Articolo 2 della Legge 19 novembre 1984, n. 951
Articolo 1
Versione
6 febbraio 1985
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 17 all'accordo stesso.

Entrata in vigore il 6 febbraio 1985