Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 262 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI. - CF - nato a Parte_1 C.F._1
Sambiase, ora Lamezia Terme, in data 31/08/1959, e SI.ra - CF Parte_2
- nata in [...] ed in data 24/10/1980, entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
Lamezia Terme, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. Anna PREZIOSO – CF C.F._3
– che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 28 marzo e 8 aprile
2025”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 26/03/2025 – che, i ricorrenti, in data 11 giugno 2015, contraevano matrimonio con rito civile, in Lamezia Terme (CZ), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto n. 9, P. I, Uff.
5, anno 2015); Per che, dalla loro unione nascevano due IGi, , nato il [...], e , nata il [...]; Per_1 che, da qualche tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, decidevano di separarsi consensualmente (vedi ricorso congiunto in atti).
Pertanto, tutto quanto sopra premesso, chiedevano all'Ill.mo Tribunale adito di pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
a) i coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza.
b) L'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Lamezia Terme, alla via Lorenzo Calogero, n.1, rimane nella Per disponibilità della SI.r , ove la stessa già vi abita con i IG . Parte_2 Per_1 Per c) i IG , ancora minorenni, rimarranno collocati presso l'abitazione insieme alla madre e saranno Per_1 affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
d) Il SI , provvederà a trasferire altrove la propria residenza;
Parte_1 Per d) I coniugi convengono l'affidamento condiviso dei IGi minori e , che continueranno ad abitare Per_1 con la madre. Entrambi essi genitori, conseguentemente, continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sui IGi minori e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, educazione, istruzione ed equilibrio psico - fisico degli stessi.
e) Il padre potrà esercitare il diritto di visita dei IGi durante la settimana, ogni qual volta lo desideri, previo tempestivo accordo telefonico con la madre e con i IGi stessi, compatibilmente agli impegni scolastici e ludici dei minori e comunque secondo il piano genitoriale allegato f) Il SI , si obbliga a corrispondere alla moglie a titolo di contributo di mantenimento per i soli Parte_1 Per IGi minori e , la somma di € 600,00 mensili. Detto assegno dovrà essere annualmente rivalutato Per_1
a far assegno dovrà essere annualmente rivalutato a far data dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del presente ricorso, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operaio ed impiegati accertate dall'ISTAT e pubblicate sulla G.U. L'assegno, così determinato, dovrà essere corrisposto anticipatamente il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e/o postale sul conto corrente intestato alla SI.r ; Parte_2
g) Cadranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese per l'istruzione dei IGi minori, per lo svolgimento di attività sportive e tutte le spese mediche non coperte dal SSN, visite specialistiche che dovessero rendersi necessarie ai IGi stessi. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra essi genitori.
h) I coniugi riconoscono e si danno atto di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causa;
i) Entrambi i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, prestano il loro consenso affinché le Autorità
Consolari o di P.S. rilascino e/ rinnovino i loro passaporti ed inseriscano sul loro passaporto i loro IGi minori Per
; Per_1
1) Essi coniugi, con la firma del presente ricorso, riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di proprietà comune, di talché quello che oggi, ciascun coniuge, possiede deve intendersi di sua esclusiva proprietà.
m) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
PIANO GENITORIALE per la gestione dei IGi minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori: Per La casa familiare viene assegnata alla madre presso cui vengono collocati i IGi minor . Per_1 3
I IGi minori staranno con i genitori:
-a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena.
Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: Per
-Durante l'anno scolastico: i minor , rimarranno con la madre che si occuperà di portarli a scuola Per_1
e di riprenderli: in caso di assenza e/o impedimento della madre, sarà il padre ad occuparsi dei minori:
Rispetto agli impegni ludico/sportivi:
-la madre si occuperà di portarli e di riprenderli;
in caso di assenza e/o impedimento della madre, sarà il padre ad occuparsi dei minori:
Vacanze estive e festività:
-le vacanze estive e le festività, verranno congiuntamente concordate da essi genitori;
-la frequentazione dei centri estivi e le vacanze studio dei minori verranno preventivamente concordate da essi genitori così come anche le festività di Natale, Pasqua e ponti infra-annuali.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 262 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi SI. Parte_1
- CF - nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 31/08/1959, e SI.ra C.F._1 Pt_2
- CF - nata in [...] ed in data 24/10/1980, entrambi elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati in Lamezia Terme, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. Anna PREZIOSO – CF
– che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in C.F._3 atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 26 marzo 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 15 aprile 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 28 marzo e 8 aprile 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
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in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, che venisse omologato l'accordo di separazione, con parere favorevole reso in data 15 aprile 2025, in forma cartacea.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto - risalente ormai nel tempo - ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei IGi, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi – stante la natura consensuale della controversia - per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 262 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI. - CF - nato a [...], ora Lamezia Terme, in Parte_1 C.F._1 data 31/08/1959, e SI.ra - CF - nata in [...] ed in data Parte_2 C.F._2
24/10/1980, entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. Anna PREZIOSO– CF – che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in C.F._3 calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, SI. - CF Parte_1
- nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 31/08/1959, e SI.ra C.F._1 Pt_2
- CF - nata in [...] ed in data 24/10/1980, alle seguenti e concordate
[...] C.F._2 condizioni:
a) i coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza.
b) L'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Lamezia Terme, alla via Lorenzo Calogero, n.1, rimane nella Per disponibilità della SI.r , ove la stessa già vi abita con i IG . Parte_2 Per_1 5
Per c) i IG , ancora minorenni, rimarranno collocati presso l'abitazione insieme alla madre e saranno Per_1 affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
d) Il SI , provvederà a trasferire altrove la propria residenza;
Parte_1 Per d) I coniugi convengono l'affidamento condiviso dei IGi minori e , che continueranno ad abitare Per_1 con la madre. Entrambi essi genitori, conseguentemente, continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sui IGi minori e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, educazione, istruzione ed equilibrio psico - fisico degli stessi.
e) Il padre potrà esercitare il diritto di visita dei IGi durante la settimana, ogni qual volta lo desideri, previo tempestivo accordo telefonico con la madre e con i IGi stessi, compatibilmente agli impegni scolastici e ludici dei minori e comunque secondo il piano genitoriale allegato f) Il SI , si obbliga a corrispondere alla moglie a titolo di contributo di mantenimento per i soli Parte_1 Per IGi minori e , la somma di € 600,00 mensili. Detto assegno dovrà essere annualmente rivalutato Per_1
a far assegno dovrà essere annualmente rivalutato a far data dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del presente ricorso, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operaio ed impiegati accertate dall'ISTAT e pubblicate sulla G.U. L'assegno, così determinato, dovrà essere corrisposto anticipatamente il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e/o postale sul conto corrente intestato alla SI.r ; Parte_2
g) Cadranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese per l'istruzione dei IGi minori, per lo svolgimento di attività sportive e tutte le spese mediche non coperte dal SSN, visite specialistiche che dovessero rendersi necessarie ai IGi stessi. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra essi genitori.
h) I coniugi riconoscono e si danno atto di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causa;
i) Entrambi i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, prestano il loro consenso affinché le Autorità
Consolari o di P.S. rilascino e/ rinnovino i loro passaporti ed inseriscano sul loro passaporto i loro IGi minori Per
; Per_1
1) Essi coniugi, con la firma del presente ricorso, riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di proprietà comune, di talché quello che oggi, ciascun coniuge, possiede deve intendersi di sua esclusiva proprietà.
m) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
PIANO GENITORIALE per la gestione dei IGi minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori: Per La casa familiare viene assegnata alla madre presso cui vengono collocati i IGi minor . Per_1
I IGi minori staranno con i genitori:
-a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena.
Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: Per
-Durante l'anno scolastico: i minor , rimarranno con la madre che si occuperà di portarli a scuola Per_1
e di riprenderli: in caso di assenza e/o impedimento della madre, sarà il padre ad occuparsi dei minori: 6
Rispetto agli impegni ludico/sportivi:
-la madre si occuperà di portarli e di riprenderli;
in caso di assenza e/o impedimento della madre, sarà il padre ad occuparsi dei minori:
Vacanze estive e festività:
-le vacanze estive e le festività, verranno congiuntamente concordate da essi genitori;
-la frequentazione dei centri estivi e le vacanze studio dei minori verranno preventivamente concordate da essi genitori così come anche le festività di Natale, Pasqua e ponti infra-annuali.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 9, parte I, Uff. 5, anno 2015 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio del 15 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)