Art. 73.
(( (Abrogazioni).
(( 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2 , 3 , 4 e 37, secondo comma , del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.
(( (Abrogazioni).
(( 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2 , 3 , 4 e 37, secondo comma , del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.