Sentenza 17 ottobre 1983
Massime • 2
Con riguardo alla controversia promossa dal dipendente di un ente pubblico economico (nella specie, consorzio di bonifica della maremma etrusca), per contestare la legittimità del licenziamento intimatogli in violazione delle Disposizioni della legge 15 luglio 1966 n. 604, deve escludersi una situazione d'improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione, tenuto conto che nell'ordinamento vi sono norme astrattamente idonee a tutelare la posizione fatta valere in giudizio, mentre ogni indagine sulla applicabilità delle stesse al caso concreto investe il fondamento nel merito della domanda medesima, e deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici. ( V 1678/81, mass n 412353).*
Per stabilire se il licenziamento intimato dall'imprenditore, privato o pubblico, sia illegittimo, per difetto delle condizioni e formalità fissate dalle Disposizioni della legge 15 luglio 1966 n. 604, l'indagine sull'applicabilità di tali Disposizioni va condotta con esclusivo riferimento ai requisiti di dimensione della impresa fissati dall'art. 11 della citata legge (occupazione di più di trentacinque dipendenti), atteso che i requisiti posti dall'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in riferimento alla entità delle unità produttive e dei comparti territoriali del datore di lavoro, rilevano solo al fine di riconoscere al lavoratore, nel presupposto dell'applicabilità della legge del 1966 sulle limitazioni del recesso nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anziché la mera tutela obbligatoria contemplata dalla medesima legge del 1966 (art. 8), la tutela cosiddetta reale prevista dallo art. 18 della legge del 1970. ( V 5058/78, mass n 394815).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/10/1983, n. 6068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6068 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 1983 |
Testo completo
Con riguardo alla controversia promossa dal dipendente di un ente pubblico economico (nella specie, consorzio di bonifica della maremma etrusca), per contestare la legittimità del licenziamento intimatogli in violazione delle Disposizioni della legge 15 luglio 1966 n. 604, deve escludersi una situazione d'improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione, tenuto conto che nell'ordinamento vi sono norme astrattamente idonee a tutelare la posizione fatta valere in giudizio, mentre ogni indagine sulla applicabilità delle stesse al caso concreto investe il fondamento nel merito della domanda medesima, e deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici. ( V 1678/81, mass n 412353).*