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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino letti gli atti e i documenti lette le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 2930 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall' avv. to FEDERICO ARMANDO,
[...]
giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30.05.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano che il Part loro parente , dipendente pubblico dell' i Nocera Inferiore, era deceduto, Persona_1
in data 23.11.2021, lasciando un testamento olografo in cui li individuava eredi a titolo particolare di tutte le sue sostanze economiche, incluso il TFR. Precisavano, quanto al loro vincolo di parentela, di essere rispettivamente fratello e nipoti del de cuius ma che concorreva alla divisione del TFR anche un'altra nipote, la sig.ra , figlia Parte_3
di un altro fratello del parente premorto.
CP_ Rappresentavano di aver inoltrato all' di Salerno tutta la documentazione in merito al decesso del dante causa e di aver contestualmente richiesto la liquidazione del TFR del valore complessivo di € 29.565,09, individuando quale importo loro dovuto i ¾ della complessiva somma e dunque € 22.173,81. Evidenziavano che l Controparte_2
negava tale liquidazione, senza più riscontrare le ulteriori richieste dagli stessi avanzate.
Per i suesposti motivi i ricorrenti adivano il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del
Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” 1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, sigg.ri , e , nelle Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettive qualità e per le ragioni di cui al ricorso, a vedersi liquidato il T.F.R. destinato al defunto , pari ai ¾ della complessiva somma a titolo di T.F.R. di euro Persona_1
29.565,09#, ammontanti quindi ad euro 22.173,81# e, per l'effetto, condannare l CP_1 sede di Salerno alla liquidazione del dovuto;
2) Condannare, altresì, l'ente resistente al pagamento delle spese processuali a favore del procuratore antistatario”. CP_ Si costituiva l e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra
(n. 1977) figlia di , altro fratello premorto del de cuius, Parte_3 Persona_2
riferendo che la stessa aveva agito in giudizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore per l'accertamento della qualità di erede alla luce del testamento olografo pubblicato e ritenuto apocrifo. Riferiva altresì di non poter procedere alla liquidazione delle somme a titolo di TFR non essendo ancora certa la validità del testamento e l'identità dei soggetti che rivestono la qualità di erede. Chiedeva pertanto sospendersi il giudizio in attesa dell'esito del giudizio pendente presso il Tribunale di Nocera Inferiore, e comunque il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice rilevava d'ufficio la incompetenza per territorio del Tribunale adito e, autorizzato il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla dedotta questione, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.03.2025, decideva la causa come da ordinanza.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il dante causa degli odierni ricorrenti,
Part sig. , dipendente dell' i Nocera Inferiore, è deceduto in servizio senza Persona_1
lasciare coniuge né figli né parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo a carico del prestatore (art. 2122 c.c.), istituendo dunque eredi con testamento olografo il fratello e i suoi due figli.
Giova premettere che l'evoluzione normativa, «stimolata dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4. del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante
«Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti»).
Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva.
Le indennità sono corrisposte al momento della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di «agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del
Considerato in diritto). In questo si coglie la funzione previdenziale che coesiste con la natura retributiva e rappresenta l'autentica ragion d'essere dell'erogazione delle indennità dopo la cessazione del rapporto di lavoro (cfr Corte Cost n. 159/2019, cfr anche Cass. Sez.
Lavoro n. 9545/2024).
Ebbene, ai sensi dell'art. 444 c.p.c. comma 1 “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore . Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza”.
Trattasi invero di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, di natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione (cfr Cass. civ. n. 8426/2019).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, è indiscusso, oltre che documentale (cfr anche il testamento in atti), che il sign. avesse la sua Persona_1
ultima residenza in Nocera Inferiore, dove aveva prestato anche la sua attività lavorativa
Parte alle dipendenze dell . Pertanto, la competenza è del Tribunale di Nocera Inferiore.
Né risulta pertinente la sentenza della Suprema Corte n. 10404 del 2012 invocata dai ricorrenti, in quanto la stessa si riferisce ad un caso di inoperatività del foro speciale di residenza in Italia del defunto per essere lo stesso residente all'estero. Di qui l'operatività della residuale competenza, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., del foro della sede dell'Ente previdenziale, ossia Roma, sede in cui si trova il suo Presidente, organo dotato di rappresentanza esterna. Né, per le suesposte considerazioni, potrebbe assumere rilievo la
CP_ circostanza che a Salerno vi sia l'ufficio dell che ha gestito la pratica relativa alla richiesta di Tfr.
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice adito in ordine alla domanda proposta dai ricorrenti che dovranno riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore.
Solo per completezza motivazionale, rileva lo scrivente che la competenza del Tribunale di
Nocera Inferiore sussisterebbe anche in applicazione dei criteri dettati dall'art. 413 c.p.c. – soluzione non condivisa - valorizzando la natura retributiva della richiesta indennità. Si deve, al riguardo, rammentare come, in tema di competenza territoriale per le controversie relative ai pubblici dipendenti, sia consolidato l'insegnamento della Suprema Corte nell'affermare che l'art. 413 comma quinto c.p.c. , prevedendo la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale ha carattere esclusivo e non concorrente (v. ad es. Cass, n. 11831/2002) ; che per sede di servizio deve intendersi quella di effettivo servizio, al momento della proposizione della domanda in giudizio, e non anche la sede cui fa capo la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (v. ad es. Cass. n.
21562/2007); che, stante il tenore letterale della disposizione e la ratio della stessa, a nulla rileva che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, compreso in altra circoscrizione, venendo in rilievo solo l'ufficio ove il dipendente prestava servizio al momento in cui il giudizio è instaurato ovvero il rapporto di lavoro ha avuto termine (v. Cass. n. 15344/2004; Cass. 21562/2007; Cass. 22386/2013; Cass.
28519/2011).
Nel caso che ci occupa, come detto, il defunto ha prestato servizio presso il Presidio
Ospedaliero di Nocera Inferiore.
In considerazione della natura della controversia e del fatto che essa viene definita con ordinanza di incompetenza, senza alcuna possibilità per il giudice adito di verificare la fondatezza della pretesa azionata, lo scrivente ravvisa i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- dichiara la propria incompetenza territoriale e fissa a parte ricorrente il termine di trenta giorni dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore;
- compensa le spese processuali tra le parti
SI COMUNICHI
Salerno 28.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino