Sentenza 14 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/11/2022, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2022
N. 01786/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2018, proposto da
DI D’AR, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- della nota del Direttore dell’Agenzia delle Dogane di Taranto prot. n. 2018/8127 RU del 16.05.2018;
- del verbale di operazioni compiute e constatazione prot. n. 2018/5032 RU del 19.03.2018;
- della nota prot. n. 451980/17 del 17.07.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, è impugnato il provvedimento in epigrafe indicato (nota del Direttore dell’Agenzia delle Dogane di Taranto prot. n. 2018/8127 RU del 16.05.2018), con cui l’Amministrazione intimata ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente ex art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 374/1990, in relazione alla previsione di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione ( “La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento” ).
1.1. A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha dedotto i seguenti ordini di censura: I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 374/1990. Eccesso di potere per illogicità, difetto d’istruttoria, carenza di motivazione, sviamento del fine pubblico, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, arbitrarietà, manifesta ingiustizia” . II. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 374/1990 e della L. n. 241/90. Eccesso di potere per illogicità, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, sviamento del fine pubblico, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, arbitrarietà, manifesta ingiustizia” ; III. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 374/1990 e della L. n. 241/90. Eccesso di potere per illogicità, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, sviamento del fine pubblico, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, arbitrarietà, manifesta ingiustizia” .
1.2. Si è costituita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, depositando nel prosieguo del giudizio relazione difensiva con annessa documentazione.
2. All’udienza di smaltimento del 20.10.2022 la causa è stata riservata in decisione.
3. Con i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica, il Sig. D’AR stigmatizza la violazione del disposto di cui all’art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 374/1990, lamentando che l’Agenzia resistente, anziché esprimere il proprio parere esclusivamente sulle opere di ampliamento oggetto di sanatoria, ha erroneamente considerato tutto il fabbricato, ivi inclusa la parte di immobile preesistente e regolarmente assentita.
3.1. Inoltre, nella prospettazione attorea, la suddetta norma non impone che la vigilanza della linea doganale debba essere garantita esclusivamente per mezzo di vie pubbliche, essendo possibile assicurare il raggiungimento alla battigia anche attraverso accessi privati; in particolare, la parte assume che, nella specie, l’attività di vigilanza possa tranquillamente essere esercitata dal vicino Circolo Velico della Marina Militare, oltreché dal limitrofo Hotel IN (ora Hotel UR ), attraverso un varco autorizzato dalla stessa Agenzia resistente.
3.2. Infine, ad avviso del ricorrente la disposizione di legge deve essere interpretata in via evolutiva, valutando la presenza degli elementi di transitabilità, controllabilità ed osservabilità anche alla luce delle innovazioni tecnologiche di cui si è dotata la Guardia di Finanza nel corso degli ultimi decenni.
4. Così compendiate le doglianze formulate da parte ricorrente, reputa il Collegio che il ricorso meriti accoglimento in relazione ai dedotti vizi di erronea presupposizione e di difetto di istruttoria in cui è incorsa la P.A., in quanto – come si evince dallo stesso tenore letterale del provvedimento impugnato – l’Amministrazione ha erroneamente presupposto che la richiesta di autorizzazione riguardasse “il fabbricato” e non, invece, le sole opere eseguite in assenza di titolo edificatorio (riguardanti, per quel che qui interessa, l’ampliamento del piano terra e del piano primo, attraverso un aumento volumetrico dell’edificio sia sul lato nord che sul lato est), per le quali il ricorrente ha richiesto il permesso di costruire in sanatoria.
5. Invero, è incontestato in atti che le opere realizzate dal ricorrente consistono in un aumento della superficie di un immobile edificato nei primi anni del ’900 e regolarmente assentito, consistente in un prolungamento della sagoma a piano terra di circa 50 cm. sul lato nord e di circa 90 cm. sul lato est.
5.1. Tale incremento plano-volumetrico non sembra determinare una significativa variazione della consistenza dei luoghi rispetto alla precedente situazione di fatto, anche alla luce della circostanza che la transitabilità verso la linea demaniale è tuttora garantita dalla presenza, in aderenza al fabbricato del ricorrente, di una rampa carrabile, di proprietà di terzi, utilizzata per accedere dalla strada pubblica all’area retrostante l’immobile in questione (v. planimetrie e rilievi fotografici depositati in atti dal ricorrente).
5.2. Si deve inoltre soggiungere che l’Amministrazione - a fondamento del diniego qui impugnato – ha addotto la circostanza che “il Circolo Velico della Marina Militare ‘Giacomo Cavaliere’, vicino ma non adiacente al civico nr. 48 di Viale Virgilio, non è da considerarsi area pubblica che consenta il libero accesso alla battigia, al fine del corretto e regolare esercizio dell’attività di vigilanza doganale” , mentre l’art. 19, comma 1, del D. Lgs. 374/1990 non prescrive in alcun punto che la vigilanza della linea doganale debba essere garantita esclusivamente per mezzo di vie pubbliche, essendo invece possibile assicurare il raggiungimento alla battigia anche attraverso accessi privati.
5.3. La predetta disposizione normativa si limita infatti a statuire che “ È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione ”.
6. Per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO