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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/09/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 721/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 721/2022 promossa da:
(C.F. con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. RAPONI LUCA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. GALASSI EUGENIO (CF CP_1 P.IVA_2
) C.F._1
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
avverso la sentenza n. 131/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 01/03/2022
CONCLUSIONI
In data 8-28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la corte di appello, in riforma della sentenza impugnata: - nel Part merito, --- accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di nei confronti di CP_1 dalla prima eccepito in compensazione del maggior credito della seconda come risulta dalla dichiarazione resa dalla stessa il 30 dicembre 2009; --- condannare a CP_1 CP_1 Part pagare alla la somma di euro 1.092.417,00 (o quella diversa che risulterà di giustizia) di cui quest'ultima è creditrice della prima oltre interessi moratori dalla scadenza fino al saldo;
con
pagina 1 di 12 soddisfazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria, disporre una ctu Part tecnico contabile volta alla determinazione del credito di nei confronti di R.E. Al e del saldo dare/avere fra le parti.”.
Per parte appellata: “si insiste affinchè l‟Ecc.ma Corte di Appello adita ed intestata voglia dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c., ovvero ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in ogni caso rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto, il gravame principale proposto dalla società
[...]
c.p.o. contro la sentenza n° 131/2022 Reg. Dec. emessa in data Parte_2 27/2/2022 dal Tribunale di Prato (G.I.: Dott. Michele Sirgiovanni), depositata in Cancelleria il 1/3/2022, notificata il 9/3/2022; nella denegata e combattuta ipotesi di riforma della sentenza gravata, nel senso di ritenere non prescritto il credito rivendicato da e in Parte_1 c.p.o., si insiste, in via incidentale condizionata, affinchè il Collegio Giudicante voglia dichiarare l‟esistenza del controcredito vantato dalla in opposizione a quello (prescritto) di CP_1 [...]
con conseguente compensazione dei crediti portati in cognizione dalle rispettive parti. Con Pt_1 vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Part
(di seguito, per brevità, anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi questa
[...]
Corte di Appello, (di seguito anche solo “ ) proponendo gravame avverso la CP_1 CP_2 sentenza n. 131/2022, emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 01/03/2022, che, Part definitivamente pronunciando sulle domande proposte da aveva così deciso: “a) rigetta, le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione attiva;
b) rigetta la domanda di condanna delle somme aventi ad oggetto il prezzo della compravendita di cui al contratto concluso in data 24 gennaio 2008 ai rogiti del notaio richiamato in parte motiva, per Persona_1 intervenuta prescrizione;
c) Dichiara, l'inesistenza del credito della società convenuta nei confronti Part di per la somma di € 673.228,00, indicato in motivazione;
d) Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Ede aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Prato, esponendo: CP_2
- di essere stata ammessa, in data 19.3.2014, alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;
- che, nell'ambito delle operazioni di voto, aveva precisato il proprio credito, nei confronti di CP_2 Part
nella misura di € 673.228,00 che, a fronte delle contestazioni sollevate dagli organi della procedura, non era stato ammesso;
- che, in effetti, tale credito non esisteva, in quanto il 25.6.2007, la VA RN AL TA bv Part (VDRE) aveva emesso alcune fatture nei confronti di per prestazioni, tuttavia, mai effettuate, come rilevato nell'avviso di accertamento TZB030200096/2010 emesso dall'Agenzia delle Entrate;
pagina 2 di 12 Part
- che, per tali ragioni, era risultata debitrice nei confronti di VDRE della complessiva somma di
€ 8.200.000 che, però, non aveva provveduto a saldare;
Part
- che, il 30.6.2009, era stata costretta a concludere con UL LE bv (MB), nel frattempo subentrata nella posizione di VDRE, una transazione rimasta, però, inadempiuta;
Part
- che, il 2.11.2009, le parti avevano integrato e modificato il loro accordo, cosicché: a) pagava a MB parte del debito in linea capitale con più rimesse effettuate a mezzo bonifico fino a Part concorrenza di complessivi € 180.000; b) cedeva a (che acquistava per Controparte_3 conto di MB) le sue azioni, pari al valore nominale di € 1.200.000, al prezzo di € 4.300.000, con conseguente estinzione, per pari importo, del credito di MB;
c) ed CP_4 Parte_3 Parte_4 Part Part
(entrambi soci ed amministratori di trasferivano a MB le loro azioni per il tramite
[...] della (che fiduciariamente per loro conto le deteneva), pari ad un valore nominale di € CP_3
1.050.000, al prezzo di euro 3.500.000; d) il prezzo della vendita sub c) veniva pagato con Part cessione di pari importo del credito di MB verso a favore di;
CP_3
- che aveva poi ceduto il credito (di cui, per effetto del rapporto fiduciario con ed CP_3 CP_4
risultava titolare), in ragione di euro 1.750.000 ciascuna, alla convenuta e Pt_4 CP_1 ad altra società denominata Re di Cuori R.E. s.r.l.;
- che la cessionaria aveva eccepito in compensazione tale credito con il suo maggior debito CP_2 Part nei confronti di Part
- che il credito di era costituito da una parte del prezzo del contratto di compravendita del
24.1.2008, ai rogiti del notaio con cui essa aveva alienato a Persona_1 [...]
oggi solo la piena proprietà di alcuni fabbricati per Controparte_5 CP_1
l'importo di € 2.000.000,00, a fronte del quale era stata corrisposta la minor somma di €
27.176,47, con un credito residuo di € 1.972.823,53, da cui doveva essere detratto il saldo negativo della partita 4 “altre movimentazioni finanziarie” pari ad € 880.406,14, così Part determinandosi il credito di in € 1.092.417,39.
Concludeva, quindi, chiedendo: “voglia il giudice adito --- accertare e dichiarare l'insussistenza del Part credito di nei confronti di dalla prima eccepito in compensazione del maggior CP_1 CP_ credito della seconda come risulta dalla dichiarazione resa dalla stessa il 30 dicembre CP_1 Part 2009; --- condannare a pagare alla la somma di euro 1.092.417,00 (o quella CP_1 diversa che risulterà di giustizia) di cui quest'ultima è creditrice della prima oltre interessi moratori dalla scadenza fino al saldo. Con soddisfazione delle spese di lite”.
1.2. – Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del CP_2
Tribunale adito, a favore del Tribunale di Roma, sede della società convenuta. Eccepiva inoltre, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per non essere la domanda stata proposta dai pagina 3 di 12 Part liquidatori giudiziali. In subordine, eccepiva la prescrizione del credito vantato da in quanto risalente al 2008 e contestava i presupposti di fatto e di diritto delle pretese avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, esauritasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni: Part (-) per quanto riguardava il credito vantato da e che traeva origine dal contratto di compravendita del 24.1.2008 – ai rogiti del Notaio – lo stesso era da Persona_1 considerarsi prescritto, dal momento che il prezzo di € 2.000.000 doveva essere corrisposto entro il 31.7.2008, di talché, al momento della notifica dell'atto di citazione (avvenuta il 23.12.2019), risultava già decorso il termine di cui all'art. 2946 c.c.;
(-) per quanto riguardava, invece, il credito di € 673.288,00 vantato da la domanda di Parte_5 Part accertamento negativo avanzata da risultava fondata, giacché, a fronte delle contestazioni sollevate da quest'ultima, la società convenuta nulla aveva provato;
(-) la reciproca soccombenza giustificava l'integrale compensazione delle spese di lite.
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inesistente il credito vantato da fino a concorrenza di € 673.288,00 quando, invece, avrebbe dovuto CP_2 considerarlo inesistente integralmente, vale a dire nella misura di € 1.750.000,00.
2) Con il secondo, denunciava l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto Part prescritto il credito vantato da essa
In particolare, il primo giudice non aveva tenuto conto della missiva del 30.12.2009, con cui CP_2 Part aveva opposto in compensazione ad il suo credito di € 1.750.000,00 con il suo “maggior Part debito”, il che implicava il riconoscimento dell'esistenza del credito vantato da con conseguente interruzione del decorso del termine della prescrizione ex art. 2944 c.c.
Pertanto, dal momento che l'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, era stato notificato il 23.12.2019, il termine decennale di prescrizione non risultava decorso.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348-bis c.p.c.; per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata;
pagina 4 di 12 spiegava, inoltre, appello incidentale, nell'ipotesi di riforma della decisione in punto di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per il seguente motivo:
(-) aveva errato il tribunale nel ritenere non provato il controcredito vantato da essa in CP_2 quanto lo stesso risultava dimostrato dalla documentazione versata in atti e non contestata da Part
In proposito, era significativa la lettera raccomandata a/r del 26.10.2012, con cui CP_6 Part
nella sua qualità di amministratore unico di dichiarava di aver preso atto del
[...] trasferimento del credito di titolarità dell (pari ad € 1.750.000) a favore di e quindi Pt_4 CP_2 di essere a conoscenza della posizione creditoria assunta da quest'ultima nei confronti della Part medesima
Al riguardo, nessuna rilevanza poteva attribuirsi all'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche perché il relativo giudizio di opposizione si era concluso con una transazione raggiunta con l'approvazione dei commissari giudiziali.
2.3. – Con ordinanza del 26.3.2024, le parti venivano invitate ad esperire la procedura di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 8-28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – Sulle questioni preliminari.
3.1 – In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata/appellante incidentale, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
pagina 5 di 12 3.2. – Si deve, poi, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da possa CP_2 essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
3.3. – Quanto, infine, alla c.t.u. contabile richiesta dall'appellante, la stessa si appalesa del tutto superflua, alla luce delle considerazioni che saranno di seguito esposte (cfr. § 4.2.3.).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare i gravami.
4 – L'esame dei gravami.
4.1. – Deve, in primo luogo, essere affrontato il secondo motivo dell'appello principale, in quanto concernente la questione, prioritaria sotto il profilo logico anche se posposta dall'impugnante, Part della prescrizione del credito vantato da Part 4.1.1. – Il tribunale, nel ritenere prescritto il credito di originante dal contratto di compravendita del 24.1.2008, ha attribuito importanza decisiva al fatto che il prezzo di €
2.000.000 – a fronte del quale era stato corrisposto da solo il minor importo di € 27.176,47 – CP_2 doveva essere pagato entro il 31.7.2008, fissando, così, da tale data la decorrenza del termine ex art. 2946 c.c.
Quindi, essendo l'atto di citazione stato notificato solo il 23.12.2019, la prescrizione, secondo il primo giudice, sarebbe maturata.
L'impostazione non convince.
4.1.2. – In effetti, come correttamente rilevato dall'appellante, il tribunale non ha tenuto in Part considerazione il contenuto della missiva del 30.12.2009, inviata ad con cui le CP_2 comunicava “che, a seguito della cessione a ns favore del rapporto di credito intercorrente tra
e la vs. società di ammontare pari ad € 1.750.000,00, intendiamo procedere Controparte_7 alla compensazione integrale di detto importo con il ns maggior debito”.
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “ai fini dell'interruzione della prescrizione, la proposizione dell'eccezione di compensazione da parte del debitore può assumere rilievo, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione, sicché, mentre è da escludere l'efficacia interruttiva dell'eccezione di compensazione totale, per quella parziale spetta al giudice di merito – la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione – verificare se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva alla richiesta di compensazione parziale avanzata dalla società tramite l'invio
pagina 6 di 12 della denuncia contributiva)” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 6.3.2015, n. 4605; in senso conforme cfr. pure Cass. civ., n. 23822/2010).
Nella specie, si verte proprio in ipotesi di compensazione parziale, in cui il debitore non si è limitato ad opporre il suo controcredito ma ha fatto espresso riferimento al suo “maggior debito”, in tal modo riconoscendo la persistenza dell'obbligazione a suo carico.
Ciò tanto più se si considera che, a quella data (31.12.2009), l'unica posizione aperta tra le parti era proprio quella derivante dal contratto di compravendita del 24.1.2008 (con conseguente obbligo per di pagare il prezzo di € 2.000.000), come si evince dallo schema riepilogativo, CP_2 inerente i rapporti di dare/avere tra le parti, prodotto dall'originaria attrice (doc. 26) e non oggetto di contestazione da parte di sotto il profilo della annotazione temporale delle varie CP_2 operazioni.
Pertanto, nel riconoscere l'esistenza di un suo “maggior debito”, intendeva proprio riferirsi a CP_2 quanto da essa dovuto in forza del suddetto contratto di compravendita, con la conseguenza che la sua dichiarazione ha avuto efficacia interruttiva della prescrizione.
Ne deriva che, al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta il 23.12.2019, il termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.) non era ancora maturato, sicché la relativa eccezione risultava infondata.
4.2. – VAno, a questo punto, esaminati il primo motivo dell'appello principale e l'appello incidentale condizionato proposto da da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente CP_2 connessi tra di loro.
4.2.1 – In primo luogo, occorre rilevare come “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (cfr. Cass. civ., n. 9706/2024). Part Nella specie, è stata proprio ad aver fornito la prova dei fatti costitutivi del credito di CP_2 opposto in compensazione, offrendo la precisa ricostruzione della sua genesi.
Difatti, come si legge nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, tale credito Part discende dall'accordo transattivo stipulato, il 30.6.2009, tra la medesima e la società
[...]
– di seguito MB – (subentrata nei diritti di VA Doorm AL TA B.V.), con cui Controparte_8
l'odierna appellante principale, nel riconoscersi debitrice dell'importo di € 8.200.000,00, si era impegnata cedere l'8% delle sue azioni (pari ad € 5.000.000), ad estinzione parziale del suo debito, ed a corrispondere la residua somma di € 3.200.000.
pagina 7 di 12 Con successivo accordo del 2.11.2009, le parti avevano modificato le originarie pattuizioni, Part prevedendo un pagamento, da parte di del minor importo di € 400.000,00 ed il trasferimento, a favore di MB, di azioni sociali per un valore complessivo di € 7.800.000.
In particolare, al punto d) di tale scrittura integrativa veniva precisato che “gli attuali portatori delle azioni di EDE SPA sono, anche tramite fiduciaria, i signori e Parte_6 Parte_4
, i quali si sono detti disponibili a trasferire al creditore una quota di azioni del capitale
[...] sociale della EDE SPA, ricevendo quale corrispettivo parte del credito vantato dalla società
[...]
subentrando nei diritti del creditore, in modo tale da comunque evitare azioni Controparte_8 da parte del creditore nei confronti del debitore”.
In attuazione di tale accordo, il e l trasferirono (per il tramite della fiduciaria CP_4 Pt_4
), a MB le loro azioni per un valore nominale di € 1.050.000,00, a fronte del pagamento Pt_7 del prezzo di € 3.500.000, che venne corrisposto mediante cessione di pari importo del credito Part vantato da MB ne confronti di
A seguito di tale operazione il e l maturarono, quindi, un credito pro quota, nei CP_4 Pt_4 Part confronti di di € 1.750.000,00, credito che l (per il tramite della fiduciaria ) Pt_4 Pt_7 cedette a CP_2
Circostanze, tutte, rimaste incontestate.
4.2.2. – Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere non provato il controcredito di omettendo CP_2 Part di considerare che i relativi elementi costitutivi, allegati dalla medesima erano assolutamente pacifici tra le parti.
Al riguardo, è significativo che, per sostenere la tesi dell'inesistenza del predetto credito,
l'originaria attrice tenti di valorizzare le risultanze del verbale di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate (del 22.11.2010), in cui venne contestata “l'indeducibilità dei costi non documentati, per
l'importo di € 8.200.000”, sul presupposto dell'inesistenza delle operazioni intercorse con il fornitore “VA Doorm”. Part Tale circostanza, tuttavia, è destinata a riverberare i suoi effetti unicamente nel rapporto tra e l'amministrazione finanziaria a cui, tuttavia, rimasta completamente estranea, mentre è del CP_2 Part tutto inidonea a ripercuotersi sulla validità dell'accordo transattivo intercorso tra e MB
(subentrata nei diritti di VA Doorm).
Del resto, l'odierna appellante non ha mai chiesto, neppure incidentalmente, l'annullamento della transazione o di dichiararne la nullità, limitandosi, genericamente, solo a dedurre di essere stata
“costretta” a stipularla (cfr. atto di citazione, pag. 2), senza neppure specificare in cosa tale presunta costrizione sarebbe consistita.
pagina 8 di 12 Part Affermazione che, in ogni caso, risulta smentita dallo stesso comportamento di che non solo si riconosceva espressamente debitrice, nei confronti di VA Doorm/MB, sia nella transazione del
30.6.2009 che nella successiva integrazione del 2.11.2009, ma, inoltre, provvedeva anche a dare esecuzione all'accordo, come dimostrano i pagamenti eseguiti tra il 20.11.2009 ed il 19.7.2010, per l'importo complessivo di € 180.000,00, a favore di MB, ed il trasferimento delle partecipazioni Part sociali in data 15.12.2009 (cfr. doc. 18-22 .
In particolare, il pagamento (per l'importo di € 20.000) del 19.7.2010, risulta successivo al verbale di constatazione n. 20/2010 redatto, in data 14.6.2010, dall'Agenzia delle Entrate, il che,
a prescindere dalla regolarità della posizione sotto il profilo fiscale, dimostra la chiara volontà di Part di dare esecuzione all'accordo transattivo e, quindi, di riconoscere l'esistenza della sua posizione debitoria nei confronti di VA Doorm/MB.
D'altronde, l'appellante principale non ha mosso alcuna contestazione neppure in ordine alla validità dell'atto con cui l ha ceduto il credito di € 1.750.000, vantato nei confronti della Pt_4 Part medesima a CP_2 Part Anzi, nella lettera raccomandata a/r del 26.10.2012, inviata da all si legge: “in Pt_4 riferimento alla raccomandata ricevuta da inerente la reintestazione delle quote CP_3 effettuata in data 06.10.2012 e al trasferimento del credito di € 1.750.000 siamo con la presente
a confermarle che come da vs precedenti istruzioni tale credito è stato trasferito alla società
[...] in data 15.12.2009”. CP_1 Part Ebbene, dal tenore di tale missiva si evince che non si limitava, nella veste di debitore ceduto,
a pendere atto della cessione del credito, ma, nel confermare il suo trasferimento a CP_2 riconosceva, implicitamente, anche la sua esistenza.
4.2.3. – Il controcredito vantato da deve, dunque, ritenersi esistente, con conseguente sua CP_2 idoneità a paralizzare, in virtù della spiegata eccezione di compensazione, la domanda di Part pagamento (per l'importo di € 1.092.417,00) proposta da
In proposito, giova considerare che la somma di € 1.092.417,39, richiesta dall'appellante, non tenga conto, come si evince proprio dallo schema dei rapporti di dare/avere dalla stessa prodotto
(doc. 26), del controcredito di € 1.750.000 opposto in compensazione da il che rende CP_2 superfluo l'esame delle contestazioni sollevate dall'appellata/appallante incidentale in ordine alle altre voci riportate nel suddetto schema.
Difatti, si è limitata a chiedere di “dichiarare l'esistenza del controcredito vantato dalla CP_2 [...] in opposizione a quello (prescritto) di con conseguente compensazione dei CP_1 Parte_1 crediti portati in cognizione dalle rispettive parti” senza, quindi, proporre domanda per la quantificazione del suo credito. pagina 9 di 12 Part Allo stesso modo, ha chiesto di “accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di CP_1 Part nei confronti di dalla prima eccepito in compensazione del maggior credito della seconda
[...] CP_ come risulta dalla dichiarazione resa dalla stessa il 30 dicembre 2009” (con cui CP_1 CP_2 Part oppose in compensazione ad il suo controcredito di € 1.750.000), senza, dunque, proporre domanda volta ad accertare i rapporti di dare/avere tra le parti, con conseguente inutilità anche della c.t.u. dalla stessa invocata.
5 – Per quanto esposto si impone, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte da CP_9
[...
. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Pertanto, tenuto conto del rigetto delle domande proposte da le spese del doppio grado Parte_1 di giudizio devono essere poste integralmente a carico di quest'ultima, dal momento che la sua soccombenza deve ritenersi senz'altro prevalente su quella di (che ha visto rigettate le sue CP_2 eccezioni preliminari).
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (cfr. Cass. civ., sentenza del 2.9.2024, n. 18503).
Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore € 1.000.001-2.000.000).
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 2.995,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 1.976,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 8.797,00
Fase decisionale (valore minimo): € 5.209,00
pagina 10 di 12 Compenso tabellare: € 18.977,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado:
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 3.709,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 2.157,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 4.969,00
Fase decisionale (valore minimo): € 6.167,00
Compenso tabellare: € 17.002,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
L'applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi è necessaria al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata (come imposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 131/2022
[...] CP_1 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 01/03/2022, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, rigetta l'eccezione di prescrizione formulata da
CP_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale, dichiara esistente il credito opposto in compensazione da e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da CP_1 Parte_1
;
[...]
3) condanna al pagamento delle Parte_1 spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 18.977,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 17.002,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 8.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
pagina 11 di 12 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 721/2022 promossa da:
(C.F. con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. RAPONI LUCA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. GALASSI EUGENIO (CF CP_1 P.IVA_2
) C.F._1
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
avverso la sentenza n. 131/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 01/03/2022
CONCLUSIONI
In data 8-28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la corte di appello, in riforma della sentenza impugnata: - nel Part merito, --- accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di nei confronti di CP_1 dalla prima eccepito in compensazione del maggior credito della seconda come risulta dalla dichiarazione resa dalla stessa il 30 dicembre 2009; --- condannare a CP_1 CP_1 Part pagare alla la somma di euro 1.092.417,00 (o quella diversa che risulterà di giustizia) di cui quest'ultima è creditrice della prima oltre interessi moratori dalla scadenza fino al saldo;
con
pagina 1 di 12 soddisfazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria, disporre una ctu Part tecnico contabile volta alla determinazione del credito di nei confronti di R.E. Al e del saldo dare/avere fra le parti.”.
Per parte appellata: “si insiste affinchè l‟Ecc.ma Corte di Appello adita ed intestata voglia dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c., ovvero ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in ogni caso rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto, il gravame principale proposto dalla società
[...]
c.p.o. contro la sentenza n° 131/2022 Reg. Dec. emessa in data Parte_2 27/2/2022 dal Tribunale di Prato (G.I.: Dott. Michele Sirgiovanni), depositata in Cancelleria il 1/3/2022, notificata il 9/3/2022; nella denegata e combattuta ipotesi di riforma della sentenza gravata, nel senso di ritenere non prescritto il credito rivendicato da e in Parte_1 c.p.o., si insiste, in via incidentale condizionata, affinchè il Collegio Giudicante voglia dichiarare l‟esistenza del controcredito vantato dalla in opposizione a quello (prescritto) di CP_1 [...]
con conseguente compensazione dei crediti portati in cognizione dalle rispettive parti. Con Pt_1 vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Part
(di seguito, per brevità, anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi questa
[...]
Corte di Appello, (di seguito anche solo “ ) proponendo gravame avverso la CP_1 CP_2 sentenza n. 131/2022, emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 01/03/2022, che, Part definitivamente pronunciando sulle domande proposte da aveva così deciso: “a) rigetta, le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione attiva;
b) rigetta la domanda di condanna delle somme aventi ad oggetto il prezzo della compravendita di cui al contratto concluso in data 24 gennaio 2008 ai rogiti del notaio richiamato in parte motiva, per Persona_1 intervenuta prescrizione;
c) Dichiara, l'inesistenza del credito della società convenuta nei confronti Part di per la somma di € 673.228,00, indicato in motivazione;
d) Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Ede aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Prato, esponendo: CP_2
- di essere stata ammessa, in data 19.3.2014, alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;
- che, nell'ambito delle operazioni di voto, aveva precisato il proprio credito, nei confronti di CP_2 Part
nella misura di € 673.228,00 che, a fronte delle contestazioni sollevate dagli organi della procedura, non era stato ammesso;
- che, in effetti, tale credito non esisteva, in quanto il 25.6.2007, la VA RN AL TA bv Part (VDRE) aveva emesso alcune fatture nei confronti di per prestazioni, tuttavia, mai effettuate, come rilevato nell'avviso di accertamento TZB030200096/2010 emesso dall'Agenzia delle Entrate;
pagina 2 di 12 Part
- che, per tali ragioni, era risultata debitrice nei confronti di VDRE della complessiva somma di
€ 8.200.000 che, però, non aveva provveduto a saldare;
Part
- che, il 30.6.2009, era stata costretta a concludere con UL LE bv (MB), nel frattempo subentrata nella posizione di VDRE, una transazione rimasta, però, inadempiuta;
Part
- che, il 2.11.2009, le parti avevano integrato e modificato il loro accordo, cosicché: a) pagava a MB parte del debito in linea capitale con più rimesse effettuate a mezzo bonifico fino a Part concorrenza di complessivi € 180.000; b) cedeva a (che acquistava per Controparte_3 conto di MB) le sue azioni, pari al valore nominale di € 1.200.000, al prezzo di € 4.300.000, con conseguente estinzione, per pari importo, del credito di MB;
c) ed CP_4 Parte_3 Parte_4 Part Part
(entrambi soci ed amministratori di trasferivano a MB le loro azioni per il tramite
[...] della (che fiduciariamente per loro conto le deteneva), pari ad un valore nominale di € CP_3
1.050.000, al prezzo di euro 3.500.000; d) il prezzo della vendita sub c) veniva pagato con Part cessione di pari importo del credito di MB verso a favore di;
CP_3
- che aveva poi ceduto il credito (di cui, per effetto del rapporto fiduciario con ed CP_3 CP_4
risultava titolare), in ragione di euro 1.750.000 ciascuna, alla convenuta e Pt_4 CP_1 ad altra società denominata Re di Cuori R.E. s.r.l.;
- che la cessionaria aveva eccepito in compensazione tale credito con il suo maggior debito CP_2 Part nei confronti di Part
- che il credito di era costituito da una parte del prezzo del contratto di compravendita del
24.1.2008, ai rogiti del notaio con cui essa aveva alienato a Persona_1 [...]
oggi solo la piena proprietà di alcuni fabbricati per Controparte_5 CP_1
l'importo di € 2.000.000,00, a fronte del quale era stata corrisposta la minor somma di €
27.176,47, con un credito residuo di € 1.972.823,53, da cui doveva essere detratto il saldo negativo della partita 4 “altre movimentazioni finanziarie” pari ad € 880.406,14, così Part determinandosi il credito di in € 1.092.417,39.
Concludeva, quindi, chiedendo: “voglia il giudice adito --- accertare e dichiarare l'insussistenza del Part credito di nei confronti di dalla prima eccepito in compensazione del maggior CP_1 CP_ credito della seconda come risulta dalla dichiarazione resa dalla stessa il 30 dicembre CP_1 Part 2009; --- condannare a pagare alla la somma di euro 1.092.417,00 (o quella CP_1 diversa che risulterà di giustizia) di cui quest'ultima è creditrice della prima oltre interessi moratori dalla scadenza fino al saldo. Con soddisfazione delle spese di lite”.
1.2. – Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del CP_2
Tribunale adito, a favore del Tribunale di Roma, sede della società convenuta. Eccepiva inoltre, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per non essere la domanda stata proposta dai pagina 3 di 12 Part liquidatori giudiziali. In subordine, eccepiva la prescrizione del credito vantato da in quanto risalente al 2008 e contestava i presupposti di fatto e di diritto delle pretese avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, esauritasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni: Part (-) per quanto riguardava il credito vantato da e che traeva origine dal contratto di compravendita del 24.1.2008 – ai rogiti del Notaio – lo stesso era da Persona_1 considerarsi prescritto, dal momento che il prezzo di € 2.000.000 doveva essere corrisposto entro il 31.7.2008, di talché, al momento della notifica dell'atto di citazione (avvenuta il 23.12.2019), risultava già decorso il termine di cui all'art. 2946 c.c.;
(-) per quanto riguardava, invece, il credito di € 673.288,00 vantato da la domanda di Parte_5 Part accertamento negativo avanzata da risultava fondata, giacché, a fronte delle contestazioni sollevate da quest'ultima, la società convenuta nulla aveva provato;
(-) la reciproca soccombenza giustificava l'integrale compensazione delle spese di lite.
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inesistente il credito vantato da fino a concorrenza di € 673.288,00 quando, invece, avrebbe dovuto CP_2 considerarlo inesistente integralmente, vale a dire nella misura di € 1.750.000,00.
2) Con il secondo, denunciava l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto Part prescritto il credito vantato da essa
In particolare, il primo giudice non aveva tenuto conto della missiva del 30.12.2009, con cui CP_2 Part aveva opposto in compensazione ad il suo credito di € 1.750.000,00 con il suo “maggior Part debito”, il che implicava il riconoscimento dell'esistenza del credito vantato da con conseguente interruzione del decorso del termine della prescrizione ex art. 2944 c.c.
Pertanto, dal momento che l'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, era stato notificato il 23.12.2019, il termine decennale di prescrizione non risultava decorso.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348-bis c.p.c.; per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata;
pagina 4 di 12 spiegava, inoltre, appello incidentale, nell'ipotesi di riforma della decisione in punto di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per il seguente motivo:
(-) aveva errato il tribunale nel ritenere non provato il controcredito vantato da essa in CP_2 quanto lo stesso risultava dimostrato dalla documentazione versata in atti e non contestata da Part
In proposito, era significativa la lettera raccomandata a/r del 26.10.2012, con cui CP_6 Part
nella sua qualità di amministratore unico di dichiarava di aver preso atto del
[...] trasferimento del credito di titolarità dell (pari ad € 1.750.000) a favore di e quindi Pt_4 CP_2 di essere a conoscenza della posizione creditoria assunta da quest'ultima nei confronti della Part medesima
Al riguardo, nessuna rilevanza poteva attribuirsi all'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche perché il relativo giudizio di opposizione si era concluso con una transazione raggiunta con l'approvazione dei commissari giudiziali.
2.3. – Con ordinanza del 26.3.2024, le parti venivano invitate ad esperire la procedura di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 8-28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – Sulle questioni preliminari.
3.1 – In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata/appellante incidentale, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
pagina 5 di 12 3.2. – Si deve, poi, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da possa CP_2 essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
3.3. – Quanto, infine, alla c.t.u. contabile richiesta dall'appellante, la stessa si appalesa del tutto superflua, alla luce delle considerazioni che saranno di seguito esposte (cfr. § 4.2.3.).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare i gravami.
4 – L'esame dei gravami.
4.1. – Deve, in primo luogo, essere affrontato il secondo motivo dell'appello principale, in quanto concernente la questione, prioritaria sotto il profilo logico anche se posposta dall'impugnante, Part della prescrizione del credito vantato da Part 4.1.1. – Il tribunale, nel ritenere prescritto il credito di originante dal contratto di compravendita del 24.1.2008, ha attribuito importanza decisiva al fatto che il prezzo di €
2.000.000 – a fronte del quale era stato corrisposto da solo il minor importo di € 27.176,47 – CP_2 doveva essere pagato entro il 31.7.2008, fissando, così, da tale data la decorrenza del termine ex art. 2946 c.c.
Quindi, essendo l'atto di citazione stato notificato solo il 23.12.2019, la prescrizione, secondo il primo giudice, sarebbe maturata.
L'impostazione non convince.
4.1.2. – In effetti, come correttamente rilevato dall'appellante, il tribunale non ha tenuto in Part considerazione il contenuto della missiva del 30.12.2009, inviata ad con cui le CP_2 comunicava “che, a seguito della cessione a ns favore del rapporto di credito intercorrente tra
e la vs. società di ammontare pari ad € 1.750.000,00, intendiamo procedere Controparte_7 alla compensazione integrale di detto importo con il ns maggior debito”.
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “ai fini dell'interruzione della prescrizione, la proposizione dell'eccezione di compensazione da parte del debitore può assumere rilievo, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione, sicché, mentre è da escludere l'efficacia interruttiva dell'eccezione di compensazione totale, per quella parziale spetta al giudice di merito – la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione – verificare se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva alla richiesta di compensazione parziale avanzata dalla società tramite l'invio
pagina 6 di 12 della denuncia contributiva)” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 6.3.2015, n. 4605; in senso conforme cfr. pure Cass. civ., n. 23822/2010).
Nella specie, si verte proprio in ipotesi di compensazione parziale, in cui il debitore non si è limitato ad opporre il suo controcredito ma ha fatto espresso riferimento al suo “maggior debito”, in tal modo riconoscendo la persistenza dell'obbligazione a suo carico.
Ciò tanto più se si considera che, a quella data (31.12.2009), l'unica posizione aperta tra le parti era proprio quella derivante dal contratto di compravendita del 24.1.2008 (con conseguente obbligo per di pagare il prezzo di € 2.000.000), come si evince dallo schema riepilogativo, CP_2 inerente i rapporti di dare/avere tra le parti, prodotto dall'originaria attrice (doc. 26) e non oggetto di contestazione da parte di sotto il profilo della annotazione temporale delle varie CP_2 operazioni.
Pertanto, nel riconoscere l'esistenza di un suo “maggior debito”, intendeva proprio riferirsi a CP_2 quanto da essa dovuto in forza del suddetto contratto di compravendita, con la conseguenza che la sua dichiarazione ha avuto efficacia interruttiva della prescrizione.
Ne deriva che, al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta il 23.12.2019, il termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.) non era ancora maturato, sicché la relativa eccezione risultava infondata.
4.2. – VAno, a questo punto, esaminati il primo motivo dell'appello principale e l'appello incidentale condizionato proposto da da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente CP_2 connessi tra di loro.
4.2.1 – In primo luogo, occorre rilevare come “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (cfr. Cass. civ., n. 9706/2024). Part Nella specie, è stata proprio ad aver fornito la prova dei fatti costitutivi del credito di CP_2 opposto in compensazione, offrendo la precisa ricostruzione della sua genesi.
Difatti, come si legge nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, tale credito Part discende dall'accordo transattivo stipulato, il 30.6.2009, tra la medesima e la società
[...]
– di seguito MB – (subentrata nei diritti di VA Doorm AL TA B.V.), con cui Controparte_8
l'odierna appellante principale, nel riconoscersi debitrice dell'importo di € 8.200.000,00, si era impegnata cedere l'8% delle sue azioni (pari ad € 5.000.000), ad estinzione parziale del suo debito, ed a corrispondere la residua somma di € 3.200.000.
pagina 7 di 12 Con successivo accordo del 2.11.2009, le parti avevano modificato le originarie pattuizioni, Part prevedendo un pagamento, da parte di del minor importo di € 400.000,00 ed il trasferimento, a favore di MB, di azioni sociali per un valore complessivo di € 7.800.000.
In particolare, al punto d) di tale scrittura integrativa veniva precisato che “gli attuali portatori delle azioni di EDE SPA sono, anche tramite fiduciaria, i signori e Parte_6 Parte_4
, i quali si sono detti disponibili a trasferire al creditore una quota di azioni del capitale
[...] sociale della EDE SPA, ricevendo quale corrispettivo parte del credito vantato dalla società
[...]
subentrando nei diritti del creditore, in modo tale da comunque evitare azioni Controparte_8 da parte del creditore nei confronti del debitore”.
In attuazione di tale accordo, il e l trasferirono (per il tramite della fiduciaria CP_4 Pt_4
), a MB le loro azioni per un valore nominale di € 1.050.000,00, a fronte del pagamento Pt_7 del prezzo di € 3.500.000, che venne corrisposto mediante cessione di pari importo del credito Part vantato da MB ne confronti di
A seguito di tale operazione il e l maturarono, quindi, un credito pro quota, nei CP_4 Pt_4 Part confronti di di € 1.750.000,00, credito che l (per il tramite della fiduciaria ) Pt_4 Pt_7 cedette a CP_2
Circostanze, tutte, rimaste incontestate.
4.2.2. – Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere non provato il controcredito di omettendo CP_2 Part di considerare che i relativi elementi costitutivi, allegati dalla medesima erano assolutamente pacifici tra le parti.
Al riguardo, è significativo che, per sostenere la tesi dell'inesistenza del predetto credito,
l'originaria attrice tenti di valorizzare le risultanze del verbale di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate (del 22.11.2010), in cui venne contestata “l'indeducibilità dei costi non documentati, per
l'importo di € 8.200.000”, sul presupposto dell'inesistenza delle operazioni intercorse con il fornitore “VA Doorm”. Part Tale circostanza, tuttavia, è destinata a riverberare i suoi effetti unicamente nel rapporto tra e l'amministrazione finanziaria a cui, tuttavia, rimasta completamente estranea, mentre è del CP_2 Part tutto inidonea a ripercuotersi sulla validità dell'accordo transattivo intercorso tra e MB
(subentrata nei diritti di VA Doorm).
Del resto, l'odierna appellante non ha mai chiesto, neppure incidentalmente, l'annullamento della transazione o di dichiararne la nullità, limitandosi, genericamente, solo a dedurre di essere stata
“costretta” a stipularla (cfr. atto di citazione, pag. 2), senza neppure specificare in cosa tale presunta costrizione sarebbe consistita.
pagina 8 di 12 Part Affermazione che, in ogni caso, risulta smentita dallo stesso comportamento di che non solo si riconosceva espressamente debitrice, nei confronti di VA Doorm/MB, sia nella transazione del
30.6.2009 che nella successiva integrazione del 2.11.2009, ma, inoltre, provvedeva anche a dare esecuzione all'accordo, come dimostrano i pagamenti eseguiti tra il 20.11.2009 ed il 19.7.2010, per l'importo complessivo di € 180.000,00, a favore di MB, ed il trasferimento delle partecipazioni Part sociali in data 15.12.2009 (cfr. doc. 18-22 .
In particolare, il pagamento (per l'importo di € 20.000) del 19.7.2010, risulta successivo al verbale di constatazione n. 20/2010 redatto, in data 14.6.2010, dall'Agenzia delle Entrate, il che,
a prescindere dalla regolarità della posizione sotto il profilo fiscale, dimostra la chiara volontà di Part di dare esecuzione all'accordo transattivo e, quindi, di riconoscere l'esistenza della sua posizione debitoria nei confronti di VA Doorm/MB.
D'altronde, l'appellante principale non ha mosso alcuna contestazione neppure in ordine alla validità dell'atto con cui l ha ceduto il credito di € 1.750.000, vantato nei confronti della Pt_4 Part medesima a CP_2 Part Anzi, nella lettera raccomandata a/r del 26.10.2012, inviata da all si legge: “in Pt_4 riferimento alla raccomandata ricevuta da inerente la reintestazione delle quote CP_3 effettuata in data 06.10.2012 e al trasferimento del credito di € 1.750.000 siamo con la presente
a confermarle che come da vs precedenti istruzioni tale credito è stato trasferito alla società
[...] in data 15.12.2009”. CP_1 Part Ebbene, dal tenore di tale missiva si evince che non si limitava, nella veste di debitore ceduto,
a pendere atto della cessione del credito, ma, nel confermare il suo trasferimento a CP_2 riconosceva, implicitamente, anche la sua esistenza.
4.2.3. – Il controcredito vantato da deve, dunque, ritenersi esistente, con conseguente sua CP_2 idoneità a paralizzare, in virtù della spiegata eccezione di compensazione, la domanda di Part pagamento (per l'importo di € 1.092.417,00) proposta da
In proposito, giova considerare che la somma di € 1.092.417,39, richiesta dall'appellante, non tenga conto, come si evince proprio dallo schema dei rapporti di dare/avere dalla stessa prodotto
(doc. 26), del controcredito di € 1.750.000 opposto in compensazione da il che rende CP_2 superfluo l'esame delle contestazioni sollevate dall'appellata/appallante incidentale in ordine alle altre voci riportate nel suddetto schema.
Difatti, si è limitata a chiedere di “dichiarare l'esistenza del controcredito vantato dalla CP_2 [...] in opposizione a quello (prescritto) di con conseguente compensazione dei CP_1 Parte_1 crediti portati in cognizione dalle rispettive parti” senza, quindi, proporre domanda per la quantificazione del suo credito. pagina 9 di 12 Part Allo stesso modo, ha chiesto di “accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di CP_1 Part nei confronti di dalla prima eccepito in compensazione del maggior credito della seconda
[...] CP_ come risulta dalla dichiarazione resa dalla stessa il 30 dicembre 2009” (con cui CP_1 CP_2 Part oppose in compensazione ad il suo controcredito di € 1.750.000), senza, dunque, proporre domanda volta ad accertare i rapporti di dare/avere tra le parti, con conseguente inutilità anche della c.t.u. dalla stessa invocata.
5 – Per quanto esposto si impone, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte da CP_9
[...
. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Pertanto, tenuto conto del rigetto delle domande proposte da le spese del doppio grado Parte_1 di giudizio devono essere poste integralmente a carico di quest'ultima, dal momento che la sua soccombenza deve ritenersi senz'altro prevalente su quella di (che ha visto rigettate le sue CP_2 eccezioni preliminari).
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (cfr. Cass. civ., sentenza del 2.9.2024, n. 18503).
Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore € 1.000.001-2.000.000).
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 2.995,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 1.976,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 8.797,00
Fase decisionale (valore minimo): € 5.209,00
pagina 10 di 12 Compenso tabellare: € 18.977,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado:
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 3.709,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 2.157,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 4.969,00
Fase decisionale (valore minimo): € 6.167,00
Compenso tabellare: € 17.002,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
L'applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi è necessaria al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata (come imposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 131/2022
[...] CP_1 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 01/03/2022, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, rigetta l'eccezione di prescrizione formulata da
CP_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale, dichiara esistente il credito opposto in compensazione da e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da CP_1 Parte_1
;
[...]
3) condanna al pagamento delle Parte_1 spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 18.977,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 17.002,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 8.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
pagina 11 di 12 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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