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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 449 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. STOCCHETTI TEODOLINDA, presso la quale elettivamente domicilia
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. POSILLIPO CARMELA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 08/04/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Furore (SA) in data
08/09/2014 e che dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in San Nicola La Strada (CE) in via Carlo Petteruti n. 7, Parco
Minerva concessa alla coppia in comodato d'uso temporaneo dalla madre della sarà alla stessa assegnata con tutti gli arredi ivi compresi;
Parte_2
3. Il sig. prelevati i propri effetti personali, trasferirà la propria residenza in Pt_1
Piano di Sorrento, affittando una casa adeguata alle sue attuali condizioni (il cui costo medio mensile è pari a € 500,00);
4. Il sig. si impegna a corrispondere entro il giorno 7 di ogni mese in Parte_1 favore della coniuge , la somma di euro 600,00 mensile, che tale Parte_2 contribuzione sarà dovuta fino al mese giugno 2026, a partire dal mese di luglio 2026 il mantenimento del nei confronti sarà stabilizzato in euro 450,00 Pt_1 Parte_2 mensili;
5. Relativamente all'animale domestico di proprietà del lo stesso continuerà ad Pt_1 essere affidato alla che provvederà ad accudirlo e alimentarlo, qualora Parte_2
l'animale d'affezione dovesse necessitare di cure veterinarie le stesse verranno divise e sopportate al 50% tra le parti. A partire dal mese di luglio 2026, anche alla luce della riduzione nella contribuzione economica della il sig. Parte_2 Pt_1 provvederà a tenere con sè il cane per periodi di tempo pari, ed alternati, con la
e l'alimentazione e l'accudimento dello stesso avverrà in modo diretto vista Parte_2
l'alternanza di gestione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 08/04/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FURORE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 08/04/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 449 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. STOCCHETTI TEODOLINDA, presso la quale elettivamente domicilia
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. POSILLIPO CARMELA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 08/04/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Furore (SA) in data
08/09/2014 e che dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in San Nicola La Strada (CE) in via Carlo Petteruti n. 7, Parco
Minerva concessa alla coppia in comodato d'uso temporaneo dalla madre della sarà alla stessa assegnata con tutti gli arredi ivi compresi;
Parte_2
3. Il sig. prelevati i propri effetti personali, trasferirà la propria residenza in Pt_1
Piano di Sorrento, affittando una casa adeguata alle sue attuali condizioni (il cui costo medio mensile è pari a € 500,00);
4. Il sig. si impegna a corrispondere entro il giorno 7 di ogni mese in Parte_1 favore della coniuge , la somma di euro 600,00 mensile, che tale Parte_2 contribuzione sarà dovuta fino al mese giugno 2026, a partire dal mese di luglio 2026 il mantenimento del nei confronti sarà stabilizzato in euro 450,00 Pt_1 Parte_2 mensili;
5. Relativamente all'animale domestico di proprietà del lo stesso continuerà ad Pt_1 essere affidato alla che provvederà ad accudirlo e alimentarlo, qualora Parte_2
l'animale d'affezione dovesse necessitare di cure veterinarie le stesse verranno divise e sopportate al 50% tra le parti. A partire dal mese di luglio 2026, anche alla luce della riduzione nella contribuzione economica della il sig. Parte_2 Pt_1 provvederà a tenere con sè il cane per periodi di tempo pari, ed alternati, con la
e l'alimentazione e l'accudimento dello stesso avverrà in modo diretto vista Parte_2
l'alternanza di gestione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 08/04/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FURORE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 08/04/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso