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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.12002/2023
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 CP_3
4 Controparte_4
5 CP_5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 CP_8
8 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Verbale di causa Udienza 12.03.2025 alle ore 14,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia Si riporta al CP_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza.
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12002/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12002 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 CP_3
4 Controparte_4
5 Controparte_11
6 Controparte_7
7 CP_8
8 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 12.03..2025
I. Con ricorso depositato in data 28.08.2023
1. , brasiliano, nato il [...], in [...]/SC, Brasile, codice Controparte_1 fiscale , residente in [...], 103, IM/SC, Brasile, C.F._1
CAP 89.120-000;
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/SC, Controparte_2
Brasile, codice fiscale , residente in [...], 103, C.F._2
IM/SC, Brasile, CAP 89.120-000, rappresentato dal padre Controparte_1 precedentemente qualificato, e dalla madre brasiliana, nata il Persona_1
26/10/1977,in Porto Alegre/RS,Brasile, codice fiscale , residente in C.F._3
Rua Portugal, 246, IM/SC, Brasile, CAP 89.120-000;
3. , brasiliano, nato il [...], in [...]/SC, Brasile, codice CP_3 fiscale , residente nella località di Ribeirão Ferro, S/N, Zona Rural, C.F._4
IT VO/SC, Brasile, CAP 89.124-000;
4. , brasiliana, nata il [...], in [...]/SC, Brasile, codice Controparte_4 fiscale , residente nella località di Ribeirão Ferro, S/N, Zona Rural, C.F._5
IT VO/SC, Brasile, CAP 89.124-000;
5. , brasiliana, nata il [...], in Controparte_11
IM/SC, Brasile, codice fiscale , residente in [...], 51, C.F._6
IM/SC, Brasile, CAP 89.120-000;
6. brasiliana, nata il [...], in Controparte_7
Guajará-Mirim/RO, Brasile, codice fiscale , residente in [...]C.F._7
Maestri, 61, IM/SC, Brasile, CAP 89.120-000;
7. , brasiliano, nato il [...], in [...]/SC, Brasile, codice CP_8 fiscale , residente in [...], 155, NA/SC, Brasile, CAP C.F._8
89.012-190
8. , brasiliano, nato il [...], in [...]/SC, Brasile, codice Controparte_9 fiscale , residente in [...], 478, NA/SC, Brasile, CAP C.F._9
89.031-040
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_10 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , , Controparte_1 Controparte_2
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_11
e
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9
), sono cittadini italiani dalla nascita, in rag ione della sussistenza di tutti i
[...] requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e per esso Controparte_10 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata ipotesi di conte stazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte dei ricorrenti:
Dott. Giovanni Calasso 3
a) In conformità a quanto disposto dalla Circolare del Ministero degli Interni K 28.1 dell'08/04/1991, ORDINARE, al Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei ricorrenti, né questi ultimi hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in base a quanto previsto dall'art. 7 della
Legge n. 555 del 1912 e successive modifiche.
Con riserva di produrre ulteriori documenti e prove e con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2
AT (provincia di Treviso), in data 05/02/1869 il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano;
NT o ( aveva contratto matrimonio con Persona_2 Persona_2 Persona_3
nella città di Indaial (Brasile),in data 21/04/1907 e, successivamente, nuovo
[...] matrimonio con nella città di Indaial (Brasile),in data 01/04/1914. Persona_4
-dall'unione tra e era nato: Persona_2 Persona_3
• data 16/06/1899, nella città di Indaial (Brasile) il quale aveva Persona_5 contratto matrimonio con nella città di NA (Brasile),in data Persona_6 16/06/1923. Dall'unione coniugale era nato:
in data 11/08/1925, nella città di Rio dos Cedros (Brasile) Persona_7 il quale aveva contratto matrimonio con , in data 11/06/1949, Persona_8 nella città di IM (Brasile) e dall'unione coniugale erano nati:
✓ in data 26/01/1953 ,nella città di Rio dos Cedros CP_8
(Brasile) il quale aveva contratto matrimonio con , in Per_9 data 13/09/1974, nella città di IM (Brasile), e dall'unione coniugale erano nati:
❖ in data 29/06/1978,nella città di IM Controparte_1
(Brasile) il quale aveva contratto matrimonio con
[...]
in data 16/07/2004, nella città di IM Persona_1 (Brasile) per poi divorziare nella città di IM (Brasile), in data 14/09/2011. Dall'unione coniugale tra CP_1
e era nato:
[...] Persona_10
▪ in data 02/12/2006, nella Controparte_2 città di IM (Brasile).
Dall'unione tra e Controparte_1 Controparte_12 era nato: in Persona_11 data24/06/2009,.
❖ in data 17/08/1983, nella città di CP_9 CP_9
IM (Brasile)
aveva contratto nuovo matrimonio con NE IN CP_8 Bunn, in data 03/07/2009,nella città di NA (Brasile).
✓ in data 15/02/1956, nella città di Rio dos Persona_12
Dott. Giovanni Calasso 4
Cedros (Brasile) che aveva contratto matrimonio con CP_13
in data 09/11/1979,nella città di IM (Brasile) e
[...] dall'unione coniugale era nata:
❖ in data 14/08/1984, nella Controparte_7 città di Guajará-Mirim (Brasile) che aveva contratto matrimonio con in data Persona_13 09/11/2011,nella città di IM (Brasile). Dall'unione coniugale tra e Controparte_7 [...] erano nati: Persona_13
▪ in data 05/08/2013, nella città di Persona_14
NA (Brasile)
▪ in data 02/03/2017, nella Persona_15 città di Indaial (Brasile)
✓ in data 24/02/1959, nella città di Rio dos Cedros CP_3
(Brasile) che aveva contratto matrimonio con , in Persona_16 data 24/05/1985,nella città di IM (Brasile). Dall'unione coniugale tra e erano nati: CP_3 Controparte_14
❖ in data 06/09/1986, nella città di Controparte_4
IM (Brasile)
❖ in data 31/07/1988, nella città di CP_11 Controparte_11
IM (Brasile) che aveva contratto matrimonio con
[...]
, in data 06/02/2015, nella città di Persona_17
IT VO (Brasile). Dall'unione coniugale tra
[...] e Controparte_11 [...] erano nati: Controparte_15
▪ in data Persona_18
05/11/2018, nella città di NA (Brasile)
▪ in data Persona_19
18/09/2022, nella città di NA (Brasile)
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento riservandosi le conclusioni all'esito dell'istruttoria
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha
Dott. Giovanni Calasso 5
determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_10 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino nato a [...] Persona_2 della AT (provincia di Treviso), in data 05/02/1869
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_10 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_10 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Dott. Giovanni Calasso 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 12.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7