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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2281/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2281/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CUCU MIHAELA MANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
ROMANIA il 30/08/2014. Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.06.2017 e il 28.03.2021. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 04/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio c.d. “diretto”, in forza dell'accordo sottoscritto dagli stessi per l'applicazione, al presente giudizio, della loro legge nazionale (Codul Civil Romeno artt. 373 e ss), invocando l'art. 5 del REG. UE 1259/2010.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza Art. 3 par. 1 lett. a) REG UE 1111/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul Civil romeno), in forza dell'accordo sottoscritto da entrambi prima dell'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede la facoltà per le parti di designare congiuntamente la legge applicabile al giudizio di divorzio o di separazione, purché si tratti della legge dello Stato della residenza abituale degli stessi o dell'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo o della legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza.
L'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e purché esso sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 e sempre che la legge designata non risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico interno ai sensi dell'art. 12 del medesimo regolamento.
L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione
pagina 2 di 5 del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
In merito alla domanda relativa al cognome della ricorrente, l'articolo 24 della legge n.218/1995, stabilisce che l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, e nel caso di diritti derivanti da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
In entrambe le ipotesi, nella fattispecie considerata, è applicabile la legge romena.
L'art. 40 del codice della famiglia stabilisce che i coniugi possono accordarsi in merito al Per_3 mantenimento del cognome della famiglia da parte della moglie. Nel caso di specie, su richiesta di entrambe le parti, deve essere disposto che la moglie riprenda il cognome che aveva prima del matrimonio e pertanto il Tribunale decide in conformità.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
[...]
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minorenni e sono affidati ad entrambi Persona_4 Persona_5
i genitori, con collocazione principale e residenza presso la madre e con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con tutti i beni ivi esistenti;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordi con la madre e, che, in difetto di accordo, il padre possa vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità: a) a) due giorni infrasettimanali (indicativamente mercoledì e venerdì,) dall'uscita da scuola alle ore 21.30, quando i pagina 3 di 5 minori verranno riaccompagnati a casa dell'altro genitore, nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre;
un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) dall'uscita da scuola sino alle21.30, con accompagnamento a casa del genitore, quando i figli trascorreranno il weekend con il padre;
b) fine settimana alternati: il primo e il terzo del mese (e/o il quinto se presente) in ogni caso secondo il principio dell'alternanza, dal venerdì sera alle 18 alla domenica sera alle 18 c) una settimana nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) due settimane durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) il giorno di Pasqua, dall'anno 2025, ad anni alterni (nel 2025 i figli trascorreranno la Pasqua con la madre); f) per le altre festività e per il giorno di compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei minori,
l'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili per i figli e , Persona_4 Persona_5 assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese;
DISPONE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per i minori quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DISPONE che la sig.ra riacquisisca il cognome da nubile “ ”; Pt_1 Parte_3
PRENDE ATTO che i coniugi potranno portare all'estero i figli minori senza autorizzazione dell'altro coniuge e che i coniugi potranno, disgiuntamente, richiedere alle Autorità competenti il rilascio del passaporto e ogni documento d'identità dei figli minori;
PRENDE ATTO che l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre, la sig.ra Pt_1 che si avvarrà, nella misura del 100%, delle detrazioni fiscali e delle deduzioni di legge per i
[...] figli;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2281/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CUCU MIHAELA MANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
ROMANIA il 30/08/2014. Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.06.2017 e il 28.03.2021. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 04/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio c.d. “diretto”, in forza dell'accordo sottoscritto dagli stessi per l'applicazione, al presente giudizio, della loro legge nazionale (Codul Civil Romeno artt. 373 e ss), invocando l'art. 5 del REG. UE 1259/2010.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza Art. 3 par. 1 lett. a) REG UE 1111/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul Civil romeno), in forza dell'accordo sottoscritto da entrambi prima dell'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede la facoltà per le parti di designare congiuntamente la legge applicabile al giudizio di divorzio o di separazione, purché si tratti della legge dello Stato della residenza abituale degli stessi o dell'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo o della legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza.
L'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e purché esso sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 e sempre che la legge designata non risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico interno ai sensi dell'art. 12 del medesimo regolamento.
L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione
pagina 2 di 5 del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
In merito alla domanda relativa al cognome della ricorrente, l'articolo 24 della legge n.218/1995, stabilisce che l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, e nel caso di diritti derivanti da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
In entrambe le ipotesi, nella fattispecie considerata, è applicabile la legge romena.
L'art. 40 del codice della famiglia stabilisce che i coniugi possono accordarsi in merito al Per_3 mantenimento del cognome della famiglia da parte della moglie. Nel caso di specie, su richiesta di entrambe le parti, deve essere disposto che la moglie riprenda il cognome che aveva prima del matrimonio e pertanto il Tribunale decide in conformità.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
[...]
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minorenni e sono affidati ad entrambi Persona_4 Persona_5
i genitori, con collocazione principale e residenza presso la madre e con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con tutti i beni ivi esistenti;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordi con la madre e, che, in difetto di accordo, il padre possa vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità: a) a) due giorni infrasettimanali (indicativamente mercoledì e venerdì,) dall'uscita da scuola alle ore 21.30, quando i pagina 3 di 5 minori verranno riaccompagnati a casa dell'altro genitore, nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre;
un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) dall'uscita da scuola sino alle21.30, con accompagnamento a casa del genitore, quando i figli trascorreranno il weekend con il padre;
b) fine settimana alternati: il primo e il terzo del mese (e/o il quinto se presente) in ogni caso secondo il principio dell'alternanza, dal venerdì sera alle 18 alla domenica sera alle 18 c) una settimana nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) due settimane durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) il giorno di Pasqua, dall'anno 2025, ad anni alterni (nel 2025 i figli trascorreranno la Pasqua con la madre); f) per le altre festività e per il giorno di compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei minori,
l'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili per i figli e , Persona_4 Persona_5 assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese;
DISPONE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per i minori quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DISPONE che la sig.ra riacquisisca il cognome da nubile “ ”; Pt_1 Parte_3
PRENDE ATTO che i coniugi potranno portare all'estero i figli minori senza autorizzazione dell'altro coniuge e che i coniugi potranno, disgiuntamente, richiedere alle Autorità competenti il rilascio del passaporto e ogni documento d'identità dei figli minori;
PRENDE ATTO che l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre, la sig.ra Pt_1 che si avvarrà, nella misura del 100%, delle detrazioni fiscali e delle deduzioni di legge per i
[...] figli;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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