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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/12/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica delle disposizioni circa l'affidamento e il mantenimento delle figlie nate al di fuori del matrimonio R.G. n. 3965/2025, promosso con ricorso depositato in data 30.7.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Gazzoli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale Cairoli n. 79;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Furlan, dall'avv. Alessandro Frau e dall'avv. Elisabetta
Cadamuro giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Furlan sito in Conegliano, corte delle Rose n. 50;
1 c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
• Turni di responsabilità:
Week end alternati e tutte le domeniche a decorrere dal fine settimana del 12 dicembre 2025 (venerdì-domenica) con il padre.
Festività come da provvedimento del 2012. Natale 2025 le minori lo trascorreranno con il padre e la Vigilia con la madre. Le vacanze di Natale verranno ripartite tra i genitori (7 giorni ciascuno).
Pasqua e Pasquetta alternati con tre giorni con il padre e tre giorni con la madre. Pasqua 2026 con la madre.
Vacanze estive da concordare nei periodi entro la fine di maggio di ciascun anno prevedendo ove possibile almeno due settimane con ciascun genitore anche non consecutive.
Impegno dei genitori a condividere e confrontarsi sulle scelte relative alle figlie con riferimento ai temi di maggiore rilievo per la loro crescita;
• Contributo mensile del padre al mantenimento delle figlie a decorrere da dicembre 2025 di € 1.750,00 con rivalutazione istat dal dicembre 2026;
• Pagamento delle spese relative all'istruzione delle minori siano esse di natura pubblica o privata (compreso tutto ciò che concerne l'attuale scuola privata di OT) al 50% secondo le previsioni del Protocollo di Treviso. Spese mediche sempre secondo il Protocollo di Treviso suddivise al 50%; le ulteriori diverse categorie di spese straordinarie di cui al Protocollo saranno a carico della signora;
CP_1
• La contribuzione alla retta della scuola Pio X frequentata da OT sarà a carico del signor nella misura Pt_1
del 50% a decorrere dal primo pagamento richiesto dalla scuola stessa in data successiva alla presente udienza;
• Rinuncia della signora agli arretrati della retta e delle ulteriori spese come indicati in comparsa di Controparte_1
costituzione ed eventualmente maturati sino ad oggi;
• Il signor si impegna a rifondere le spese del bite di OT nella misura del 50% e quindi € 401,00 da Pt_1
versare congiuntamente all'assegno di dicembre;
• Assegno unico al 50% e i genitori si accorderanno sulle modalità della presentazione della domanda.
• I genitori avranno ciascuno diritto alla detrazione al 50% delle spese deducibili.
• Le parti danno atto di aver definito, con il presente accordo, ogni pregressa posizione di debito/credito tra loro fino alla data odierna.
• Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.7.2025, il signor conveniva in giudizio la signora Pt_1 CP_1
chiedendo la modifica dei provvedimenti contenuti nel decreto del Tribunale per i Minorenni di
Venezia del 16.11.2012 e nel decreto del Tribunale di Treviso del 10.7.2015.
Con decreto del 31.7.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 10.11.2025 la signora , contrastando la domanda di modifica CP_1
formulata dal ricorrente ma altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria di costituzione.
Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 9.12.2025, dopo lunga discussione, le parti raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate.
A seguito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori delle parti si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. * * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse delle figlie e OT. Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , a parziale modifica decreto del Tribunale per i Parte_1 Controparte_1
Minorenni di Venezia del 16.11.2012 e del decreto del Tribunale di Treviso del 10.7.2015, così provvede:
• Turni di responsabilità:
Week end alternati e tutte le domeniche a decorrere dal fine settimana del 12 dicembre 2025 (venerdì-domenica) con il padre.
Festività come da provvedimento del 2012. Natale 2025 le minori lo trascorreranno con il padre e la Vigilia con la madre. Le vacanze di Natale verranno ripartite tra i genitori (7 giorni ciascuno).
Pasqua e Pasquetta alternati con tre giorni con il padre e tre giorni con la madre. Pasqua 2026 con la madre.
Vacanze estive da concordare nei periodi entro la fine di maggio di ciascun anno prevedendo ove possibile almeno due settimane con ciascun genitore anche non consecutive.
Impegno dei genitori a condividere e confrontarsi sulle scelte relative alle figlie con riferimento ai temi di maggiore rilievo per la loro crescita;
• Contributo mensile del padre al mantenimento delle figlie a decorrere da dicembre 2025 di € 1.750,00 con rivalutazione istat dal dicembre 2026;
• Pagamento delle spese relative all'istruzione delle minori siano esse di natura pubblica o privata (compreso tutto ciò che concerne l'attuale scuola privata di OT) al 50% secondo le previsioni del Protocollo di Treviso. Spese mediche sempre secondo il Protocollo di Treviso suddivise al 50%; le ulteriori diverse categorie di spese straordinarie di cui al Protocollo saranno a carico della signora;
CP_1
• La contribuzione alla retta della scuola Pio X frequentata da OT sarà a carico del signor nella misura Pt_1
del 50% a decorrere dal primo pagamento richiesto dalla scuola stessa in data successiva alla presente udienza;
• Rinuncia della signora agli arretrati della retta e delle ulteriori spese come indicati in comparsa di Controparte_1
costituzione ed eventualmente maturati sino ad oggi;
• Il signor si impegna a rifondere le spese del bite di OT nella misura del 50% e quindi € 401,00 da Pt_1
versare congiuntamente all'assegno di dicembre;
• Assegno unico al 50% e i genitori si accorderanno sulle modalità della presentazione della domanda.
• I genitori avranno ciascuno diritto alla detrazione al 50% delle spese deducibili.
• Le parti danno atto di aver definito, con il presente accordo, ogni pregressa posizione di debito/credito tra loro fino alla data odierna.
• Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica delle disposizioni circa l'affidamento e il mantenimento delle figlie nate al di fuori del matrimonio R.G. n. 3965/2025, promosso con ricorso depositato in data 30.7.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Gazzoli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale Cairoli n. 79;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Furlan, dall'avv. Alessandro Frau e dall'avv. Elisabetta
Cadamuro giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Furlan sito in Conegliano, corte delle Rose n. 50;
1 c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
• Turni di responsabilità:
Week end alternati e tutte le domeniche a decorrere dal fine settimana del 12 dicembre 2025 (venerdì-domenica) con il padre.
Festività come da provvedimento del 2012. Natale 2025 le minori lo trascorreranno con il padre e la Vigilia con la madre. Le vacanze di Natale verranno ripartite tra i genitori (7 giorni ciascuno).
Pasqua e Pasquetta alternati con tre giorni con il padre e tre giorni con la madre. Pasqua 2026 con la madre.
Vacanze estive da concordare nei periodi entro la fine di maggio di ciascun anno prevedendo ove possibile almeno due settimane con ciascun genitore anche non consecutive.
Impegno dei genitori a condividere e confrontarsi sulle scelte relative alle figlie con riferimento ai temi di maggiore rilievo per la loro crescita;
• Contributo mensile del padre al mantenimento delle figlie a decorrere da dicembre 2025 di € 1.750,00 con rivalutazione istat dal dicembre 2026;
• Pagamento delle spese relative all'istruzione delle minori siano esse di natura pubblica o privata (compreso tutto ciò che concerne l'attuale scuola privata di OT) al 50% secondo le previsioni del Protocollo di Treviso. Spese mediche sempre secondo il Protocollo di Treviso suddivise al 50%; le ulteriori diverse categorie di spese straordinarie di cui al Protocollo saranno a carico della signora;
CP_1
• La contribuzione alla retta della scuola Pio X frequentata da OT sarà a carico del signor nella misura Pt_1
del 50% a decorrere dal primo pagamento richiesto dalla scuola stessa in data successiva alla presente udienza;
• Rinuncia della signora agli arretrati della retta e delle ulteriori spese come indicati in comparsa di Controparte_1
costituzione ed eventualmente maturati sino ad oggi;
• Il signor si impegna a rifondere le spese del bite di OT nella misura del 50% e quindi € 401,00 da Pt_1
versare congiuntamente all'assegno di dicembre;
• Assegno unico al 50% e i genitori si accorderanno sulle modalità della presentazione della domanda.
• I genitori avranno ciascuno diritto alla detrazione al 50% delle spese deducibili.
• Le parti danno atto di aver definito, con il presente accordo, ogni pregressa posizione di debito/credito tra loro fino alla data odierna.
• Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.7.2025, il signor conveniva in giudizio la signora Pt_1 CP_1
chiedendo la modifica dei provvedimenti contenuti nel decreto del Tribunale per i Minorenni di
Venezia del 16.11.2012 e nel decreto del Tribunale di Treviso del 10.7.2015.
Con decreto del 31.7.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 10.11.2025 la signora , contrastando la domanda di modifica CP_1
formulata dal ricorrente ma altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria di costituzione.
Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 9.12.2025, dopo lunga discussione, le parti raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate.
A seguito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori delle parti si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. * * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse delle figlie e OT. Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , a parziale modifica decreto del Tribunale per i Parte_1 Controparte_1
Minorenni di Venezia del 16.11.2012 e del decreto del Tribunale di Treviso del 10.7.2015, così provvede:
• Turni di responsabilità:
Week end alternati e tutte le domeniche a decorrere dal fine settimana del 12 dicembre 2025 (venerdì-domenica) con il padre.
Festività come da provvedimento del 2012. Natale 2025 le minori lo trascorreranno con il padre e la Vigilia con la madre. Le vacanze di Natale verranno ripartite tra i genitori (7 giorni ciascuno).
Pasqua e Pasquetta alternati con tre giorni con il padre e tre giorni con la madre. Pasqua 2026 con la madre.
Vacanze estive da concordare nei periodi entro la fine di maggio di ciascun anno prevedendo ove possibile almeno due settimane con ciascun genitore anche non consecutive.
Impegno dei genitori a condividere e confrontarsi sulle scelte relative alle figlie con riferimento ai temi di maggiore rilievo per la loro crescita;
• Contributo mensile del padre al mantenimento delle figlie a decorrere da dicembre 2025 di € 1.750,00 con rivalutazione istat dal dicembre 2026;
• Pagamento delle spese relative all'istruzione delle minori siano esse di natura pubblica o privata (compreso tutto ciò che concerne l'attuale scuola privata di OT) al 50% secondo le previsioni del Protocollo di Treviso. Spese mediche sempre secondo il Protocollo di Treviso suddivise al 50%; le ulteriori diverse categorie di spese straordinarie di cui al Protocollo saranno a carico della signora;
CP_1
• La contribuzione alla retta della scuola Pio X frequentata da OT sarà a carico del signor nella misura Pt_1
del 50% a decorrere dal primo pagamento richiesto dalla scuola stessa in data successiva alla presente udienza;
• Rinuncia della signora agli arretrati della retta e delle ulteriori spese come indicati in comparsa di Controparte_1
costituzione ed eventualmente maturati sino ad oggi;
• Il signor si impegna a rifondere le spese del bite di OT nella misura del 50% e quindi € 401,00 da Pt_1
versare congiuntamente all'assegno di dicembre;
• Assegno unico al 50% e i genitori si accorderanno sulle modalità della presentazione della domanda.
• I genitori avranno ciascuno diritto alla detrazione al 50% delle spese deducibili.
• Le parti danno atto di aver definito, con il presente accordo, ogni pregressa posizione di debito/credito tra loro fino alla data odierna.
• Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero