CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1866/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1866/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SANDRO Parte_1 P.IVA_1
CARRA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Mantova,
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 7.
APPELLANTE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RENZO ROSSI, Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piacenza, GALLERIA
6. CP_1
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, la società chiedendo che Parte_2 fosse dichiarata la risoluzione, per inadempimento della convenuta, dei contratti inter partes conclusi nel corso del 2017, quali:
- un contratto di consulenza informatica, sottoscritto in data 18 febbraio 2017;
- un contratto di appalto per la realizzazione di un nuovo sito di e-commerce, sottoscritto in data 23 marzo 2017;
- un contratto di consulenza relativo al nuovo sito di e-commerce, sottoscritto in data 6 ottobre 2017;
- un contratto di gestione e manutenzione del server collegato al sito, sottoscritto in data
6 novembre 2017.
L'attrice, inoltre, dopo avere allegato di aver corrisposto alla convenuta l'intero corrispettivo, pari a euro 10.980,00, pattuito per la prestazione oggetto del primo contratto, e un'ulteriore somma pari a complessivi euro 67.710,00, a titolo di acconti relativi al secondo e al terzo contratto, aveva chiesto la condanna di alla Parte_2 restituzione delle somme sopra indicate, previa declaratoria di risoluzione di diritto, ex art. 1354 c.c., del secondo e del quarto contratto in ragione dell'inutile decorso del termine assegnato con diffida ad adempiere, di risoluzione per inadempimento degli altri due accordi per violazione dell'obbligo di diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. durante l'esecuzione del primo contratto e per omessa esecuzione del terzo contratto ascrivibile alla mancata realizzazione, da parte della convenuta, del sito di e- commerce oggetto del richiamato contratto di appalto.
L'attrice aveva, pertanto, concluso formulando le seguenti, testuali, Parte_1 domande: “Previe declaratorie di rito, respinta ogni contraria istanza, 1 – Accertata la pagina 2 di 19 risoluzione del contratto del 23/03/2017 relativo alla realizzazione del sito di e- commerce e del contratto del 06/11/2017 relativo alla gestione e manutenzione dei server condannarsi la convenuta a restituire all'attrice Parte_2 Parte_1 la somma di 67.710 €; 2 – Accertato l'inadempimento della convenuta
[...] Parte_2 all'obbligo di “svolgere la consulenza con la diligenza professionale di cui all'art.
[...]
1176, comma 2, del codice civile, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme vigenti nonché dei migliori principi di deontologia ed etica professionale” dichiarare risolto il contratto di consulenza del 18/02/2017 e condannare pertanto
a restituire a la somma di 10.980 €;3 – Dichiararsi Parte_2 Parte_1 risolto il contratto di consulenza del 06/10/2017;4 – Con vittoria delle spese processuali.”
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva chiesto l'integrale reiezione delle domande attoree e rassegnato le seguenti conclusioni: “1. In via principale confermare il Decreto Ingiuntivo opposto, di cui si chiede fin da ora concedersi la provvisoria esecutorietà, ovvero comunque, in subordine, condannare il sig. al pagamento della somma capitale di € 26693,60 (ovvero della diversa Pt_3 somma che risulterà di giustizia) a titolo di risarcimento del danno per la illegittima risoluzione del contratto di appalto, nonchè per l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione del committente nell'esecuzione del contratto di appalto ex art. 1660 e seguenti c.c.
2. In via riconvenzionale dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivi del committente e conseguentemente condannare il medesimo committente al pagamento dell'ulteriore somma di euro 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno da illegittima risoluzione /recesso anticipato del contratto nonché per l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione del committente nell'esecuzione del contratto di appalto ex art. 1660 e seguenti c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale, con ordinanza del 24/04/2019, disponeva c.t.u. e, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 303, resa in data 09/03/2021, dichiarava la risoluzione del contratto di pagina 3 di 19 consulenza del 6/10/2017 per inadempimento della società rigettava le Parte_2 ulteriori domande proposte dall'attrice, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, condannava la società Parte_1 al pagamento, in favore della società dell'importo di euro 27.206,00, oltre Pt_2 interessi, a titolo di controvalore complessivo delle prestazioni eseguite in esecuzione dei vari contratti, ponendo a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di c.t.u.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Parte_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di
[...] impugnazione: 1) erroneità della pronuncia di inammissibilità, per ritenuta mutatio libelli, delle domande dalla stessa formulate a verbale di udienza e in prima memoria ex art. 183/6 c.p.c.; 2) errata valutazione dei singoli contratti quali negozi tra di loro distinti e autonomi, anziché “contratti collegati”; 3) errata valutazione della volontà e della condotta delle parti riferita al contratto per la creazione del sito di e -commerce del
23.3.2017; erroneo governo dei principi in merito all'onere della prova;
errata valutazione degli esiti della c.t.u.; 4) errata valutazione della volontà e della condotta delle parti in riferimento anche agli altri contratti inter partes; malgoverno dei principi in merito all'onere della prova;
errata valutazione degli esiti della c.t.u.; 5) errata reiezione delle istanze istruttorie ritualmente avanzate;
6) erroneo rigetto delle domande di risarcimento del danno e di restituzione delle somme anticipate.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia n. 303/2021 in data 11.03.2021, non notificata, emessa dal Tribunale di
Reggio Emilia nel procedimento n. 2819/2018 R.G. previo ogni incombente ordinatorio meglio visto, contrariis reiectis: NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia n. 303/2021 in data 11.03.2021, emessa nel procedimento n. 2819/2018
R.G.: In principalità: ritenersi i tre contratti nn. 2, (realizzazione e-commerce in data
23.03.17), 3 (consulenza in data 06.10.17) e 4 (manutenzione server in data 6.11.17) collegati in fattispecie di contratto complesso e conseguentemente, dichiarato risolto pagina 4 di 19 per inadempimento dell'esecutrice appellata il contratto d'appalto n. 2, dichiararsi risolti i contratti connessi nn. 3 e 4, per i motivi dedotti in atti, o come meglio. In subordine: in denegata ipotesi di ritenuta autonomia dei tre contratti, dichiararsi gli stessi comunque risolti per inadempimento dell'esecutrice o come meglio quanto al contratto n. 2; per inadempimento della convenuta, per carenza di interesse o di causa o come meglio, quanto al contratto n 3; per inesistenza, carenza di interesse o di causa o come meglio, quanto al contratto n.
4. Per tutti, secondo le motivazioni di cui in narrativa. In ogni caso e conseguentemente all'accoglimento delle conclusioni alternative di cui sopra, dirsi tenuta i) a restituire all'appellante le somme tutte da quest'ultima Parte_2 versate a seguito dei contratti contestati nn. 2, 3 e 4 e quantificate nella complessiva somma di € 94.916,50 (con le imputazioni di cui in narrativa), o nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, con rifusione degli interessi pagati e interessi legali dal dovuto al saldo;
ii) a risarcire a i danni tutti da quest'ultima subiti in Parte_1 conseguenza della condotta della convenuta appellata, quantificati nella complessiva somma di € 33.714,42 (con le imputazioni di cui in narrativa), o nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, con interessi legali dal dovuto al saldo;
iii) a rimborsare
a le spese legali corrisposte a in esecuzione della Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado, quantificate in € 2.500,00 oltre accessori di legge e spese generali 15%, nonché le spese di CTU (sostenute per metà) del primo grado di giudizio. Con integrale rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. IN VIA
ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle prove testimoniali dedotte in primo grado e non ammesse, limitatamente ai capitoli da 1 a 8 e da 11 a 12 di cui alla memoria ex art.
183/6 cpc n. 2 in data 08.03.2019, con i medesimi testi ivi indicati. Si chiede inoltre ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che tra e Parte_1
Net 2B Srl veniva raggiunto l'accordo per servizi informatici e realizzazione del sito e- commerce di cui al doc. 4 del presente atto (che si rammostra al teste)? 2. Vero che in forza del suddetto contratto effettuava in favore di Net 2B Srl i Parte_1 pagamenti di cui alle fatture prodotte sub doc. 6 (che si rammostrano al teste)? 3. Vero pagina 5 di 19 che Net 2B Srl realizzava il sito e-commerce di utilizzando Parte_1 esclusivamente l'opera propria e i propri supporti tecnico informatici? 4. Vero che Net
2B Srl, nell'ambito del contratto di ideazione e realizzazione del nuovo sito, collegava l'
e-commerce realizzato per al gestionale di quest'ultima, ai fini Parte_1 dell'importazione dei dati e delle immagini dei prodotti? Si indicano a testi su tutti i capitoli: c.f. , residente a [...] in Testimone_1 C.F._1
Via Matteotti n. 17-b; , amministratore unico di Net 2B Srl, presso Net 2B Tes_2
Srl in Milano, via Savona n. 97”.
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando la fondatezza Parte_2 dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo : “in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibili le nuove produzioni documentali e le nuove domande proposte dall'attrice appellante;
in via principale, nel merito, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingere tutte le domande dell'attrice appellante siccome infondate in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare tenuta e condannare a corrispondere alla appellata a titolo di corrispettivo Parte_1 contrattuale o, in alternativa, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. o in via di ultimo subordine a titolo di restituzione dell'arricchimento senza causa, della somma di Euro
4.600,00 oltre IVA prevista dal contratto di consulenza (digital consulting) del
6.10.2017 per i mesi di febbraio e marzo 2018. Sempre in via di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare tenuta e condannare
[...]
a corrispondere all'appellata, a titolo di corrispettivo contrattuale o, in Parte_1 alternativa, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. o in via di ultimo subordine, a titolo di restituzione dell'arricchimento, della somma di Euro 50.000,00 per l'esecuzione di lavori di predisposizione del catalogo prodotti e di addestramento dell'intelligenza artificiale non previsti dal contratto di appalto, o di quella somma maggiore o minore, determinata anche ai sensi dell'art. 1657 c.c., il tutto oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria integrale di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede, occorrendo, la rinnovazione parziale della
C.T.U. informatica (in relazione al quinto e sesto punto del quesito già formulato in pagina 6 di 19 primo grado) nonché l'ammissione delle prove orali già richieste nella memoria ex art.
183 sesto comma n. 2 in primo grado con i testi ivi indicati e, in particolare, si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli già dedotti e rilevanti ai fini del giudizio, specificamente per la prova dei lavori extra contractum: 4) Vero che il sito internet contenuto nel file inviato da Webness a in data 8.05.2018 corrisponde a Parte_1 quello raffigurato nelle immagini riprodotte nella relazione tecnica (documento n. 15 di parte convenuta) che si rammostra al teste;
5) Vero che attraverso Webness, Pt_2 sviluppava un connettore tra il software gestionale in uso a e la Parte_1 piattaforma Magento;
6) Vero che nella costruzione del sito di e-commerce in Pt_2 favore di , ha effettuato inserimento dati, in modo automatico, Parte_1 semiautomatico e manuale;
8) Vero che per l'attività di cui al capitolo precedente (dal settembre 2017 al febbraio 2018 la modifica dei parametri in input del motore semantico di intelligenza artificiale nel database fornito da e il riavvio Parte_1 della fase di addestramento per la specializzazione del sistema) il dott. Persona_1 esponeva a il costo di Euro 20.554,56 come da nota spese che si Parte_2 rammostra al teste (doc. 36 convenuta); 9) Vero che il sig. di Webness Testimone_3
S.r.l. in data 10.11.2017 alle ore 17.27 inviava a la Parte_4 Parte_1 email prodotta come documento n. 4 di parte convenuta;
10) Vero che Pt_2 unitamente a Webness predisponeva il consuntivo delle ore di lavoro (come da documenti n. 76 e 77 di parte convenuta che si rammostrano al teste) e che tale consuntivo rappresenta graficamente la sintesi delle attività svolte in favore di
[...]
; 16) Vero che ha effettuato attività di trasferimento delle immagini Pt_1 Pt_2 fotografiche verso un team esterno incaricato da acquistando una Parte_1 licenza di archiviazione e condivisione “cloud” affinché dette immagini fossero caricate sul catalogo dei prodotti;
17) Vero che all'attività di caricamento delle fotografie, che richiedeva oltre n. 32 ore, partecipava personalmente il sig. Parte_5
(cfr. doc. 29 che si rammostra al teste). 20) Vero che per mezzo del
[...] Pt_2 sig. , predisponeva un piano di promozione “media strategy Adv” come da Tes_4 documenti nn. 61 e 62 di parte convenuta che si rammostrano al teste;
21) Vero che manteneva attivo e sosteneva il costo del server per sino al Pt_2 Parte_1 mese di luglio 2018”. pagina 7 di 19 Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 12 novembre 2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, osservarsi che, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n.149/2022, e alla luce della giurisprudenza formatasi in subiecta materia, l'appello principale così come proposto dalla società appare, in rito, quantomeno, di dubbia Parte_1 ammissibilità.
Come noto, infatti, l'atto di appello non può costituire una mera riproposizione delle domande o delle difese già svolte in primo grado, senza una concreta argomentazione dell'errore asseritamente imputabile al primo Giudice, posto che il relativo procedimento non può trasformarsi in un nuovo integrale giudizio di merito, dovendo, bensì, necessariamente mantenere la sua funzione di revisio prioris istantiae.
Per consolidata giurisprudenza, alla parte volitiva del gravame si deve sempre accompagnare, a pena di sua inammissibilità rilevabile di ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva di controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 23553/2014).
Orbene, l'atto introduttivo del presente giudizio di appello difetta, in più passaggi, di un coerente collegamento tra la sentenza impugnata, i motivi a sostegno dell'impugnazione e gli effetti che da essi si vogliono far discendere, risultando, in molteplici parti, connotato da una disorganicità rasente il grado di genericità e aspecificità atto a comportarne la dichiarazione di inammissibilità.
pagina 8 di 19 Ad ogni modo, volendo prescindere da quanto sopra rilevato in rito, i motivi di appello dedotti da parte appellante, alla luce delle acquisite risultanze processuali, risultano, in ogni caso, nel merito, privi di fondamento, per le ragioni di seguito esposte.
- Sulle domande formulate da con la memoria ex art. 183 Parte_1 comma VI n. 1 c.p.c.; sull'ammissibilità delle prove testimoniali reiterate in appello;
sulle domande di risarcimento del danno e di restituzione somme.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità delle domande introdotte da parte attrice in corso di causa, perché ritenute non integranti un'ipotesi di reconventio reconventionis, bensì una illegittima mutatio libelli per diversità di petitum e causa petendi rispetto a quelle proposte con l'originario atto di citazione.
Al riguardo, si ritiene anzitutto inconferente il richiamo operato in atto di appello alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. n. 18546/2020), secondo cui la modifica della domanda, nei termini di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6, anche qualora incidente sul petitum e sulla causa petendi, è ammessa purché la domanda sia connessa alla vicenda sostanziale e ai fatti già dedotti in giudizio.
Tale giurisprudenza, infatti, puntualizza le condizioni in presenza delle quali è ammissibile uno ius variandi, facendo evidentemente riferimento all'ipotesi di emendatio libelli, laddove è patente che nel caso di cui ci si occupa le domande avanzate da parte attrice con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. non costituissero un mezzo processuale volto all'ottenimento del medesimo bene della vita perseguito con la proposizione della domanda originaria, bensì domande nuove, ulteriori, aggiuntive e a sé stanti, implicanti altresì l'immutazione del fatto costitutivo della pretesa e, in quanto tali, tardive e inammissibili.
In particolare, con la sopra indicata memoria assertiva, l'attrice aveva Parte_1 chiesto, in via principale, la condanna della società convenuta al risarcimento del danno,
e, in via gradata, la dichiarazione della nullità del contratto per mancanza di causa o l'annullamento dello stesso per errore dell'attrice, con restituzione delle somme pagate e la condanna di controparte al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale;
pagina 9 di 19 la riduzione del prezzo dell'appalto e la condanna di controparte alla restituzione dell'eccedenza e al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale e precontrattuale;
la condanna di controparte al risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.
La domanda originariamente formulata, invece, aveva ad oggetto unicamente la risoluzione dei contratti intercorsi inter partes e la restituzione delle somme medio tempore versate all'impresa appaltatrice.
Sul punto, giova precisare che ricorre mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha invece semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti diversamente modificata solo l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere
(Cass., 20 luglio 2012, n.12621, Cass., 28 gennaio 2015, n. 1585).
Per le ragioni appena esposte, le domande in esame, come correttamente rilevato dal primo Giudice, sono, in rito, inammissibili, e da ciò discende direttamente l'inammissibilità anche del sesto motivo di appello, con il quale l'appellante ha riproposto le domande risarcitorie irritualmente avanzate con la suddetta prima memoria ex art. 183 comma VI.
Quanto all'ulteriore domanda presentata nello stesso motivo di appello, quella, cioè, volta alla restituzione delle somme versate all'odierna appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, essa, per le ragioni che di seguito verranno esposte, andrà pure disattesa per effetto della sopra premessa integrale infondatezza del gravame in esame.
Deve essere altresì respinta l'istanza istruttoria, qui reiterata con il quinto motivo di appello, volta all'ammissione delle prove testimoniali articolate in primo grado. pagina 10 di 19 Infatti, i relativi capitoli di prova sono stati formulati in modo generico ovvero concernono circostanze sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione.
- Sul rapporto tra i singoli contratti.
Con il secondo motivo di gravame, ha censurato l'impugnata Parte_1 sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente tra i contratti dedotti in causa un mero collegamento fattuale e non anche causale/funzionale, attribuendo, conseguentemente, ad ognuno di essi una propria autonomia negoziale.
A tal proposito, l'appellante assume, invece, che i contratti oggetto di causa condividevano lo scopo unitario di implementare e rinnovare il commercio online della committente, così risultando teleologicamente avvinti da un rapporto di collegamento negoziale, con l'effetto che, in caso di caducazione di uno, gli altri avrebbero dovuto seguire la stessa sorte.
Orbene, giova rammentare che, in tema di collegamento negoziale-funzionale, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, che costituisce il nesso teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, ossia il comune intento pratico delle parti di volere il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici (Cass. n.
5851/2006; Cass., n. 11974/2010; Cass. n. 29111/2017).
Il relativo accertamento del giudice di merito deve investire l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. 13164/2007; Cass. 20634/2018; Cass. 22353/2021; Cass.
28324/2023; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/07/2025, n. 20091).
Nel caso di specie appare evidente che la compresenza dei differenti rapporti contrattuali non era volta alla realizzazione di una operazione economica complessa e unitaria, pagina 11 di 19 atteso che lo scopo in concreto perseguito dalle parti era la realizzazione di un sito di e- commerce, e che tale scopo si esauriva con il contratto di appalto del 23/03/2017.
Rispetto a una simile finalità, gli altri contratti intercorsi inter partes assumevano una valenza sì strumentale, volta a garantire alla società committente l'acquisizione delle competenze necessarie per l'effettivo e corretto funzionamento, da subito e nel tempo, del sito, ma non connotata da un legame di serrata interdipendenza, sicchè, in punto di indagine sul rapporto tra essi e il contratto di appalto, il collegamento è stato correttamente descritto dal Giudice di prime cure come meramente fattuale/occasionale.
Infatti, una cosa è la funzionalità giuridica, come rapporto tra due negozi tale per cui l'interesse perseguito con ciascuno di essi rientra nella valutazione relativa al perseguimento di uno scopo più ampio e unitario, nell'ambito di una operazione economica complessa, altra cosa è la funzionalità fattuale.
Nella fattispecie in commento, lo scopo in concreto perseguito si regge da solo, su un unico negozio, e gli altri negozi, pur complementari, nei loro scopi, a siffatto scopo, si limitano, appunto, a sorreggere quest'ultimo, senza tuttavia farlo proprio nella sua specificità, di modo che non si possa identificare alcun fine ulteriore che superi i singoli effetti tipici di ciascun atto.
Né, del resto, emerge dai regolamenti contrattuali di cui in atti una volontà delle parti di segno contrario;
posto, infatti, che il collegamento e coordinamento dei singoli negozi per la realizzazione di un effetto ulteriore rispetto a quello tipico dei contratti in concreto posti in essere può emergere anche come volontà tacita delle parti, non è sufficiente che quel fine sia perseguito da una sola delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra (Cass. 18/04/1984, n. 2544), dove, come nel caso di specie, il fine composito dell'implementazione del commercio online assume i tratti di una progettualità personale di e non condivisa inter partes, traducendosi Parte_1 giuridicamente, semmai, in una comunanza, tra i singoli contratti, dei motivi per cui sono stati conclusi da parte appellante, e non, di certo, in una concatenazione causale.
Pertanto, i negozi vanno considerati atomisticamente e il motivo in esame è da ritenersi infondato.
pagina 12 di 19 - Sui singoli contratti e sull'appello incidentale di Parte_2
Con il terzo motivo di gravame, la parte deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il primo Giudice, sulla scorta del rilievo peritale in base al quale il contratto di appalto del 23/03/2017 sarebbe stato eseguito in percentuale pari al 90%, ha escluso la sussistenza di un inadempimento di rilevante importanza da parte della convenuta/appellata e, di conseguenza, ha rigettato la richiesta di declaratoria di risoluzione del suddetto accordo, così ignorando, a suo dire, la pur accertata sussistenza di criticità tali da impedire che la porzione di sito realizzata da fosse Parte_2 concretamente ed effettivamente utilizzabile.
A sostegno del superiore assunto, l'appellante ha prodotto documentazione attestante la conclusione, intercorsa in pendenza del giudizio di primo grado, di un nuovo contratto di appalto, parimenti volto alla realizzazione di un sito e-commerce, allegando che la nuova appaltatrice non si era potuta avvalere del lavoro, inservibile, in precedenza svolto da e aveva dovuto creare ex novo la struttura informatica del sito. Parte_2
Deve, in primo luogo, rilevarsi l'inammissibilità della nuova produzione documentale come sopra effettuata dall'appellante, in quanto operata per la prima volta, e, quindi, tardivamente in appello senza alcuna prova dell'incolpevole impossibilità di versarla in atti nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla legge.
Per mera completezza, si rileva che la documentazione in esame sarebbe, comunque, inconferente, in quanto inidonea a dimostrare che il sito creato da non fosse Parte_2 funzionante.
Quanto al dedotto inadempimento, da parte dell'appaltatrice, del contratto in oggetto, si osserva che dalle argomentate, coerenti e, quindi, condivisibili risultanze della espletata c.t.u., frutto di scrupolose e approfondite indagini nel pieno contraddittorio tecnico tra le parti, emerge che le prestazioni previste dal regolamento contrattuale sono state eseguite in una percentuale pari al 90%.
Come noto, le disposizioni speciali contenute negli articoli 1667 e 1668 c.c. integrano, senza escluderla, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento pagina 13 di 19 contrattuale ex art. 1453 c.c. (v. Cass., Sez, II, 200 giugno 2019, n. 16609), i quali, peraltro, in caso di opere incompiute, come nella fattispecie in commento, trovano diretta e prioritaria applicazione.
Sulla scorta dell'evocato principio generale e alla luce delle qui recepite e non confutate conclusioni peritali, la riscontrata incompletezza delle realizzazioni appaltate costituisce indubbiamente un inadempimento, tuttavia di scarsa rilevanza, tenuto conto sia del profilo soggettivo legato all'interesse della parte non inadempiente, la quale, come visto, non ha provato l'inutilizzabilità del sito, sia del profilo oggettivo relativo alla qualità e quantità delle opere (non) eseguite (Cass., Sez. II, 24 maggio 2024, n. 14577).
In particolare, sotto il secondo profilo, le operazioni non eseguite o solo parzialmente realizzate, rappresentano una parte minima delle voci elencate nel contratto, stimata dal
CTU in una percentuale del 10% del lavoro complessivamente commissionato, e debitamente tenuta in conto attraverso la proporzionale riduzione del corrispettivo originariamente pattuito dell'appalto.
Il capo di sentenza relativo al contratto di appalto del 23/03/2017 è stato altresì oggetto dell'appello incidentale promosso da con il quale ha censurato la Parte_2 mancata condanna della controparte al pagamento del controvalore delle realizzazioni extra-contrattuali asseritamente eseguite.
Nello specifico, l'appellante incidentale ha dedotto di aver svolto una cospicua attività, ulteriore rispetto a quelle previste dal regolamento contrattuale, e di aver diritto a riceverne il corrispettivo, o a vedersi attribuire l'indennizzo ai sensi dell'art. 1671 c.c., o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., quantificando quindi il valore della citata lavorazione in euro 50.000,00.
Sul punto, ha dedotto, altresì, che tale attività, asseritamente consistita Parte_2 nella creazione del catalogo attraverso la modifica dei parametri di input del motore semantico di intelligenza artificiale nel database fornito dalla committente e il riavvio della fase di addestramento per la specializzazione del sistema, risulterebbe provata, in punto di an debeatur, dalle risultanze della suddetta c.t.u. nonché dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado.
pagina 14 di 19 L'appellata ha, inoltre, prodotto alcuni preventivi aventi ad oggetto le citate attività, oltre alla proforma n. 1/2018, con indicazione dei corrispettivi spettanti (a tale Per_1
per la loro esecuzione.
[...]
In via subordinata e istruttoria, ha, infine, chiesto l'ammissione di prove testimoniali.
Orbene, il CTU, in risposta al quesito “Accerti (il CTU) attraverso la documentazione in atti se risulta lo svolgimento da parte di di attività ulteriore rispetto a quella Pt_2 pattuita nei contratti e ne quantifichi il corrispettivo” (quesito 6), ha effettivamente dato un riscontro positivo, basandolo sull'analisi delle lavorazioni realizzate e sul confronto tra il contenuto del contratto, nella cui quarta pagina si legge “Verranno forniti successivamente dei modelli CSV che il cliente potrà utilizzare come linee guida per il riordino dei dati e la predisposizione al loro utilizzo sulla nuova piattaforma Magento”
e il testo di una mail indirizzata da alla committente, nella parte in cui è Testimone_3 scritto “E' importante osservare che ad oggi è stato fatto praticamente tramite i nostri programmatori la maggior parte di tutto questo immane lavoro di rivisitazione del catalogo, una attività non dovuta e del tutto straordinaria, che oramai richiede solo di essere finalizzata operando manualmente non un inserimento dati, ma semplicemente una associazione tra prodotti”.
Nonostante l'esito peritale sopra riportato, occorre, tuttavia, avere riguardo a quanto previsto dalle parti nel regolamento contrattuale, all'art. 9, il quale stabiliva che, “salvo che non sia diversamente stabilito, il presente Contratto potrà essere integrato o altrimenti modificato soltanto con il preventivo consenso scritto di tutte le Parti”, sicché le opere extra avrebbero dovuto essere preventivamente concordate dalle parti e l'integrazione al contratto da esse rappresentata avrebbe dovuto essere sottoscritta.
Ebbene, deve ritenersi che siffatta prova documentale non sia stata fornita dalla parte istante, dal momento che i preventivi allegati dall'appellante incidentale non recano alcuna sottoscrizione della committente, né d'altronde risulta allegata, tantomeno provata, una differente determinazione delle parti in merito alle modalità di modificazione o integrazione del contratto.
pagina 15 di 19 Anche a voler considerare le realizzazioni in questione come variazioni necessarie del progetto, valorizzando l'art.
9.3 del regolamento contrattuale, che rimanda, per quanto non espressamente disciplinato dalle parti, alla normativa vigente, e richiamando la giurisprudenza secondo la quale le variazioni dovute a fatto oggettivo del committente
(nel caso di specie, il mancato riordino del catalogo) rientrano tra quelle previste dall'art. 1660 c.c. (Cass., Sez. II18 agosto 1993, n. 8749), occorre avere a mente che la
Corte di legittimità ha statuito che queste ultime, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, possono anche essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente, ma in tal caso, ove manchi l'accordo delle parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti (Cass., Sez. II, 4 maggio 2017, n.10891).
Tale controvalore, tuttavia, risulta di impossibile quantificazione, dal momento che è mancata una chiara e dettagliata indicazione e, soprattutto, individuazione, per natura, oggetto, entità, consistenza e funzionalità, delle realizzazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste.
Al sopra rilevato deficit, assertivo e probatorio, non può sopperire il succitato passaggio della relazione di c.t.u., né tantomeno i capitoli di prova testimoniale formulati e reiterati da in quanto, oltre che generici, soprattutto inammissibili per non aver la Parte_2 parte proposto specifico e autonomo motivo di impugnazione circa la loro mancata ammissione nel precedente grado di giudizio.
Il primo motivo dell'appello incidentale proposto da deve essere, Parte_2 conseguentemente, rigettato.
Con il quarto motivo dell'appello principale, lamenta la mancata Parte_1 declaratoria di risoluzione del contratto di consulenza del 06/10/2017 e del contratto di gestione e manutenzione del server del 06/11/2017, nulla contestando, invece, rispetto al capo di sentenza con cui il Giudice ha rigettato la domanda di risoluzione relativa al contratto di consulenza del 18/02/2017, determinandone così, in parte qua, il passaggio in giudicato. pagina 16 di 19 Quanto al contratto di consulenza del 06/10/2017, il giudice di prime cure ne aveva dichiarato la risoluzione, escludendo, tuttavia, dagli effetti della stessa, ai sensi dell'art. 1458 c.c., le prestazioni eseguite dall'impresa appaltatrice dall'ottobre 2017 a gennaio
2018.
L'appellante ha sostenuto che difetta la prova dell'esecuzione delle suddette prestazioni e ha altresì dedotto la nullità del contratto in oggetto, negando di avervi mai apposto la propria sottoscrizione.
Entrambe le doglianze sopra esposte non meritano accoglimento, atteso che, da un lato, la prova dell'esecuzione delle predette prestazioni risulta dalla corrispondenza intercorsa in quel periodo tra le due società (v. allegati sub doc da 55 a 64), e che, dall'altro, il contratto di appalto non è soggetto a rigore di forme, non essendo richiesta, per la sua stipulazione, la forma scritta né ad substantiam, né ad probationes, e potendo, dunque, essere concluso anche per facta concludentia.
In merito al contratto di cui trattasi, ha altresì dedotto, quale secondo Parte_2 motivo del suo appello incidentale, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ne ha dichiarato la risoluzione, sostenendo che le attività di consulenza oggetto dello stesso siano state continuativamente eseguite fino alla ricezione della diffida ad adempiere, con conseguente richiesta di condanna di al Parte_1 pagamento di due ulteriori mensilità, quelle di febbraio e marzo, per un importo complessivo di euro 4.600,00.
A sostegno di quanto sopra dedotto, l'appellata ha allegato una mail datata 27/02/18 e indirizzata alla società committente, con cui si informava la destinataria dell'avvenuto completamento dell'attività di “redirect 301”, con la specificazione che, “essendo un'attività extra rispetto alla creazione del sito, come da accordi era stata fatta rientrare nelle ore delle attività di consulenza”. ha inoltre allegato una fattura di euro 2.196,00 indicante come causale Parte_2
“Attività SEO redirect 301”.
Tali deduzioni e produzioni, in quanto unilaterali e non riscontrate, sono, tuttavia, prive di valenza probatoria, e, anche a voler ritenere il contrario, si limiterebbero, in ogni caso,
a provare una prestazione isolata e non certo l'adempimento del contratto di consulenza. pagina 17 di 19 In ragione di ciò, anche il suddetto motivo di appello incidentale deve essere disatteso e il relativo capo di sentenza confermato.
Quanto al contratto di gestione e manutenzione del server del 06/11/2017, parte appellante contesta che il Giudice abbia arbitrariamente inferito, dalla parziale realizzazione del sito, la necessaria contestuale predisposizione del server, senza basare tale affermazione su alcun supporto, né documentale né peritale.
Al riguardo, occorre osservare che, in considerazione del complesso e articolato regolamento contrattuale, non può considerarsi inadempiuto il contratto de quo per il solo fatto della mancata pubblicazione del sito.
L'art. 6, infatti, individuava nella sottoscrizione del contratto, avvenuta in data
06/11/2017, il momento a partire dal quale, per la durata di dodici mesi, lo stesso sarebbe stato in vigore, senza dunque che risultasse, dalla volontà delle parti, alcuna subordinazione temporale delle prestazioni da eseguire alla pubblicazione del sito e- commerce, e senza che l'esecuzione delle stesse fosse, in nessun altro modo, condizionata al prefato evento.
Peraltro, dalle risultanze in atti può dedursi che la parte di prestazioni eseguibile disgiuntamente da quest'ultimo ha trovato regolare esecuzione da parte della debitrice.
Conseguentemente, anche il suddetto motivo di impugnazione deve essere disatteso.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, per quel che concerne le spese del presente giudizio di appello, si ritiene che, in considerazione del rigetto di entrambi i gravami e, quindi, della reciproca e paritetica soccombenza, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre la loro integrale compensazione.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione delle impugnazioni, principale e incidentale, sussistono anche le condizioni per dichiarare l'appellante principale e l'appellante pagina 18 di 19 incidentale tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto nonché l'appello incidentale Parte_1 proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 303, Parte_2 resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 09/03/2021, disponendo tra le parti l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
DICHIARA
l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 28 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1866/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SANDRO Parte_1 P.IVA_1
CARRA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Mantova,
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 7.
APPELLANTE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RENZO ROSSI, Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piacenza, GALLERIA
6. CP_1
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, la società chiedendo che Parte_2 fosse dichiarata la risoluzione, per inadempimento della convenuta, dei contratti inter partes conclusi nel corso del 2017, quali:
- un contratto di consulenza informatica, sottoscritto in data 18 febbraio 2017;
- un contratto di appalto per la realizzazione di un nuovo sito di e-commerce, sottoscritto in data 23 marzo 2017;
- un contratto di consulenza relativo al nuovo sito di e-commerce, sottoscritto in data 6 ottobre 2017;
- un contratto di gestione e manutenzione del server collegato al sito, sottoscritto in data
6 novembre 2017.
L'attrice, inoltre, dopo avere allegato di aver corrisposto alla convenuta l'intero corrispettivo, pari a euro 10.980,00, pattuito per la prestazione oggetto del primo contratto, e un'ulteriore somma pari a complessivi euro 67.710,00, a titolo di acconti relativi al secondo e al terzo contratto, aveva chiesto la condanna di alla Parte_2 restituzione delle somme sopra indicate, previa declaratoria di risoluzione di diritto, ex art. 1354 c.c., del secondo e del quarto contratto in ragione dell'inutile decorso del termine assegnato con diffida ad adempiere, di risoluzione per inadempimento degli altri due accordi per violazione dell'obbligo di diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. durante l'esecuzione del primo contratto e per omessa esecuzione del terzo contratto ascrivibile alla mancata realizzazione, da parte della convenuta, del sito di e- commerce oggetto del richiamato contratto di appalto.
L'attrice aveva, pertanto, concluso formulando le seguenti, testuali, Parte_1 domande: “Previe declaratorie di rito, respinta ogni contraria istanza, 1 – Accertata la pagina 2 di 19 risoluzione del contratto del 23/03/2017 relativo alla realizzazione del sito di e- commerce e del contratto del 06/11/2017 relativo alla gestione e manutenzione dei server condannarsi la convenuta a restituire all'attrice Parte_2 Parte_1 la somma di 67.710 €; 2 – Accertato l'inadempimento della convenuta
[...] Parte_2 all'obbligo di “svolgere la consulenza con la diligenza professionale di cui all'art.
[...]
1176, comma 2, del codice civile, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme vigenti nonché dei migliori principi di deontologia ed etica professionale” dichiarare risolto il contratto di consulenza del 18/02/2017 e condannare pertanto
a restituire a la somma di 10.980 €;3 – Dichiararsi Parte_2 Parte_1 risolto il contratto di consulenza del 06/10/2017;4 – Con vittoria delle spese processuali.”
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva chiesto l'integrale reiezione delle domande attoree e rassegnato le seguenti conclusioni: “1. In via principale confermare il Decreto Ingiuntivo opposto, di cui si chiede fin da ora concedersi la provvisoria esecutorietà, ovvero comunque, in subordine, condannare il sig. al pagamento della somma capitale di € 26693,60 (ovvero della diversa Pt_3 somma che risulterà di giustizia) a titolo di risarcimento del danno per la illegittima risoluzione del contratto di appalto, nonchè per l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione del committente nell'esecuzione del contratto di appalto ex art. 1660 e seguenti c.c.
2. In via riconvenzionale dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivi del committente e conseguentemente condannare il medesimo committente al pagamento dell'ulteriore somma di euro 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno da illegittima risoluzione /recesso anticipato del contratto nonché per l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione del committente nell'esecuzione del contratto di appalto ex art. 1660 e seguenti c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale, con ordinanza del 24/04/2019, disponeva c.t.u. e, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 303, resa in data 09/03/2021, dichiarava la risoluzione del contratto di pagina 3 di 19 consulenza del 6/10/2017 per inadempimento della società rigettava le Parte_2 ulteriori domande proposte dall'attrice, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, condannava la società Parte_1 al pagamento, in favore della società dell'importo di euro 27.206,00, oltre Pt_2 interessi, a titolo di controvalore complessivo delle prestazioni eseguite in esecuzione dei vari contratti, ponendo a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di c.t.u.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Parte_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di
[...] impugnazione: 1) erroneità della pronuncia di inammissibilità, per ritenuta mutatio libelli, delle domande dalla stessa formulate a verbale di udienza e in prima memoria ex art. 183/6 c.p.c.; 2) errata valutazione dei singoli contratti quali negozi tra di loro distinti e autonomi, anziché “contratti collegati”; 3) errata valutazione della volontà e della condotta delle parti riferita al contratto per la creazione del sito di e -commerce del
23.3.2017; erroneo governo dei principi in merito all'onere della prova;
errata valutazione degli esiti della c.t.u.; 4) errata valutazione della volontà e della condotta delle parti in riferimento anche agli altri contratti inter partes; malgoverno dei principi in merito all'onere della prova;
errata valutazione degli esiti della c.t.u.; 5) errata reiezione delle istanze istruttorie ritualmente avanzate;
6) erroneo rigetto delle domande di risarcimento del danno e di restituzione delle somme anticipate.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia n. 303/2021 in data 11.03.2021, non notificata, emessa dal Tribunale di
Reggio Emilia nel procedimento n. 2819/2018 R.G. previo ogni incombente ordinatorio meglio visto, contrariis reiectis: NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia n. 303/2021 in data 11.03.2021, emessa nel procedimento n. 2819/2018
R.G.: In principalità: ritenersi i tre contratti nn. 2, (realizzazione e-commerce in data
23.03.17), 3 (consulenza in data 06.10.17) e 4 (manutenzione server in data 6.11.17) collegati in fattispecie di contratto complesso e conseguentemente, dichiarato risolto pagina 4 di 19 per inadempimento dell'esecutrice appellata il contratto d'appalto n. 2, dichiararsi risolti i contratti connessi nn. 3 e 4, per i motivi dedotti in atti, o come meglio. In subordine: in denegata ipotesi di ritenuta autonomia dei tre contratti, dichiararsi gli stessi comunque risolti per inadempimento dell'esecutrice o come meglio quanto al contratto n. 2; per inadempimento della convenuta, per carenza di interesse o di causa o come meglio, quanto al contratto n 3; per inesistenza, carenza di interesse o di causa o come meglio, quanto al contratto n.
4. Per tutti, secondo le motivazioni di cui in narrativa. In ogni caso e conseguentemente all'accoglimento delle conclusioni alternative di cui sopra, dirsi tenuta i) a restituire all'appellante le somme tutte da quest'ultima Parte_2 versate a seguito dei contratti contestati nn. 2, 3 e 4 e quantificate nella complessiva somma di € 94.916,50 (con le imputazioni di cui in narrativa), o nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, con rifusione degli interessi pagati e interessi legali dal dovuto al saldo;
ii) a risarcire a i danni tutti da quest'ultima subiti in Parte_1 conseguenza della condotta della convenuta appellata, quantificati nella complessiva somma di € 33.714,42 (con le imputazioni di cui in narrativa), o nella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, con interessi legali dal dovuto al saldo;
iii) a rimborsare
a le spese legali corrisposte a in esecuzione della Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado, quantificate in € 2.500,00 oltre accessori di legge e spese generali 15%, nonché le spese di CTU (sostenute per metà) del primo grado di giudizio. Con integrale rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. IN VIA
ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle prove testimoniali dedotte in primo grado e non ammesse, limitatamente ai capitoli da 1 a 8 e da 11 a 12 di cui alla memoria ex art.
183/6 cpc n. 2 in data 08.03.2019, con i medesimi testi ivi indicati. Si chiede inoltre ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che tra e Parte_1
Net 2B Srl veniva raggiunto l'accordo per servizi informatici e realizzazione del sito e- commerce di cui al doc. 4 del presente atto (che si rammostra al teste)? 2. Vero che in forza del suddetto contratto effettuava in favore di Net 2B Srl i Parte_1 pagamenti di cui alle fatture prodotte sub doc. 6 (che si rammostrano al teste)? 3. Vero pagina 5 di 19 che Net 2B Srl realizzava il sito e-commerce di utilizzando Parte_1 esclusivamente l'opera propria e i propri supporti tecnico informatici? 4. Vero che Net
2B Srl, nell'ambito del contratto di ideazione e realizzazione del nuovo sito, collegava l'
e-commerce realizzato per al gestionale di quest'ultima, ai fini Parte_1 dell'importazione dei dati e delle immagini dei prodotti? Si indicano a testi su tutti i capitoli: c.f. , residente a [...] in Testimone_1 C.F._1
Via Matteotti n. 17-b; , amministratore unico di Net 2B Srl, presso Net 2B Tes_2
Srl in Milano, via Savona n. 97”.
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando la fondatezza Parte_2 dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo : “in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibili le nuove produzioni documentali e le nuove domande proposte dall'attrice appellante;
in via principale, nel merito, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingere tutte le domande dell'attrice appellante siccome infondate in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare tenuta e condannare a corrispondere alla appellata a titolo di corrispettivo Parte_1 contrattuale o, in alternativa, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. o in via di ultimo subordine a titolo di restituzione dell'arricchimento senza causa, della somma di Euro
4.600,00 oltre IVA prevista dal contratto di consulenza (digital consulting) del
6.10.2017 per i mesi di febbraio e marzo 2018. Sempre in via di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare tenuta e condannare
[...]
a corrispondere all'appellata, a titolo di corrispettivo contrattuale o, in Parte_1 alternativa, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. o in via di ultimo subordine, a titolo di restituzione dell'arricchimento, della somma di Euro 50.000,00 per l'esecuzione di lavori di predisposizione del catalogo prodotti e di addestramento dell'intelligenza artificiale non previsti dal contratto di appalto, o di quella somma maggiore o minore, determinata anche ai sensi dell'art. 1657 c.c., il tutto oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria integrale di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede, occorrendo, la rinnovazione parziale della
C.T.U. informatica (in relazione al quinto e sesto punto del quesito già formulato in pagina 6 di 19 primo grado) nonché l'ammissione delle prove orali già richieste nella memoria ex art.
183 sesto comma n. 2 in primo grado con i testi ivi indicati e, in particolare, si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli già dedotti e rilevanti ai fini del giudizio, specificamente per la prova dei lavori extra contractum: 4) Vero che il sito internet contenuto nel file inviato da Webness a in data 8.05.2018 corrisponde a Parte_1 quello raffigurato nelle immagini riprodotte nella relazione tecnica (documento n. 15 di parte convenuta) che si rammostra al teste;
5) Vero che attraverso Webness, Pt_2 sviluppava un connettore tra il software gestionale in uso a e la Parte_1 piattaforma Magento;
6) Vero che nella costruzione del sito di e-commerce in Pt_2 favore di , ha effettuato inserimento dati, in modo automatico, Parte_1 semiautomatico e manuale;
8) Vero che per l'attività di cui al capitolo precedente (dal settembre 2017 al febbraio 2018 la modifica dei parametri in input del motore semantico di intelligenza artificiale nel database fornito da e il riavvio Parte_1 della fase di addestramento per la specializzazione del sistema) il dott. Persona_1 esponeva a il costo di Euro 20.554,56 come da nota spese che si Parte_2 rammostra al teste (doc. 36 convenuta); 9) Vero che il sig. di Webness Testimone_3
S.r.l. in data 10.11.2017 alle ore 17.27 inviava a la Parte_4 Parte_1 email prodotta come documento n. 4 di parte convenuta;
10) Vero che Pt_2 unitamente a Webness predisponeva il consuntivo delle ore di lavoro (come da documenti n. 76 e 77 di parte convenuta che si rammostrano al teste) e che tale consuntivo rappresenta graficamente la sintesi delle attività svolte in favore di
[...]
; 16) Vero che ha effettuato attività di trasferimento delle immagini Pt_1 Pt_2 fotografiche verso un team esterno incaricato da acquistando una Parte_1 licenza di archiviazione e condivisione “cloud” affinché dette immagini fossero caricate sul catalogo dei prodotti;
17) Vero che all'attività di caricamento delle fotografie, che richiedeva oltre n. 32 ore, partecipava personalmente il sig. Parte_5
(cfr. doc. 29 che si rammostra al teste). 20) Vero che per mezzo del
[...] Pt_2 sig. , predisponeva un piano di promozione “media strategy Adv” come da Tes_4 documenti nn. 61 e 62 di parte convenuta che si rammostrano al teste;
21) Vero che manteneva attivo e sosteneva il costo del server per sino al Pt_2 Parte_1 mese di luglio 2018”. pagina 7 di 19 Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 12 novembre 2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, osservarsi che, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n.149/2022, e alla luce della giurisprudenza formatasi in subiecta materia, l'appello principale così come proposto dalla società appare, in rito, quantomeno, di dubbia Parte_1 ammissibilità.
Come noto, infatti, l'atto di appello non può costituire una mera riproposizione delle domande o delle difese già svolte in primo grado, senza una concreta argomentazione dell'errore asseritamente imputabile al primo Giudice, posto che il relativo procedimento non può trasformarsi in un nuovo integrale giudizio di merito, dovendo, bensì, necessariamente mantenere la sua funzione di revisio prioris istantiae.
Per consolidata giurisprudenza, alla parte volitiva del gravame si deve sempre accompagnare, a pena di sua inammissibilità rilevabile di ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva di controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 23553/2014).
Orbene, l'atto introduttivo del presente giudizio di appello difetta, in più passaggi, di un coerente collegamento tra la sentenza impugnata, i motivi a sostegno dell'impugnazione e gli effetti che da essi si vogliono far discendere, risultando, in molteplici parti, connotato da una disorganicità rasente il grado di genericità e aspecificità atto a comportarne la dichiarazione di inammissibilità.
pagina 8 di 19 Ad ogni modo, volendo prescindere da quanto sopra rilevato in rito, i motivi di appello dedotti da parte appellante, alla luce delle acquisite risultanze processuali, risultano, in ogni caso, nel merito, privi di fondamento, per le ragioni di seguito esposte.
- Sulle domande formulate da con la memoria ex art. 183 Parte_1 comma VI n. 1 c.p.c.; sull'ammissibilità delle prove testimoniali reiterate in appello;
sulle domande di risarcimento del danno e di restituzione somme.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità delle domande introdotte da parte attrice in corso di causa, perché ritenute non integranti un'ipotesi di reconventio reconventionis, bensì una illegittima mutatio libelli per diversità di petitum e causa petendi rispetto a quelle proposte con l'originario atto di citazione.
Al riguardo, si ritiene anzitutto inconferente il richiamo operato in atto di appello alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. n. 18546/2020), secondo cui la modifica della domanda, nei termini di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6, anche qualora incidente sul petitum e sulla causa petendi, è ammessa purché la domanda sia connessa alla vicenda sostanziale e ai fatti già dedotti in giudizio.
Tale giurisprudenza, infatti, puntualizza le condizioni in presenza delle quali è ammissibile uno ius variandi, facendo evidentemente riferimento all'ipotesi di emendatio libelli, laddove è patente che nel caso di cui ci si occupa le domande avanzate da parte attrice con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. non costituissero un mezzo processuale volto all'ottenimento del medesimo bene della vita perseguito con la proposizione della domanda originaria, bensì domande nuove, ulteriori, aggiuntive e a sé stanti, implicanti altresì l'immutazione del fatto costitutivo della pretesa e, in quanto tali, tardive e inammissibili.
In particolare, con la sopra indicata memoria assertiva, l'attrice aveva Parte_1 chiesto, in via principale, la condanna della società convenuta al risarcimento del danno,
e, in via gradata, la dichiarazione della nullità del contratto per mancanza di causa o l'annullamento dello stesso per errore dell'attrice, con restituzione delle somme pagate e la condanna di controparte al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale;
pagina 9 di 19 la riduzione del prezzo dell'appalto e la condanna di controparte alla restituzione dell'eccedenza e al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale e precontrattuale;
la condanna di controparte al risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.
La domanda originariamente formulata, invece, aveva ad oggetto unicamente la risoluzione dei contratti intercorsi inter partes e la restituzione delle somme medio tempore versate all'impresa appaltatrice.
Sul punto, giova precisare che ricorre mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha invece semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti diversamente modificata solo l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere
(Cass., 20 luglio 2012, n.12621, Cass., 28 gennaio 2015, n. 1585).
Per le ragioni appena esposte, le domande in esame, come correttamente rilevato dal primo Giudice, sono, in rito, inammissibili, e da ciò discende direttamente l'inammissibilità anche del sesto motivo di appello, con il quale l'appellante ha riproposto le domande risarcitorie irritualmente avanzate con la suddetta prima memoria ex art. 183 comma VI.
Quanto all'ulteriore domanda presentata nello stesso motivo di appello, quella, cioè, volta alla restituzione delle somme versate all'odierna appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, essa, per le ragioni che di seguito verranno esposte, andrà pure disattesa per effetto della sopra premessa integrale infondatezza del gravame in esame.
Deve essere altresì respinta l'istanza istruttoria, qui reiterata con il quinto motivo di appello, volta all'ammissione delle prove testimoniali articolate in primo grado. pagina 10 di 19 Infatti, i relativi capitoli di prova sono stati formulati in modo generico ovvero concernono circostanze sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione.
- Sul rapporto tra i singoli contratti.
Con il secondo motivo di gravame, ha censurato l'impugnata Parte_1 sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente tra i contratti dedotti in causa un mero collegamento fattuale e non anche causale/funzionale, attribuendo, conseguentemente, ad ognuno di essi una propria autonomia negoziale.
A tal proposito, l'appellante assume, invece, che i contratti oggetto di causa condividevano lo scopo unitario di implementare e rinnovare il commercio online della committente, così risultando teleologicamente avvinti da un rapporto di collegamento negoziale, con l'effetto che, in caso di caducazione di uno, gli altri avrebbero dovuto seguire la stessa sorte.
Orbene, giova rammentare che, in tema di collegamento negoziale-funzionale, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, che costituisce il nesso teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, ossia il comune intento pratico delle parti di volere il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici (Cass. n.
5851/2006; Cass., n. 11974/2010; Cass. n. 29111/2017).
Il relativo accertamento del giudice di merito deve investire l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. 13164/2007; Cass. 20634/2018; Cass. 22353/2021; Cass.
28324/2023; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/07/2025, n. 20091).
Nel caso di specie appare evidente che la compresenza dei differenti rapporti contrattuali non era volta alla realizzazione di una operazione economica complessa e unitaria, pagina 11 di 19 atteso che lo scopo in concreto perseguito dalle parti era la realizzazione di un sito di e- commerce, e che tale scopo si esauriva con il contratto di appalto del 23/03/2017.
Rispetto a una simile finalità, gli altri contratti intercorsi inter partes assumevano una valenza sì strumentale, volta a garantire alla società committente l'acquisizione delle competenze necessarie per l'effettivo e corretto funzionamento, da subito e nel tempo, del sito, ma non connotata da un legame di serrata interdipendenza, sicchè, in punto di indagine sul rapporto tra essi e il contratto di appalto, il collegamento è stato correttamente descritto dal Giudice di prime cure come meramente fattuale/occasionale.
Infatti, una cosa è la funzionalità giuridica, come rapporto tra due negozi tale per cui l'interesse perseguito con ciascuno di essi rientra nella valutazione relativa al perseguimento di uno scopo più ampio e unitario, nell'ambito di una operazione economica complessa, altra cosa è la funzionalità fattuale.
Nella fattispecie in commento, lo scopo in concreto perseguito si regge da solo, su un unico negozio, e gli altri negozi, pur complementari, nei loro scopi, a siffatto scopo, si limitano, appunto, a sorreggere quest'ultimo, senza tuttavia farlo proprio nella sua specificità, di modo che non si possa identificare alcun fine ulteriore che superi i singoli effetti tipici di ciascun atto.
Né, del resto, emerge dai regolamenti contrattuali di cui in atti una volontà delle parti di segno contrario;
posto, infatti, che il collegamento e coordinamento dei singoli negozi per la realizzazione di un effetto ulteriore rispetto a quello tipico dei contratti in concreto posti in essere può emergere anche come volontà tacita delle parti, non è sufficiente che quel fine sia perseguito da una sola delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra (Cass. 18/04/1984, n. 2544), dove, come nel caso di specie, il fine composito dell'implementazione del commercio online assume i tratti di una progettualità personale di e non condivisa inter partes, traducendosi Parte_1 giuridicamente, semmai, in una comunanza, tra i singoli contratti, dei motivi per cui sono stati conclusi da parte appellante, e non, di certo, in una concatenazione causale.
Pertanto, i negozi vanno considerati atomisticamente e il motivo in esame è da ritenersi infondato.
pagina 12 di 19 - Sui singoli contratti e sull'appello incidentale di Parte_2
Con il terzo motivo di gravame, la parte deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il primo Giudice, sulla scorta del rilievo peritale in base al quale il contratto di appalto del 23/03/2017 sarebbe stato eseguito in percentuale pari al 90%, ha escluso la sussistenza di un inadempimento di rilevante importanza da parte della convenuta/appellata e, di conseguenza, ha rigettato la richiesta di declaratoria di risoluzione del suddetto accordo, così ignorando, a suo dire, la pur accertata sussistenza di criticità tali da impedire che la porzione di sito realizzata da fosse Parte_2 concretamente ed effettivamente utilizzabile.
A sostegno del superiore assunto, l'appellante ha prodotto documentazione attestante la conclusione, intercorsa in pendenza del giudizio di primo grado, di un nuovo contratto di appalto, parimenti volto alla realizzazione di un sito e-commerce, allegando che la nuova appaltatrice non si era potuta avvalere del lavoro, inservibile, in precedenza svolto da e aveva dovuto creare ex novo la struttura informatica del sito. Parte_2
Deve, in primo luogo, rilevarsi l'inammissibilità della nuova produzione documentale come sopra effettuata dall'appellante, in quanto operata per la prima volta, e, quindi, tardivamente in appello senza alcuna prova dell'incolpevole impossibilità di versarla in atti nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla legge.
Per mera completezza, si rileva che la documentazione in esame sarebbe, comunque, inconferente, in quanto inidonea a dimostrare che il sito creato da non fosse Parte_2 funzionante.
Quanto al dedotto inadempimento, da parte dell'appaltatrice, del contratto in oggetto, si osserva che dalle argomentate, coerenti e, quindi, condivisibili risultanze della espletata c.t.u., frutto di scrupolose e approfondite indagini nel pieno contraddittorio tecnico tra le parti, emerge che le prestazioni previste dal regolamento contrattuale sono state eseguite in una percentuale pari al 90%.
Come noto, le disposizioni speciali contenute negli articoli 1667 e 1668 c.c. integrano, senza escluderla, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento pagina 13 di 19 contrattuale ex art. 1453 c.c. (v. Cass., Sez, II, 200 giugno 2019, n. 16609), i quali, peraltro, in caso di opere incompiute, come nella fattispecie in commento, trovano diretta e prioritaria applicazione.
Sulla scorta dell'evocato principio generale e alla luce delle qui recepite e non confutate conclusioni peritali, la riscontrata incompletezza delle realizzazioni appaltate costituisce indubbiamente un inadempimento, tuttavia di scarsa rilevanza, tenuto conto sia del profilo soggettivo legato all'interesse della parte non inadempiente, la quale, come visto, non ha provato l'inutilizzabilità del sito, sia del profilo oggettivo relativo alla qualità e quantità delle opere (non) eseguite (Cass., Sez. II, 24 maggio 2024, n. 14577).
In particolare, sotto il secondo profilo, le operazioni non eseguite o solo parzialmente realizzate, rappresentano una parte minima delle voci elencate nel contratto, stimata dal
CTU in una percentuale del 10% del lavoro complessivamente commissionato, e debitamente tenuta in conto attraverso la proporzionale riduzione del corrispettivo originariamente pattuito dell'appalto.
Il capo di sentenza relativo al contratto di appalto del 23/03/2017 è stato altresì oggetto dell'appello incidentale promosso da con il quale ha censurato la Parte_2 mancata condanna della controparte al pagamento del controvalore delle realizzazioni extra-contrattuali asseritamente eseguite.
Nello specifico, l'appellante incidentale ha dedotto di aver svolto una cospicua attività, ulteriore rispetto a quelle previste dal regolamento contrattuale, e di aver diritto a riceverne il corrispettivo, o a vedersi attribuire l'indennizzo ai sensi dell'art. 1671 c.c., o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., quantificando quindi il valore della citata lavorazione in euro 50.000,00.
Sul punto, ha dedotto, altresì, che tale attività, asseritamente consistita Parte_2 nella creazione del catalogo attraverso la modifica dei parametri di input del motore semantico di intelligenza artificiale nel database fornito dalla committente e il riavvio della fase di addestramento per la specializzazione del sistema, risulterebbe provata, in punto di an debeatur, dalle risultanze della suddetta c.t.u. nonché dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado.
pagina 14 di 19 L'appellata ha, inoltre, prodotto alcuni preventivi aventi ad oggetto le citate attività, oltre alla proforma n. 1/2018, con indicazione dei corrispettivi spettanti (a tale Per_1
per la loro esecuzione.
[...]
In via subordinata e istruttoria, ha, infine, chiesto l'ammissione di prove testimoniali.
Orbene, il CTU, in risposta al quesito “Accerti (il CTU) attraverso la documentazione in atti se risulta lo svolgimento da parte di di attività ulteriore rispetto a quella Pt_2 pattuita nei contratti e ne quantifichi il corrispettivo” (quesito 6), ha effettivamente dato un riscontro positivo, basandolo sull'analisi delle lavorazioni realizzate e sul confronto tra il contenuto del contratto, nella cui quarta pagina si legge “Verranno forniti successivamente dei modelli CSV che il cliente potrà utilizzare come linee guida per il riordino dei dati e la predisposizione al loro utilizzo sulla nuova piattaforma Magento”
e il testo di una mail indirizzata da alla committente, nella parte in cui è Testimone_3 scritto “E' importante osservare che ad oggi è stato fatto praticamente tramite i nostri programmatori la maggior parte di tutto questo immane lavoro di rivisitazione del catalogo, una attività non dovuta e del tutto straordinaria, che oramai richiede solo di essere finalizzata operando manualmente non un inserimento dati, ma semplicemente una associazione tra prodotti”.
Nonostante l'esito peritale sopra riportato, occorre, tuttavia, avere riguardo a quanto previsto dalle parti nel regolamento contrattuale, all'art. 9, il quale stabiliva che, “salvo che non sia diversamente stabilito, il presente Contratto potrà essere integrato o altrimenti modificato soltanto con il preventivo consenso scritto di tutte le Parti”, sicché le opere extra avrebbero dovuto essere preventivamente concordate dalle parti e l'integrazione al contratto da esse rappresentata avrebbe dovuto essere sottoscritta.
Ebbene, deve ritenersi che siffatta prova documentale non sia stata fornita dalla parte istante, dal momento che i preventivi allegati dall'appellante incidentale non recano alcuna sottoscrizione della committente, né d'altronde risulta allegata, tantomeno provata, una differente determinazione delle parti in merito alle modalità di modificazione o integrazione del contratto.
pagina 15 di 19 Anche a voler considerare le realizzazioni in questione come variazioni necessarie del progetto, valorizzando l'art.
9.3 del regolamento contrattuale, che rimanda, per quanto non espressamente disciplinato dalle parti, alla normativa vigente, e richiamando la giurisprudenza secondo la quale le variazioni dovute a fatto oggettivo del committente
(nel caso di specie, il mancato riordino del catalogo) rientrano tra quelle previste dall'art. 1660 c.c. (Cass., Sez. II18 agosto 1993, n. 8749), occorre avere a mente che la
Corte di legittimità ha statuito che queste ultime, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, possono anche essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente, ma in tal caso, ove manchi l'accordo delle parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti (Cass., Sez. II, 4 maggio 2017, n.10891).
Tale controvalore, tuttavia, risulta di impossibile quantificazione, dal momento che è mancata una chiara e dettagliata indicazione e, soprattutto, individuazione, per natura, oggetto, entità, consistenza e funzionalità, delle realizzazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste.
Al sopra rilevato deficit, assertivo e probatorio, non può sopperire il succitato passaggio della relazione di c.t.u., né tantomeno i capitoli di prova testimoniale formulati e reiterati da in quanto, oltre che generici, soprattutto inammissibili per non aver la Parte_2 parte proposto specifico e autonomo motivo di impugnazione circa la loro mancata ammissione nel precedente grado di giudizio.
Il primo motivo dell'appello incidentale proposto da deve essere, Parte_2 conseguentemente, rigettato.
Con il quarto motivo dell'appello principale, lamenta la mancata Parte_1 declaratoria di risoluzione del contratto di consulenza del 06/10/2017 e del contratto di gestione e manutenzione del server del 06/11/2017, nulla contestando, invece, rispetto al capo di sentenza con cui il Giudice ha rigettato la domanda di risoluzione relativa al contratto di consulenza del 18/02/2017, determinandone così, in parte qua, il passaggio in giudicato. pagina 16 di 19 Quanto al contratto di consulenza del 06/10/2017, il giudice di prime cure ne aveva dichiarato la risoluzione, escludendo, tuttavia, dagli effetti della stessa, ai sensi dell'art. 1458 c.c., le prestazioni eseguite dall'impresa appaltatrice dall'ottobre 2017 a gennaio
2018.
L'appellante ha sostenuto che difetta la prova dell'esecuzione delle suddette prestazioni e ha altresì dedotto la nullità del contratto in oggetto, negando di avervi mai apposto la propria sottoscrizione.
Entrambe le doglianze sopra esposte non meritano accoglimento, atteso che, da un lato, la prova dell'esecuzione delle predette prestazioni risulta dalla corrispondenza intercorsa in quel periodo tra le due società (v. allegati sub doc da 55 a 64), e che, dall'altro, il contratto di appalto non è soggetto a rigore di forme, non essendo richiesta, per la sua stipulazione, la forma scritta né ad substantiam, né ad probationes, e potendo, dunque, essere concluso anche per facta concludentia.
In merito al contratto di cui trattasi, ha altresì dedotto, quale secondo Parte_2 motivo del suo appello incidentale, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ne ha dichiarato la risoluzione, sostenendo che le attività di consulenza oggetto dello stesso siano state continuativamente eseguite fino alla ricezione della diffida ad adempiere, con conseguente richiesta di condanna di al Parte_1 pagamento di due ulteriori mensilità, quelle di febbraio e marzo, per un importo complessivo di euro 4.600,00.
A sostegno di quanto sopra dedotto, l'appellata ha allegato una mail datata 27/02/18 e indirizzata alla società committente, con cui si informava la destinataria dell'avvenuto completamento dell'attività di “redirect 301”, con la specificazione che, “essendo un'attività extra rispetto alla creazione del sito, come da accordi era stata fatta rientrare nelle ore delle attività di consulenza”. ha inoltre allegato una fattura di euro 2.196,00 indicante come causale Parte_2
“Attività SEO redirect 301”.
Tali deduzioni e produzioni, in quanto unilaterali e non riscontrate, sono, tuttavia, prive di valenza probatoria, e, anche a voler ritenere il contrario, si limiterebbero, in ogni caso,
a provare una prestazione isolata e non certo l'adempimento del contratto di consulenza. pagina 17 di 19 In ragione di ciò, anche il suddetto motivo di appello incidentale deve essere disatteso e il relativo capo di sentenza confermato.
Quanto al contratto di gestione e manutenzione del server del 06/11/2017, parte appellante contesta che il Giudice abbia arbitrariamente inferito, dalla parziale realizzazione del sito, la necessaria contestuale predisposizione del server, senza basare tale affermazione su alcun supporto, né documentale né peritale.
Al riguardo, occorre osservare che, in considerazione del complesso e articolato regolamento contrattuale, non può considerarsi inadempiuto il contratto de quo per il solo fatto della mancata pubblicazione del sito.
L'art. 6, infatti, individuava nella sottoscrizione del contratto, avvenuta in data
06/11/2017, il momento a partire dal quale, per la durata di dodici mesi, lo stesso sarebbe stato in vigore, senza dunque che risultasse, dalla volontà delle parti, alcuna subordinazione temporale delle prestazioni da eseguire alla pubblicazione del sito e- commerce, e senza che l'esecuzione delle stesse fosse, in nessun altro modo, condizionata al prefato evento.
Peraltro, dalle risultanze in atti può dedursi che la parte di prestazioni eseguibile disgiuntamente da quest'ultimo ha trovato regolare esecuzione da parte della debitrice.
Conseguentemente, anche il suddetto motivo di impugnazione deve essere disatteso.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, per quel che concerne le spese del presente giudizio di appello, si ritiene che, in considerazione del rigetto di entrambi i gravami e, quindi, della reciproca e paritetica soccombenza, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre la loro integrale compensazione.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione delle impugnazioni, principale e incidentale, sussistono anche le condizioni per dichiarare l'appellante principale e l'appellante pagina 18 di 19 incidentale tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto nonché l'appello incidentale Parte_1 proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 303, Parte_2 resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 09/03/2021, disponendo tra le parti l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
DICHIARA
l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 28 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 19 di 19