Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2727/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2727/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 11/03/2025
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1
PIAZZA CASTELLO 11 46029 SUZZARA presso lo studio dell'Avv.
BARBIERI SERENA, c.f.: , dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
, c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to alla VIA REGINA MARGHERITA 33/B 42046 REGGIOLO, presso lo studio dell'Avv. VENTURI PAOLA, c.f.: , C.F._3
dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Massimo Morselli, in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
Oggetto: Servitù.
Attore: “IN VIA PRINCIPALE: accertata l'inesistenza del diritto di servitù
di passaggio in favore del fondo di proprietà di Parte_2
sul solo vialetto laterale di proprietà del
[...]
sig. , confinante con il mappale 330, vietare il transito di Parte_1
sul vialetto suindicato, nonché Parte_3
condannare il convenuto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per il periodo durante il quale l'attore è stato costretto a
consentire il transito dei mezzi pesanti sul medesimo passaggio laterale.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
della domanda di parte istante, condannare Parte_2
al pagamento in favore del di un'indennità equa e
[...] Pt_1
congrua al sacrificio imposto a parte attrice per consentire il passaggio di
mezzi pesanti attraverso la propria area cortiliva, oltre al pagamento delle
spese per la realizzazione sul retro del capannone di una recinzione con
cancello apribile, al fine di delimitarele due proprietà garantendo la
sicurezza del fondo del Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite. Come da allegata nota spese che si
deposita ex art. 75
disp. Att. C.p.c..”
Convenuta: “
Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, respingere le domande attoree
siccome infondate, non provate e comunque nel miglior modo e, previa
conferma della servitù di passaggio in favore del fondo dominante
rappresentato dal foglio 39 mapp.333 di proprietà di nei Parte_2
confronti dell'intero mappale 244 di proprietà di , sia sulla Parte_1
porzione in aderenza ai mappali 273 e 332sia sul vialetto laterale- porzione
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prospiciente la Strada Provinciale Ovest, anche ex art.1068 c.c. , ordinarsi a
di tenere aperto costantemente il cancello di ingresso allo Parte_1
stesso mappale 244 e vietare allo stesso il posizionamento di Parte_1
qualsiasi tipo di recinzione sullo stesso mappale 244 nella parte posteriore
del capannone.
Respingere in ogni caso la domanda subordinata di condanna di Parte_2
al pagamento di qualsiasi indennità di favore dell'attore.
[...]
Vinte le spese e le competenze di causa.”.
MOTIVI
1. Con citazione ritualmente notificata, l'attore indicato in epigrafe ha esposto che: a seguito di atto di acquisto avvenuto in data
29.07.2022 a firma del dott. Notaio in Mantova Persona_1
(cfr.doc.1), è proprietario dell'immobile identificato al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Pegognaga al foglio 39:
(i) mappale 244 sub. 306, via Giuseppe di Vittorio n. 82 piano T-1
Cat. A/3 classe 4,vani 5, superficie catastale mq. 131e
(ii) mappale 244 sub. 307, via G. Di Vittorio n. 82 paiano T-1 Cat.
C/2, classe 2, nq.458, il tutto confinante con i mappali 332, 273, 333, strada provinciale 49, mappali 120 e 300. L'immobile confina sul lato sinistro con il laboratorio di proprietà di
[...]
identificato al Catasto dei Fabbricati del Parte_3
Comune di Pegognaga al foglio 39, mappale 333, mentre sui rimanenti tre lati, è circondato da un'area cortiliva pertinenziale di esclusiva proprietà del (cfr. doc.3). Pt_1
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Entrambi i mappali 244 e 333, rispettivamente del e di Pt_1
, fino al 06.12.2021 erano di proprietà di un unico Parte_2
soggetto, , il quale, già a far tempo dal 2010 aveva Controparte_2
concesso in locazione alla controparte il capannone esistente sul mappale 333, tenendo per sé l'immobile sul mappale 244. A seguito del pignoramento immobiliare subito da tutto il CP_2
compendio andava all'asta e con i decreti di trasferimento del
06.12.2021 (cfr. doc. 7) il mappale 333 veniva acquistato all'asta da
, mentre il 244 veniva assegnato a Immobiliare Corallo Parte_2
srl, che a luglio 2022 vendeva al sig. . Parte_1
La parte convenuta ha promosso nel 2023 giudizio possessorio per la reintegra nel possesso del passaggio attraverso il fondo dell'attore.
L'accesso all'immobile della controparte dalla via pubblica - via G. Di
Vittorio- è già garantito dal passaggio sulla strada in uso comune ai due mappali 244 e 333, identificata nel mappale 332, che conduce,
passando sul mappale 244 di proprietà del direttamente al Pt_1
fondo della controparte. Tale passaggio non è contestato o inibito da parte del sig. ma la domanda formulata dalla convenuta nel Pt_1
procedimento possessorio non si riferiva alla reintegra del possesso del diritto di servitù di passaggio in quel tratto appena citato, bensì alla reintegra del possesso del presunto diritto di transito sul vialetto laterale destro del fondo del che attraversa l'area cortiliva Pt_1
pertinenziale all'abitazione e che conduce sul retro dell'immobile.
L'attore nega in modo categorico che sussista un diritto di servitù di passaggio della controparte sul proprio fondo nella parte che lo
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attraversa sul lato destro e che conduce sul retro del capannone.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le su riportate conclusioni.
2. Si è costituita in giudizio la , in Parte_3
persona del l.r.p.t., sostenendo come non sia vero che Parte_2
non avrebbe titolo per esercitare quale proprietaria del fondo dominante rappresentato dal mapp.333, la servitù di passaggio sul fondo servente rappresentato dal mappale 244, in quanto il bene immobile acquistato dalla convenuta in forza del decreto di trasferimento 06.12.2021 sarebbe dotato da anni di tale diritto. Tanto emergerebbe dal decreto (cfr. doc.1) stesso in cui si legge che “
l'immobile sopra descritto viene trasferito nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, con ogni accessorio,
accessione, pertinenza, con le servitù attive e passive, anche non apparenti,…” e dalla relazione tecnica (cfr. doc. 2) a cui tale decreto rinvia, ed in particolare nella parte in cui afferma : “ l'accesso avviene
da una strada comune distinta catastalmente con il mapp.332,
attraversando il confinante mapp. 244 – bene 1, della stessa proprietà.”.
Tanto premesso ha chiesto il rigetto delle domande.
3. Compiute le verifiche preliminari, espletata istruttoria mediante escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, fatte precisare le conclusioni, il Giudice Monocratico ha trattenuto la causa in decisione, in data 11.3.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art.189 c.p.c. per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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4. Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per gli argomenti appresso esplicitati.
5. È necessario premettere che nell'actio negatoria servitutis l'attore non ha l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della servitù, incombendo su di esso esclusivamente l'onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, la proprietà del fondo. Spetta al convenuto provare l'esistenza della servitù (Corte di cassazione, sezione II civile,
ordinanza 4 luglio 2019 n. 18028).
6. Nel caso di specie, l'attore, attraverso la produzione dell'atto di rogito del 29.07.2022 (cfr. doc.1) e del decreto di trasferimento del 6.12.2021
(cfr. doc.7), ha provato la proprietà del fondo, peraltro non contestata dalla convenuta. Ha poi sostenuto l'inesistenza della servitù di passaggio sul vialetto laterale destro, per l'inesistenza di un atto di costituzione volontaria della servitù, sottolineando anche l'insussistenza dei presupposti per la costituzione coattiva di una servitù ( non essendo il fondo intercluso) o per la costituzione mediante pronuncia di intervenuta usucapione ( essendo avvenuto l'esercizio del passaggio solo dal 2010 al 2021). La convenuta ha prodotto unicamente il decreto di trasferimento e l'allegata relazione tecnica, sostenendo che da tali atti risulterebbe provata l'esistenza della servitù.
7. Orbene, preliminarmente si osserva che, nel chiedere il rigetto della domanda attorea, la convenuta non indica in modo chiaro quale sarebbe il titolo costitutivo della servitù. Possono comunque essere
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valutate brevemente tutte le possibili ipotesi.
8. È bene quindi precisare che la costituzione di una servitù può avvenire per contratto, testamento, usucapione, o per destinazione del padre di famiglia, o, ancora, in caso di interclusione del fondo, la servitù può
essere costituita coattivamente.
9. Quanto a quest'ultima ipotesi , sebbene la convenuta lamenti, peraltro solo nelle difese successive all'atto costitutivo, l'interclusione del fondo, limitatamente al passaggio di camion e autocarri, non svolge alcuna domanda riconvenzionale in tal senso. Pertanto, in assenza di domanda, tale ipotesi non può essere presa in considerazione. (“Nel
giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto ha diritto di dimostrare
l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di
passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda
riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione
dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a
carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso.” Cassazione civile, Sez. II,
ordinanza n. 20325 del 16 luglio 2021)
10. Anche l'ipotesi della destinazione del padre di famiglia , peraltro anch'essa non specificatamente invocata dalla convenuta quale modalità costitutiva, non può ritenersi sussistente nel caso di specie,
posto che , come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, requisito fondamentale per tale tipo di costituzione è l'apparenza della servitù, non sussistente e non provata nel caso di specie (“il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto
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per usucapione o per destinazione del padre di famiglia si configura
come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente
destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente così da rendere
manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì
di un preciso onere a carattere stabile, ne consegue che, per
l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei,
essendo invece necessario che essi mostrino di essere stati realizzati
al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante
attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Civ. Sez, VI, ord. 7004/2017; Cass. Civ., sez. II, n,
25335/2017; Cass, Civ, Sez, VI, ord. 6 maggio 2021, n. 11834; Cass.
Civ. Sez. II n. 1794/2022).
11. Anche con riferimento all'acquisto per intervenuta usucapione non è
stata svolta alcuna domanda e dalle difese della convenuta non sembra che la stessa venga invocata quale titolo costitutivo.
12. La difesa di parte convenuta fa riferimento al decreto di trasferimento quale atto dal quale ricavare che“ Ne consegue che l'esistenza della
servitù di passaggio sul mapp. 244 in favore del fondo dominante mapp. 333, esiste da anni.” Anche da tale formulazione non è chiaro se il decreto di trasferimento viene inteso quale atto ricognitivo di una servitù già esistente (“da anni”), e quindi in tal caso si ritornerebbe al problema di capire quale sarebbe il titolo costitutivo, o se si assume
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che il decreto di trasferimento stesso è l'atto costitutivo. Anche tale ultima ipotesi è tuttavia da escludersi, posto che nel decreto di trasferimento a conclusione della procedura esecutiva immobiliare
RGE 56/2019, viene riportata una formula di rito priva di indicazioni specifiche volte all'individuazione del fondo servente e anche nella relazione tecnica a cui il decreto stesso rinvia, (perizia dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 569 comma 1 cpc, Arch. si fa Per_2
riferimento a “una strada comune distinta catastalmente con il mapp.
332, attraversando il confinante mapp. 244” senza specifica indicazione del percorso da seguire.
In ogni caso non può ritenersi che tali atti da soli (decreto e relazione)
integrino la costituzione convenzionale di una servitù prediale opponibile all'attore(decisione n. 28694/2023 della Corte di
Cassazione).
13. In conclusione, non risultano elementi dal quale poter ricavare l'esistenza di una servitù costituita in via volontaria. Si aggiunga che anche il mero passaggio da parte della convenuta ( come risultante dal giudizio possessorio e come in parte confermato dai testi escussi nel presente giudizio) non è da solo sufficiente a fondare l'esistenza di un diritto reale.
14. La parte attrice ha poi richiesto in via del tutto generica e senza alcuna deduzione o prova sul punto il risarcimento del danno patito, che non può essere riconosciuto in quanto non specificatamente dedotto, né
tanto meno provato.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta con
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condanna ex art. 91 c.p.c., alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice, con liquidazione d' ufficio sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
16. Anche le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto,
vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P. Q. M.
ogni altra istanza od eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. In accoglimento della domanda attorea, accerta l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà di Parte_3
sul solo vialetto laterale di proprietà di , Parte_1
confinante con il mappale 330, e vieta il transito di sul vialetto Parte_3
suindicato;
2. Rigetta la domanda risarcitoria;
3. Condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice, che liquida in complessivi €7.616,00 a titolo di compenso professionale, €545,00 per spese, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4. Pone definitivamente le spese di ctu a carico della convenuta.
Così deciso in Mantova, il 31/3/2025
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Il Giudice
Dr.ssa Valeria Monti
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