Versione
25 giugno 1961
25 giugno 1961
Art. 32. Delega in materia di Enti di colonizzazione
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498 ; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841 .
I decreti dovranno consentire agli Enti suddetti, fermi restando i compiti istituzionali previsti dalle leggi vigenti, di intervenire, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinando le condizioni e le modalita relative, in zone agricole particolarmente depresse da valorizzare, anche fuori dei territori di riforma, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, ovvero quando l'azione dei consorzi stessi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche o sia inadeguata ai fini della valorizzazione economico-sociale:
1) promuovendo o compiendo studi o progettazioni per la valorizzazione economico-sociale delle zone di intervento;
2) assistendo e coadiuvando le singole aziende nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;
3) promuovendo la costituzione di imprese a carattere cooperativo per la gestione di servizi comuni o per la lavorazione dei prodotti agricoli;
4) svolgendo, sotto le direttive del Ministero della agricoltura e delle foreste, attivita' di assistenza tecnica, economica e sociale;
5) promuovere ed effettuando operazioni di ricomposizione fondiaria sulla base delle disposizioni vigenti:
6) promuovendo e favorendo, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni altra iniziativa ed attivita' per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate.
I decreti potranno consentire agli enti stessi, quando devono agire fuori dei territori di riforma in zone classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica e per la urgenza degli interventi non sia possibile procedere alla costituzione dei consorzi stessi, di svolgere, oltre le funzioni di cui al precedente articolo, anche le attivita' dei consorzi di cui all' articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 .
Le zone di cui ai commi precedenti debbono essere delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
I decreti dovranno provvedere al riordinamento dei servizi degli enti suddetti, sotto l'aspetto organico e funzionale nei limiti delle esigenze connesse alle finalita' di cui al presente articolo e tenuto presenti altresi' le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali di riforma fondiaria.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498 ; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841 .
I decreti dovranno consentire agli Enti suddetti, fermi restando i compiti istituzionali previsti dalle leggi vigenti, di intervenire, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinando le condizioni e le modalita relative, in zone agricole particolarmente depresse da valorizzare, anche fuori dei territori di riforma, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, ovvero quando l'azione dei consorzi stessi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche o sia inadeguata ai fini della valorizzazione economico-sociale:
1) promuovendo o compiendo studi o progettazioni per la valorizzazione economico-sociale delle zone di intervento;
2) assistendo e coadiuvando le singole aziende nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;
3) promuovendo la costituzione di imprese a carattere cooperativo per la gestione di servizi comuni o per la lavorazione dei prodotti agricoli;
4) svolgendo, sotto le direttive del Ministero della agricoltura e delle foreste, attivita' di assistenza tecnica, economica e sociale;
5) promuovere ed effettuando operazioni di ricomposizione fondiaria sulla base delle disposizioni vigenti:
6) promuovendo e favorendo, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni altra iniziativa ed attivita' per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate.
I decreti potranno consentire agli enti stessi, quando devono agire fuori dei territori di riforma in zone classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica e per la urgenza degli interventi non sia possibile procedere alla costituzione dei consorzi stessi, di svolgere, oltre le funzioni di cui al precedente articolo, anche le attivita' dei consorzi di cui all' articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 .
Le zone di cui ai commi precedenti debbono essere delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
I decreti dovranno provvedere al riordinamento dei servizi degli enti suddetti, sotto l'aspetto organico e funzionale nei limiti delle esigenze connesse alle finalita' di cui al presente articolo e tenuto presenti altresi' le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali di riforma fondiaria.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 23/02/1984 n. 344233 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 23 febbraio 1984 · 0.45746693
L\'Azienda di Stato ..... ha fatto presente che in base alle disposizioni recate dall\'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 1971, n. 321, provvede al pagamento delle spese per gli interventi di mercato nel settore agricolo con i mezzi finanziari posti a disposizione dello Stato dalla Comunita\' Economica Europea. Per l\'assolvimento di tali compiti, ed in particolare per la corresponsione ai produttori agricoli della integrazione di prezzo dell\'olio di oliva e del grano duro, l\'..... si avvale, oltre che dell\'opera degli Ispettorati Provinciali dell\'Agricoltura, anche degli enti di sviluppo in agricoltura, con i quali stipula, ai sensi dell\'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144, …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 15/07/1969, n. 127Provvedimento: […] La trasformazione dell'E.R.A.S. in E.S.A. attuata con la legge regionale siciliana n. 21 del 1965, non è dovuta ad una iniziativa della Regione, ma all'obbligo della Regione stessa di adeguarsi alla legge statale 2 giugno 1961, n. 454, sul "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura" (Piano verde), al D.P.R. 25 luglio 1962, n. 948, contenente "Norme sugli enti di sviluppo, in attuazione della delega prevista dall'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454" ed alla legge 14 luglio 1965, n. 901, contenente "Delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività".Leggi di più...
- trasformazione dell'e.r.a.s. in e.s.a.·
- agricoltura·
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- illegittimita' costituzionale parziale.·
- esclusione del concerto·
- esercizio senza pregiudizio delle riforme agrarie·
- sent. 127/69 b. regione siciliana·
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- competenza dell'assessore invece che del ministro.·
- potesta' legislativa regionale·
- legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, art. 32·
- statuto speciale, art. 14·
- motivazione degli artt. 14 e 20 dello statuto speciale·
- legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, art. 22·
- attribuzioni riguardanti l'ente siciliano