CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/06/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
419/2023 R.G
Promosso da
(C.F. ) in persona dell'Avv. Valeria Parte_1 P.IVA_1
Mancinelli, in qualità di Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sgrignuoli
Appellante
Contro
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Ferdinando di Puglia (FG) il 06/11/1961, residente in [...]
Montagnola n. 81, rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Galeazzi
Appellato
Ancona, pubblicata in data 11/11/2022
CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,
-In via principale: in accoglimento del presente atto di appello, annullare, revocare ovvero riformare la sentenza n. 1292/2022 del
Tribunale di Ancona, resa nel giudizio R.G. n. 3375/2018, pubblicata in data 11/11/2022 e non notificata, e per l'effetto rigettare integralmente ogni domanda svolta dal IG. contro il Controparte_1
per tutte le ragioni enunciate con i motivi di Parte_1 appello;
-In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra esposte, ridurre la richiesta di risarcimento di in ragione della preponderante responsabilità del Controparte_1 medesimo nella causazione del sinistro;
In rito: voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, per le causali in narrativa, valutare l'opportunità di espletare una Ctu cinematica sui luoghi e sulla possibile dinamica del sinistro di cui è causa.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e restituzione di quanto in base ad esse pagato.
Per l'appellato:
1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte;
2) Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre accessori di Legge (15% spese generali, 4% CAP, 22% IVA). FATTI DI CAUSA
Il sig. ha adito il Tribunale di Ancona per far accertare Controparte_1
e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione comunale in ordine alla produzione del sinistro occorsogli in data 02/08/2014, alle ore 13.45 circa, ad lungo Via Montacuto, all'altezza del civico Pt_1
95/b, allorquando, mentre si trovava alla guida del ciclomotore tg.
DW09680, di proprietà del IG. , insieme alla moglie Controparte_2
IG.ra (quale terza trasportata), transitando per Via del Parte_2
Castellano, nel percorrere la discesa successiva alla salita
Montespaccato "a causa di una buca nell'asfalto insidiosa e non visibile al conducente, poiché posta subito dopo un avvallamento anomalo della strada", cadeva a terra, riportando lesioni personali.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda, condannando il a risarcire al Parte_1 CP_1 il danno subito quantificato in euro 8845.00 oltre che al pagamento delle spese di lite.
Il ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si è costituito l'appellato , chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado, nella parte in cui, nell'ascrivergli la responsabilità esclusiva ex art 2051 cc, ha omesso di considerare che la condotta del danneggiato, in presenza di una buca sita sulla banchina stradale e, quindi, in zona dove lo stesso non avrebbe dovuto transitare, peraltro ben visibile, abbia interrotto il nesso causale, costituendo causa esclusiva del sinistro occorso.
Con il secondo, terzo e quarto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore abbia fornito la prova del fatto, quando, in realtà, non è emersa in maniera chiara la dinamica del sinistro, che veniva ritenuta provata solo in base alla testimonianza della moglie dell'attore, NO , Pt_2 terza trasportata sul motociclo e, quindi, incapace a testimoniare, peraltro, in contrasto con le ulteriori prove offerte dalle parti.
Con il quinto motivo di appello, il ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata laddove il Tribunale ha dato rilievo alle relazioni in atti redatte dai Carabinieri intervenuti che, non avendo assistito al fatto, si fondano solo ed esclusivamente sul dichiarato del . CP_1
Con il sesto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado laddove, il Tribunale, nella determinazione del quantum, ha liquidato, anche in assenza di prova, il danno morale.
I primi cinque motivi, stante la loro evidente connessione, devono essere esaminati congiuntamente.
Ritiene la Corte che, pur prescindendo dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla NO , terza trasportata sul motociclo condotto dal Pt_2
e, come tale, incapace a testimoniare, avendo subito lesioni CP_1 documentate dalle fotografie in atti a seguito del sinistro (si veda, al riguardo, Cass civile sez. VI, 17/07/2019, n.19121, che, condivisibilmente, ha statuito che un soggetto trasportato che ha subito danni in seguito ad un sinistro stradale è ritenuto sempre incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo astrattamente titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'esito della lite, tale da giustificarne l'intervento, quand'anche abbia già ottenuto il risarcimento), sia stata fornita, nel giudizio di primo grado, la prova di cui l'attore era onerato, prova che consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e che questo deriva dalla cosa in custodia.
Invero, è pacifico e non contestato, oltre che comprovato dalla documentazione, anche medica in atti, che l'evento dannoso si sia verificato e che lo stesso sia stato cagionato dalla presenza di una buca sull'asfalto che provocava la caduta a terra dell'appellato e della terza trasportata (si vedano, in tal senso, anche le dichiarazioni rese da abitante nei pressi dei luoghi di causa ed intervenuto Testimone_1 nell'immediatezza a soccorso dei motociclisti) ed alcun dubbio sussiste in merito al luogo in cui si è verificato l'incidente di cui trattasi, avendo l'appellante allegato che la caduta si verificava nei pressi del civico 95,
a causa di una buca, di cui forniva documentazione fotografica, circostanza confermata anche dai carabinieri intervenuti (cfr dichiarazioni di ) che hanno riscontrato la presenza della CP_3 buca, provvedendo a misurarla ed accertando che la stessa aveva dimensioni pari a 40 centimetri per un metro e venti.
La presenza della buca emerge, poi, dalla stessa relazione prodotta dalla difesa dell'appellante, confermata in udienza da colui che l'ha redatta (cfr. dichiarazioni di che ha riferito di aver Testimone_2 effettuato un sopralluogo dopo i fatti e di aver accertato che, nei pressi del civico 95, nelle immediate vicinanze di un chiusino (percepibile anche dalle fotografie prodotte in primo grado dall'appellante) sono visibili “tracce di recenti ripristini, forse anche di buche e di avvallamenti”. Deve, quindi, ritenersi che il , attore nel primo grado di CP_1 giudizio, abbia fornito la prova sullo stesso gravante, atteso che è pacifico che, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n.18518).
E' allora a carico del custode, odierno appellante, l'onere della prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito, che può consistere anche nella condotta del danneggiato, dovendosi, però, prescindere da quanto allegato dal in merito al posizionamento della buca, Pt_1 atteso che il fatto la buca di cui si discute si trovava nella banchina e, quindi, in zona in cui l'appellato non avrebbe dovuto transitare, non vale ad escludere la responsabilità, atteso che, in virtù del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine devono considerarsi parte delle strade medesime e, perciò, soggette allo stesso regime di demanialità, in forza della presunzione iuris tantum posta dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, all. f. (Cass. n.
12759/1991), con la conseguenza che la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada si estende anche agli elementi accessori e alle pertinenze (Cass. n. 9547/2015) e che, quindi, l'ente pubblico ha l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione anche la zona non asfaltata, posta a livello tra i margini della carreggiata stradale ed i limiti della sede stradale, definita banchina (Cass. n. 203/2002; Cass. n. 10577/1993) che non deve presentare per l'utente insidie o trabocchetti, con conseguente imputabilità alla P.A. dei danni che ne sono derivati (Cass. n.
2707/1997). In altri termini, l'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia concerne non solo la sede stradale, ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata ed i limiti della sede stradale, tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della P.A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati (Cassazione civile sez. III,
09/07/2021, (ud. 28/09/2020, dep. 09/07/2021), n.19610; Cass.,
14/3/2006, n. 5445, e, conformemente, Cass., 4/10/2013, n. 22755 e
Cass., 12/7/2018, n. 18125).
Ciò posto, come si evince dal compendio fotografico in atti, il dislivello della strada che ha provocato la caduta del motociclista costituiva
(nonostante la luce naturale nell'occasione presente), in ragione della morfologia, della allocazione (immediatamente vicina alla sede stradale),delle caratteristiche cromatiche (identiche al resto del manto regolare circostante) e del contesto spaziale ad essa immediatamente attiguo, una anomalia della strada pericolosa (in quanto idonea, per le descritte caratteristiche, a provocare l'inciampo dei pedoni e/o dei motociclisti che vi passassero sopra), non segnalata né transennata
(circostanze pacifiche).
Deve, quindi, ritenersi che, nella specie, anche l'infortunato abbia tenuto una condotta di non perfetta attenzione nel servirsi della strada de qua e che tale negligenza abbia concorso a determinarne la caduta
(incidendo sulla rovinosità della stessa e sulle conseguenze dannose prodottesi): infatti, la considerazione comparata del fatto che il sinistro si è verificato in un luogo nell'occasione risultato regolarmente illuminato dalla luce naturale (era il 2 agosto alle ore 14.30, in una giornata non piovosa), che il dissestamento, per come visibile dalle fotografie in atto, era di dimensioni abbastanza importanti con la conseguenza che, verosimilmente, non è stato visto dall'appellato per disattenzione o perché intento solo a guardare innanzi a sé senza verificare con cura le condizioni della strada che stava impegnando, fa ritenere che la causazione dello stesso debba ascriversi anche a colpa dell'appellato che – con maggiore attenzione – avrebbe potuto attenuare la pericolosità dell'insidia, la repentinità della perdita di equilibrio e la dannosità delle conseguenze che ne derivarono.
Pertanto, tenendo conto delle summenzionate risultanze, della stessa posizione della buca, sita in zona pertinenziale alla strada, ma comunque al di fuori della carreggiata, nell'inevitabile approssimazione della ricostruzione a posteriori della dinamica del sinistro, quest'ultimo può ascriversi per il 75% all'appellato e per il 25% all'appellante (per il principio per cui, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode, nella valutazione dell'apporto causale fornito dalla vittima alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011).
Passando allora alla disamina del sesto motivo di appello concernente la somma liquidata dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno, il contesta il fatto che, nella determinazione del Parte_1 quantum, si sia fatto riferimento al cd punto pesante previsto dalle tabelle di Milano in assenza di prova in merito alla ricorrenza di un danno morale. Deve preliminarmente osservarsi che, per costante giurisprudenza, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. civ. n. 6444/2023;
Cass civ. n. 23469 del 2018).
Con riferimento alla liquidazione del “danno morale”, di cui si discute nel presente giudizio, si rileva che questo consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico;
è stato precisato, a tale riguardo, che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico"
e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. (Cass. civ. n. 26985/2023 ed altre citate in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che il ricorso alla prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento); è stato, altresì, evidenziato che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (Cass. civ. n. 25164/2020).
Proprio per adeguarsi a tali indicazioni, le versioni delle Tabelle di
Milano da ultimo elaborate hanno modificato anche graficamente la veste delle tabelle prevedendo due separati tipi di punto, il punto c.d. leggero, privo di liquidazione del danno morale, e il punto c.d. pesante, già inclusivo del danno morale.
Orbene, la natura delle lesioni patite consistite, tra l'altro, nella presenza di cicatrici sulla regione labiale, idonee a creare un pregiudizio estetico oltre che nell'avulsione di un dente e la lesione di un altro elemento dentale, già comprova che il ha subito un dolore CP_1 nell'animo, suscettibile di essere separatamente risarcito, dovendosi, quindi, sul punto, confermare la valutazione fatta dal primo giudice, con conseguente rigetto del motivo di appello.
Ne discende che, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato per come sopra quantificato (in misura del 75%), prendendo quale base di calcolo i parametri individuati dal primo giudice non censurati dalle parti, la somma che dovrà essere riconosciuta al CP_1 ammonta ad euro 2211.37 (75 % di 8845.50), oltre interessi come stabiliti dal primo giudice.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, è pacifico che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cassazione civile sez. III, 26/03/2025, n.8040).
Ne discende che le spese del doppio grado di giudizio seguiranno la soccombenza del previa compensazione nella Parte_1 misura di due terzi.
Le stesse si liquidano sulla base dei valori medi per ciascuna fase processuale con riferimento al decisum e non al disputatum.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n.419/2023, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
accerta che il sinistro di cui è causa è ascrivibile al Parte_1 appellante ex art. 2051 c.c., con il concorso di colpa del 75% dell'appellato ex art. 1227 c.c..
condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al Parte_1 risarcimento del danno patito da a seguito del sinistro Controparte_1 di cui è causa, che liquida in complessivi euro €. 2211.37 già all'attualità oltre agli interessi legali come stabiliti nella sentenza di primo grado conferma nel resto la sentenza impugnata
Condanna il appellante al rimborso delle spese del doppio Pt_1 grado di giudizio che, previa compensazione nella misura di un due terzi, liquida nel residuo, per il primo grado, in euro 638.00 per compensi ed in euro 67.25 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge e per il presente grado di giudizio, in euro 728.00 per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico