto di appalto nel senso sopra indicato, come emerso dalle dichiarazioni dei lavoratori e dalle vicende che hanno interessato la società.
In primo luogo, è stato dimostrato in modo documentale e per mezzo delle dichiarazioni dei lavoratori che l'attività è stata gestita dapprima dalla ditta individuale e successivamente dalla società Controparte_2 [...]
, con amministratore , e che i lavoratori hanno Parte_1 Controparte_2 continuato a lavorare presso il ristorante senza soluzione di continuità, passando dall'una all'altra ditta senza neppure esserne a conoscenza.
All'atto dell'accesso ispettivo, amministratore di Persona_1
VI e consulente della società opponente – ha depositato i contratti conclusi tra e VI in riferimento ai lavoratori JA Parte_1
ME, , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
con decorrenza dal 24/10/2019, per la “fornitura di servizi Persona_6 di gestione integrata relativamente al personale” e, per ogni lavoratore, un contratto di prestazione di lavoratore autonomo fra gli stessi lavoratori e la cooperativa VI.
Nonostante la produzione di contratti di lavoro autonomo, nessuno dei lavoratori ha dichiarato di essere lavoratore autonomo né ha manifestato consapevolezza in merito al tipo di contratto sottoscritto. Dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva è emerso invero che la maggior parte dei lavoratori ascoltati ha lavorato continuativamente nel ristorante con le medesime mansioni e che tanto la selezione quanto le direttive e le comunicazioni sono sempre avvenute con la . CP_2
Parte opponente ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai lavoratori non possano valere quale fonte di prova ai fini dell'accertamento.
Al riguardo va evidenziato che è corretta l'affermazione secondo cui il contenuto di tali dichiarazioni non è assistito da fede probatoria privilegiata, non essendo fatti che il pubblico ufficiale dichiara di aver percepito direttamente. Ciononostante, è pacifico che le dichiarazioni genuine rese dai lavoratori ai verbalizzanti possano essere utilizzate validamente quali fonti di prova ai fini dell'accertamento delle violazioni contestate. Ciò soprattutto ove si consideri che nel caso di specie parte opponente non ha neppure negato la veridicità di quanto dichiarato dai lavoratori, nonostante le relative affermazioni siano state prodotte in giudizio.
In particolare ha dichiarato: “Lavoro per una Persona_4 cooperativa di cui però non ricordo il nome. Lavoro per questa cooperativa da inizio del mese ma non ricordo il giorno esatto. Preciso di essere socio della cooperativa ma non saprei indicare che tipo di contratto ho sottoscritto […] Ricevo le direttive sul lavoro da svolgere direttamente dallo chef. Ho preso contatti sul lavoro direttamente con la chef di nome
. In caso di assenza dal servizio comunico quest'ultimo sempre CP_2 alla sig.ra ”. CP_2
Lo ha riferito: “Il lavoro mi è stato offerto dalla sig.ra Per_5 CP_2 alla quale ho chiesto personalmente se poteva farmi lavorare. Con la sig.ra
abbiamo concordato una paga mensile di circa 800 euro […] La CP_2 sig.ra è la persona che mi dice quello che devo fare in cucina. CP_2
La persona a cui riferisco tutto, comprese le eventuali assenze è la sig.ra
”. CP_2
ha riferito: “Dal 2017 lavoro in qualità di aiuto-cuoco nel CP_3 ristorante Alex sito a Lecce in Via Fazzi alle dipendenze della soc. coop.
“ . Precedentemente ho lavorato alle dipendenze della soc coop Pt_1
“NO TE“. Nel 2016 ho anche lavorato in qualità di aiuto-cuoco alle dipendenze della ditta “Alex One”. Non ricordo con esattezza le date di assunzione e cessazione attività ma so con certezza che dal 2016 in poi, sino ad oggi, la mia attività è stata continuativa, senza alcuna interruzione. Nel tempo, il mio punto di riferimento è sempre stato la sig.ra che so essere amministratrice della soc. Controparte_2 [...]
” […] Il mio punto di riferimento sia per quanto attiene le indicazioni Pt_1 sul lavoro da svolgere che per eventuali comunicazioni o problemi che dovessero insorgere è sempre stato ed è tuttora la sig.ra
[...]
, che svolge le mansioni di chef”. CP_2
ha dichiarato: “dal 1° giugno 2019 lavoro presso il Tes_1 ristorante Alex in Lecce, come segretaria. Sono stata assunta dalla Pt_1
che gestisce il suddetto ristorante. Ho sottoscritto un contratto di
[...] lavoro subordinato part-time a 24 ore settimanali a tempo determinato con scadenza 31/12/2019. In precedenza, avevo già lavorato per la sig.ra
. Specifico quanto segue: dal 1° giugno 2019 fino al 23 Controparte_2 ottobre 2019 ho lavorato per la ditta individuale di Controparte_2 sempre come segretaria;
dal 24/10/2019 ho sottoscritto un contratto di lavoro subordinato con la srl la . In entrambi i casi (sia per il Pt_1 contratto sottoscritto a giugno che per quello sottoscritto a ottobre 2019) sono stata contattata dalla sig.ra con la quale ho Controparte_2 firmato il contratto di lavoro qui nel ristorante dove presto servizio […]
Specifico che sin da giugno 2019 ricevo le direttive di lavoro dalla sig.ra ed a lei faccio riferimento per tutte le comunicazioni Controparte_2 relative al mio rapporto di lavoro”.
I lavoratori indiani, che pure hanno sottoscritto un formale contratto, hanno dichiarato di non comprendere la lingua italiana e non ha reso ulteriore dichiarazione.
In data 17/12/2019, presso gli uffici del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, è stata ascoltata la la quale ha dichiarato di essere CP_2 la titolare della ditta individuale da diversi anni, ditta che ha sempre gestito il ristorante Alex, e ha precisato che da ottobre 2019 il ristorante
è gestito dalla IE della quale lei riveste il ruolo di Parte_1 amministratore unico;
di essersi avvalsa sia di personale assunto alle proprie dipendenze che di personale fornito dalle cooperative TE prima e VI dopo;
che il personale assunto dalla cooperativa sostiene dei colloqui di lavoro con che è il direttore del Persona_7 ristorante ed è stato dipendente della cooperativa NO TE;
che dopo i colloqui di lavoro i dipendenti vengono inviati al dott. per la Per_8 stipula dei contratti di lavoro e l'assunzione presso la cooperative
VI; che l'orario di apertura del ristorante è tutti i giorni sia a pranzo che a cena;
che si occupa della cucina, mentre il si Per_2 occupa del personale di sala;
che i lavoratori lavorano su turni con un giorno di riposo settimanale che sono programmati da lei stessa o dal
; che non conosce i rapporti commerciali;
che il si Per_2 Per_2 occupa dei pagamenti.
In data 27/10/2020, presso gli uffici del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, è stato ascoltato , compagno della , Persona_7 CP_2 che ha dichiarato di occuparsi della gestione amministrativa del ristorante, delle assunzioni del personale e dei pagamenti delle retribuzioni e di avere il ruolo di responsabile di sala, di provvedere ogni mese a stilare un prospetto con l'orario di lavoro giornaliero di ogni lavoratore dipendente da inviare al commercialista e che successivamente il dott. provvede ad emettere la fattura da parte Per_8 della cooperative VI;
che attualmente tutto il personale è stato assunto direttamente dalla società . Parte_1
Alla luce delle chiare dichiarazioni rese dai lavoratori e dagli stessi soggetti interessati, emerge la totale inattendibilità di quanto riferito in sede di giudizio dal (che non può ritenersi terzo, essendo parte Per_8 del contratto di appalto oggi riqualificato) e dal (compagno Per_2 della e in parte gestore di fatto dell'attività). CP_2
I lavoratori non sono stati chiamati a rendere dichiarazioni in sede di giudizio e tale scelta processuale conferma che i soggetti interessati avrebbero confermato di essere, di fatto, meri dipendenti della Pt_2 nelle società dalla stessa gestate.
L' unico teste ascoltato nel presente giudizio, ha CP_3 confermato quanto già riferito nel corso dell' accertamento ispettivo, ovvero che si lavorava in turni programmati da che Controparte_2
si occupava della gestione e organizzazione della cucina Controparte_2 mentre il sig era il responsabile di sala e si occupava della CP_4 gestione amministrativa, delle assunzioni del personale e dei pagamenti, che il personale era assunto direttamente dalla società . Parte_1
Le stesse dichiarazioni dei testi e e sono state Per_8 Per_2 asettiche, di mera conferma dei capitoli di prova, senza alcuna precisazione che potesse denotarne una maggiore verosimiglianza (v. verbali delle dichiarazioni rese nell' ambito dei procedimenti RG 2888/2023 e RG
11490/2021).
Si evidenzia che nessuno dei lavoratori ha mai fatto riferimento al
, alla sua presenza e alle sue direttive, mentre tutti hanno Per_8 precisato di aver avuto rapporti – anche in sede di selezione – con la
. CP_2 Dalla documentazione acquisita in sede di indagini è emerso che, a partire da settembre 2018 e fino al mese di ottobre 2019, la Parte_3
ha occupato alle proprie dipendenze, fra gli altri, i lavoratori
[...]
JA ME, Persona_4 Persona_9 Persona_7
, , , e Persona_10 Persona_11 Persona_6 Persona_12 Per_13
, tutti fino al 23/10/2019, data in cui la ditta individuale
[...] [...]
ha cessato l'attività con dipendenti;
nella stessa data la CP_2 cooperativa VI ha stipulato un contratto di fornitura di servizio con la IE , dove si stabilisce che il fornitore garantirà Parte_1 la ricerca, la selezione della manodopera che il committente segnalerà in quanto necessaria per una ottima gestione del ristorante, consulenza ai soci ed elaborazione di ogni documento fiscale ed obbligatorio necessario in fase di assunzione e mensile, gestione pagamenti mensili dei cedolini paga e compensi mediante assegno bancario, bonifico;
formazione del personale, controllo di gestione del costo del personale e valutazione dei futuri piani di azione.
Tuttavia, dalle dichiarazioni assunte dai lavoratori è emerso che i lavoratori che sono stati rinvenuti dagli Ispettori erano gli stessi che già in precedenza avevano lavorato nel medesimo ristorante, sempre dietro le direttive della e del nessuna ricerca di personale, CP_2 Per_2 nessuna selezione, nessuna indicazione di sopravvenute necessità, nulla di quanto formalmente indicato in contratto.
L'escussione dei lavoratori ha anche consentito di riscontrare che non è stata compiuta alcuna formazione in favore degli stessi, nonostante ciò costituisca oggetto del contratto. Inoltre, lo stesso ha Per_2 dichiarato di provvedere in prima persona ogni mese a stilare un prospetto con l'orario di lavoro giornaliero di ogni lavoratore dipendente, da inviare al per la fattura. Per_8
Non è stata indicata alcuna attrezzatura di cui la VI abbia mai avuto disponibilità per la gestione del presunto appalto, circostanza che ancora una volta conferma come si sia trattato di un contratto non genuino, non essendo in alcun modo possibile ritenere che una società appalti un servizio in totale assenza di qualsivoglia attrezzatura.
Conclusivamente, i lavoratori venivano scelti dalla , che dava le CP_2 indicazioni ed era la sola (insieme al compagno) con la quale gli stessi interagivano;
l'orario di lavoro e la retribuzione erano fissi;
nessun rapporto i lavoratori hanno mai avuto con la VI, la quale non disponeva neppure delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività teoricamente appaltata.
La parte opponente ha reso contestazioni prive di qualsivoglia supporto probatorio, mentre parte opposta ha reso piena prova della sussistenza di un appalto non genuino, avendo offerto le prove in precedenza esaminate.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in € 3.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 19/11/2025 Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa