Articolo 142 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
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15 maggio 1975
Art. 142.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1975