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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 30/2024
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente estensore
Dott. Bora Anna Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n. 30 Ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da
Parte_1
, , in persona del legale rappresentante
[...] Parte_2
pro-tempore dott. (P.I. ), rappresentato e Parte_3 P.IVA_1
difeso dagli AVV. VITO IORIO e LUIGI CASALE
APPELLANTE
contro
1 (C.F. - P.I. ), quale società Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
incorporante di (C.F. – P.I. Controparte_2 P.IVA_4
), nella persona dei legali rappresentanti sia congiuntamente sia P.IVA_3
disgiuntamente, il Presidente p.t. Ing. e l'Amministratore Controparte_3
Delegato p.t. rappresentata e difesa dall'AVV. DAVIDE STIPA CP_4
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 454/2023 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno, pubblicata il 10 luglio 2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, per tutti i motivi esposti in narrativa, ogni contraria istanza disattesa e respinta riformare la parte della sentenza impugnata nella parte in cui viola il principio di cui all'art. 112 c.p.c. con lo stralcio di ogni parte relativa ad accertamenti e dichiarazioni su motivi di opposizione non proposti e per l'effetto riformare la
condanna alle spese ponendola ad esclusivo carico della convenuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio per entrambi i gradi”;
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, respingere l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di lite relative al presente grado”
FATTI DI CAUSA
2 Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 615, comma 1 e 617, comma 1, c.p.c e contestuale domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo notificato l'8/04/2022, la Piceno Consind -
Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell'Arso del Tesino
(d'ora in avanti ) citava in giudizio la per sentir Parte_1 Controparte_1
dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto di precetto notificatole in data
1/4/2022, previo accertamento della inefficacia del titolo esecutivo, rappresentato da un lodo arbitrale reso esecutivo dal Tribunale di Ascoli Piceno con decreto del 18.3.2022, deducendo che il lodo non avrebbe potuto essere reso esecutivo in quanto esso non ea stato preceduto dal necessario deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici.
Si costituiva l' deducendo l'infondatezza e pretestuosità della Controparte_1
domanda attorea.
Nelle more del giudizio di opposizione, la Corte di Appello di Ancona con ordinanza del 17 giugno 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli, respingeva la richiesta di riconoscimento dell'esecutività del lodo, ex art. 825
c.p.c.
La costituitasi dopo l'interruzione del processo per morte del Controparte_1
procuratore, dava atto del provvedimento di revoca dell'esecutività del lodo e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La si opponeva alla Parte_1
compensazione delle spese legali.
3 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava cessata la materia del contendere ed, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dichiarava compensate per 1/3 le spese di lite e condannava la società al pagamento, in favore dell'opponente, dei restanti 2/3 delle Controparte_1
spese di giudizio, liquidate per l'intero con riferimento alla fase di merito in €
34.403,35, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap e con riferimento al procedimento cautelare in € 6.000,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Avverso tale decisione proponeva appello la denunciando la Parte_1
violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., per avere il Giudice di primo grado disposto la parziale compensazione delle spese di giudizio fondando la soccombenza parziale dell'impugnante sulla base di motivi di opposizione dalla medesima non proposti.
Si costituiva in giudizio la contestando l'atto di appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appellante censura il capo della sentenza di primo grado che, nel decidere circa la soccombenza virtuale delle parti, ha disposto la parziale compensazione delle spese di lite.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il primo giudice ha fondato la parziale soccombenza sul rigetto di ragioni di nullità che non erano state poste a fondamento dell'opposizione, nonché sull'infondatezza della domanda
4 subordinata il cui esame era assorbito dalla fondatezza della domanda principale: oggetto del giudizio di primo grado era esclusivamente la domanda di accertamento della validità del lodo notificato come titolo esecutivo cui veniva apposta illegittimamente l'omologa considerato il mancato previo deposito presso la corte arbitrale ed ogni ulteriore valutazione del Giudice di primo grado integrava una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il motivo è fondato.
La questione che si pone, che attiene alla rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale in corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, ai fini della decisione da adottare e delle conseguenti ricadute in ordine alla liquidazione delle spese di lite, è stata regolata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25478 del 2021, con la quale è stato affermato il principio di diritto, secondo cui "in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di
convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con
l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in
relazione ai soli motivi originari di opposizione".
5 Orbene il principale motivo di opposizione proposto dall'odierna appellante è risultato fondato, come statuito, con pronuncia definitiva resa in separato giudizio, dalla Corte d'Appello di Ancona, che ha rigettato la richiesta di riconoscimento di esecutività del lodo ex art. 825 cpc, in quanto azionato in violazione dell'art. 209 nn. 12 e 13 d. Lgs. 50/2016, mentre l'ulteriore motivo
(relativo alla carenza di legittimazione ad agire di per il recupero CP_2
delle competenze del collegio arbitrale) era stato proposto solo in via subordinata.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione, la cui fondatezza è stata affermata con statuizione definitiva, e che era stato specificamente contestato dalla resistente, odierna appellata, aveva dunque efficacia assorbente del secondo motivo, espressamente proposto in subordine.
Le altre ragioni di nullità del lodo, meramente enunciate nell'atto di opposizione, ma senza alcun approfondimento, non erano state invece poste a fondamento della domanda di nullità ed inefficacia del precetto notificato.
In applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, non appaiono dunque sussistenti i presupposti per la disposta compensazione, seppur parziale delle spese di lite, ed, in revoca della sentenza impugnata, la va condannata al pagamento per intero delle spese del giudizio CP_1
di primo grado nella misura stabilita dal primo giudice.
Quanto alle spese del presente grado, in cui la materia del contendere (ed il conseguente valore della causa) è limitata al capo sulle spese di lite, le stesse, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
454/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 10 luglio 2023, proposto da Piceno Consind - Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del
Tronto, nei confronti di disattesa ogni Parte_2 Controparte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
In parziale revoca della sentenza impugnata, condanna alla CP_1
refusione, per intero, a Piceno Consind - Consorzio di sviluppo industriale delle
Valli del Tronto, dell' - delle spese del giudizio di primo grado, Parte_2
come liquidate dal primo giudice.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado, che CP_1
liquida in 5.777,00 €, di cui 777,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
7
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente estensore
Dott. Bora Anna Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n. 30 Ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da
Parte_1
, , in persona del legale rappresentante
[...] Parte_2
pro-tempore dott. (P.I. ), rappresentato e Parte_3 P.IVA_1
difeso dagli AVV. VITO IORIO e LUIGI CASALE
APPELLANTE
contro
1 (C.F. - P.I. ), quale società Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
incorporante di (C.F. – P.I. Controparte_2 P.IVA_4
), nella persona dei legali rappresentanti sia congiuntamente sia P.IVA_3
disgiuntamente, il Presidente p.t. Ing. e l'Amministratore Controparte_3
Delegato p.t. rappresentata e difesa dall'AVV. DAVIDE STIPA CP_4
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 454/2023 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno, pubblicata il 10 luglio 2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, per tutti i motivi esposti in narrativa, ogni contraria istanza disattesa e respinta riformare la parte della sentenza impugnata nella parte in cui viola il principio di cui all'art. 112 c.p.c. con lo stralcio di ogni parte relativa ad accertamenti e dichiarazioni su motivi di opposizione non proposti e per l'effetto riformare la
condanna alle spese ponendola ad esclusivo carico della convenuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio per entrambi i gradi”;
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, respingere l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di lite relative al presente grado”
FATTI DI CAUSA
2 Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 615, comma 1 e 617, comma 1, c.p.c e contestuale domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo notificato l'8/04/2022, la Piceno Consind -
Consorzio di Sviluppo Industriale delle Valli del Tronto, dell'Arso del Tesino
(d'ora in avanti ) citava in giudizio la per sentir Parte_1 Controparte_1
dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto di precetto notificatole in data
1/4/2022, previo accertamento della inefficacia del titolo esecutivo, rappresentato da un lodo arbitrale reso esecutivo dal Tribunale di Ascoli Piceno con decreto del 18.3.2022, deducendo che il lodo non avrebbe potuto essere reso esecutivo in quanto esso non ea stato preceduto dal necessario deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici.
Si costituiva l' deducendo l'infondatezza e pretestuosità della Controparte_1
domanda attorea.
Nelle more del giudizio di opposizione, la Corte di Appello di Ancona con ordinanza del 17 giugno 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli, respingeva la richiesta di riconoscimento dell'esecutività del lodo, ex art. 825
c.p.c.
La costituitasi dopo l'interruzione del processo per morte del Controparte_1
procuratore, dava atto del provvedimento di revoca dell'esecutività del lodo e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La si opponeva alla Parte_1
compensazione delle spese legali.
3 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava cessata la materia del contendere ed, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dichiarava compensate per 1/3 le spese di lite e condannava la società al pagamento, in favore dell'opponente, dei restanti 2/3 delle Controparte_1
spese di giudizio, liquidate per l'intero con riferimento alla fase di merito in €
34.403,35, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap e con riferimento al procedimento cautelare in € 6.000,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Avverso tale decisione proponeva appello la denunciando la Parte_1
violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., per avere il Giudice di primo grado disposto la parziale compensazione delle spese di giudizio fondando la soccombenza parziale dell'impugnante sulla base di motivi di opposizione dalla medesima non proposti.
Si costituiva in giudizio la contestando l'atto di appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appellante censura il capo della sentenza di primo grado che, nel decidere circa la soccombenza virtuale delle parti, ha disposto la parziale compensazione delle spese di lite.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il primo giudice ha fondato la parziale soccombenza sul rigetto di ragioni di nullità che non erano state poste a fondamento dell'opposizione, nonché sull'infondatezza della domanda
4 subordinata il cui esame era assorbito dalla fondatezza della domanda principale: oggetto del giudizio di primo grado era esclusivamente la domanda di accertamento della validità del lodo notificato come titolo esecutivo cui veniva apposta illegittimamente l'omologa considerato il mancato previo deposito presso la corte arbitrale ed ogni ulteriore valutazione del Giudice di primo grado integrava una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il motivo è fondato.
La questione che si pone, che attiene alla rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale in corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, ai fini della decisione da adottare e delle conseguenti ricadute in ordine alla liquidazione delle spese di lite, è stata regolata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25478 del 2021, con la quale è stato affermato il principio di diritto, secondo cui "in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di
convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con
l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in
relazione ai soli motivi originari di opposizione".
5 Orbene il principale motivo di opposizione proposto dall'odierna appellante è risultato fondato, come statuito, con pronuncia definitiva resa in separato giudizio, dalla Corte d'Appello di Ancona, che ha rigettato la richiesta di riconoscimento di esecutività del lodo ex art. 825 cpc, in quanto azionato in violazione dell'art. 209 nn. 12 e 13 d. Lgs. 50/2016, mentre l'ulteriore motivo
(relativo alla carenza di legittimazione ad agire di per il recupero CP_2
delle competenze del collegio arbitrale) era stato proposto solo in via subordinata.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione, la cui fondatezza è stata affermata con statuizione definitiva, e che era stato specificamente contestato dalla resistente, odierna appellata, aveva dunque efficacia assorbente del secondo motivo, espressamente proposto in subordine.
Le altre ragioni di nullità del lodo, meramente enunciate nell'atto di opposizione, ma senza alcun approfondimento, non erano state invece poste a fondamento della domanda di nullità ed inefficacia del precetto notificato.
In applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, non appaiono dunque sussistenti i presupposti per la disposta compensazione, seppur parziale delle spese di lite, ed, in revoca della sentenza impugnata, la va condannata al pagamento per intero delle spese del giudizio CP_1
di primo grado nella misura stabilita dal primo giudice.
Quanto alle spese del presente grado, in cui la materia del contendere (ed il conseguente valore della causa) è limitata al capo sulle spese di lite, le stesse, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
454/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 10 luglio 2023, proposto da Piceno Consind - Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del
Tronto, nei confronti di disattesa ogni Parte_2 Controparte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
In parziale revoca della sentenza impugnata, condanna alla CP_1
refusione, per intero, a Piceno Consind - Consorzio di sviluppo industriale delle
Valli del Tronto, dell' - delle spese del giudizio di primo grado, Parte_2
come liquidate dal primo giudice.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado, che CP_1
liquida in 5.777,00 €, di cui 777,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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