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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17184 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. PP Di SA - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. ssa Maria Pia De NZ - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12197 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 20120; trattenuta in decisione all'udienza dell'20.03.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
TRA
c.f. , residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, c.f. , residente in [...], c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
residente in [...], c.f. CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
, residente in [...] Parte_5 [...]
residente in [...] questo ultimo in persona del suo C.F._5 procuratore speciale nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Pantaleo n.66 c.f. , giusta procura generale a rogito del Notaio CodiceFiscale_6 Per_1 in data 03.12.18 rep.9287 racc.5375, (doc.n.1) tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via dei
Monti Parioli n.46, presso lo studio dell'Avv.to Raniero Trinchieri
-opponenti
CONTRO
e per essa, quale mandataria, e per essa Controparte_2 CP_3 [...] con gli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio Controparte_4
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni:
PARTI OPPONENTI:
IN VIA PRELIMINARE
A) Accertare e dichiarare che la convenuta si i è tardivamente costituita in giudizio e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla banca nella sua comparsa di costituzione;
B) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della in relazione alla CP_3 posizione oggetto della presente controversia atteso che la stessa non rientra tra le posizioni cedute da a;
CP_3
C) Rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto inammissibili improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto
NEL MERITO
D) Accertare e dichiarare nullo, illegittimo e comunque infondato in fatto e diritto il decreto ingiuntivo n. 24737/19, rg. n 15634/19, emesso dal Tribunale di Roma in data 14.12.19, attesa la nullità del contratto di conto corrente azionato alla per violazione dell'art. lo 117 TUB in CP_6 quanto richiede il pagamento di interessi e spese non pattuite e di cui, comunque, non è stata fornita idonea prova della loro esistenza, per le motivazioni diffusamente enunciate nella parte espositiva dell'atto di citazione e della memoria 183 n.
1. cpc, che devono qui intendersi riportate e trascritte e per l'effetto revocarlo;
E) Accertare e dichiarare nullo, illegittimo e comunque infondato in fatto e diritto il decreto ingiuntivo n. 24737/19, rg. n 15634/19, emesso dal Tribunale di Roma in data 14.12.19, atteso
l'assoluto difetto di prova in ordine all'esistenza del credito azionato per le motivazioni diffusamente enunciate nella parte espositiva dell'atto di citazione e della memoria 183 n.
1.cpc, che devono qui intendersi riportate e trascritte e per l'effetto revocarlo;
F) Accertare e dichiarare che la CA ha applicato ai rapporti finanziari intercorsi con la interessi e/o commissioni e/o spese non dovute per assenza e/o nullità delle Parte_6 relative pattuizioni e/o per usurarietà degli interessi concretamente applicati dalla banca, ovvero ha posto in essere operazioni contabili nulle e/o inefficaci come diffusamente illustrato nella parte espositiva dell'atto di opposizione e della memoria 183 n.
1.cpc con ogni consequenziale statuizione al riguardo anche per quanto attiene la compensazione totale e/o parziale delle somme indebitamente versate dalla a titolo di interessi, commissioni e spese non Parte_6 dovute con l'eventuale credito azionato dalla CA nel presente giudizio;
G) Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni azionante dalla banca nei confronti degli odierni opponenti per violazione della cd Legge Antitrust e per l'effetto revocare il decreto oggetto della presente opposizione;
H) In ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito per come azionato dalla per le motivazione espressamente indicate degli scritti difensivi in atti con ogni CP_6 consequenziale statuizione al riguardo;
I) Condannare la al pagamento delle spese competenze ed onorari afferenti il presente CP_6 giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Raniero Trinchieri:
J) Concedere i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi
PARTE OPPOSTA:
In via preliminare:
concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 24737/2019 - R.G. n. 15634/2019 emesso dal Tribunale di Roma in favore di e per essa Controparte_2 [...] non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta Controparte_4 soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c..
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare i Sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(in persona del suo procuratore speciale al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 [...]
e per essa della somma di euro Controparte_2 Controparte_4
56.078,43 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
147/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri Parte_1 Parte_2 Pt_3
e ( di seguito per brevità “gli opponenti”) proponevano
[...] Parte_4 Parte_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24737/19, emesso da questo Tribunale in data 14.12.19, con cui si ingiungeva agli odierni opponenti di pagare, in qualità di fideiussori della
[...] in solido tra loro, la complessiva somma di € 56.078,43, oltre interessi Parte_6 convenzionali e spese legali in favore della (di seguito per brevità la ) CP_3 CP_6 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
In particolare gli opponenti lamentavano: 1) il difetto del requisito di forma scritta ab substaniam, con violazione 117 TUB e quindi la non debenza degli importi richiesti a titolo di spese e competenze;
2) la mancanza di prova in ordine alla sua sussistenza del credito azionato;
3) la inesistenza parziale del credito per violazione delle norme di cui alla c.d. legge antiusura con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi spese e commissioni;
4) la nullità delle fideiussioni azionate per violazione della c.d. legge antitrust.
Si costituiva tardivamente parte opposta, contestando tutte le avverse pretese e chiedendo la conferma del decreto opposto per le argomentazioni dedotte, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe al presente provvedimento.
Negata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU tecnico contabile. all'udienza del 20.03.25, tenutasi sempre in forma scritta, dopo la precisazione delle conclusioni la causa veniva assunta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Le domande degli odierni opponenti sono infondate ad eccezione di quella volta far accertare la violazione dell'art. 117 TUB per mancata forma scritta ad substantiam.
Preliminarmente le parti opponenti deducono la tardività della costituzione di parte opposta e la conseguente inammissibilità della domanda da questa spiegata e dai primi qualificata come domanda riconvenzionale, per violazione degli art. 166 e 167 c.p.c..
L'eccezione non coglie nel segno e va rigettata. Infatti parte opposta così ha formulato la propria domanda: “nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare i Sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(in persona del suo procuratore speciale al pagamento in favore della
[...] Controparte_1 convenuta opposta della somma di euro 56.078,43 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”, così limitandosi a chiedere il rigetto dell'avversa domanda degli opponenti, senza introdurre alcuna domanda riconvenzionale. Invero, sarebbe occorsa domanda riconvenzionale laddove l'opposto non si fosse limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea, ma avesse ampliato il thema decidendum, chiedendo al giudice l'emissione di un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole alla controparte.
Ciò non si è verificato nel caso di specie dove la richiesta, in via subordinata, di condanna degli opponenti al pagamento del quantum dovuto e ingiunto, non amplia in alcun modo il thema decidendum, ponendosi solo come richiesta di condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta in sede monitoria.
D'altronde è corretto il richiamo giurisprudenziale di parte opposta secondo cui “il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere qualificato come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente
(cfr. Cass. 18/04/2006, n. 8955)”.
Parimenti, infondata, è l'eccezione attorea volta a far valere la carenza di legittimazione ad agire della per difetto di prova della intervenuta cessione del credito oggetto del presente CP_3 giudizio.
Al riguardo basti osservare che parte opposta ha provato che ha acquistato il Controparte_2 credito azionato in monitorio, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 con la dando comunicazione di detta Controparte_7 cessione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23
Dicembre 2017 - Parte Seconda n. 151 (cfr. DOC. 3 fascicolo monitorio).
Pertanto, deve ritenersi che sia l'attuale titolare del credito in forza del Controparte_2 contratto di cessione del 20 dicembre 2017, pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1
e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 23 dicembre 2017 - Parte Seconda n. 151, pubblicazione con la quale risulta assolto anche l'onere di comunicazione della cessione (nel DOC. n. 3 del fascicolo monitorio si legge infatti: “ (l'"Acquirente") comunica di aver acquistato pro soluto, ai Controparte_2 sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da Controparte_7
("MP" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici
[...] in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017;
(v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n.
278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi
Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti MP")”.
L'assunto è coerente con quanto riconosciuto in sede di giurisprudenza di legittimità ove si ritiene che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)” Cfr. Corte di cassazione Sez. I, ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Venendo al merito della controversia, merita accoglimento l'eccezione degli odierni opponenti volti a far valere il mancato rispetto della forma scritta ad substantiam inviolazione dell'art. 117 TUB con conseguente non debenza degli importi dovuti e somme addebitate a titolo di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di tutte le voci di costo applicate dalla banca al rapporto de quo.
Parte opposta non è stata in grado, infatti, di soddisfare l'onere della prova su di sé incombente sul punto limitandosi a depositare (doc. n. 3) il contratto di conto corrente n. 16708 che risulta però privo di qualunque sottoscrizione.
Orbene, l'art. 117 TUB statuisce che “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. La violazione della norma in esame per mancato rispetto della forma scritta appare chiaramente anche dalle risultanze della CTU disposta che questo giudice ritiene chiare, attendibili e condivisibili, secondo cui ““In merito alla documentazione mancante si sottolinea come il sottoscritto abbia individuato il mancato deposito, nel fascicolo telematico, dei seguenti documenti, in particolare:
• condizioni economiche firmate del conto corrente n. 16708.02 intercorso tra la
[...]
e la banca;
Parte_6 Controparte_7
• variazioni dei tassi di interesse applicati. A tale proposito, nel corso degli anni, sono state individuate delle variazioni dei tassi, come riportato nella seguente tabella,……Ebbene, dalla tabella emerge come i tassi siano variati nel corso degli anni ma che a tali variazioni non corrisponda alcuna comunicazione scritta da parte della banca.”
E ancora: “in particolare si ricorda come le condizioni economiche del contratto presente agli atti non fossero firmate pertanto gli interessi e le spese addebitate non risultino correttamente pattuite ad avviso dello scrivente. (…) Ebbene, a tale proposito si evidenzia come in seguito ai ricalcoli il conto presenti un saldo finale pari ad € -35.989,13 in luogo del saldo di € -56.657,50 (comprensivo dell'addebito degli € 17,07 riportati nell' ultimo scalare) per una differenza di € 20.668,37 a favore dei clienti della banca”.
Ne consegue la non debenza tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione, che lo stesso CTU ha provveduto ad espungere dal ricalcolo giungendo alla seguente conclusione: “si evidenzia come in seguito ai ricalcoli il conto presenti un saldo finale pari ad € -35.989,13 in luogo del saldo di € -56.657,50
(comprensivo dell' addebito degli € 17,07 riportati nell' ultimo scalare) per una differenza di €
20.668,37 a favore dei clienti della banca”.
Gli opponenti hanno poi contestato la presunta carenza ed incompletezza dei documenti prodotti dalla parte opposta in sede monitoria, sostenendo l'inidoneità dell'estratto conto ex art. 50 TUB prodotto ai fini della prova del credito.
Tale eccezione non può essere accolta in quanto l'estratto conto ex art. 50 TUB è idoneo, per espressa previsione normativa, a costituire prova scritta del credito, soprattutto in fase di cognizione sommaria quale è quella monitoria.
La norma, invero, prevede che “La CA d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Deve desumersene l'idoneità della produzione dell'estratto conto ex art. 50 TUB, come nel caso di specie, ai fini della prova del credito, pur se con le precisazioni necessarie in relazione a quanto accertato in sede di CTU, la quale ha consentito, per le ragioni già esposte, di ricalcolare il saldo negativo per un importo pari a euro 35.989,13 in luogo di quello ingiunto pari a euro 56.657,50.
Da ultimo gli opponenti invocano la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte per violazione della disciplina antitrust.
La domanda degli opponenti non può essere accolta in quanto gli stessi hanno omesso sia di invocare la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. sia di chiedere la nullità solamente parziale della fideiussione stipulata.
Quanto al primo punto si evidenzia che l'art. 1957 c.c. afferma che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Trattandosi di una eccezione che per costante giurisprudenza non può essere rilevato d'ufficio ma deve essere eccepita ad istanza di parte l'omissione di tale condotta da parte degli opponenti non consente di esaminare tale profilo. Nel caso di specie, non avendo, infatti, gli opponenti, dedotto la decadenza, non è possibile accogliere la domanda di nullità per violazione della disciplina antitrust, sicché la banca opposta può dirsi decaduta dal diritto di procedere per conseguire il proprio credito.
Parimenti, con riguardo al secondo punto, la domanda di parte opponente risulta non accoglibile in quanto la stessa ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo in toto, senza invocare la nullità parziale ex art. 1914 c.c. della polizza fideiussoria stipulata.
Come noto, infatti, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 hanno, stabilito il principio secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Trattandosi di nullità necessariamente parziale in quanto riguardante le singole clausole e non l'intera polizza, è necessario che il fideiussore formuli apposita domanda in tal senso, non potendo invece essere accolta la domanda di nullità totale della polizza né dichiarabile d'ufficio la nullità parziale in luogo della richiesta totale poiché trattasi di domande diverse, la prima conservativa, la seconda caducatoria, con conseguente violazione del principio della domanda (cfr. sul punto Cass.
Sez. un. sent. n. 26242/2014). Da ultimo non appare fondata la domanda volta a ottenere l'accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati dalla banca in quanto gli odierni opponenti non hanno soddisfatto l'onere probatorio su di essi gravante né alcunché al riguardo è emerso in sede di CTU.
D'altronde occorre evidenziare come le istanze rappresentate dagli opponenti risultano in tal senso già tutelate dal ricalcolo effettuato dal CTU e accolto da questo giudice che ha provveduto ad espungere “…tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino alla sua estinzione” consentendo di ritenere che a seguito dei “ricalcoli il conto presenti un saldo finale pari ad € -35.989,13 in luogo del saldo di € -56.657,501 (cfr. all. 2) per una differenza di € 20.668,37 a favore dei clienti della banca”.
Per quanto detto le domande degli odierni opponenti devono essere rigettate, ad eccezione di quella volta a far valere la nullità per difetto di forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati al pagamento dell'importo ricalcolato pari a euro 35.989,13 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel modo che segue: per il giudizio monitorio si liquidano, come da decreto ingiuntivo, euro 1.630 per compensi oltre a euro 460, 00 per esborsi, IVA e accessori di legge a carico degli odierni opponenti in solido e a favore di parte opposta;
per il presente grado di giudizio, in ragione della parziale fondatezza del credito ingiunto si dispone la compensazione delle spese di giudizio, liquidate per euro 7.000 più accessori di legge nella misura di 2/3 a carico degli odierni opponenti in solido e di 1/3 a carico di parte opposta. Le spese di CTU sono compensate al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-accerta l'esistenza del credito vantato da parte opposta nella misura di euro 35.989,13 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo
- condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento a favore di parte opposta dell'importo di euro 35.989,13, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- condanna le parti al pagamento delle spese di lite e di CTU come da motivazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2015
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Maria Pia De NZ PP Di SA
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Claudio Volpe, Mot.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. PP Di SA - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. ssa Maria Pia De NZ - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12197 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 20120; trattenuta in decisione all'udienza dell'20.03.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
TRA
c.f. , residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, c.f. , residente in [...], c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
residente in [...], c.f. CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
, residente in [...] Parte_5 [...]
residente in [...] questo ultimo in persona del suo C.F._5 procuratore speciale nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Pantaleo n.66 c.f. , giusta procura generale a rogito del Notaio CodiceFiscale_6 Per_1 in data 03.12.18 rep.9287 racc.5375, (doc.n.1) tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via dei
Monti Parioli n.46, presso lo studio dell'Avv.to Raniero Trinchieri
-opponenti
CONTRO
e per essa, quale mandataria, e per essa Controparte_2 CP_3 [...] con gli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio Controparte_4
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni:
PARTI OPPONENTI:
IN VIA PRELIMINARE
A) Accertare e dichiarare che la convenuta si i è tardivamente costituita in giudizio e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla banca nella sua comparsa di costituzione;
B) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della in relazione alla CP_3 posizione oggetto della presente controversia atteso che la stessa non rientra tra le posizioni cedute da a;
CP_3
C) Rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto inammissibili improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto
NEL MERITO
D) Accertare e dichiarare nullo, illegittimo e comunque infondato in fatto e diritto il decreto ingiuntivo n. 24737/19, rg. n 15634/19, emesso dal Tribunale di Roma in data 14.12.19, attesa la nullità del contratto di conto corrente azionato alla per violazione dell'art. lo 117 TUB in CP_6 quanto richiede il pagamento di interessi e spese non pattuite e di cui, comunque, non è stata fornita idonea prova della loro esistenza, per le motivazioni diffusamente enunciate nella parte espositiva dell'atto di citazione e della memoria 183 n.
1. cpc, che devono qui intendersi riportate e trascritte e per l'effetto revocarlo;
E) Accertare e dichiarare nullo, illegittimo e comunque infondato in fatto e diritto il decreto ingiuntivo n. 24737/19, rg. n 15634/19, emesso dal Tribunale di Roma in data 14.12.19, atteso
l'assoluto difetto di prova in ordine all'esistenza del credito azionato per le motivazioni diffusamente enunciate nella parte espositiva dell'atto di citazione e della memoria 183 n.
1.cpc, che devono qui intendersi riportate e trascritte e per l'effetto revocarlo;
F) Accertare e dichiarare che la CA ha applicato ai rapporti finanziari intercorsi con la interessi e/o commissioni e/o spese non dovute per assenza e/o nullità delle Parte_6 relative pattuizioni e/o per usurarietà degli interessi concretamente applicati dalla banca, ovvero ha posto in essere operazioni contabili nulle e/o inefficaci come diffusamente illustrato nella parte espositiva dell'atto di opposizione e della memoria 183 n.
1.cpc con ogni consequenziale statuizione al riguardo anche per quanto attiene la compensazione totale e/o parziale delle somme indebitamente versate dalla a titolo di interessi, commissioni e spese non Parte_6 dovute con l'eventuale credito azionato dalla CA nel presente giudizio;
G) Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni azionante dalla banca nei confronti degli odierni opponenti per violazione della cd Legge Antitrust e per l'effetto revocare il decreto oggetto della presente opposizione;
H) In ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito per come azionato dalla per le motivazione espressamente indicate degli scritti difensivi in atti con ogni CP_6 consequenziale statuizione al riguardo;
I) Condannare la al pagamento delle spese competenze ed onorari afferenti il presente CP_6 giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Raniero Trinchieri:
J) Concedere i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi
PARTE OPPOSTA:
In via preliminare:
concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 24737/2019 - R.G. n. 15634/2019 emesso dal Tribunale di Roma in favore di e per essa Controparte_2 [...] non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta Controparte_4 soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c..
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare i Sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(in persona del suo procuratore speciale al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 [...]
e per essa della somma di euro Controparte_2 Controparte_4
56.078,43 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
147/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri Parte_1 Parte_2 Pt_3
e ( di seguito per brevità “gli opponenti”) proponevano
[...] Parte_4 Parte_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24737/19, emesso da questo Tribunale in data 14.12.19, con cui si ingiungeva agli odierni opponenti di pagare, in qualità di fideiussori della
[...] in solido tra loro, la complessiva somma di € 56.078,43, oltre interessi Parte_6 convenzionali e spese legali in favore della (di seguito per brevità la ) CP_3 CP_6 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
In particolare gli opponenti lamentavano: 1) il difetto del requisito di forma scritta ab substaniam, con violazione 117 TUB e quindi la non debenza degli importi richiesti a titolo di spese e competenze;
2) la mancanza di prova in ordine alla sua sussistenza del credito azionato;
3) la inesistenza parziale del credito per violazione delle norme di cui alla c.d. legge antiusura con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi spese e commissioni;
4) la nullità delle fideiussioni azionate per violazione della c.d. legge antitrust.
Si costituiva tardivamente parte opposta, contestando tutte le avverse pretese e chiedendo la conferma del decreto opposto per le argomentazioni dedotte, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe al presente provvedimento.
Negata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU tecnico contabile. all'udienza del 20.03.25, tenutasi sempre in forma scritta, dopo la precisazione delle conclusioni la causa veniva assunta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Le domande degli odierni opponenti sono infondate ad eccezione di quella volta far accertare la violazione dell'art. 117 TUB per mancata forma scritta ad substantiam.
Preliminarmente le parti opponenti deducono la tardività della costituzione di parte opposta e la conseguente inammissibilità della domanda da questa spiegata e dai primi qualificata come domanda riconvenzionale, per violazione degli art. 166 e 167 c.p.c..
L'eccezione non coglie nel segno e va rigettata. Infatti parte opposta così ha formulato la propria domanda: “nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare i Sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(in persona del suo procuratore speciale al pagamento in favore della
[...] Controparte_1 convenuta opposta della somma di euro 56.078,43 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”, così limitandosi a chiedere il rigetto dell'avversa domanda degli opponenti, senza introdurre alcuna domanda riconvenzionale. Invero, sarebbe occorsa domanda riconvenzionale laddove l'opposto non si fosse limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea, ma avesse ampliato il thema decidendum, chiedendo al giudice l'emissione di un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole alla controparte.
Ciò non si è verificato nel caso di specie dove la richiesta, in via subordinata, di condanna degli opponenti al pagamento del quantum dovuto e ingiunto, non amplia in alcun modo il thema decidendum, ponendosi solo come richiesta di condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta in sede monitoria.
D'altronde è corretto il richiamo giurisprudenziale di parte opposta secondo cui “il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere qualificato come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente
(cfr. Cass. 18/04/2006, n. 8955)”.
Parimenti, infondata, è l'eccezione attorea volta a far valere la carenza di legittimazione ad agire della per difetto di prova della intervenuta cessione del credito oggetto del presente CP_3 giudizio.
Al riguardo basti osservare che parte opposta ha provato che ha acquistato il Controparte_2 credito azionato in monitorio, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 con la dando comunicazione di detta Controparte_7 cessione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23
Dicembre 2017 - Parte Seconda n. 151 (cfr. DOC. 3 fascicolo monitorio).
Pertanto, deve ritenersi che sia l'attuale titolare del credito in forza del Controparte_2 contratto di cessione del 20 dicembre 2017, pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1
e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 23 dicembre 2017 - Parte Seconda n. 151, pubblicazione con la quale risulta assolto anche l'onere di comunicazione della cessione (nel DOC. n. 3 del fascicolo monitorio si legge infatti: “ (l'"Acquirente") comunica di aver acquistato pro soluto, ai Controparte_2 sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da Controparte_7
("MP" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici
[...] in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017;
(v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n.
278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi
Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti MP")”.
L'assunto è coerente con quanto riconosciuto in sede di giurisprudenza di legittimità ove si ritiene che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)” Cfr. Corte di cassazione Sez. I, ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Venendo al merito della controversia, merita accoglimento l'eccezione degli odierni opponenti volti a far valere il mancato rispetto della forma scritta ad substantiam inviolazione dell'art. 117 TUB con conseguente non debenza degli importi dovuti e somme addebitate a titolo di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di tutte le voci di costo applicate dalla banca al rapporto de quo.
Parte opposta non è stata in grado, infatti, di soddisfare l'onere della prova su di sé incombente sul punto limitandosi a depositare (doc. n. 3) il contratto di conto corrente n. 16708 che risulta però privo di qualunque sottoscrizione.
Orbene, l'art. 117 TUB statuisce che “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. La violazione della norma in esame per mancato rispetto della forma scritta appare chiaramente anche dalle risultanze della CTU disposta che questo giudice ritiene chiare, attendibili e condivisibili, secondo cui ““In merito alla documentazione mancante si sottolinea come il sottoscritto abbia individuato il mancato deposito, nel fascicolo telematico, dei seguenti documenti, in particolare:
• condizioni economiche firmate del conto corrente n. 16708.02 intercorso tra la
[...]
e la banca;
Parte_6 Controparte_7
• variazioni dei tassi di interesse applicati. A tale proposito, nel corso degli anni, sono state individuate delle variazioni dei tassi, come riportato nella seguente tabella,……Ebbene, dalla tabella emerge come i tassi siano variati nel corso degli anni ma che a tali variazioni non corrisponda alcuna comunicazione scritta da parte della banca.”
E ancora: “in particolare si ricorda come le condizioni economiche del contratto presente agli atti non fossero firmate pertanto gli interessi e le spese addebitate non risultino correttamente pattuite ad avviso dello scrivente. (…) Ebbene, a tale proposito si evidenzia come in seguito ai ricalcoli il conto presenti un saldo finale pari ad € -35.989,13 in luogo del saldo di € -56.657,50 (comprensivo dell'addebito degli € 17,07 riportati nell' ultimo scalare) per una differenza di € 20.668,37 a favore dei clienti della banca”.
Ne consegue la non debenza tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione, che lo stesso CTU ha provveduto ad espungere dal ricalcolo giungendo alla seguente conclusione: “si evidenzia come in seguito ai ricalcoli il conto presenti un saldo finale pari ad € -35.989,13 in luogo del saldo di € -56.657,50
(comprensivo dell' addebito degli € 17,07 riportati nell' ultimo scalare) per una differenza di €
20.668,37 a favore dei clienti della banca”.
Gli opponenti hanno poi contestato la presunta carenza ed incompletezza dei documenti prodotti dalla parte opposta in sede monitoria, sostenendo l'inidoneità dell'estratto conto ex art. 50 TUB prodotto ai fini della prova del credito.
Tale eccezione non può essere accolta in quanto l'estratto conto ex art. 50 TUB è idoneo, per espressa previsione normativa, a costituire prova scritta del credito, soprattutto in fase di cognizione sommaria quale è quella monitoria.
La norma, invero, prevede che “La CA d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Deve desumersene l'idoneità della produzione dell'estratto conto ex art. 50 TUB, come nel caso di specie, ai fini della prova del credito, pur se con le precisazioni necessarie in relazione a quanto accertato in sede di CTU, la quale ha consentito, per le ragioni già esposte, di ricalcolare il saldo negativo per un importo pari a euro 35.989,13 in luogo di quello ingiunto pari a euro 56.657,50.
Da ultimo gli opponenti invocano la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte per violazione della disciplina antitrust.
La domanda degli opponenti non può essere accolta in quanto gli stessi hanno omesso sia di invocare la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. sia di chiedere la nullità solamente parziale della fideiussione stipulata.
Quanto al primo punto si evidenzia che l'art. 1957 c.c. afferma che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Trattandosi di una eccezione che per costante giurisprudenza non può essere rilevato d'ufficio ma deve essere eccepita ad istanza di parte l'omissione di tale condotta da parte degli opponenti non consente di esaminare tale profilo. Nel caso di specie, non avendo, infatti, gli opponenti, dedotto la decadenza, non è possibile accogliere la domanda di nullità per violazione della disciplina antitrust, sicché la banca opposta può dirsi decaduta dal diritto di procedere per conseguire il proprio credito.
Parimenti, con riguardo al secondo punto, la domanda di parte opponente risulta non accoglibile in quanto la stessa ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo in toto, senza invocare la nullità parziale ex art. 1914 c.c. della polizza fideiussoria stipulata.
Come noto, infatti, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 hanno, stabilito il principio secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Trattandosi di nullità necessariamente parziale in quanto riguardante le singole clausole e non l'intera polizza, è necessario che il fideiussore formuli apposita domanda in tal senso, non potendo invece essere accolta la domanda di nullità totale della polizza né dichiarabile d'ufficio la nullità parziale in luogo della richiesta totale poiché trattasi di domande diverse, la prima conservativa, la seconda caducatoria, con conseguente violazione del principio della domanda (cfr. sul punto Cass.
Sez. un. sent. n. 26242/2014). Da ultimo non appare fondata la domanda volta a ottenere l'accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati dalla banca in quanto gli odierni opponenti non hanno soddisfatto l'onere probatorio su di essi gravante né alcunché al riguardo è emerso in sede di CTU.
D'altronde occorre evidenziare come le istanze rappresentate dagli opponenti risultano in tal senso già tutelate dal ricalcolo effettuato dal CTU e accolto da questo giudice che ha provveduto ad espungere “…tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino alla sua estinzione” consentendo di ritenere che a seguito dei “ricalcoli il conto presenti un saldo finale pari ad € -35.989,13 in luogo del saldo di € -56.657,501 (cfr. all. 2) per una differenza di € 20.668,37 a favore dei clienti della banca”.
Per quanto detto le domande degli odierni opponenti devono essere rigettate, ad eccezione di quella volta a far valere la nullità per difetto di forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati al pagamento dell'importo ricalcolato pari a euro 35.989,13 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel modo che segue: per il giudizio monitorio si liquidano, come da decreto ingiuntivo, euro 1.630 per compensi oltre a euro 460, 00 per esborsi, IVA e accessori di legge a carico degli odierni opponenti in solido e a favore di parte opposta;
per il presente grado di giudizio, in ragione della parziale fondatezza del credito ingiunto si dispone la compensazione delle spese di giudizio, liquidate per euro 7.000 più accessori di legge nella misura di 2/3 a carico degli odierni opponenti in solido e di 1/3 a carico di parte opposta. Le spese di CTU sono compensate al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-accerta l'esistenza del credito vantato da parte opposta nella misura di euro 35.989,13 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo
- condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento a favore di parte opposta dell'importo di euro 35.989,13, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- condanna le parti al pagamento delle spese di lite e di CTU come da motivazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2015
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Maria Pia De NZ PP Di SA
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Claudio Volpe, Mot.