TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/04/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11-1/2025 P.U.
TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati dott. Michele Ruvolo Presidente
dott. Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Anna Loredana Ciulla Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 11-1/2025 P.U.
promosso da società con socio unico, con sede legale in Via San Prospero, 4, AN, codice Parte_1 fiscale, partita I.V.A., numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di AN ON
IA DI , per essa la procuratrice speciale P.IVA_1 [...] con sede in AN (MI) alla via San Prospero n. 4, numero di Parte_2 iscrizione presso il Registro delle Imprese di AN, ON-IA e DI e codice fiscale rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società e per esso P.IVA_2 Controparte_1 dall'Avv. Adiutrice Barretta (C.F. giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente
nei confronti di
1 con sede in CE - Casa Santa, alla Via Controparte_2
Salita Sant'Anna n. 92/A (P.I. , in persona del socio accomandatario P.IVA_3 CP_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), dom.to in
[...] C.F._2
(91016) CE (TP) alla Via Cosenza n. 183, Casa Santa.
- resistenti contumaci
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
rilevato che non essendo risultata possibile la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 dell'art. 40 CCII, il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 7, CCII, mediante inserimento nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, all'interno dell'area riservata, collegata al codice fiscale del destinatario;
rilevato che a fondamento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale la società creditrice ha rappresentato di vantare un credito pari ad euro 9.100,00, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, derivanti da cessione in blocco di crediti pro- soluto (cfr. contratto di cessione e pubblicazione in G.U. allegati al ricorso), derivante dal mancato integrale pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di finanziamento stipulato dalla resistente con MP S.p.a. (contratto N. 800003700645);
rilevato che grava sul debitore l'onere della prova del mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 lettera d) CCII (come affermato da costante giurisprudenza, con riferimento al fallimento – cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza 12681/2020; si segnala anche Cass. n. 24548/2016);
considerato che la resistente, non costituendosi, non ha dimostrato il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui sopra, né contestato il credito del ricorrente;
2 ritenuto, dunque, che la resistente sia soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
considerato che dagli accertamenti istruttori svolti, ed in particolare dalla documentazione acquisita presso l' , è emerso che grava sulla resistente un Controparte_3 carico erariale di circa euro 49.109,81, per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari Enti Impositori e posti in riscossione;
rilevato che ai sensi del comma 5 dell'art. 49 CCII “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.”;
considerato che nel caso di specie tale soglia risulta superata, atteso che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati è dato dal credito vantato dal ricorrente e dalla debenza erariale emersa nel corso dell'istruttoria, per complessivi euro 58.209,93;
ritenuto che la resistente debba ritenersi in stato di insolvenza sulla scorta delle seguenti circostanze:
- il mancato pagamento del credito vantato dal creditore ricorrente e dei debiti erariali emersi con l'istruttoria;
- non vi è alcun documento contabile o fiscale che consenta di ritenere che la stessa sia in grado di far fronte alla sua esposizione debitoria;
- la documentazione fiscale (mod. 730 e Persone Fisiche) acquisita con l'istruttoria risulta scarnamente compilata e si ferma all'anno 2018;
- tale documentazione, ad ogni modo poco rappresentativa considerato che si arresta al
2018, non consente una ricostruzione realistica delle poste attive e passive facenti capo alla società. Risultano infatti compilate solamente le sezioni relative ai redditi conseguiti e questi ultimi sono peraltro risibili (circa euro 15.000,00). Inoltre, non si dà contezza dei ricavi e dei costi e, allo stesso modo, non vengono indicati i debiti, i crediti e le liquidità facenti capo alla società;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
3 ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2 con sede in (91016) CE (TP) Frazione Casa Santa alla Via Salita
[...]
Sant'Anna n. 92/A (P.I. ), nonché del socio accomandatario P.IVA_3 CP_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), dom.to in
[...] C.F._2
(91016) CE (TP) alla Via Cosenza n. 183 Frazione Casa Santa.
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla
NOMINA
Curatore l'avv. Fallucca Pia Cristina, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
4 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli
5 organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
6 STABILISCE
il giorno 17.09.2025 ore 9.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
7 DISPONE
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
8
TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati dott. Michele Ruvolo Presidente
dott. Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Anna Loredana Ciulla Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 11-1/2025 P.U.
promosso da società con socio unico, con sede legale in Via San Prospero, 4, AN, codice Parte_1 fiscale, partita I.V.A., numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di AN ON
IA DI , per essa la procuratrice speciale P.IVA_1 [...] con sede in AN (MI) alla via San Prospero n. 4, numero di Parte_2 iscrizione presso il Registro delle Imprese di AN, ON-IA e DI e codice fiscale rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società e per esso P.IVA_2 Controparte_1 dall'Avv. Adiutrice Barretta (C.F. giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente
nei confronti di
1 con sede in CE - Casa Santa, alla Via Controparte_2
Salita Sant'Anna n. 92/A (P.I. , in persona del socio accomandatario P.IVA_3 CP_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), dom.to in
[...] C.F._2
(91016) CE (TP) alla Via Cosenza n. 183, Casa Santa.
- resistenti contumaci
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
rilevato che non essendo risultata possibile la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 dell'art. 40 CCII, il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 7, CCII, mediante inserimento nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, all'interno dell'area riservata, collegata al codice fiscale del destinatario;
rilevato che a fondamento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale la società creditrice ha rappresentato di vantare un credito pari ad euro 9.100,00, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, derivanti da cessione in blocco di crediti pro- soluto (cfr. contratto di cessione e pubblicazione in G.U. allegati al ricorso), derivante dal mancato integrale pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di finanziamento stipulato dalla resistente con MP S.p.a. (contratto N. 800003700645);
rilevato che grava sul debitore l'onere della prova del mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 lettera d) CCII (come affermato da costante giurisprudenza, con riferimento al fallimento – cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza 12681/2020; si segnala anche Cass. n. 24548/2016);
considerato che la resistente, non costituendosi, non ha dimostrato il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui sopra, né contestato il credito del ricorrente;
2 ritenuto, dunque, che la resistente sia soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
considerato che dagli accertamenti istruttori svolti, ed in particolare dalla documentazione acquisita presso l' , è emerso che grava sulla resistente un Controparte_3 carico erariale di circa euro 49.109,81, per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari Enti Impositori e posti in riscossione;
rilevato che ai sensi del comma 5 dell'art. 49 CCII “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.”;
considerato che nel caso di specie tale soglia risulta superata, atteso che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati è dato dal credito vantato dal ricorrente e dalla debenza erariale emersa nel corso dell'istruttoria, per complessivi euro 58.209,93;
ritenuto che la resistente debba ritenersi in stato di insolvenza sulla scorta delle seguenti circostanze:
- il mancato pagamento del credito vantato dal creditore ricorrente e dei debiti erariali emersi con l'istruttoria;
- non vi è alcun documento contabile o fiscale che consenta di ritenere che la stessa sia in grado di far fronte alla sua esposizione debitoria;
- la documentazione fiscale (mod. 730 e Persone Fisiche) acquisita con l'istruttoria risulta scarnamente compilata e si ferma all'anno 2018;
- tale documentazione, ad ogni modo poco rappresentativa considerato che si arresta al
2018, non consente una ricostruzione realistica delle poste attive e passive facenti capo alla società. Risultano infatti compilate solamente le sezioni relative ai redditi conseguiti e questi ultimi sono peraltro risibili (circa euro 15.000,00). Inoltre, non si dà contezza dei ricavi e dei costi e, allo stesso modo, non vengono indicati i debiti, i crediti e le liquidità facenti capo alla società;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
3 ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2 con sede in (91016) CE (TP) Frazione Casa Santa alla Via Salita
[...]
Sant'Anna n. 92/A (P.I. ), nonché del socio accomandatario P.IVA_3 CP_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), dom.to in
[...] C.F._2
(91016) CE (TP) alla Via Cosenza n. 183 Frazione Casa Santa.
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Anna Loredana Ciulla
NOMINA
Curatore l'avv. Fallucca Pia Cristina, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
4 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli
5 organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
6 STABILISCE
il giorno 17.09.2025 ore 9.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
7 DISPONE
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla Dott. Michele Ruvolo
8