Ordinanza cautelare 29 marzo 2023
Improcedibile
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6052 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06052/2025REG.PROV.COLL.
N. 02127/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2023, proposto dal sig. TO D’Amico, rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 161/2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Consigliere Michele Tecchia e uditi per le parti gli Avvocati Maurizio Avagliano (su delega di Marco Senatore) e Giuliana Senatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado, l’odierno appellante ha impugnato un atto di accertamento di inottemperanza ex art. 31, comma 4, del T.U. Edilizia e il conseguente provvedimento (sconosciuto nel numero e nella data), recante applicazione della sanzione pecuniaria ex comma 4-bis art. 31 d.P.R. n. 380/2001), entrambi adottati dal Comune appellato;
2. Il Comune di Cava de’ Tirreni si era ritualmente costituito in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
3. Con la sentenza appellata, il T.A.R. per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, ha accolto soltanto in parte il ricorso.
4. Con l’odierno atto di appello, pertanto, l’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte che lo ha visto soccombente. Il Comune appellato si è costituito in resistenza anche nel giudizio di appello.
5. Con atto depositato in data 27 aprile 2025, l’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
6. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025, pertanto, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
7. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’art. 35, la cui rubrica reca « pronunce di rito », dispone che il ricorso è dichiarato « improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione » (comma 1, lett. c.).
Il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se, pertanto, la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto.
La natura in rito della sentenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO