TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/06/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 85 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Milita, giusta procura a nuovo difensore in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Fiumicino (RM), rappresentato e difeso dall' avv. Maria Giuseppina Iannella, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 08.05.2025 con trattazione cartolare. I procuratori delle parti hanno depositato le note nei termini assegnati riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti, ed il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.01.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, , premesso che Parte_1 aveva contratto matrimonio con rito civile in Roma il 10.05.2003 con
[...]
e che dalla loro unione erano nati i figli gemelli e CP_1 Per_1 Per_2
(20.09.2003), ha dedotto che in data 29.09.2016 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, che nel frattempo non è ripresa la convivenza, né vi è stata una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- che i figli sono maggiorenni ma non economicamente autonomi;
- che e sono studenti universitari e vivono ancora con la Per_1 Per_2 ricorrente nella casa coniugale assegnata con la separazione;
- che dopo l'emissione della sentenza di separazione la situazione economica delle parti non è mutata;
- che entrambi i coniugi hanno un lavoro e sono economicamente autonomi;
- che nel mese di dicembre del 2017 il resistente ha terminato di pagare il mutuo gravante sull'abitazione coniugale.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto, la dichiarazione di indipendenza economica delle parti,
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, l'obbligo del padre al mantenimento di e pari alla somma concordata in sede di Per_1 Per_2 separazione aggiornata secondo indici ISTAT di euro 582,88 mensili, ripartizione al 50% ciascuno tra i genitori delle spese straordinari per i figli.
2 Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 15.04.2024 si è costituito in giudizio il resistente che ha contestato gli avversi assunti e dedotto:
- che l'abitazione coniugale è di sua esclusiva proprietà;
- che è venuta meno la coabitazione prevalente dei figli con la madre;
- che vive abitualmente a Viterbo dove studia all'Università ed è solita Per_2 fare rientro nei fine settimana presso la casa paterna;
- che nel mese di settembre del 2023 si è trasferito presso l'abitazione Per_1 del padre per fare ritorno nella casa coniugale alcuni mesi dopo;
- che le condizioni di salute della propria madre si sono aggravate e dal gennaio
2024 risiede presso una RSA;
- che la sorella ha chiesto al resistente un contributo economico di euro 600,00 per continuare a vivere nell'abitazione della loro madre, di cui il resistente è comproprietario;
- che vano è stato il tentativo di trovare un accordo con la ricorrente per consentirgli di vivere nella casa familiare con i figli;
- che contribuisce al pagamento del 50% del canone di locazione dell'abitazione della figlia in Viterbo, oltre le spese;
- che data l'età dei figli contribuisce al loro mantenimento anche in forma diretta mediante versamenti in contante;
- che entrambi i figli hanno delle entrate economiche autonome;
- che nel periodo estivo svolge l'attività di bagnino e percepisce un Per_1 compenso di € 1.800,00 circa al mese;
- che dal giovedì alla domenica lavora come rider con consegne a Per_2 domicilio;
- che la resistente percepisce uno stipendio di euro 2.100,00 circa al mese e gode di benefit aziendali.
3 Tanto dedotto, il resistente ha aderito alla domanda di divorzio e alla declaratoria di autosufficienza economica delle parti ed ha chiesto disporsi in suo favore l'assegnazione della casa coniugale dove risiedere con i figli, non ancora pienamente autonomi economicamente, il mantenimento diretto degli stessi nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, ed in subordine, l'obbligo a suo carico al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 complessivi (150,00 euro ciascuno) per i solo mesi in cui i figli non lavorano, attribuzione dell'80% delle spese straordinarie alla ricorrente in ragione delle migliori condizioni economiche in cui versa rispetto al resistente.
I difensori delle parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473 bis 17
c.p.c. ed hanno insistito nelle loro difese e articolato istanze istruttorie.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che lo è proprietario CP_1 di diversi immobili, che l'immobile in cui vive non è in comproprietà con la sorella, che le spese per l'alloggio della figlia in Viterbo sono da lei interamente Per_2 pagate e ha depositato autodichiarazioni dei figli in cui i medesimi hanno espresso il loro desiderio di continuare a vivere nell'abitazione coniugale con la madre.
Parte resistente ha dedotto che l'immobile dove risiede è di proprietà esclusiva della sorella, che è comproprietario con la stessa di un lastrico solare e che l'abitazione sita nel comune di Sant'Oreste è inagibile e non è utilizzata, che le dichiarazioni dei figli sono state influenzate dai condizionamenti materni e che la quota dell'affitto per l'alloggio della figlia le viene consegnata mensilmente Per_2 in contanti dal padre.
All'udienza del 15.05.2024 sono comparse le parti con i loro difensori ed il
Giudice, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, all'esito dell'ascolto ha adottato i provvedimenti provvisori disponendo, l'assegnazione della casa coniugale alla madre in qualità di genitore collocatario del figlio , Per_1
l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 500,00 al mese a decorrere dal maggio 2024 e con attribuzione diretta della quota alla figlia in quanto dimorante in Viterbo, ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie relative ai figli.
Ritenuta quindi la causa sufficientemente istruita, il Giudice ha fissato udienza di rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c. ed ha onerato le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
Il 30.12.2024 il difensore della ricorrente ha depositato la rinuncia al mandato
4 e successivamente si è costituito in giudizio il nuovo procuratore che si è riportato ai precedenti scritti e ha depositato documentazione.
Con nota del 20.01.2025 parte resistente ha depositato la documentazione reddituale come disposta dal Giudice delegato.
I procuratori delle parti hanno provveduto al depositato delle memorie conclusive di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., hanno precisato le conclusioni, nonché reiterato le loro difese, eccezioni e domande.
Disposta la trattazione cartolare dell'udienza, il Giudice, viste le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno richiamato le conclusioni in atti rassegnate, ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma il 10.05.2003, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sulle domande accessorie si osserva quanto segue.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore in quanto i figli divenuti maggiorenni ancora vi risiedono in via prevalente e non sono economicamente autonomi.
Il resistente, proprietario dell'abitazione familiare, ha dedotto che i figli non vivono più in via prevalente con la madre, poiché studia presso l'Università Per_2 di Viterbo ed il figlio già nel passato aveva vissuto con lui per un breve periodo, sicché ha richiesto l'assegnazione della casa familiare per viverci con la prole.
Ritiene il Collegio che deve essere confermata l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla madre in qualità di genitore collocatario del figlio , che vi Per_1 risiede oramai stabilmente da tempo, costituendo altresì la casa familiare il centro d'interesse affettivo per la figlia studentessa universitaria fuori sede, ove Per_2 rientra nei fine settimana e nelle festività.
5 Sull'assegno di mantenimento a carico del padre
Con la memoria di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha chiesto al Tribunale la conferma dell'importo di euro 250,00 euro per ciascun figlio stabilito dal Giudice delegato con i provvedimenti provvisori a titolo di mantenimento a carico del padre.
Parte resistente ha insistito nella richiesta di mantenimento diretto nei periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e, in via subordinata, ha richiesto una riduzione dell'importo stabilito con la separazione per le maggiori spese sostenute nel tempo ed in previsione di un canone di locazione da dovere corrispondere alla sorella per l'abitazione in cui risiede.
In primo luogo, non può ritenersi ammissibile la documentazione depositata dal resistente con la comparsa di risposta in quanto trattasi di deposito irrituale e tardivo e rispetto al quale non risulta garantito il diritto a contraddittorio con la controparte.
Dalla documentazione reddituale depositata risulta che la ricorrente percepisce mensilmente uno stipendio di circa 2.100,00 euro mensili nonché l'assegno unico per i figli di euro 140,00 circa e abita nella casa coniugale di proprietà dell'ex coniuge al 50% con la madre mentre il resistente ha dichiarato di guadagnare in media circa 1.600,00 euro mensili, di avere un finanziamento di circa 430 euro per acquisto di autovettura, di essere comproprietario con le sorelle di un fienile ed un magazzino a Fiumicino e di un'abitazione a Sant'Oreste, di abitare nella casa della sorella. Dalle buste paga risulta uno stipendio in media di euro 1.700,00 / 1.600,00 euro mensili e risulta documentato il finanziamento di euro 430,00 circa per autovettura nonché risultano redditi lordi dichiarati per l'anno 2023 di euro
26.820,43 e per l'anno 2022 di euro 22.560,38. Va evidenziato che il resistente non ha depositato gli estratti dei conti correnti bancari degli ultimi tre anni ma esclusivamente dell'anno 2024 e che ogni mese risultano versamenti contanti corrispondenti alla retta mensile per il ricovero della madre in RSA. Devono pertanto operare le presunzioni ex art. 116 c.p.c. e 118 c.p.c. dovendo ritenersi che il resistente abbia reso meno agevole la ricostruzione della propria condizione reddituale occultando parzialmente la propria situazione economica.
Deve aggiungersi che è risultato che i figli svolgono lavori solo saltuari, che i compensi percepiti dai medesimi sono insufficienti ad assicurare loro un'autonomia
6 economica e che non vi sono ragioni che possano giustificare una riduzione del mantenimento come chiesto dal resistente.
Il Collegio ritiene, pertanto, di confermare le disposizioni adottate del Giudice delegato in sede di adizione dei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in quanto l'importo di 250,00 euro per ciascun figlio deve ritenersi congruo rispetto alle attuali esigenze di e e proporzionato alla situazione reddituale Per_1 Per_2 dello con decorrenza secondo le condizioni concordate dalle parti in CP_1 sede di separazione, ossia dal mese di gennaio 2018. Infatti, deve rilevarsi che la decorrenza dalla domanda giudiziale rischia di determinare una diminuzione del mantenimento con pregiudizio per i figli non tenendo conto dell'aggiornamento
Istat maturato, per cui in via definitiva si ritiene congrua la conferma integrale delle condizioni separative.
Tale decisione è determinata da una valutazione comparativa che tiene in considerazione le condizioni economiche documentate delle parti, che sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla separazione, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e le esigenze attuali dei figli.
Deve essere confermato inoltre l'obbligo paterno al pagamento diretto delle somme mensili per il suo mantenimento considerata la permanenza settimanale della figlia in Viterbo per gli studi universitari. Per_2
Le spese straordinarie devono, infine, essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le specifiche contenute nel Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva giusto DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022 in relazione allo scaglione per valore indeterminato di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi in ragione della durata del procedimento e delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 85/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 10.05.2003 tra
7 , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato CP_1 civile del Comune all'anno 2003, atto 00867, parte I, serie 01;
2) dispone che le parti provvedano autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Fiumicino (RM) alla via della
Scafa n. 453 alla ricorrente in qualità di genitore Parte_1 collocatario dei figli e maggiorenni non autosufficienti;
Per_1 Per_2
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire Controparte_1 al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre , Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 250,00 al mese per il figlio e un assegno di 250,00 euro al mese direttamente alla figlia Per_1 Per_2 domiciliata in Viterbo, somme da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2018;
5) pone a carico di entrambi i genitori ed in eguale misura al 50% tra loro le spese straordinarie afferenti alla prole secondo le specifiche contenute nel
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
6) dispone a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
7) condanna il resistente alla refusione delle spese Controparte_1 del giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in Parte_1 euro 3.800,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 30 maggio 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 85 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Milita, giusta procura a nuovo difensore in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Fiumicino (RM), rappresentato e difeso dall' avv. Maria Giuseppina Iannella, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 08.05.2025 con trattazione cartolare. I procuratori delle parti hanno depositato le note nei termini assegnati riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti, ed il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.01.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, , premesso che Parte_1 aveva contratto matrimonio con rito civile in Roma il 10.05.2003 con
[...]
e che dalla loro unione erano nati i figli gemelli e CP_1 Per_1 Per_2
(20.09.2003), ha dedotto che in data 29.09.2016 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, che nel frattempo non è ripresa la convivenza, né vi è stata una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- che i figli sono maggiorenni ma non economicamente autonomi;
- che e sono studenti universitari e vivono ancora con la Per_1 Per_2 ricorrente nella casa coniugale assegnata con la separazione;
- che dopo l'emissione della sentenza di separazione la situazione economica delle parti non è mutata;
- che entrambi i coniugi hanno un lavoro e sono economicamente autonomi;
- che nel mese di dicembre del 2017 il resistente ha terminato di pagare il mutuo gravante sull'abitazione coniugale.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto, la dichiarazione di indipendenza economica delle parti,
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, l'obbligo del padre al mantenimento di e pari alla somma concordata in sede di Per_1 Per_2 separazione aggiornata secondo indici ISTAT di euro 582,88 mensili, ripartizione al 50% ciascuno tra i genitori delle spese straordinari per i figli.
2 Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 15.04.2024 si è costituito in giudizio il resistente che ha contestato gli avversi assunti e dedotto:
- che l'abitazione coniugale è di sua esclusiva proprietà;
- che è venuta meno la coabitazione prevalente dei figli con la madre;
- che vive abitualmente a Viterbo dove studia all'Università ed è solita Per_2 fare rientro nei fine settimana presso la casa paterna;
- che nel mese di settembre del 2023 si è trasferito presso l'abitazione Per_1 del padre per fare ritorno nella casa coniugale alcuni mesi dopo;
- che le condizioni di salute della propria madre si sono aggravate e dal gennaio
2024 risiede presso una RSA;
- che la sorella ha chiesto al resistente un contributo economico di euro 600,00 per continuare a vivere nell'abitazione della loro madre, di cui il resistente è comproprietario;
- che vano è stato il tentativo di trovare un accordo con la ricorrente per consentirgli di vivere nella casa familiare con i figli;
- che contribuisce al pagamento del 50% del canone di locazione dell'abitazione della figlia in Viterbo, oltre le spese;
- che data l'età dei figli contribuisce al loro mantenimento anche in forma diretta mediante versamenti in contante;
- che entrambi i figli hanno delle entrate economiche autonome;
- che nel periodo estivo svolge l'attività di bagnino e percepisce un Per_1 compenso di € 1.800,00 circa al mese;
- che dal giovedì alla domenica lavora come rider con consegne a Per_2 domicilio;
- che la resistente percepisce uno stipendio di euro 2.100,00 circa al mese e gode di benefit aziendali.
3 Tanto dedotto, il resistente ha aderito alla domanda di divorzio e alla declaratoria di autosufficienza economica delle parti ed ha chiesto disporsi in suo favore l'assegnazione della casa coniugale dove risiedere con i figli, non ancora pienamente autonomi economicamente, il mantenimento diretto degli stessi nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, ed in subordine, l'obbligo a suo carico al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 complessivi (150,00 euro ciascuno) per i solo mesi in cui i figli non lavorano, attribuzione dell'80% delle spese straordinarie alla ricorrente in ragione delle migliori condizioni economiche in cui versa rispetto al resistente.
I difensori delle parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473 bis 17
c.p.c. ed hanno insistito nelle loro difese e articolato istanze istruttorie.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che lo è proprietario CP_1 di diversi immobili, che l'immobile in cui vive non è in comproprietà con la sorella, che le spese per l'alloggio della figlia in Viterbo sono da lei interamente Per_2 pagate e ha depositato autodichiarazioni dei figli in cui i medesimi hanno espresso il loro desiderio di continuare a vivere nell'abitazione coniugale con la madre.
Parte resistente ha dedotto che l'immobile dove risiede è di proprietà esclusiva della sorella, che è comproprietario con la stessa di un lastrico solare e che l'abitazione sita nel comune di Sant'Oreste è inagibile e non è utilizzata, che le dichiarazioni dei figli sono state influenzate dai condizionamenti materni e che la quota dell'affitto per l'alloggio della figlia le viene consegnata mensilmente Per_2 in contanti dal padre.
All'udienza del 15.05.2024 sono comparse le parti con i loro difensori ed il
Giudice, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, all'esito dell'ascolto ha adottato i provvedimenti provvisori disponendo, l'assegnazione della casa coniugale alla madre in qualità di genitore collocatario del figlio , Per_1
l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 500,00 al mese a decorrere dal maggio 2024 e con attribuzione diretta della quota alla figlia in quanto dimorante in Viterbo, ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie relative ai figli.
Ritenuta quindi la causa sufficientemente istruita, il Giudice ha fissato udienza di rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c. ed ha onerato le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
Il 30.12.2024 il difensore della ricorrente ha depositato la rinuncia al mandato
4 e successivamente si è costituito in giudizio il nuovo procuratore che si è riportato ai precedenti scritti e ha depositato documentazione.
Con nota del 20.01.2025 parte resistente ha depositato la documentazione reddituale come disposta dal Giudice delegato.
I procuratori delle parti hanno provveduto al depositato delle memorie conclusive di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., hanno precisato le conclusioni, nonché reiterato le loro difese, eccezioni e domande.
Disposta la trattazione cartolare dell'udienza, il Giudice, viste le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno richiamato le conclusioni in atti rassegnate, ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma il 10.05.2003, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sulle domande accessorie si osserva quanto segue.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore in quanto i figli divenuti maggiorenni ancora vi risiedono in via prevalente e non sono economicamente autonomi.
Il resistente, proprietario dell'abitazione familiare, ha dedotto che i figli non vivono più in via prevalente con la madre, poiché studia presso l'Università Per_2 di Viterbo ed il figlio già nel passato aveva vissuto con lui per un breve periodo, sicché ha richiesto l'assegnazione della casa familiare per viverci con la prole.
Ritiene il Collegio che deve essere confermata l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla madre in qualità di genitore collocatario del figlio , che vi Per_1 risiede oramai stabilmente da tempo, costituendo altresì la casa familiare il centro d'interesse affettivo per la figlia studentessa universitaria fuori sede, ove Per_2 rientra nei fine settimana e nelle festività.
5 Sull'assegno di mantenimento a carico del padre
Con la memoria di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha chiesto al Tribunale la conferma dell'importo di euro 250,00 euro per ciascun figlio stabilito dal Giudice delegato con i provvedimenti provvisori a titolo di mantenimento a carico del padre.
Parte resistente ha insistito nella richiesta di mantenimento diretto nei periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e, in via subordinata, ha richiesto una riduzione dell'importo stabilito con la separazione per le maggiori spese sostenute nel tempo ed in previsione di un canone di locazione da dovere corrispondere alla sorella per l'abitazione in cui risiede.
In primo luogo, non può ritenersi ammissibile la documentazione depositata dal resistente con la comparsa di risposta in quanto trattasi di deposito irrituale e tardivo e rispetto al quale non risulta garantito il diritto a contraddittorio con la controparte.
Dalla documentazione reddituale depositata risulta che la ricorrente percepisce mensilmente uno stipendio di circa 2.100,00 euro mensili nonché l'assegno unico per i figli di euro 140,00 circa e abita nella casa coniugale di proprietà dell'ex coniuge al 50% con la madre mentre il resistente ha dichiarato di guadagnare in media circa 1.600,00 euro mensili, di avere un finanziamento di circa 430 euro per acquisto di autovettura, di essere comproprietario con le sorelle di un fienile ed un magazzino a Fiumicino e di un'abitazione a Sant'Oreste, di abitare nella casa della sorella. Dalle buste paga risulta uno stipendio in media di euro 1.700,00 / 1.600,00 euro mensili e risulta documentato il finanziamento di euro 430,00 circa per autovettura nonché risultano redditi lordi dichiarati per l'anno 2023 di euro
26.820,43 e per l'anno 2022 di euro 22.560,38. Va evidenziato che il resistente non ha depositato gli estratti dei conti correnti bancari degli ultimi tre anni ma esclusivamente dell'anno 2024 e che ogni mese risultano versamenti contanti corrispondenti alla retta mensile per il ricovero della madre in RSA. Devono pertanto operare le presunzioni ex art. 116 c.p.c. e 118 c.p.c. dovendo ritenersi che il resistente abbia reso meno agevole la ricostruzione della propria condizione reddituale occultando parzialmente la propria situazione economica.
Deve aggiungersi che è risultato che i figli svolgono lavori solo saltuari, che i compensi percepiti dai medesimi sono insufficienti ad assicurare loro un'autonomia
6 economica e che non vi sono ragioni che possano giustificare una riduzione del mantenimento come chiesto dal resistente.
Il Collegio ritiene, pertanto, di confermare le disposizioni adottate del Giudice delegato in sede di adizione dei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in quanto l'importo di 250,00 euro per ciascun figlio deve ritenersi congruo rispetto alle attuali esigenze di e e proporzionato alla situazione reddituale Per_1 Per_2 dello con decorrenza secondo le condizioni concordate dalle parti in CP_1 sede di separazione, ossia dal mese di gennaio 2018. Infatti, deve rilevarsi che la decorrenza dalla domanda giudiziale rischia di determinare una diminuzione del mantenimento con pregiudizio per i figli non tenendo conto dell'aggiornamento
Istat maturato, per cui in via definitiva si ritiene congrua la conferma integrale delle condizioni separative.
Tale decisione è determinata da una valutazione comparativa che tiene in considerazione le condizioni economiche documentate delle parti, che sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla separazione, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e le esigenze attuali dei figli.
Deve essere confermato inoltre l'obbligo paterno al pagamento diretto delle somme mensili per il suo mantenimento considerata la permanenza settimanale della figlia in Viterbo per gli studi universitari. Per_2
Le spese straordinarie devono, infine, essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le specifiche contenute nel Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva giusto DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022 in relazione allo scaglione per valore indeterminato di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi in ragione della durata del procedimento e delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 85/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 10.05.2003 tra
7 , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato CP_1 civile del Comune all'anno 2003, atto 00867, parte I, serie 01;
2) dispone che le parti provvedano autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Fiumicino (RM) alla via della
Scafa n. 453 alla ricorrente in qualità di genitore Parte_1 collocatario dei figli e maggiorenni non autosufficienti;
Per_1 Per_2
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire Controparte_1 al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre , Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 250,00 al mese per il figlio e un assegno di 250,00 euro al mese direttamente alla figlia Per_1 Per_2 domiciliata in Viterbo, somme da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2018;
5) pone a carico di entrambi i genitori ed in eguale misura al 50% tra loro le spese straordinarie afferenti alla prole secondo le specifiche contenute nel
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
6) dispone a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
7) condanna il resistente alla refusione delle spese Controparte_1 del giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in Parte_1 euro 3.800,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 30 maggio 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
8