CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 650/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 25/09/2024, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Cappello, presso il cui studio in Lecce (LE), via Giammatteo n 35, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nino Nigro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Picone in Agrigento (AG), via Esseneto n. 65;
APPELLATA
1 oggi denominata Controparte_2 CP_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Lessio, presso il cui studio in
Milano (MI), Corso di Porta Nuova n. 20, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
(C.F.: ), in persona del legale CP_4 P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Tridente, presso il cui studio in Bari (BA), via Vito Nicola Di Tullio n. 38, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1536/2020, il Tribunale di Lecce ingiungeva al il pagamento in favore di Parte_1 [...]
(cessionaria di della CP_1 Controparte_5 somma di € 10.215,04 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica nel periodo 01-31 marzo 2018, oltre spese e competenze della procedura monitoria.
Il proponeva opposizione al decreto Pt_1 Parte_1 ingiuntivo ed incardinava il giudizio N° 7595/2020 R.G., al fine di revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1536/20, ivi chiedendo l'accertamento che nulla fosse dovuto in favore di e l'autorizzazione alla chiamata in causa Parte_2 di il tutto provvedendo a: Controparte_2
2 - allegare l'insussistenza di alcun effettivo elemento di prova portato da parte opposta in grado di attestare la correttezza della domanda creditoria avanzata;
- assumere che nulla risulterebbe dovuto in favore di
[...]
a fronte dell'asserita insussistenza di alcun rapporto CP_1 contrattuale tra le parti tra il 01/03/2018 ed il 31/03/2018 periodo durante il quale l'unico fornitore del di sarebbe Pt_1 Parte_1 stata Controparte_2
- allegare che ove l' fosse stata Controparte_6 condannata al pagamento in favore dell'opposta per le forniture erogate tra il 01/03/2018 ed il 31/03/2018 oggetto delle fatture ingiunte, avrebbe dovuto essere tenuta indenne da CP_2
soggetto responsabile di non aver comunicato a
[...] CP_4
a volontà del di recedere dal contratto
[...] Parte_1 di fornitura.
Il 21 gennaio 2021 si costituiva in giudizio Parte_2 la quale contestava quanto allegato dall'opponente, ribadiva il fondamento della propria domanda creditoria e la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti relativamente ai punti di fornitura oggetto delle fatture ingiunte, insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto dell'altrui opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per la chiamata in causa di CP_4
In data 11 febbraio 2021 si teneva la prima udienza, nell'ambito della quale veniva concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e veniva differita la causa all'udienza del 08/07/2021.
Si costituiva la quale deduceva che tra il Controparte_2
01/03/2018 ed il 31/03/2018 era stata il fornitore di energia elettrica per soli 6 POD e che la disciplina dello switching in vigore dal
01/06/2016 non prevedeva l'obbligo del fornitore entrante di trasmettere una comunicazione diretta al fornitore uscente per indicare il recesso della fornitura del cliente finale ma disponeva unicamente che il fornitore entrante: i) dovesse inoltrare attraverso il SII una richiesta di cambio fornitore per conto del cliente finale relativa ai
3 POD da quest'ultimo indicati;
ii) dovesse attendere le verifiche del SII rispetto alla concreta possibilità di dar seguito alla richiesta avanzata ottenendo, solo all'esito delle stesse, la conferma o il diniego allo switch con la relativa motivazione.
Si costituiva anche la quale deduceva di aver ceduto CP_4
a il credito vantato nei confronti del Parte_2 debitore-ceduto pari d € 10.215,04, Parte_1 riveniente da Fatture di somministrazione di energia elettrica in favore del medesimo. Pt_1
All'udienza del 25.11.2021 il Giudice, preso atto dell'assenza di istanze istruttorie, rinviava all'udienza del 21.4.2022 per la precisazione delle conclusioni.
In tale sede il Giudice, presa visione delle note depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 26.5.2022 concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive e note scritte di udienza.
Con sentenza n. 1551/2022, pubblicata il 26.5.2022, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
, così decideva: rigettava l'opposizione e, per Parte_1
l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiarava definitivamente esecutivo;
condannava il a Parte_1 rifondere, in favore della opposta e delle terze chiamate, le spese di lite che quantificava, per ciascuna, in euro 1.618,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio
Controparte_1 CP_4 Controparte_2
(oggi , concludendo per il rigetto dell'appello. CP_3
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
4 Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Erronea motivazione della sentenza in ordine all'assolvimento dell'onere della prova ex art.
2697 c.c.”, l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel considerare provato il credito di con la Controparte_1 semplice emissione delle fatture, che invece avrebbero valore di semi- prova solo in sede sommaria monitoria.
Sostiene, altresì, l'appellante che, pur gravando sull'opposta
(convenuta in senso formale ma attrice in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza del credito, ex art. 2697 c.c., né CP_1
né la terza chiamata avrebbero provato
[...] CP_4
l'esistenza dei crediti di cui al decreto ingiuntivo opposto, poiché nel ricorso monitorio la ricorrente (attuale appellata) avrebbe indicato genericamente i crediti e non avrebbe indicato i presunti consumi nonché le modalità di rilievo di detti consumi, né questi sarebbero stati provati nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta – nella specie ha assolto all'onere probatorio Controparte_1 attraverso un complesso documentale idoneo e completo, comprendente atto di cessione;
fatture regolarmente emesse e ricevute dal senza alcuna contestazione;
estratto notarile delle scritture Pt_1 contabili ai sensi dell'art. 634 c.p.c., che documenta l'iscrizione in contabilità del credito ceduto;
contratto di fornitura stipulato dall'appellante con dati estratti dal SII (Sistema CP_4
Informativo Integrato) che confermano l'intestazione dei POD a el mese di marzo 2018. CP_4
Tale insieme di prove è sufficiente a ritenere integrato l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale non ha soltanto valore indiziario, ma può costituire, in presenza di determinati presupposti, un vero e proprio mezzo di prova dell'esistenza del
5 rapporto obbligatorio, della prestazione eseguita e del corrispettivo dovuto.
In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha chiarito che, quando il rapporto contrattuale non è contestato tra le parti, la fattura – recante l'indicazione del soggetto creditore, della prestazione e dell'importo – può rappresentare piena prova del credito vantato, soprattutto quando il debitore abbia accettato la prestazione senza sollevare contestazioni nel corso del rapporto (Cass. n. 26801/2019; Cass. n. 11736/2018).
Nel caso concreto, il ha omesso ogni forma di contestazione Pt_1 fino alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta oltre due anni dopo l'emissione delle fatture.
Né ha mai allegato documenti di consumo o dati di fornitura da parte di terzi, né ha formulato istanze istruttorie specifiche, limitandosi ad eccezioni generiche e sfornite di riscontri.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Inesistenza di rapporti contrattuali con l'opposta”, l'appellante contesta l'esistenza del credito azionato in via monitoria da Parte_2
(cessionaria) in quanto, a suo dire, la Società CP_4
(creditrice cedente) non avrebbe fornito alcun servizio all'Amministrazione per il periodo 01.03.2018-31.03.2018 CP_6 in ragione del fatto che quest'ultima avrebbe stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con altro e diverso forniture, nello specifico oggi . Controparte_2 CP_3
Il motivo è infondato.
Dagli atti risulta in maniera documentata che il contratto stipulato tra il e (oggi Parte_1 Controparte_2
subordinava espressamente il suo effetto giuridico CP_3 al positivo completamento della procedura di switching mediante il
Sistema Informativo Integrato (SII), in conformità con la disciplina dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e alle condizioni generali di contratto sottoscritte dallo stesso Comune.
La Società (oggi ha Controparte_2 CP_3 fornito prova di avere: trasmesso regolarmente le richieste di switching per tutti i POD indicati dal ricevuto, in data 6 febbraio 2018, Pt_1
6 comunicazione da FREE – Utente del CP_7
Dispacciamento – di mancato perfezionamento dello switching per diversi POD a causa della presenza di una richiesta prevalente
(switching prevalente) già in corso nel SII;
acquisito solo sei POD a decorrere dal 1 febbraio 2018, per i quali ha correttamente iniziato la fornitura e provveduto all'emissione delle relative fatture.
Tutti i POD oggetto delle fatture (emesse da e cedute a CP_4
poste alla base del decreto ingiuntivo non Controparte_1 rientrano tra quelli acquisiti da (oggi Controparte_2
. CP_3
La stessa non ha mai fornito né fatturato Controparte_2 energia per quei POD, né percepito alcun corrispettivo a essi relativo. dal canto suo, ha dimostrato – tramite: le fatture CP_4 emesse per marzo 2018;
l'estratto autentico notarile delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c.; i dati estratti dal SII – di essere stata fornitrice effettiva per i POD interessati nel periodo in questione, in continuità con il rapporto contrattuale in essere.
Né risulta che il abbia mai comunicato disdetta o recesso dal Pt_1 contratto con;
contestato formalmente le fatture in sede CP_4 stragiudiziale;
opposto documenti o letture contatori da cui desumere la fornitura da parte di altro soggetto.
In mancanza di prova del subentro di er i Controparte_2
POD oggetto di credito, la mera stipula di un contratto con un nuovo fornitore non produce, da sola, effetti liberatori rispetto al fornitore uscente.
Come è noto, il passaggio da un operatore all'altro nel mercato libero dell'energia avviene esclusivamente attraverso il completamento dello switching tramite il SII, a cura dell'Utente del Dispacciamento incaricato (FREE ENERGIA S.P.A.) dal venditore entrante (AREA
294/06).
Non è quindi fondata la tesi secondo cui il solo intento contrattuale con basti ad estinguere il rapporto con Controparte_2
7 in difetto di una disdetta conforme e di esito CP_4 positivo della procedura di switching.
Anche il secondo motivo va dunque rigettato in quanto smentito dalla documentazione tecnica (SII e POD); contradetto dal comportamento contrattuale delle parti;
incompatibile con la regolazione pubblicistica del mercato libero dell'energia.
Per quanto innanzi l'appello va rigettato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle società appellate, che liquida per ciascuna in euro
2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 27.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele))
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 650/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 25/09/2024, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Cappello, presso il cui studio in Lecce (LE), via Giammatteo n 35, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nino Nigro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Picone in Agrigento (AG), via Esseneto n. 65;
APPELLATA
1 oggi denominata Controparte_2 CP_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Lessio, presso il cui studio in
Milano (MI), Corso di Porta Nuova n. 20, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
(C.F.: ), in persona del legale CP_4 P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Tridente, presso il cui studio in Bari (BA), via Vito Nicola Di Tullio n. 38, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1536/2020, il Tribunale di Lecce ingiungeva al il pagamento in favore di Parte_1 [...]
(cessionaria di della CP_1 Controparte_5 somma di € 10.215,04 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica nel periodo 01-31 marzo 2018, oltre spese e competenze della procedura monitoria.
Il proponeva opposizione al decreto Pt_1 Parte_1 ingiuntivo ed incardinava il giudizio N° 7595/2020 R.G., al fine di revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1536/20, ivi chiedendo l'accertamento che nulla fosse dovuto in favore di e l'autorizzazione alla chiamata in causa Parte_2 di il tutto provvedendo a: Controparte_2
2 - allegare l'insussistenza di alcun effettivo elemento di prova portato da parte opposta in grado di attestare la correttezza della domanda creditoria avanzata;
- assumere che nulla risulterebbe dovuto in favore di
[...]
a fronte dell'asserita insussistenza di alcun rapporto CP_1 contrattuale tra le parti tra il 01/03/2018 ed il 31/03/2018 periodo durante il quale l'unico fornitore del di sarebbe Pt_1 Parte_1 stata Controparte_2
- allegare che ove l' fosse stata Controparte_6 condannata al pagamento in favore dell'opposta per le forniture erogate tra il 01/03/2018 ed il 31/03/2018 oggetto delle fatture ingiunte, avrebbe dovuto essere tenuta indenne da CP_2
soggetto responsabile di non aver comunicato a
[...] CP_4
a volontà del di recedere dal contratto
[...] Parte_1 di fornitura.
Il 21 gennaio 2021 si costituiva in giudizio Parte_2 la quale contestava quanto allegato dall'opponente, ribadiva il fondamento della propria domanda creditoria e la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti relativamente ai punti di fornitura oggetto delle fatture ingiunte, insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto dell'altrui opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per la chiamata in causa di CP_4
In data 11 febbraio 2021 si teneva la prima udienza, nell'ambito della quale veniva concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e veniva differita la causa all'udienza del 08/07/2021.
Si costituiva la quale deduceva che tra il Controparte_2
01/03/2018 ed il 31/03/2018 era stata il fornitore di energia elettrica per soli 6 POD e che la disciplina dello switching in vigore dal
01/06/2016 non prevedeva l'obbligo del fornitore entrante di trasmettere una comunicazione diretta al fornitore uscente per indicare il recesso della fornitura del cliente finale ma disponeva unicamente che il fornitore entrante: i) dovesse inoltrare attraverso il SII una richiesta di cambio fornitore per conto del cliente finale relativa ai
3 POD da quest'ultimo indicati;
ii) dovesse attendere le verifiche del SII rispetto alla concreta possibilità di dar seguito alla richiesta avanzata ottenendo, solo all'esito delle stesse, la conferma o il diniego allo switch con la relativa motivazione.
Si costituiva anche la quale deduceva di aver ceduto CP_4
a il credito vantato nei confronti del Parte_2 debitore-ceduto pari d € 10.215,04, Parte_1 riveniente da Fatture di somministrazione di energia elettrica in favore del medesimo. Pt_1
All'udienza del 25.11.2021 il Giudice, preso atto dell'assenza di istanze istruttorie, rinviava all'udienza del 21.4.2022 per la precisazione delle conclusioni.
In tale sede il Giudice, presa visione delle note depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 26.5.2022 concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive e note scritte di udienza.
Con sentenza n. 1551/2022, pubblicata il 26.5.2022, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
, così decideva: rigettava l'opposizione e, per Parte_1
l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiarava definitivamente esecutivo;
condannava il a Parte_1 rifondere, in favore della opposta e delle terze chiamate, le spese di lite che quantificava, per ciascuna, in euro 1.618,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio
Controparte_1 CP_4 Controparte_2
(oggi , concludendo per il rigetto dell'appello. CP_3
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
4 Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Erronea motivazione della sentenza in ordine all'assolvimento dell'onere della prova ex art.
2697 c.c.”, l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel considerare provato il credito di con la Controparte_1 semplice emissione delle fatture, che invece avrebbero valore di semi- prova solo in sede sommaria monitoria.
Sostiene, altresì, l'appellante che, pur gravando sull'opposta
(convenuta in senso formale ma attrice in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza del credito, ex art. 2697 c.c., né CP_1
né la terza chiamata avrebbero provato
[...] CP_4
l'esistenza dei crediti di cui al decreto ingiuntivo opposto, poiché nel ricorso monitorio la ricorrente (attuale appellata) avrebbe indicato genericamente i crediti e non avrebbe indicato i presunti consumi nonché le modalità di rilievo di detti consumi, né questi sarebbero stati provati nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta – nella specie ha assolto all'onere probatorio Controparte_1 attraverso un complesso documentale idoneo e completo, comprendente atto di cessione;
fatture regolarmente emesse e ricevute dal senza alcuna contestazione;
estratto notarile delle scritture Pt_1 contabili ai sensi dell'art. 634 c.p.c., che documenta l'iscrizione in contabilità del credito ceduto;
contratto di fornitura stipulato dall'appellante con dati estratti dal SII (Sistema CP_4
Informativo Integrato) che confermano l'intestazione dei POD a el mese di marzo 2018. CP_4
Tale insieme di prove è sufficiente a ritenere integrato l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale non ha soltanto valore indiziario, ma può costituire, in presenza di determinati presupposti, un vero e proprio mezzo di prova dell'esistenza del
5 rapporto obbligatorio, della prestazione eseguita e del corrispettivo dovuto.
In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha chiarito che, quando il rapporto contrattuale non è contestato tra le parti, la fattura – recante l'indicazione del soggetto creditore, della prestazione e dell'importo – può rappresentare piena prova del credito vantato, soprattutto quando il debitore abbia accettato la prestazione senza sollevare contestazioni nel corso del rapporto (Cass. n. 26801/2019; Cass. n. 11736/2018).
Nel caso concreto, il ha omesso ogni forma di contestazione Pt_1 fino alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta oltre due anni dopo l'emissione delle fatture.
Né ha mai allegato documenti di consumo o dati di fornitura da parte di terzi, né ha formulato istanze istruttorie specifiche, limitandosi ad eccezioni generiche e sfornite di riscontri.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Inesistenza di rapporti contrattuali con l'opposta”, l'appellante contesta l'esistenza del credito azionato in via monitoria da Parte_2
(cessionaria) in quanto, a suo dire, la Società CP_4
(creditrice cedente) non avrebbe fornito alcun servizio all'Amministrazione per il periodo 01.03.2018-31.03.2018 CP_6 in ragione del fatto che quest'ultima avrebbe stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con altro e diverso forniture, nello specifico oggi . Controparte_2 CP_3
Il motivo è infondato.
Dagli atti risulta in maniera documentata che il contratto stipulato tra il e (oggi Parte_1 Controparte_2
subordinava espressamente il suo effetto giuridico CP_3 al positivo completamento della procedura di switching mediante il
Sistema Informativo Integrato (SII), in conformità con la disciplina dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e alle condizioni generali di contratto sottoscritte dallo stesso Comune.
La Società (oggi ha Controparte_2 CP_3 fornito prova di avere: trasmesso regolarmente le richieste di switching per tutti i POD indicati dal ricevuto, in data 6 febbraio 2018, Pt_1
6 comunicazione da FREE – Utente del CP_7
Dispacciamento – di mancato perfezionamento dello switching per diversi POD a causa della presenza di una richiesta prevalente
(switching prevalente) già in corso nel SII;
acquisito solo sei POD a decorrere dal 1 febbraio 2018, per i quali ha correttamente iniziato la fornitura e provveduto all'emissione delle relative fatture.
Tutti i POD oggetto delle fatture (emesse da e cedute a CP_4
poste alla base del decreto ingiuntivo non Controparte_1 rientrano tra quelli acquisiti da (oggi Controparte_2
. CP_3
La stessa non ha mai fornito né fatturato Controparte_2 energia per quei POD, né percepito alcun corrispettivo a essi relativo. dal canto suo, ha dimostrato – tramite: le fatture CP_4 emesse per marzo 2018;
l'estratto autentico notarile delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c.; i dati estratti dal SII – di essere stata fornitrice effettiva per i POD interessati nel periodo in questione, in continuità con il rapporto contrattuale in essere.
Né risulta che il abbia mai comunicato disdetta o recesso dal Pt_1 contratto con;
contestato formalmente le fatture in sede CP_4 stragiudiziale;
opposto documenti o letture contatori da cui desumere la fornitura da parte di altro soggetto.
In mancanza di prova del subentro di er i Controparte_2
POD oggetto di credito, la mera stipula di un contratto con un nuovo fornitore non produce, da sola, effetti liberatori rispetto al fornitore uscente.
Come è noto, il passaggio da un operatore all'altro nel mercato libero dell'energia avviene esclusivamente attraverso il completamento dello switching tramite il SII, a cura dell'Utente del Dispacciamento incaricato (FREE ENERGIA S.P.A.) dal venditore entrante (AREA
294/06).
Non è quindi fondata la tesi secondo cui il solo intento contrattuale con basti ad estinguere il rapporto con Controparte_2
7 in difetto di una disdetta conforme e di esito CP_4 positivo della procedura di switching.
Anche il secondo motivo va dunque rigettato in quanto smentito dalla documentazione tecnica (SII e POD); contradetto dal comportamento contrattuale delle parti;
incompatibile con la regolazione pubblicistica del mercato libero dell'energia.
Per quanto innanzi l'appello va rigettato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle società appellate, che liquida per ciascuna in euro
2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 27.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele))
8