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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 402/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. TRAINI TATIANA giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti;
appellante contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. LUCIDI Controparte_1 C.F._2
ELISABETTA giusta procura in atti;
appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza del Giudice di Pace n. Parte_1
236/2023 del 23/09/2023 con la quale il giudice di prime cure aveva solo parzialmente confermato il decreto ingiuntivo, emesso in favore della con il quale si intimava di pagare il Pt_1 Controparte_1
50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, nell'interesse della figlia, come Parte_1
disposto dal decreto RG 44/2019 del Tribunale di Fermo, Cron. 1490/2019 dell'08.06.19.
Ed infatti, a fronte dell'opposizione proposta da il Giudice di Pace, ritenendo non Controparte_1
dovute le spese dentistiche documentate dalla madre in quanto sostenute senza il preventivo consenso del padre, accertava l'assenza del diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione della somma di euro
765,45.
Con un unico motivo di appello sosteneva , l'erroneità del percorso logico motivazionale Parte_1
del Giudice di Pace condotto in violazione dell'art. 115 c.p.c. laddove aveva dato un'errata e incompleta valutazione delle prove in atti e per aver omesso di valutare le prove pure portate dalla Pt_1 all'attenzione del giudicante.
pagina 1 di 5 Affermava, in particolare, che la sentenza nell'accertare l'assenza del preventivo consenso del padre alle cure odontoiatriche aveva omesso, da un lato, di considerare che nella parte motiva del decreto con il quale erano regolamentati i rapporti economici tra i genitori (decreto RG 44/2019 del Tribunale di
Fermo, Cron. 1490/2019 dell'08.06.19) era espressamente previsto che “a quest'ultimo riguardo si ricorda alle parti che la refusione delle spese straordinarie è dovuta anche se non concordata purché effettivamente rispondente a un interesse della minore (Cass. Ord. 2127/16)”. Dall'altro la sentenza era reputata errata laddove non aveva considerato le prove portate dalla a sostegno delle “continue Pt_1
Per_ richieste ad agire della Sig.ra in merito al percorso dentistico che la piccola avrebbe dovuto Pt_1
affrontare, richieste che sono rimaste del tutto inascoltate costringendo ad agire in piena Pt_1
autonomia nell'esclusivo interesse della figlia minore”.
Concludeva, dunque, chiedendo “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis reiectis: in via
e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 236/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno-Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Raffaella Gentili nell'ambito del giudizio N.R.G. 2094/23 depositata in cancelleria in data 23.09.23, mai notificata, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
591/22 RG emesso dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno nei confronti del Sig. Controparte_1
( ) residente in [...] e per l'effetto C.F._2
revocare il capo della sentenza impugnata che ordina all'appellante la restituzione del 50% delle spese dentistiche. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio affermando l'assoluta correttezza delle motivazioni esposte Controparte_1
dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, motivazioni dedotte dall'attenta analisi e valutazione della documentazione depositata in atti. Concludeva, dunque, chiedendo Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: respingere l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto Pt_1
e diritto;
per l'effetto confermare la sentenza n. 236/2023 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno;
condannare, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché dei diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 23.5.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte, per la discussione ex art. 350 bis c.p.c. e 281 sexies c.p.c. e, all'esito della lettura delle note di udienza depositate dai procuratori delle parti anche ai fini della discussione, era deciso con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
L'appello è infondato ed andrà respinto.
pagina 2 di 5 Il giudice di pace ha fatto buon governo dei principi che presiedono l'onere della prova, così come ha correttamente interpretato il materiale probatorio portato alla sua attenzione dalle parti.
In ordine alla mancata considerazione, da parte del Giudice di Pace, delle prove portate dalla a Pt_1 supporto delle “continue richieste ad agire della Sig.ra in merito al percorso dentistico che la Pt_1
Per_ piccola avrebbe dovuto affrontare, richieste che sono rimaste del tutto inascoltate costringendo ad agire in piena autonomia nell'esclusivo interesse della figlia minore”, non è dato comprendere Pt_1
quale sia la documentazione, non valutata dal giudice di prime cure, cui l'odierna appellante si riferisce.
Anzi, a ben vedere, la documentazione depositata in atti restituisce un quadro della vicenda del tutto differente da quello rappresentato dalla Pt_1
Dalla corrispondenza tramite messaggistica, infatti, risulta che nel mese di aprile 2021, precisamente il giorno 12, il padre – evidentemente interessandosi alle problematiche dentistiche della figlia – avvertiva la madre che avrebbe contattato la dottoressa comunicando, dunque alla stessa R_
(diversamente da quanto rappresentato dall'appellante) anche il nome della professionista. A tale comunicazione la rispondeva testualmente, lo stesso giorno, “fai come ti pare. Leggi il decreto e Pt_1
non mi rompere con sms ogni giorno” (doc. 1 fascicolo primo grado . Successivamente, in CP_1
data 7 maggio 2021 il padre comunicava alla madre, sempre via sms, che l'appuntamento preso con la dottoressa era “saltato” per impegni della stessa e che era stato nuovamente fissato al 20.5.2021 R_
(doc. 1 fascicolo primo grado . Pertanto, il 20 maggio il padre, sempre tramite sms, CP_1
informava la madre dell'esito della visita ossia che, secondo la dottoressa non vi erano problemi legati ai denti da latte e che occorreva attendere la caduta degli stessi. Sempre il padre, dunque, comunicava alla madre che il prossimo appuntamento era stato fissato il 16 settembre 2021, appuntamento cui la madre era invitata a partecipare (doc. 1 fasicolo primo grado . Sempre dalla CP_1
documentazione in atti si evince, poi, che il 9 settembre 2021, sempre tramite messaggistica, il padre ricordava alla madre l'appuntamento con la dottoressa fissato per il 16 chiedendole di R_
partecipare (doc. 2 fasicolo primo grado . CP_1
Non risulta dalla documentazione in atti che la madre abbia mai risposto ad alcuno dei citati messaggi, non risulta che la stessa abbia partecipato agli appuntamenti fissati dal padre per le visite della figlia - appuntamenti autorizzati dalla stessa madre che, come visto, con il messaggio del 12 aprile scriveva al padre “fai come ti pare” – così come non risulta che la madre abbia chiesto al padre notizie delle visite, notizie dell'iter dentistico da seguire ovvero che abbia sollecitato l'intervento o che abbia manifestato al padre la volontà di rivolgersi ad un altro professionista.
pagina 3 di 5 Risulta dunque smentito per tabulas, come correttamente rilevato dal giudice di pace, che il padre rimaneva inerte per 7 mesi e che a fronte dell'inerzia del padre la madre si vedeva costretta ad agire diversamente.
A fronte di tale ricostruzione, supportata da evidenze documentali, appare obbiettivamente contrario alla buona fede invocare quanto statuito nella motivazione del provvedimento di regolamentazione degli aspetti economici vigente tra le parti, laddove il collegio del Tribunale di Fermo ricordava alle parti che “la refusione delle spese straordinarie è dovuta anche se non concordata purché effettivamente rispondente a un interesse della minore (Cass. Ord. 2127/16)”.
Nel caso che ci occupa, se l'interesse della minore era quello di avere un intervento dentistico, se il padre si era premurato di far visitare la minore nell'assenza della madre - che, pur esortata a partecipare, decideva di non presenziare alle visite al fine di chiedere tutti i chiarimenti alla dottoressa
– non si vede come oggi la madre potrebbe pretendere la restituzione del 50% delle spese dentistiche sopportate per un intervento non solo non condiviso con il padre ma anche posto in essere in palese violazione dei precedenti accordi con i quali si “affidava” al padre (vedi risposta “fai come ti pare”), la gestione del suddetto aspetto.
Pertanto, non risultando che la madre si sia attivata in alcun modo da aprile ad ottobre né che abbia mai sollecitato il padre rimasto inerte, la sentenza di primo grado non potrà che essere confermata per le ragioni su esposte.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in ragione del valore del procedimento, del numero e complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte appellata.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 402 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rimborsare al procuratore della parte appellata, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 362,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 4 di 5 Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Ascoli Piceno, 28 maggio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 402/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. TRAINI TATIANA giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti;
appellante contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. LUCIDI Controparte_1 C.F._2
ELISABETTA giusta procura in atti;
appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza del Giudice di Pace n. Parte_1
236/2023 del 23/09/2023 con la quale il giudice di prime cure aveva solo parzialmente confermato il decreto ingiuntivo, emesso in favore della con il quale si intimava di pagare il Pt_1 Controparte_1
50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, nell'interesse della figlia, come Parte_1
disposto dal decreto RG 44/2019 del Tribunale di Fermo, Cron. 1490/2019 dell'08.06.19.
Ed infatti, a fronte dell'opposizione proposta da il Giudice di Pace, ritenendo non Controparte_1
dovute le spese dentistiche documentate dalla madre in quanto sostenute senza il preventivo consenso del padre, accertava l'assenza del diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione della somma di euro
765,45.
Con un unico motivo di appello sosteneva , l'erroneità del percorso logico motivazionale Parte_1
del Giudice di Pace condotto in violazione dell'art. 115 c.p.c. laddove aveva dato un'errata e incompleta valutazione delle prove in atti e per aver omesso di valutare le prove pure portate dalla Pt_1 all'attenzione del giudicante.
pagina 1 di 5 Affermava, in particolare, che la sentenza nell'accertare l'assenza del preventivo consenso del padre alle cure odontoiatriche aveva omesso, da un lato, di considerare che nella parte motiva del decreto con il quale erano regolamentati i rapporti economici tra i genitori (decreto RG 44/2019 del Tribunale di
Fermo, Cron. 1490/2019 dell'08.06.19) era espressamente previsto che “a quest'ultimo riguardo si ricorda alle parti che la refusione delle spese straordinarie è dovuta anche se non concordata purché effettivamente rispondente a un interesse della minore (Cass. Ord. 2127/16)”. Dall'altro la sentenza era reputata errata laddove non aveva considerato le prove portate dalla a sostegno delle “continue Pt_1
Per_ richieste ad agire della Sig.ra in merito al percorso dentistico che la piccola avrebbe dovuto Pt_1
affrontare, richieste che sono rimaste del tutto inascoltate costringendo ad agire in piena Pt_1
autonomia nell'esclusivo interesse della figlia minore”.
Concludeva, dunque, chiedendo “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis reiectis: in via
e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 236/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno-Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Raffaella Gentili nell'ambito del giudizio N.R.G. 2094/23 depositata in cancelleria in data 23.09.23, mai notificata, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
591/22 RG emesso dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno nei confronti del Sig. Controparte_1
( ) residente in [...] e per l'effetto C.F._2
revocare il capo della sentenza impugnata che ordina all'appellante la restituzione del 50% delle spese dentistiche. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio affermando l'assoluta correttezza delle motivazioni esposte Controparte_1
dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, motivazioni dedotte dall'attenta analisi e valutazione della documentazione depositata in atti. Concludeva, dunque, chiedendo Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: respingere l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto Pt_1
e diritto;
per l'effetto confermare la sentenza n. 236/2023 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno;
condannare, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché dei diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il procedimento, in assenza di necessità istruttorie, era chiamato all'udienza del 23.5.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte, per la discussione ex art. 350 bis c.p.c. e 281 sexies c.p.c. e, all'esito della lettura delle note di udienza depositate dai procuratori delle parti anche ai fini della discussione, era deciso con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
L'appello è infondato ed andrà respinto.
pagina 2 di 5 Il giudice di pace ha fatto buon governo dei principi che presiedono l'onere della prova, così come ha correttamente interpretato il materiale probatorio portato alla sua attenzione dalle parti.
In ordine alla mancata considerazione, da parte del Giudice di Pace, delle prove portate dalla a Pt_1 supporto delle “continue richieste ad agire della Sig.ra in merito al percorso dentistico che la Pt_1
Per_ piccola avrebbe dovuto affrontare, richieste che sono rimaste del tutto inascoltate costringendo ad agire in piena autonomia nell'esclusivo interesse della figlia minore”, non è dato comprendere Pt_1
quale sia la documentazione, non valutata dal giudice di prime cure, cui l'odierna appellante si riferisce.
Anzi, a ben vedere, la documentazione depositata in atti restituisce un quadro della vicenda del tutto differente da quello rappresentato dalla Pt_1
Dalla corrispondenza tramite messaggistica, infatti, risulta che nel mese di aprile 2021, precisamente il giorno 12, il padre – evidentemente interessandosi alle problematiche dentistiche della figlia – avvertiva la madre che avrebbe contattato la dottoressa comunicando, dunque alla stessa R_
(diversamente da quanto rappresentato dall'appellante) anche il nome della professionista. A tale comunicazione la rispondeva testualmente, lo stesso giorno, “fai come ti pare. Leggi il decreto e Pt_1
non mi rompere con sms ogni giorno” (doc. 1 fascicolo primo grado . Successivamente, in CP_1
data 7 maggio 2021 il padre comunicava alla madre, sempre via sms, che l'appuntamento preso con la dottoressa era “saltato” per impegni della stessa e che era stato nuovamente fissato al 20.5.2021 R_
(doc. 1 fascicolo primo grado . Pertanto, il 20 maggio il padre, sempre tramite sms, CP_1
informava la madre dell'esito della visita ossia che, secondo la dottoressa non vi erano problemi legati ai denti da latte e che occorreva attendere la caduta degli stessi. Sempre il padre, dunque, comunicava alla madre che il prossimo appuntamento era stato fissato il 16 settembre 2021, appuntamento cui la madre era invitata a partecipare (doc. 1 fasicolo primo grado . Sempre dalla CP_1
documentazione in atti si evince, poi, che il 9 settembre 2021, sempre tramite messaggistica, il padre ricordava alla madre l'appuntamento con la dottoressa fissato per il 16 chiedendole di R_
partecipare (doc. 2 fasicolo primo grado . CP_1
Non risulta dalla documentazione in atti che la madre abbia mai risposto ad alcuno dei citati messaggi, non risulta che la stessa abbia partecipato agli appuntamenti fissati dal padre per le visite della figlia - appuntamenti autorizzati dalla stessa madre che, come visto, con il messaggio del 12 aprile scriveva al padre “fai come ti pare” – così come non risulta che la madre abbia chiesto al padre notizie delle visite, notizie dell'iter dentistico da seguire ovvero che abbia sollecitato l'intervento o che abbia manifestato al padre la volontà di rivolgersi ad un altro professionista.
pagina 3 di 5 Risulta dunque smentito per tabulas, come correttamente rilevato dal giudice di pace, che il padre rimaneva inerte per 7 mesi e che a fronte dell'inerzia del padre la madre si vedeva costretta ad agire diversamente.
A fronte di tale ricostruzione, supportata da evidenze documentali, appare obbiettivamente contrario alla buona fede invocare quanto statuito nella motivazione del provvedimento di regolamentazione degli aspetti economici vigente tra le parti, laddove il collegio del Tribunale di Fermo ricordava alle parti che “la refusione delle spese straordinarie è dovuta anche se non concordata purché effettivamente rispondente a un interesse della minore (Cass. Ord. 2127/16)”.
Nel caso che ci occupa, se l'interesse della minore era quello di avere un intervento dentistico, se il padre si era premurato di far visitare la minore nell'assenza della madre - che, pur esortata a partecipare, decideva di non presenziare alle visite al fine di chiedere tutti i chiarimenti alla dottoressa
– non si vede come oggi la madre potrebbe pretendere la restituzione del 50% delle spese dentistiche sopportate per un intervento non solo non condiviso con il padre ma anche posto in essere in palese violazione dei precedenti accordi con i quali si “affidava” al padre (vedi risposta “fai come ti pare”), la gestione del suddetto aspetto.
Pertanto, non risultando che la madre si sia attivata in alcun modo da aprile ad ottobre né che abbia mai sollecitato il padre rimasto inerte, la sentenza di primo grado non potrà che essere confermata per le ragioni su esposte.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in ragione del valore del procedimento, del numero e complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte appellata.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 402 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rimborsare al procuratore della parte appellata, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 362,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 4 di 5 Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Ascoli Piceno, 28 maggio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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