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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 657/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 657/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 9 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. SCOTTO CINZIA Parte_1
Per e Per Controparte_1 [...]
nessuno Controparte_1
L'avv. Scotto si riporta alla nota depositata in data 5.05.2025 e chiede la concessione di un termine per note. Chiede di potere produrre documenti sopravvenuti relativi alla semilibertà e all'affidamento in prova ai servizi sociali concessi al ricorrente, essendo già stata revocata l'ostatività, in considerazione delle peculiarità del caso del ricorrente;
esibisce, in cartaceo, le ordinanze del Tribunale di
Sorveglianza di Firenze dell'8.04.2025, relativa all'affidamento in prova del ricorrente ai servizi sociali, e del 30.04.2024, in materia di accertamento della collaborazione.
Per il resto, si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 657/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOTTO Parte_1 C.F._1
CINZIA e dell'avv. GHINASSI PIETRO, con elezione di domicilio in VIA MALPIGHI 51 52100
AREZZO, presso il difensore avv. SCOTTO CINZIA PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE
[...] P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE, domiciliato ex lege in VIA DEGLI ARAZZIERI N. 4, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, ha esposto: Parte_1
1) di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_2
, con decorrenza dal 1.09.2021, in qualità di collaboratore scolastico, in servizio presso
[...]
l'I.S. SE ZI di Firenze (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
2) che, in data 18.07.2023, all'esito dell'avviato procedimento disciplinare, gli veniva notificato il
Cont provvedimento n. 4615 del , Ambito Controparte_1
Territoriale di Firenze, Ufficio per i procedimenti disciplinari, con il quale gli veniva comminata la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di 2 mesi, ex art. 13, comma 9, 1), lett. e), 2016-2018, per avere riportato una condanna Controparte_3
penale (ad anni 3 di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5), con sentenza passata in giudicato (n. 4103/2021 della Corte d'Appello di Palermo, R.G. 1968/2020), per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 378, comma 2, c.p. e 7 L. 203/1991;
3) di avere impugnato il licenziamento con lettera del 6.09.2023;
2 4) di avere presentato ricorso ex art. 58 ter O.P., al fine di vedersi riconosciuti i benefici penitenziari per i reati non ostativi.
Tanto premesso, il ricorrente, deducendo l'illegittimità dell'intimato licenziamento, per sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla gravità del fatto addebitato, ha chiesto all'intestato Tribunale di:
“dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato il licenziamento comminato quale sanzione disciplinare al signor perché privo di giusta causa, per sproporzione tra il fatto contestato e la Parte_1 sanzione inflitta. Per l'effetto, condannare la convenuta Amministrazione, in persona del legale rappresentante, alla reintegrazione in servizio del signor Con vittoria di spese e competenze Pt_1
del presente giudizio.”.
Previa assegnazione al ricorrente di un termine perentorio per notificare alla parte resistente il ricorso e il verbale dell'udienza del 19.06.2024, si è costituito in giudizio il Controparte_2
, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, attese la legittimità della
[...]
sanzione espulsiva irrogata con preavviso, a fronte della specifica gravità dei fatti per i quali il ricorrente ha riportato condanna passata in giudicato, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 9, 1), lett. e),
[...]
2016-2018, ponendosi la condotta di favoreggiamento di esponenti di una Controparte_3
associazione mafiosa in contrasto con i principi propri della P.A. e con le finalità educative del settore scolastico, che impongono a tutti gli operatori della scuola di rispettare i canoni di legalità; nonché
l'irrilevanza dell'istanza ex art. 58 ter O.P.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti (essendo state respinte le istanze di prova orale formulate in ricorso, come da ordinanza del 7.11.2024, che, in questa sede, si conferma integralmente, a fronte dell'istanza di parte ricorrente formulata con nota del 5.05.2025, non ritenendosi, altresì, che ricorrano giusti motivi, ai sensi dell'art. 420, VI comma, c.p.c., per assegnare alle parti un termine per note, essendo stata la causa documentalmente istruita), è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Con la lettera di contestazione di addebito disciplinare n. 1868 del 28.03.2023 di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente (procedimento disciplinare avviato sulla base della segnalazione del
Dirigente Scolastico dell'Ist. Sup. “SE-ZI” di Firenze, acquisita al prot. n. 1413 dell'8/3/23), il Controparte_4
ha contestato al ricorrente: “la fattispecie connessa alla sentenza definitiva
[...]
della Corte di Appello di Palermo n. 4103/2021 – Reg. Gen. N. 1968/2020 – R.G.N.R. n. 23602/2012 del 13/7/2021, di condanna per favoreggiamento nel reato di associazione di tipo mafioso anche se
3 commesso fuori dal servizio. Le condotte contestate sostanziano: - la fattispecie disciplinare di cui all'art. 13, comma 9, n. 2 lett. c) CCNL Scuola “condanna passata in giudicato, per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche temporaneamente la prosecuzione per la sua specifica gravità” cui trova corrispondenza la sanzione disciplinare prevista dal medesimo art. 13 comma 9 n. 2 del licenziamento senza preavviso”.
Con provvedimento n. 4615 del 18.07.2023 (versato in atti da entrambe le parti), adottato successivamente all'audizione del lavoratore, avvenuta in data 25.05.2023, il CP_1 [...]
ha Controparte_4
irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di 2 mesi, ex art. 13, comma 9, 1), lett. e), Ricerca 2016-2018, per avere riportato una condanna (ad anni Controparte_3
3 di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5), con sentenza passata in giudicato (n.
4103/2021 della Corte d'Appello di Palermo, R.G. 1968/2020), per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 378, comma 2, c.p. e 7 L. 203/1991, commessi al di fuori del servizio e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentirne la prosecuzione.
Il CCNI Istruzione e Ricerca 2016-2018, all'art. 13 (Codice Disciplinare) prevede che: “9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per: (…) e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità”.
Nel caso di specie, è documentale che la Suprema Corte di Cassazione, VI Sez. Penale, con la sentenza n. 29120/2023, in atti, abbia dichiarato infondato il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 4103/2021, confermativa della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo, n. 984/2019, di condanna del ricorrente per il reato di favoreggiamento, ai sensi degli artt. 81, 378, comma 2, c.p., e 416 bis.1 c.p., di due uomini d'onore,
l'uno capoclan reggente della famiglia mafiosa di e l'altro reggente del mandamento di San Per_1
Mauro Castelverde, per averne favorito i contatti, cedendo utenze telefoniche ai favoriti e facendo da intermediario per l'effettuazione dei loro incontri, ritenendo, peraltro, la Suprema Corte del tutto generica la deduzione difensiva che faceva leva sulla versione alternativa lecita (versione riproposta anche nel presente giudizio, alle pagg. n.
5-6 del ricorso) rispetto a quella accertata nella sentenza impugnata, dalla quale risultava, in base alle captazioni e alle stesse dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente nell'interrogatorio del 13.06.2018, la sua piena consapevolezza della qualità criminale dei
4 soggetti aiutati e l'assenza nei contatti di qualsiasi causale lecita (v. punto n. 2.1.2, a pag. n. 42 della predetta sentenza).
La Suprema Corte ha, altresì, evidenziato come l'aggravante mafiosa in ordine al reato di favoreggiamento sia stata correttamente riconosciuta in considerazione della piena consapevolezza del ricorrente della qualità dei soggetti favoriti e dello scopo della intermediazione fornita (v. punto n.
2.2 della predetta sentenza, pag. n. 45); ancora, la Corte di Cassazione ha osservato come al ricorrente sia stata inflitta una pena “blanda” rispetto “ad una condotta grave e reiterata con la quale è stata data certa copertura ai più autorevoli uomini d'onore di quella zona dell'agrigentino che hanno potuto articolare le proprie fitte trame delittuose” (v. punto 2.3, a pag. n. 45 della predetta sentenza).
È, quindi, documentale il passaggio in giudicato della sentenza n. 4103/2021 della Corte d'Appello di
Palermo, che confermava la sentenza del Tribunale di Palermo, n. 984/2019 (v. le pagg. n. 1175-1180 della sentenza di primo grado), di condanna del ricorrente alla pena della reclusione per anni 3 e alla interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 378, comma 2, c.p. e 7 L.
203/1991, poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, consapevole dell'appartenenza di (esponente della famiglia di Persona_2 Persona_3
e di (reggente del mandamento di San Mauro Castelverde)
[...] Persona_4 all'associazione criminale di tipo mafioso Cosa Nostra, li aiutava a eludere le investigazioni dell'autorità; condotta, in particolare, consistita nell'avere svolto il ruolo di intermediario tra i due, sia veicolando messaggi criptici dall'uno all'altro, sia agendo al fine di consentire la realizzazione di incontri riservati tra i medesimi, sia ancora dando in uso la propria utenza telefonica a Persona_4
(il 26.09.2015), al fine di intrattenere colloqui telefonici con , con
[...] Persona_2
l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'associazione criminale mafiosa Cosa Nostra, in
PE TA (PA), tra il 24.09.2015 e l'8.10.2015.
Si vedano, in particolare, le pagg. n. 431-437 della sentenza della Corte di Appello di Palermo, nella quale si sottolinea la gravità della condotta del ricorrente, ripetuta nel tempo e mossa da spinte soggettivistiche cospicue, consistita nel fare da tramite tra boss di indiscussa e notoria levatura nel contesto territoriale di appartenenza, che reiteratamente e consapevolmente favoriva, al fine di consentire loro di eludere le investigazioni dell'autorità.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il licenziamento con preavviso de quo sia stato legittimamente irrogato al ricorrente dall'amministrazione resistente (con conseguente ritenuta proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla gravità della condotta addebitata al dipendente, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro con la P.A.), considerata la previsione contrattuale collettiva di cui all'art. 13 CCNI Istruzione e Ricerca 2016-2018, comma 9, lett e), avendo il ricorrente riportato una
5 condanna passata in giudicato, per un delitto commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, che, in concreto, non ne consente la prosecuzione per la sua specifica gravità, considerata l'obiettiva gravità della accertata condotta delittuosa, consistita nel reiterato e consapevole favoreggiamento di due esponenti di spicco di Cosa Nostra, al fine di consentire loro di eludere le investigazioni della autorità (gravità della condotta evidenziata e rimarcata dai giudici penali in tutte le sentenze penali emesse all'esito dei tre gradi di giudizio, nelle quali è stata, peraltro, confutata la tesi alternativa lecita riproposta dal ricorrente anche nel presente giudizio, in quanto contrastante non solo con le risultanze delle disposte captazioni, ma con le stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio in data 13.06.2018, come testualmente riportate nella sentenza di primo grado), anche tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore scolastico, volto primariamente ad assicurare e tutelare le esigenze di educazione e formazione degli studenti.
Né rileva, ai fini del presente giudizio lavoristico sulla legittimità dell'irrogato licenziamento con preavviso, il ricorso ex art. 58 ter O.P. proposto dal ricorrente, finalizzato a consentirgli, in quanto condannato per un reato ostativo di prima fascia (art. 4 bis/1 O.P.), di essere ammesso ai benefici penitenziari (e, quindi, concernente le istanze, gradate, di liberazione condizionale ex art. 176 c.p., di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. – poi concesso dal Tribunale di Sorveglianza di
Firenze, con ordinanza n. 1080/2025, esibita all'odierna udienza - e di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P.), trattandosi di profili attinenti alla fase di esecuzione/espiazione della pena.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
SPESE
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, a favore del resistente, delle spese processuali, CP_2
liquidate in complessivi € 3.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
6 Firenze, 9 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 657/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 9 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. SCOTTO CINZIA Parte_1
Per e Per Controparte_1 [...]
nessuno Controparte_1
L'avv. Scotto si riporta alla nota depositata in data 5.05.2025 e chiede la concessione di un termine per note. Chiede di potere produrre documenti sopravvenuti relativi alla semilibertà e all'affidamento in prova ai servizi sociali concessi al ricorrente, essendo già stata revocata l'ostatività, in considerazione delle peculiarità del caso del ricorrente;
esibisce, in cartaceo, le ordinanze del Tribunale di
Sorveglianza di Firenze dell'8.04.2025, relativa all'affidamento in prova del ricorrente ai servizi sociali, e del 30.04.2024, in materia di accertamento della collaborazione.
Per il resto, si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 657/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOTTO Parte_1 C.F._1
CINZIA e dell'avv. GHINASSI PIETRO, con elezione di domicilio in VIA MALPIGHI 51 52100
AREZZO, presso il difensore avv. SCOTTO CINZIA PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE
[...] P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE, domiciliato ex lege in VIA DEGLI ARAZZIERI N. 4, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, ha esposto: Parte_1
1) di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_2
, con decorrenza dal 1.09.2021, in qualità di collaboratore scolastico, in servizio presso
[...]
l'I.S. SE ZI di Firenze (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
2) che, in data 18.07.2023, all'esito dell'avviato procedimento disciplinare, gli veniva notificato il
Cont provvedimento n. 4615 del , Ambito Controparte_1
Territoriale di Firenze, Ufficio per i procedimenti disciplinari, con il quale gli veniva comminata la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di 2 mesi, ex art. 13, comma 9, 1), lett. e), 2016-2018, per avere riportato una condanna Controparte_3
penale (ad anni 3 di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5), con sentenza passata in giudicato (n. 4103/2021 della Corte d'Appello di Palermo, R.G. 1968/2020), per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 378, comma 2, c.p. e 7 L. 203/1991;
3) di avere impugnato il licenziamento con lettera del 6.09.2023;
2 4) di avere presentato ricorso ex art. 58 ter O.P., al fine di vedersi riconosciuti i benefici penitenziari per i reati non ostativi.
Tanto premesso, il ricorrente, deducendo l'illegittimità dell'intimato licenziamento, per sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla gravità del fatto addebitato, ha chiesto all'intestato Tribunale di:
“dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato il licenziamento comminato quale sanzione disciplinare al signor perché privo di giusta causa, per sproporzione tra il fatto contestato e la Parte_1 sanzione inflitta. Per l'effetto, condannare la convenuta Amministrazione, in persona del legale rappresentante, alla reintegrazione in servizio del signor Con vittoria di spese e competenze Pt_1
del presente giudizio.”.
Previa assegnazione al ricorrente di un termine perentorio per notificare alla parte resistente il ricorso e il verbale dell'udienza del 19.06.2024, si è costituito in giudizio il Controparte_2
, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, attese la legittimità della
[...]
sanzione espulsiva irrogata con preavviso, a fronte della specifica gravità dei fatti per i quali il ricorrente ha riportato condanna passata in giudicato, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 9, 1), lett. e),
[...]
2016-2018, ponendosi la condotta di favoreggiamento di esponenti di una Controparte_3
associazione mafiosa in contrasto con i principi propri della P.A. e con le finalità educative del settore scolastico, che impongono a tutti gli operatori della scuola di rispettare i canoni di legalità; nonché
l'irrilevanza dell'istanza ex art. 58 ter O.P.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti (essendo state respinte le istanze di prova orale formulate in ricorso, come da ordinanza del 7.11.2024, che, in questa sede, si conferma integralmente, a fronte dell'istanza di parte ricorrente formulata con nota del 5.05.2025, non ritenendosi, altresì, che ricorrano giusti motivi, ai sensi dell'art. 420, VI comma, c.p.c., per assegnare alle parti un termine per note, essendo stata la causa documentalmente istruita), è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Con la lettera di contestazione di addebito disciplinare n. 1868 del 28.03.2023 di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente (procedimento disciplinare avviato sulla base della segnalazione del
Dirigente Scolastico dell'Ist. Sup. “SE-ZI” di Firenze, acquisita al prot. n. 1413 dell'8/3/23), il Controparte_4
ha contestato al ricorrente: “la fattispecie connessa alla sentenza definitiva
[...]
della Corte di Appello di Palermo n. 4103/2021 – Reg. Gen. N. 1968/2020 – R.G.N.R. n. 23602/2012 del 13/7/2021, di condanna per favoreggiamento nel reato di associazione di tipo mafioso anche se
3 commesso fuori dal servizio. Le condotte contestate sostanziano: - la fattispecie disciplinare di cui all'art. 13, comma 9, n. 2 lett. c) CCNL Scuola “condanna passata in giudicato, per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche temporaneamente la prosecuzione per la sua specifica gravità” cui trova corrispondenza la sanzione disciplinare prevista dal medesimo art. 13 comma 9 n. 2 del licenziamento senza preavviso”.
Con provvedimento n. 4615 del 18.07.2023 (versato in atti da entrambe le parti), adottato successivamente all'audizione del lavoratore, avvenuta in data 25.05.2023, il CP_1 [...]
ha Controparte_4
irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di 2 mesi, ex art. 13, comma 9, 1), lett. e), Ricerca 2016-2018, per avere riportato una condanna (ad anni Controparte_3
3 di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5), con sentenza passata in giudicato (n.
4103/2021 della Corte d'Appello di Palermo, R.G. 1968/2020), per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 378, comma 2, c.p. e 7 L. 203/1991, commessi al di fuori del servizio e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentirne la prosecuzione.
Il CCNI Istruzione e Ricerca 2016-2018, all'art. 13 (Codice Disciplinare) prevede che: “9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per: (…) e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità”.
Nel caso di specie, è documentale che la Suprema Corte di Cassazione, VI Sez. Penale, con la sentenza n. 29120/2023, in atti, abbia dichiarato infondato il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 4103/2021, confermativa della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo, n. 984/2019, di condanna del ricorrente per il reato di favoreggiamento, ai sensi degli artt. 81, 378, comma 2, c.p., e 416 bis.1 c.p., di due uomini d'onore,
l'uno capoclan reggente della famiglia mafiosa di e l'altro reggente del mandamento di San Per_1
Mauro Castelverde, per averne favorito i contatti, cedendo utenze telefoniche ai favoriti e facendo da intermediario per l'effettuazione dei loro incontri, ritenendo, peraltro, la Suprema Corte del tutto generica la deduzione difensiva che faceva leva sulla versione alternativa lecita (versione riproposta anche nel presente giudizio, alle pagg. n.
5-6 del ricorso) rispetto a quella accertata nella sentenza impugnata, dalla quale risultava, in base alle captazioni e alle stesse dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente nell'interrogatorio del 13.06.2018, la sua piena consapevolezza della qualità criminale dei
4 soggetti aiutati e l'assenza nei contatti di qualsiasi causale lecita (v. punto n. 2.1.2, a pag. n. 42 della predetta sentenza).
La Suprema Corte ha, altresì, evidenziato come l'aggravante mafiosa in ordine al reato di favoreggiamento sia stata correttamente riconosciuta in considerazione della piena consapevolezza del ricorrente della qualità dei soggetti favoriti e dello scopo della intermediazione fornita (v. punto n.
2.2 della predetta sentenza, pag. n. 45); ancora, la Corte di Cassazione ha osservato come al ricorrente sia stata inflitta una pena “blanda” rispetto “ad una condotta grave e reiterata con la quale è stata data certa copertura ai più autorevoli uomini d'onore di quella zona dell'agrigentino che hanno potuto articolare le proprie fitte trame delittuose” (v. punto 2.3, a pag. n. 45 della predetta sentenza).
È, quindi, documentale il passaggio in giudicato della sentenza n. 4103/2021 della Corte d'Appello di
Palermo, che confermava la sentenza del Tribunale di Palermo, n. 984/2019 (v. le pagg. n. 1175-1180 della sentenza di primo grado), di condanna del ricorrente alla pena della reclusione per anni 3 e alla interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 378, comma 2, c.p. e 7 L.
203/1991, poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, consapevole dell'appartenenza di (esponente della famiglia di Persona_2 Persona_3
e di (reggente del mandamento di San Mauro Castelverde)
[...] Persona_4 all'associazione criminale di tipo mafioso Cosa Nostra, li aiutava a eludere le investigazioni dell'autorità; condotta, in particolare, consistita nell'avere svolto il ruolo di intermediario tra i due, sia veicolando messaggi criptici dall'uno all'altro, sia agendo al fine di consentire la realizzazione di incontri riservati tra i medesimi, sia ancora dando in uso la propria utenza telefonica a Persona_4
(il 26.09.2015), al fine di intrattenere colloqui telefonici con , con
[...] Persona_2
l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'associazione criminale mafiosa Cosa Nostra, in
PE TA (PA), tra il 24.09.2015 e l'8.10.2015.
Si vedano, in particolare, le pagg. n. 431-437 della sentenza della Corte di Appello di Palermo, nella quale si sottolinea la gravità della condotta del ricorrente, ripetuta nel tempo e mossa da spinte soggettivistiche cospicue, consistita nel fare da tramite tra boss di indiscussa e notoria levatura nel contesto territoriale di appartenenza, che reiteratamente e consapevolmente favoriva, al fine di consentire loro di eludere le investigazioni dell'autorità.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il licenziamento con preavviso de quo sia stato legittimamente irrogato al ricorrente dall'amministrazione resistente (con conseguente ritenuta proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla gravità della condotta addebitata al dipendente, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro con la P.A.), considerata la previsione contrattuale collettiva di cui all'art. 13 CCNI Istruzione e Ricerca 2016-2018, comma 9, lett e), avendo il ricorrente riportato una
5 condanna passata in giudicato, per un delitto commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, che, in concreto, non ne consente la prosecuzione per la sua specifica gravità, considerata l'obiettiva gravità della accertata condotta delittuosa, consistita nel reiterato e consapevole favoreggiamento di due esponenti di spicco di Cosa Nostra, al fine di consentire loro di eludere le investigazioni della autorità (gravità della condotta evidenziata e rimarcata dai giudici penali in tutte le sentenze penali emesse all'esito dei tre gradi di giudizio, nelle quali è stata, peraltro, confutata la tesi alternativa lecita riproposta dal ricorrente anche nel presente giudizio, in quanto contrastante non solo con le risultanze delle disposte captazioni, ma con le stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio in data 13.06.2018, come testualmente riportate nella sentenza di primo grado), anche tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore scolastico, volto primariamente ad assicurare e tutelare le esigenze di educazione e formazione degli studenti.
Né rileva, ai fini del presente giudizio lavoristico sulla legittimità dell'irrogato licenziamento con preavviso, il ricorso ex art. 58 ter O.P. proposto dal ricorrente, finalizzato a consentirgli, in quanto condannato per un reato ostativo di prima fascia (art. 4 bis/1 O.P.), di essere ammesso ai benefici penitenziari (e, quindi, concernente le istanze, gradate, di liberazione condizionale ex art. 176 c.p., di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. – poi concesso dal Tribunale di Sorveglianza di
Firenze, con ordinanza n. 1080/2025, esibita all'odierna udienza - e di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P.), trattandosi di profili attinenti alla fase di esecuzione/espiazione della pena.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
SPESE
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, a favore del resistente, delle spese processuali, CP_2
liquidate in complessivi € 3.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
6 Firenze, 9 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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