Articolo 73 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 72Articolo 74
Versione
1 settembre 1995
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Versione
23 ottobre 1996
Art. 73.
(( (Abrogazioni).
(( 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2 , 3 , 4 e 37, secondo comma , del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1996
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