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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5932/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CO RI, in esito all'udienza del 14 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5932/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata, in Taormina (ME), Via LA n. 103, presso lo studio legale dell'Avv. Isidoro Musumeci che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 giugno 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 7 8011/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… 1) ritenere e dichiarare che lo status invalidante della Sig.ra è tale da non Parte_1 permetterle di essere autonoma ed autosufficiente nello svolgimento delle attività quotidiane con necessità di assistenza continua, con il riconoscimento dei requisiti legittimanti la richiesta della concessione della provvidenza economica dell'indennità di accompagnamento, con ogni consequenziale provvedimento di legge e fermo restando quanto già riconosciuto dal C.T.U. in ordine al riconoscimento dello stato di handicap grave di cui al comma 3, art. 3 legge 104/92 e dell'invalidità civile al 100% ex legge n. 118/71 ss.mm.ii.,; 2) conseguentemente, condannare l' in qualità di Ente gestore della CP_1 funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti a categorie di invalidi civili, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, alla liquidazione della provvidenza economica derivante dallo stato di invalido civile riconosciuto, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale provvedimento di legge”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' – a seguito della disposta rinotifica - si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 2 ottobre 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, in ordine alla rilevata inammissibilità del ricorso oltre il termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente ha dimostrato che per mero errore aveva depositato nei termini (13 giugno 2025) il ricorso innanzi al Tribunale di Messina, provvedendo a ridepositarlo presso il competente Tribunale di Catania in data 16 giugno 2025, non appena ricevuto il rifiuto dell'atto da parte della cancelleria del tribunale peloritano.
pagina 2 di 7 Sulla base di quanto esposto, ritenuti sussistenti i presupposti per la remissione in termini ex art. 153 c.p.c., deve ritenersi tempestivo il presente ricorso, depositato in data 16 giugno 2025, già depositato in data 13 giugno 2025 innanzi al Tribunale di Messina, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 14 maggio
2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 17 aprile 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente non ha deposito osservazioni all'esito dell'invio della bozza della relazione limitandosi a formulare ad asserire l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio alla luce della consulenza tecnica di parte depositata in atti, asserendo la contraddittorietà delle conclusioni del ctu che ha riconosciuto la ricorrente disabile in situazione di gravità ma pagina 3 di 7 non in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, asseritamente ignorando le risultanze medico-legali del certificato medico geriatrico del luglio 2023.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la parte ricorrente in data 28 gennaio 2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetta da “Deficit statico- dinamico in quadro di poliartropatia a discreta incidenza funzionale in soggetto diabetico
NID in assenza di franche complicanze, con cardiopatia ischemico-ipertensiva già sottoposta a stenting ed in apparente buon compenso emodinamico ed iniziale decadimento cognitivo età relato su verosimile base cerebrovasculopatica cronica”
Al riguardo, ha osservato “Tali condizioni sono sufficientemente documentate e di agevole apprezzamento clinico e, alla luce di quanto disposto dalla Legge 118/71 e tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. 05.02.1992 e ss.mm.ii, le menomazioni ad esse conseguenti concorrono alla costituzione di un complesso invalidante che rende la ricorrente soggetto invalido ultrassentacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%. Le risultanze dell'esame obiettivo eseguito in corso di codesta visita medico legale nonché l'attenta valutazione delle patologie diagnosticate alla ricorrente, consentono di rilevare condizioni fisiche NON incidenti sull'autosufficienza della
al punto tale da determinare la necessità di un'assistenza continua. NON sussistono Pt_2 pertanto i presupposti per il riconoscimento dei benefici connessi all'indennità di accompagnamento”, riconoscendo la ricorrente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge
1014/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza, né depositato nuova documentazione sanitaria attestante un aggravamento delle condizioni obiettivate dal consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni, né alcun valore può attribuirsi all'esito dei test I.A.D.L. e A.D.L., incorporati alla relazione di parte e sottoscritti dal consulente di parte.
Quanto al certificato medico geriatrico del luglio 2023 rilasciato dall'Asp di
LA di IA (allegato 5 fascicolo atp), indicato alle pagine 6-7 della relazione peritale, risulta essere stato esaminato dal consulente tecnico d'ufficio che, tuttavia, a distanza di un anno e mezzo, al momento delle operazioni peritali del 28 gennaio 2025, è
pagina 4 di 7 giunto a conclusioni diverse sulla base della restante documentazione e dell'esame obiettivo in atti1 in atti: da quest'ultimo non emergono infatti deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Infine, è appena il caso di rammentare che il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento della disabilità grave non comporta il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento dell'inabilità e dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di benefici oggetto di domande amministrative diverse e con presupposti differenti.
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
pagina 5 di 7 Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato e parte ricorrente va pertanto dichiarata unicamente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa, in conformità agli esiti della relazione già depositata in fase di accertamento tecnico preventivo.
Va disposta la compensazione dii metà delle spese di lite con riguardo alla fase di accertamento tecnico preventivo in ragione del parziale accoglimento delle domande attoree.
La restante quota è liquidata come da dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia. Di essa non va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Musumeci, essendo egli costituitosi solo al momento del deposito della dichiarazione di dissenso.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 16 giugno 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge
104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa conformemente alla relazione depositata in fase di atp;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite con riguardo alla fase di atp liquidandole già ridotte in € 584,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio. CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 14 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
CO RI
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Apparato osteoarticolare: tonotrofismo muscolare nella norma per genere ed età. Limitati ai primi gradi i movimenti del rachide. Limitata l'elevazione e la prono supinazione dell'arto superiore dx che viene riferita altresì dolente. Nulla da rilevare al controlaterale. No deficit stenici ai 4 arti. Dolente la digitopressione delle articolazioni interfalangee di entrambe le mani. Sfumato deficit prensile bilateralmente. La deambulazione, le variazioni posturali ed il mantenimento della stazione eretta autonomi avvengono in autonomia seppur in maniera cauta e con necessità di appoggio monolaterale. Sistema nervoso e psichico: facies composita;
Collaborante alla visita ed alla raccolta dell'anamnesi; risponde alle domande con eloquio fluido consono alla scolarità ed età. Dal colloquio emerge lieve deflessione del tono dell'umore ed alcuni deficit mnesici relativi a fatti remoti. Romberg positivo per oscillazioni multidirezionali”.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CO RI, in esito all'udienza del 14 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5932/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata, in Taormina (ME), Via LA n. 103, presso lo studio legale dell'Avv. Isidoro Musumeci che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 giugno 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 7 8011/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… 1) ritenere e dichiarare che lo status invalidante della Sig.ra è tale da non Parte_1 permetterle di essere autonoma ed autosufficiente nello svolgimento delle attività quotidiane con necessità di assistenza continua, con il riconoscimento dei requisiti legittimanti la richiesta della concessione della provvidenza economica dell'indennità di accompagnamento, con ogni consequenziale provvedimento di legge e fermo restando quanto già riconosciuto dal C.T.U. in ordine al riconoscimento dello stato di handicap grave di cui al comma 3, art. 3 legge 104/92 e dell'invalidità civile al 100% ex legge n. 118/71 ss.mm.ii.,; 2) conseguentemente, condannare l' in qualità di Ente gestore della CP_1 funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti a categorie di invalidi civili, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, alla liquidazione della provvidenza economica derivante dallo stato di invalido civile riconosciuto, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale provvedimento di legge”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' – a seguito della disposta rinotifica - si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 2 ottobre 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, in ordine alla rilevata inammissibilità del ricorso oltre il termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente ha dimostrato che per mero errore aveva depositato nei termini (13 giugno 2025) il ricorso innanzi al Tribunale di Messina, provvedendo a ridepositarlo presso il competente Tribunale di Catania in data 16 giugno 2025, non appena ricevuto il rifiuto dell'atto da parte della cancelleria del tribunale peloritano.
pagina 2 di 7 Sulla base di quanto esposto, ritenuti sussistenti i presupposti per la remissione in termini ex art. 153 c.p.c., deve ritenersi tempestivo il presente ricorso, depositato in data 16 giugno 2025, già depositato in data 13 giugno 2025 innanzi al Tribunale di Messina, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 14 maggio
2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 17 aprile 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente non ha deposito osservazioni all'esito dell'invio della bozza della relazione limitandosi a formulare ad asserire l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio alla luce della consulenza tecnica di parte depositata in atti, asserendo la contraddittorietà delle conclusioni del ctu che ha riconosciuto la ricorrente disabile in situazione di gravità ma pagina 3 di 7 non in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, asseritamente ignorando le risultanze medico-legali del certificato medico geriatrico del luglio 2023.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la parte ricorrente in data 28 gennaio 2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetta da “Deficit statico- dinamico in quadro di poliartropatia a discreta incidenza funzionale in soggetto diabetico
NID in assenza di franche complicanze, con cardiopatia ischemico-ipertensiva già sottoposta a stenting ed in apparente buon compenso emodinamico ed iniziale decadimento cognitivo età relato su verosimile base cerebrovasculopatica cronica”
Al riguardo, ha osservato “Tali condizioni sono sufficientemente documentate e di agevole apprezzamento clinico e, alla luce di quanto disposto dalla Legge 118/71 e tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. 05.02.1992 e ss.mm.ii, le menomazioni ad esse conseguenti concorrono alla costituzione di un complesso invalidante che rende la ricorrente soggetto invalido ultrassentacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%. Le risultanze dell'esame obiettivo eseguito in corso di codesta visita medico legale nonché l'attenta valutazione delle patologie diagnosticate alla ricorrente, consentono di rilevare condizioni fisiche NON incidenti sull'autosufficienza della
al punto tale da determinare la necessità di un'assistenza continua. NON sussistono Pt_2 pertanto i presupposti per il riconoscimento dei benefici connessi all'indennità di accompagnamento”, riconoscendo la ricorrente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge
1014/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza, né depositato nuova documentazione sanitaria attestante un aggravamento delle condizioni obiettivate dal consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni, né alcun valore può attribuirsi all'esito dei test I.A.D.L. e A.D.L., incorporati alla relazione di parte e sottoscritti dal consulente di parte.
Quanto al certificato medico geriatrico del luglio 2023 rilasciato dall'Asp di
LA di IA (allegato 5 fascicolo atp), indicato alle pagine 6-7 della relazione peritale, risulta essere stato esaminato dal consulente tecnico d'ufficio che, tuttavia, a distanza di un anno e mezzo, al momento delle operazioni peritali del 28 gennaio 2025, è
pagina 4 di 7 giunto a conclusioni diverse sulla base della restante documentazione e dell'esame obiettivo in atti1 in atti: da quest'ultimo non emergono infatti deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Infine, è appena il caso di rammentare che il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento della disabilità grave non comporta il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento dell'inabilità e dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di benefici oggetto di domande amministrative diverse e con presupposti differenti.
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
pagina 5 di 7 Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato e parte ricorrente va pertanto dichiarata unicamente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa, in conformità agli esiti della relazione già depositata in fase di accertamento tecnico preventivo.
Va disposta la compensazione dii metà delle spese di lite con riguardo alla fase di accertamento tecnico preventivo in ragione del parziale accoglimento delle domande attoree.
La restante quota è liquidata come da dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia. Di essa non va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Musumeci, essendo egli costituitosi solo al momento del deposito della dichiarazione di dissenso.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 16 giugno 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge
104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa conformemente alla relazione depositata in fase di atp;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite con riguardo alla fase di atp liquidandole già ridotte in € 584,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio. CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 14 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
CO RI
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Apparato osteoarticolare: tonotrofismo muscolare nella norma per genere ed età. Limitati ai primi gradi i movimenti del rachide. Limitata l'elevazione e la prono supinazione dell'arto superiore dx che viene riferita altresì dolente. Nulla da rilevare al controlaterale. No deficit stenici ai 4 arti. Dolente la digitopressione delle articolazioni interfalangee di entrambe le mani. Sfumato deficit prensile bilateralmente. La deambulazione, le variazioni posturali ed il mantenimento della stazione eretta autonomi avvengono in autonomia seppur in maniera cauta e con necessità di appoggio monolaterale. Sistema nervoso e psichico: facies composita;
Collaborante alla visita ed alla raccolta dell'anamnesi; risponde alle domande con eloquio fluido consono alla scolarità ed età. Dal colloquio emerge lieve deflessione del tono dell'umore ed alcuni deficit mnesici relativi a fatti remoti. Romberg positivo per oscillazioni multidirezionali”.