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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 14/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2340/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. DE NISCO VINCENZO ed elettivamente domiciliata in P.ZZA COLA DI
RIENZO, 92 ROMA presso il difensore;
- parte appellante - contro
(C.F. ) ed Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. CP_3 P.IVA_3
- parti appellate contumaci -
in punto: appello avverso la sentenza n. 54/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 14/2/2024, pubblicata il giorno 19/2/2024;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 06/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Controparte_1
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI BOLZANO contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere lo spiegato appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 54/2024 resa dal Giudice di Pace Civile di Bolzano, dott.ssa Giatti, nell'ambito del giudizio N.R.G 3820 /2023, depositata in cancelleria il 14.2.2024 e mai notificata,
pagina 1 di 4 condannare controparti alla rifusione delle spese di lite del primo grado secondo il principio di soccombenza virtuale, ed in base ai noti parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 2 agosto 2023 ex art. 615 c.p.c. avanti al Giudice di Pace di Bolzano
[...]
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. prot. 18789 del Controparte_1
05.6.2023, notificata a mezzo PEC il 17.7.2023 dall'ente di riscossione per conto dell'ente CP_4
creditore Comune di Terracina ed avente ad oggetto sanzioni amministrative al Codice della Strada per un totale di E. 735,00.
Con comparsa di costituzione in primo grado dd. 12 febbraio 2024 dava atto che: “a seguito CP_4 della presentazione del ricorso e di comunicazione da parte dell'Ente, in data 07.02.2024 ha CP_4 provveduto a trasmettere per posta ordinaria comunicazione di discarico della pratica”. chiedeva CP_4 quindi “dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese”.
Con sentenza n. 54/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 14/2/2024, pubblicata il giorno 19/2/2024, veniva dunque dichiarata “cessata la materia del contendere a spese compensate”, appunto “a fronte dell'intervenuto sgravio”.
Con atto di appello dd. 15 Luglio 2024 insorgeva , dolendosi Controparte_1 dell'erronea pronuncia in primo grado in punto spese e domandando, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna delle appellate alla rifusione delle spese di lite, anche relative al primo grado.
All'esito dell'udienza del 6/2/2025, il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, fissava udienza per la discussione orale della causa ex art. 350 bis, comma I, e 281 sexies c.p.c. per il giorno 13/3/2025. In tale sede, sentita la discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexeis, III comma, c.p.c..
2. L'impugnazione è fondata.
2.1. Invero, concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni CP_4
al Codice della Strada per conto del comune di , nella c.d. lettera di discarico (doc. 2 del CP_2
primo grado di parte dà atto di aver “provveduto a discaricare il SOLLECITO COATTIVO N. CP_4
18789 - VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA – TERRACINA” “dopo aver effettuato le opportune verifiche contabili”. In sostanza ammette che, laddove avesse effettuato le verifiche CP_4 contabili anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, la stessa avrebbe senz'altro provveduto al discarico. Pertanto, deve ritenersi che le appellate abbiano dato causa ai costi processuali pagina 2 di 4 del primo grado per tardivo esercizio dei poteri di autotutela (cfr. sul punto Comm. trib. reg. sez.
XXXVIII - Roma, 28/01/2008, n. 279).
2.2. In applicazione del principio di causalità (Cassazione civile sez. II, 28/01/2025, n.1958 – art. 91
c.p.c.), in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite di primo grado sono da porsi a carico delle odierne appellate, in solido tra loro in ragione dell'interesse comune evidenziato dal ruolo di di concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni al CP_4
Codice della Strada per conto del comune di Terracina (art. 97 c.p.c.).
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 0,01 a € 1.100,00) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55 in misura ridotta per le sole fasi svolte di studio, introduzione e decisione, Tab. 1): Euro 200,00 per compenso totale avvocato, nonché spese di contributo unificato e bollo e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre
CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
3. In applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, le domande avanzate nel presente giudizio possono essere decise con la soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, sicché non vanno esaminate tutte le ulteriori questioni proposte.
4. Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché le appellate CP_4
ed il Comune di Terracina vanno condannate in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in ragione
[...]
del comune interesse sopra evidenziato, a rifondere all'appellata le spese del Controparte_1
presente giudizio d'appello che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55 e v. Cassazione civile sez. II, 08/07/2024, n.18561, “ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello”, scaglione di valore da € 0,01 a € 1.100,00) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m.
pagina 3 di 4 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori medi indicati nelle
“tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, in misura ridotta, Tab. 2, per le sole fasi svolte di studio, introduzione e decisione): Euro 380,00 per compenso avvocato, nonché spese di contributo unificato e bollo e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n.
55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 54/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 14/2/2024, pubblicata il giorno 19/2/2024, fermo il resto, così dispone:
- condanna le appellate ed il Comune di Terracina, in solido tra loro, a rifondere ad CP_4 [...]
le spese del giudizio di primo grado che sono liquidate come segue: Euro 200,00 Controparte_1
per compenso totale avvocato, nonché spese di contributo unificato e bollo e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- condanna le appellate ed il Comune di Terracina, in solido tra loro, a rifondere ad CP_4 [...]
le spese del giudizio di appello che sono liquidate come segue: Euro 380,00 per Controparte_1
compenso avvocato, nonché spese di contributo unificato e bollo e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 13/3/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2340/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. DE NISCO VINCENZO ed elettivamente domiciliata in P.ZZA COLA DI
RIENZO, 92 ROMA presso il difensore;
- parte appellante - contro
(C.F. ) ed Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. CP_3 P.IVA_3
- parti appellate contumaci -
in punto: appello avverso la sentenza n. 54/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 14/2/2024, pubblicata il giorno 19/2/2024;
causa trattenuta in decisione all'udienza del 06/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Controparte_1
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI BOLZANO contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere lo spiegato appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 54/2024 resa dal Giudice di Pace Civile di Bolzano, dott.ssa Giatti, nell'ambito del giudizio N.R.G 3820 /2023, depositata in cancelleria il 14.2.2024 e mai notificata,
pagina 1 di 4 condannare controparti alla rifusione delle spese di lite del primo grado secondo il principio di soccombenza virtuale, ed in base ai noti parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 2 agosto 2023 ex art. 615 c.p.c. avanti al Giudice di Pace di Bolzano
[...]
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. prot. 18789 del Controparte_1
05.6.2023, notificata a mezzo PEC il 17.7.2023 dall'ente di riscossione per conto dell'ente CP_4
creditore Comune di Terracina ed avente ad oggetto sanzioni amministrative al Codice della Strada per un totale di E. 735,00.
Con comparsa di costituzione in primo grado dd. 12 febbraio 2024 dava atto che: “a seguito CP_4 della presentazione del ricorso e di comunicazione da parte dell'Ente, in data 07.02.2024 ha CP_4 provveduto a trasmettere per posta ordinaria comunicazione di discarico della pratica”. chiedeva CP_4 quindi “dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese”.
Con sentenza n. 54/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 14/2/2024, pubblicata il giorno 19/2/2024, veniva dunque dichiarata “cessata la materia del contendere a spese compensate”, appunto “a fronte dell'intervenuto sgravio”.
Con atto di appello dd. 15 Luglio 2024 insorgeva , dolendosi Controparte_1 dell'erronea pronuncia in primo grado in punto spese e domandando, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna delle appellate alla rifusione delle spese di lite, anche relative al primo grado.
All'esito dell'udienza del 6/2/2025, il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, fissava udienza per la discussione orale della causa ex art. 350 bis, comma I, e 281 sexies c.p.c. per il giorno 13/3/2025. In tale sede, sentita la discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexeis, III comma, c.p.c..
2. L'impugnazione è fondata.
2.1. Invero, concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni CP_4
al Codice della Strada per conto del comune di , nella c.d. lettera di discarico (doc. 2 del CP_2
primo grado di parte dà atto di aver “provveduto a discaricare il SOLLECITO COATTIVO N. CP_4
18789 - VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA – TERRACINA” “dopo aver effettuato le opportune verifiche contabili”. In sostanza ammette che, laddove avesse effettuato le verifiche CP_4 contabili anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, la stessa avrebbe senz'altro provveduto al discarico. Pertanto, deve ritenersi che le appellate abbiano dato causa ai costi processuali pagina 2 di 4 del primo grado per tardivo esercizio dei poteri di autotutela (cfr. sul punto Comm. trib. reg. sez.
XXXVIII - Roma, 28/01/2008, n. 279).
2.2. In applicazione del principio di causalità (Cassazione civile sez. II, 28/01/2025, n.1958 – art. 91
c.p.c.), in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite di primo grado sono da porsi a carico delle odierne appellate, in solido tra loro in ragione dell'interesse comune evidenziato dal ruolo di di concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni al CP_4
Codice della Strada per conto del comune di Terracina (art. 97 c.p.c.).
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 0,01 a € 1.100,00) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55 in misura ridotta per le sole fasi svolte di studio, introduzione e decisione, Tab. 1): Euro 200,00 per compenso totale avvocato, nonché spese di contributo unificato e bollo e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre
CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
3. In applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, le domande avanzate nel presente giudizio possono essere decise con la soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, sicché non vanno esaminate tutte le ulteriori questioni proposte.
4. Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché le appellate CP_4
ed il Comune di Terracina vanno condannate in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in ragione
[...]
del comune interesse sopra evidenziato, a rifondere all'appellata le spese del Controparte_1
presente giudizio d'appello che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55 e v. Cassazione civile sez. II, 08/07/2024, n.18561, “ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello”, scaglione di valore da € 0,01 a € 1.100,00) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m.
pagina 3 di 4 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori medi indicati nelle
“tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, in misura ridotta, Tab. 2, per le sole fasi svolte di studio, introduzione e decisione): Euro 380,00 per compenso avvocato, nonché spese di contributo unificato e bollo e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n.
55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 54/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 14/2/2024, pubblicata il giorno 19/2/2024, fermo il resto, così dispone:
- condanna le appellate ed il Comune di Terracina, in solido tra loro, a rifondere ad CP_4 [...]
le spese del giudizio di primo grado che sono liquidate come segue: Euro 200,00 Controparte_1
per compenso totale avvocato, nonché spese di contributo unificato e bollo e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- condanna le appellate ed il Comune di Terracina, in solido tra loro, a rifondere ad CP_4 [...]
le spese del giudizio di appello che sono liquidate come segue: Euro 380,00 per Controparte_1
compenso avvocato, nonché spese di contributo unificato e bollo e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 13/3/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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