Sentenza 24 luglio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/07/2014, n. 8127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8127 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08127/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03153/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3153 del 2014, proposto da:
Soc. Cooperativa Punto Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Antonio Calabro' e Gianrocco Catalano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Catalano & Partners in Roma, vicolo dei Modelli, 63;
contro
Covip - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
S.r.l. Ncc Group Italia, n.c.;
per l'annullamento
del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, comunicato con lettera racc. a/r prot. n. 4 del 2 gennaio 2014;
della lettera di inviato inviata in data 24 ottobre 2013 a partecipare alla medesima procedura, nonchè dei verbali di gara e dei provvedimenti presupposti;
e per il risarcimento del danno
derivante dal comportamento dell’Amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Covip - Commissione di Vigilanza Sui Fondi Pensione;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione di rinuncia, depositata in data 2 luglio 214, con la quale parte ricorrente dichiara cessata la materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante chiedeva l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di cottimo fiduciario, comunicata in data 2 gennaio 2014 e della lettera di inviato inviata in data 24 ottobre 2013 a partecipare alla medesima procedura, nonchè dei verbali di gara e dei provvedimenti presupposti, deducendo diversi profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere, preliminarmente eccependo l’irricevibilità del ricorso.
Con atto di rinuncia depositato in giudizio in data 2 luglio 2014, la Società istante dichiarava la cessazione della materia del contendere.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravenuto difetto di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2014
IL SEGRETARIO