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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
22/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2712 dell'anno 2024
TRA
ed Parte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Parte_2
tempore rappresentati e difesi dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in NAPOLI alla VIA ARMANDO DIAZ n. 11, sono ope legis domiciliati
APPELLANTI
E
n. il 5.12.1985 in Napoli – Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Luca Giordano n. 15 presso lo studio dell'avv. Guido Marone
APPELLATA- NON COSTITUITA
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 16/10/2024, il e Parte_1
l' hanno proposto appello parziale avverso la Parte_2
sentenza n. 4857 del 27 giugno 20204, notificata in data 8.10.2024, con la quale il
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta da e dichiarato il diritto della stessa a fruire del beneficio Controparte_1
economico istituito dall'art. 1 della legge 107/2015 anche per l'anno scolastico 2017/
2018. Hanno precisato che, con la memoria ex art. 416 c.p.c., avevano eccepito ritualmente la estinzione del credito maturato nel predetto anno scolastico per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Il primo Giudice, infatti, aveva malamente individuato il dies a quo del termine medesimo facendolo coincidere con la data di cessazione dell'incarico di docenza.
Hanno chiesto, altresì, che fosse riformato il capo di sentenza con il quale essi appellanti erano stati condannati all'integrale rifusione delle spese del grado.
L'accoglimento soltanto parziale della domanda imponeva, infatti, in applicazione del dettato dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite.
2. La alla quale è stato ritualmente notificato il gravame, non si è costituita. CP_1
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha precisato che la prescrizione dell'azione di adempimento, quella, cioè, pacificamente introdotta nel caso che qui ne occupa, decorre… dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
La nell'anno scolastico 2017/2018, ha insegnato in qualità di supplente CP_1
dall'8 gennaio al 30 giugno 2018 e, dunque, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico.
Dunque, alla data del 6.6.2023 – in cui il è stato costituito in mora, primo Parte_1
atto interruttivo del termine prescrizionale – il quinquennio previsto dall'art. 2948 comma I n. 4 era già decorso.
La gravata sentenza, dunque, deve essere riformata e la condanna degli appellanti limitata agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023.
4. Per effetto della riforma, questa Corte è investita d'ufficio del potere di provvedere nuovamente alla regolamentazione delle spese processuali in relazione all'esito complessivo della lite.
Orbene, considerato che l'accoglimento della domanda è stato parziale può disporsi la compensazione delle spese in ragione di un quarto. I residui tre quarti, liquidati in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM.
55/2014 e 147/2022 considerando la proposizione di una domanda di accertamento e di condanna, seguono la soccombenza con attribuzione.
Nulla per le spese del grado di appello considerata la contumacia della lavoratrice.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna il ad erogare in favore di la Carta Parte_1 Controparte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di €
500,00 annui per gli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 12 della legge 416/1991 dalla maturazione al saldo;
- compensa le spese in ragione di un quarto;
- condanna il alla rifusione dei residui tre quarti delle spese che liquida in € Parte_1
1.545,00 per il giudizio di primo grado con attribuzione all'avv. G. Marone, anticipatario;
- nulla per le spese del grado di appello
In Napoli, il 22/01/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
22/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2712 dell'anno 2024
TRA
ed Parte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Parte_2
tempore rappresentati e difesi dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in NAPOLI alla VIA ARMANDO DIAZ n. 11, sono ope legis domiciliati
APPELLANTI
E
n. il 5.12.1985 in Napoli – Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Luca Giordano n. 15 presso lo studio dell'avv. Guido Marone
APPELLATA- NON COSTITUITA
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 16/10/2024, il e Parte_1
l' hanno proposto appello parziale avverso la Parte_2
sentenza n. 4857 del 27 giugno 20204, notificata in data 8.10.2024, con la quale il
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta da e dichiarato il diritto della stessa a fruire del beneficio Controparte_1
economico istituito dall'art. 1 della legge 107/2015 anche per l'anno scolastico 2017/
2018. Hanno precisato che, con la memoria ex art. 416 c.p.c., avevano eccepito ritualmente la estinzione del credito maturato nel predetto anno scolastico per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Il primo Giudice, infatti, aveva malamente individuato il dies a quo del termine medesimo facendolo coincidere con la data di cessazione dell'incarico di docenza.
Hanno chiesto, altresì, che fosse riformato il capo di sentenza con il quale essi appellanti erano stati condannati all'integrale rifusione delle spese del grado.
L'accoglimento soltanto parziale della domanda imponeva, infatti, in applicazione del dettato dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite.
2. La alla quale è stato ritualmente notificato il gravame, non si è costituita. CP_1
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha precisato che la prescrizione dell'azione di adempimento, quella, cioè, pacificamente introdotta nel caso che qui ne occupa, decorre… dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
La nell'anno scolastico 2017/2018, ha insegnato in qualità di supplente CP_1
dall'8 gennaio al 30 giugno 2018 e, dunque, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico.
Dunque, alla data del 6.6.2023 – in cui il è stato costituito in mora, primo Parte_1
atto interruttivo del termine prescrizionale – il quinquennio previsto dall'art. 2948 comma I n. 4 era già decorso.
La gravata sentenza, dunque, deve essere riformata e la condanna degli appellanti limitata agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023.
4. Per effetto della riforma, questa Corte è investita d'ufficio del potere di provvedere nuovamente alla regolamentazione delle spese processuali in relazione all'esito complessivo della lite.
Orbene, considerato che l'accoglimento della domanda è stato parziale può disporsi la compensazione delle spese in ragione di un quarto. I residui tre quarti, liquidati in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM.
55/2014 e 147/2022 considerando la proposizione di una domanda di accertamento e di condanna, seguono la soccombenza con attribuzione.
Nulla per le spese del grado di appello considerata la contumacia della lavoratrice.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna il ad erogare in favore di la Carta Parte_1 Controparte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di €
500,00 annui per gli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 12 della legge 416/1991 dalla maturazione al saldo;
- compensa le spese in ragione di un quarto;
- condanna il alla rifusione dei residui tre quarti delle spese che liquida in € Parte_1
1.545,00 per il giudizio di primo grado con attribuzione all'avv. G. Marone, anticipatario;
- nulla per le spese del grado di appello
In Napoli, il 22/01/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa