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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/05/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7880/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7880/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. BRAMBILLA Parte_1 P.IVA_1
PAOLA GIOVANNA, dall'avv. MALUDROTTU GIANCOSIMO e dall'avv. MARIA ASSUNTA
BANZA, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. GENEROSO CP_1 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA opposta
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti:
Nel merito e in via principale,
- Accertare e dichiarare non dovuta nei confronti del Dott. la somma ingiunta per tutti i CP_1 motivi esposti nella narrativa che precede e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il D.I. n. 2545/2023 del 15.09.2023 emesso dal Tribunale di Monza;
pagina 1 di 8 - Confermare la liquidazione effettuata dal a favore del Dott. , in Parte_1 CP_1 applicazione dei parametri di cui al DM 182/2002, per l'importo di Euro 2.271,00, oltre oneri e spese,
o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa;
In via subordinata,
- Accertare e dichiarare che la somma eventualmente ancora dovuta dall'opponente per l'attività effettivamente svolta dal Dott. , liquidata in applicazione dei parametri di cui al DM CP_1
Giustizia 17.6.2016 o, in via di ulteriore subordine, ex DM 140/2012, è pari Euro 4.509,51, comprensivi di oneri e spese, o a quell'altra maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria.
Per CP_1
Il Dott. Agron. non intende accettare il contraddittorio sulle domande nuove CP_1 eventualmente formulate dalla controparte e chiede che l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, premesse le declaratorie del caso in relazione ai titoli e alla causa petendi dedotti, voglia così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione proposta in quanto inammissibile e infondata e, per l'effetto, confermare totalmente il decreto ingiuntivo n. 2545/2023 opposto;
NEL MERITO: rigettare integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate e, per l'effetto, accertare e dichiarare dovuto al Dott. Agron. il compenso per l'attività CP_1 professionale svolta quale tecnico nella procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001 nella misura di Euro 78.000,00 + C.P.A. 4% e IVA 22% per un totale di Euro 98.966,60 oltre oneri di liquidazione di Euro 1.560,00 e interessi dalla scadenza al saldo e spese di procedimento e successive occorrende;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge;
- disporre la cancellazione della frase contenuta a pag. 2 riga n. 9 della memoria ex art. 171ter n. 1 del
“ad esporre un compenso spropositato rispetto all'attività svolta” ai sensi dell'art. Parte_1 CP_ 89 c.p.c. in quanto offensiva e denigratoria dell'attività professionale del dott. ; IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporre l'estromissione dal giudizio della produzione documentale del effettuata Parte_1 con nota in data 20.03.2024 in quanto inammissibile per violazione del termine di cui all'art. 171ter n. 2 c.p.c. e inconferente rispetto al presente giudizio per le ragioni esplicitate nell'istanza depositata in data 23.05.2024.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il svolgeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2545/2023 emesso in data 12.09.2023 dal Tribunale di Monza su ricorso del Dott.
per il pagamento della somma pari a € 100.526,40, oltre agli interessi e spese del CP_1 CP_ procedimento, a titolo di onorario maturato in relazione all'attività professionale espletata da , quale tecnico nominato nel procedimento ex art. 21 del D.P.R. 327/2001 per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio in relazione all'area contraddistinta al mappale n. 147 del foglio n. 120 del Comune di oggetto di decreto di esproprio emesso con Determinazione Dirigenziale n. Pt_1
1357 del 15.07.2019.
Tra i motivi di opposizione, il contestava nel quantum la richiesta di compenso del Parte_1 CP_ dott. , concludendo per la revoca dell'ingiunzione e la conferma della liquidazione effettuata dal CP_ a favore del Dott. , in applicazione dei parametri di cui al DM 182/2002, per Parte_1 l'importo di Euro 2.271,00, oltre oneri e spese, o di quell'altra maggiore o minore somma determinata in corso di causa;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che la somma eventualmente CP_ ancora dovuta dall'opponente per l'attività effettivamente svolta dal Dott. , liquidata in applicazione dei parametri di cui al DM Giustizia 17.06.2016 o, in via di ulteriore subordine, ex DM 140/2012, fosse pari Euro 4.509,51, comprensivi di oneri e spese, o a quell'altra maggiore o minore somma determinata in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, insisteva per la integrale conferma del decreto ingiuntivo e per CP_1 il rigetto delle domande avversarie, chiedendo accertarsi e dichiararsi dovuto dal il Parte_1 compenso per l'attività professionale svolta quale tecnico nella procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001, nella misura di Euro 78.000,00 + C.P.A. 4% e IVA 22% per un totale di Euro 98.966,60 oltre oneri di liquidazione di Euro 1.560,00 e interessi dalla scadenza al saldo e spese di procedimento e successive occorrende.
Depositate le memorie difensive ex art. 171-ter c.p.c. e tentata la conciliazione della lite veniva ammessa l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dal convenuto opposto per l'ordine al Parte_1 di esibizione degli atti inerenti alla liquidazione ed al pagamento all'Arch. tecnico Persona_1 nominato dal nella procedura ex art. 21 del D.P.R. 327/2001, nonché la comunicazione di Pt_1
Patrimonio Real Estate S.p.a. in data 13.09.2021 prot. n. 164271 di proposta del medesimo Arch. quale tecnico designato dal ritenuta quindi la causa matura senza Persona_1 Parte_1 necessità di ulteriore istruzione, la causa è stata rimessa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. Con la comparsa conclusionale, il rendeva noto che il Pt_1 procedimento di opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. 327/2001 pendente davanti alla Corte d'Appello RG. 2739/2022 si era concluso con l'accoglimento del ricorso e la rideterminazione dell'indennità definitiva di esproprio dovuta a in complessivi € 641.400,00. Ciò Controparte_2 secondo il non poteva che avere incidenza nella determinazione del compenso spettante al Pt_1 CP_ dott. , posto che quest'ultimo aveva posto a base della propria liquidazione il maggior valore di € 2.452.847,75. Il Comune depositava copia della citata ordinanza. Con istanza del 24.1.2025, CP_1
si opponeva alla produzione, chiedendo l'espunzione della produzione, eccependo
[...]
“l'inammissibilità della produzione documentale in ragione dell'assoluta irrilevanza e inconferenza della stessa rispetto al presente giudizio che non è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della decisione della Corte d'Appello e l'inammissibilità della produzione documentale per decorso del termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.” pagina 3 di 8 ⃰
La presente vertenza trae origine dal procedimento ex art. 21 del D.P.R. 327/2001 richiesto dalla società per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio in relazione Controparte_2 all'area di sua proprietà, contraddistinta al mappale n. 147 del foglio n. 120 del Catasto Terreni del Comune di oggetto di decreto di esproprio emesso dal Comune medesimo con Determinazione Pt_1 Dirigenziale n. 1357 del 15.07.2019 (doc. 1 fasc. opponente).
È pacifico in fatto che:
-con comunicazione del 12.06.2019, la dichiarava all'ente espropriante di non Controparte_2 accettare l'indennità provvisoria e di voler attivare la procedura del Collegio peritale, di cui all'art. 21 del DPR 327/2001, riservandosi di procedere successivamente all'indicazione del nominativo del proprio tecnico di parte a comporre il medesimo collegio dei periti (doc. 2).
- con Determinazione Dirigenziale n. 1591 del 14.10.2021, il conferiva l'incarico Parte_1 quale proprio perito di parte all'Arch. con studio in La Spezia, stimando al contempo Persona_1 il valore della prestazione in oggetto in € 4.509,51 comprensivi di oneri e spese, con riserva di effettuazione di consuntivo e approvava lo schema di disciplinare di incarico nel quale erano definiti il contenuto e le modalità di svolgimento dello stesso da parte del tecnico medesimo (doc. 3;
- dal canto suo, con nota pervenuta al P.G. n. 78996 del Controparte_2 Parte_1
17.11.2020, esercitava la facoltà di designazione, per la composizione del collegio peritale, del proprio tecnico di fiducia nella persona del Dott. con studio in Milano, Via Govone Persona_2
n. 100, odierno convenuto (doc. 4);
- il pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 1626 del 20.10.2021, nominava Parte_1 nominato l'odierno convenuto opposto, unitamente all'Arch. quali componenti del Collegio Per_1 dei periti ex art. 21, comma 3, del DPR 327/2001 (doc. 5).
-con Determinazione Dirigenziale n. 2256 del 16.12.2021, il prendeva atto Parte_1 dell'intervenuta nomina, da parte del Tribunale di Monza, dell'Arch. quale Terzo Perito Persona_3 componente del collegio ex art. 21, comma 3, del DPR 327/2001 e fissava il termine di 90 giorni, decorrenti dal 06.12.2021, per la redazione e il deposito della relazione di stima della predetta indennità definitiva di esproprio (doc. 6);
-in data 02.03.2022, concluse le operazioni peritali, veniva depositata (con nota al P.G. 38243 del la Relazione di stima dell'indennità definitiva, adottata a maggioranza (ex art. 21, Parte_1 comma 11 del DPR 327/2001) dai periti arch. e Dott. e firmata per Persona_3 Persona_4 dissenso dal perito Arch. (doc. 7); Persona_1
-concluso quindi l'incarico affidatogli, l'odierno convenuto opposto, in data 21.03.2022 prot. gen.
52332, inviava al la richiesta di liquidazione e pagamento delle proprie competenze Parte_1 allegando nota pro forma per euro 78.000,00 oltre accessori (doc. 8).
-il con nota prot. n. 79808 del 29.04.2022, contestava la nota pro forma trasmessa Parte_1 CP_ dal Dott. (doc. 9), lamentando l'erroneità dei parametri utilizzati dal tecnico per effettuare il calcolo delle proprie competenze e contestava nel merito alcune delle attività esposte nella medesima richiesta di pagamento;
CP_
-l'ente comunale provvedeva quindi a determinare il compenso spettante al Dott. , utilizzando parametri differenti rispetto a quelli applicati dal tecnico (cfr. doc. 9);
pagina 4 di 8 - quest'ultimo, rifiutata la determinazione del compenso così come effettuata dal e, Parte_1 ottenuto il visto di congruità sulla nota pro forma da parte del proprio ordine di appartenenza, agiva in giudizio e otteneva il decreto ingiuntivo per cui, oggi, è causa. Ciò posto in fatto e incontestata, quindi, la debenza dell'an, è, invece, in contestazione tra le parti il CP_ quantum dovuto al dott. per l'incarico svolto quale perito della terna ex art. 21 Dpr 327/2001, poiché, in primis, non vi è accordo in ordine ai parametri da utilizzare per la determinazione del compenso, e in secundis, vi è contestazione da parte del sulle attività esposte nella richiesta di Pt_1 pagamento. Venendo all'esame del primo profilo si evidenzia che secondo il il compenso Parte_1 CP_ spettante al dott. , a seguito dell'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali, a cui espressamente l'art. 21, comma 6 del dpr 327/2001 rimandava per la liquidazione del compenso dei periti (“Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali”), non può che essere svolta, in assenza di libera pattuizione fra le parti, applicando il D.M. 182/2002, dettato in materia di “compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria”. Gli argomenti richiamati dalla difesa del per sostenere tale tesi sono i seguenti: Parte_1
1. attiguità e affinità dell'attività svolta: l'attività rimessa al collegio peritale nell'ambito della procedura di cui all'art. 21 DPR 327/2001 è una attività di stima del tutto uguale a quella svolta in sede giurisdizionale dal ctu;
ad ulteriore conferma di ciò vi è il fatto che a norma del medesimo art. 21, la nomina del terzo componente del collegio peritale viene svolta dal Presidente del Tribunale “tra coloro che risultano inseriti nell'ambito dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale”;
2. rinvio normativo: l'art. 21 comma 14 stabilisce espressamente che “salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del Codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni”;
3. ingiustificato divario rispetto all'onorario per € 4.509,51 stimato per il tecnico nominato dal Comune, arch. Per_1
Orbene, ritiene il Tribunale che nessuno dei sopraindicati elementi sia dirimente ai fini della corretta indicazione dei parametri da utilizzare per la determinazione del compenso spettante al tecnico incaricato della procedura di cui all'art 21 DPR 327/2001. In considerazione del vuoto normativo venutosi a creare per effetto dell'abolizione delle tariffe professionali ad opera del D.L. 1/2012, convertito con Legge 27/2012, non può che procedersi in via interpretativa, tenendo presente la finalità a cui deve tendere ogni liquidazione (in assenza di un preventivo accordo tra le parti), ovvero che il compenso stimato risulti equo rispetto all'attività professionale in concreto svolta.
Come, peraltro, riconosciuto dallo stesso è lo stesso art. 9 del summenzionato Parte_1 decreto a prevedere che, in assenza di libera pattuizione dei compensi tra le parti (che costituisce la regola), in via di eccezione si deve procedere mediante la applicazione dei parametri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.L. 1/12 è stato, infatti, emanato il D.M. 20.07.2012 n. 140 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal della giustizia, ai CP_3 sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”), al cui “CAPO V” (artt. 33-39) individua le “Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica” applicabili al “dottore agronomo” (art. 33) e il cui art. 37 comma 4 pagina 5 di 8 prevede che il compenso per le fasi delle prestazioni e tipi di prestazioni non specificamente elencate rispettivamente al comma 1 e 2 del medesimo articolo si applichi per analogia a quelle specificamente previste.
Pertanto, si deve ritenere che il rinvio alle tariffe professionali abrogate operato dall'art. 21 d.p.r.
327/2001 va necessariamente inteso nel senso che il rinvio va svolto ai parametri che hanno sostituito le tariffe abolite.
Va, inoltre, considerato che è pacifico che il diritto a percepire il compenso per l'attività espletata dal CP_ dott. discende dall'atto di nomina dirigenziale (determinazione n. 1621 del 20.10.2021 e n. 2256 del 16.12.2021- docc. nn. 5 e 11) e dall'espletamento del mandato ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 27 del D.P.R. 327/2001 Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. 22.09.2021 n. 25667 “Dal complessivo disposto normativo si evince, quindi, che i tecnici professionisti sono designati per effetto di atti di nomina dell'autorità espropriante, che “il rapporto viene così ad instaurarsi in conseguenza dell'atto di nomina e non in conseguenza della stipulazione di un contratto di opera professionale intellettuale di diritto privato” (Cass. n. 25667 del 2021) e che il diritto del tecnico al compenso trova titolo nella legge e matura all'esito del deposito della perizia di stima”). Come di recente chiarito dalla Cassazione (ord. 2209.2021 n. 25667) In materia di espropriazione, il diritto dei tecnici che compongono il collegio peritale di cui all'art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 a percepire il compenso per l'attività prestata non presuppone un accordo negoziale che abbia la forma scritta “ad substantiam”, trovando titolo direttamente nella legge, nella ricorrenza dei presupposti dell'atto di nomina (da parte dell'autorità espropriante o del presidente del tribunale)”. È quindi inconferente che nel caso di specie tra l'ente espropriante e il tecnico incaricato ex art 21 DPR 207/2001 non sia intervenuto un accordo per il compenso. Questo va determinato facendo applicazione dei parametri di cui al DM 140/2002 che sono intervenuti in sostituzione delle tariffe professionali.
Inoltre, si condivide quanto sostenuto dalla difesa del convenuto opposto con riferimento al fatto che è lo stesso D.P.R. 327/2001 che, sottraendo il procedimento di terna tecnica all'ambito giudiziario e indicando le tariffe professionali come modalità di determinazione del compenso dei tecnici, esclude l'utilizzo del D.M. 182/2002. Inoltre, la funzione del perito è distinta sotto vari profili da quella del consulente tecnico d'ufficio, che è ausiliario del Giudice nell'esercizio della giurisdizione, mentre il primo resta inquadrato nell'ambito della sfera privata. Assume, quindi, un senso che la liquidazione del ctu avvenga sulla base di parametri specifici e calmierati in ragioni del munus publicum assunto, mentre il fatto che per la liquidazione dell'onorario spettante al perito della terna tecnica il legislatore ha inteso richiamare le tariffe professionali (e non, invece, il corrispondente decreto ministeriale per la liquidazione del c.t.u.) induce a ritenere che quest'ultimo volesse proprio differenziare i due ruoli e le spettanze liquidatorie.
Va poi ulteriormente considerato che gli stessi decreti di nomina dei periti emessi dal Parte_1 si riferiscono alle “tariffe professionali” per la modalità di determinazione del compenso.
[...] CP_ Inoltre, il dott. ha prodotto sub doc. n. 38 il prospetto di determinazione delle competenze ai sensi D.M. 232/1991. Dall'esame del suddetto documento – non specificamente contestato quanto al conteggio dalla controparte – risulta che, se si fosse liquidato il compenso in base alle abolite tariffe professionali pro tempore vigenti per gli agronomi, lo stesso ammonterebbe ad una somma pari ad euro 120.541,42 oltre accessori, quindi addirittura superiore alla richiesta dall'odierno opposto. In definitiva, per tutte queste ragioni ritiene il Tribunale che la liquidazione del compenso spettante al CP_ dott. debba avvenire applicando i parametri di cui al D.M. 140/2012.
pagina 6 di 8 Ciò posto, venendo ora ad esaminare il secondo ambito di contestazioni svolte dal Parte_1 si osserva quanto segue. CP_ La parcella esposta dal dott. secondo i parametri previsti dal D.M. 140/2012, calcolata mediante l'applicativo https://www.professionearchitetto.it/tools/parcella/, prevede che, in funzione dell'indennità espropriativa (Euro 2.452.848), della categoria dell'opera (edilizia con destinazione funzionale “Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità”) e del grado di complessità della prestazione professionale (1.30 = complessità elevata), sia calcolato il compenso per ogni attività svolta dalla terna tecnica e quindi per la predisposizione di “Relazione Illustrativa”, di n. 1 stima “Particolareggiate” e di n. 1 stima “Analitiche”, per un importo totale di Euro 52.532,55, maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.M. 140/2012 (Euro 10.561,51) e delle spese forfettarie ex art. 5 del D.M. 143/2013 (15.186,11), per un totale di Euro 78.225,00 arrotondato a Euro 78.000,00 a cui si aggiunge IVA 22% e cpa 2% come per legge.
Ritiene il Tribunale che, il valore dell'opera su cui calcolare il compenso non possa essere quello pari ad € 2.452.848, indicato dal perito e ciò in ragione della rideterminazione operata dalla Corte d'Appello di Milano nella ordinanza n. 3606/2024 del 24.12.2024 con cui in accoglimento dell'opposizione alla stima svolta dal è stata rideterminata l'indennità di esproprio dovuta a Parte_1 CP_2 in euro 641.400,00.
[...]
In merito a tale provvedimento, si osserva che la produzione è ammissibile, in quanto di formazione successiva allo scadere delle preclusioni istruttorie ed anche rilevante per l'odierno giudizio.
È inconferente che non vi sia rapporto di pregiudizialità ex art. 295 cpc tra i due giudizi, la liquidazione del compenso spettante al perito della terna ex art 21 DPR 327/2001 va svolta avuto riguardo al valore dell'opera come emerso all'esito della procedura in contraddittorio e non alla stima provvisoria svolta dal perito.
Per il resto si ritiene, invece, congrua e corretta l'esposizione delle altre voci indicate dal perito, ivi compresa l'indicazione del grado di complessità (G) pari a 1.30 (complessità elevata) e delle attività svolte (predisposizione di “Relazione Illustrativa”, di n. 1 stima “Particolareggiate” e di n. 1 stima
“Analitiche”).
Va, invece, esclusa la maggiorazione del 20% ex art. 36 comma 2, atteso che lo stato di difficoltà e complessità della stima è già stata congruamente valutata mediante l'indicazione del grado di complessiva elevata 1.30. Il compenso spettante al dott. per l'attività prestata quale tecnico nominato della terna CP_1 peritale ex art 21 dm 327/2001 è pari ad € 18.428,83, oltre rimborso spese forfettario ex art. 1 comma 2
D.M. 140/2012 che risulta congruo limitare, in assenza di accordo e di specifica indicazione o documentazione di spese specifiche, nella misura del 5% (quindi per € 921,44).
A tale importo di € 19.350,27 vanno aggiunti gli oneri di legge, iva 22% e 2%cpa e gli interessi come da decreto ingiuntivo.
In considerazione di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il Parte_1 condannato a corrispondere a la minor somma di euro 19.350,27 a cui vanno aggiunti iva CP_1
22% e 2%cpa e gli interessi come da decreto ingiuntivo.
Le spese, in ragione del parziale accoglimento dei motivi di opposizione e del ridimensionamento del credito azionato in via monitoria, vanno compensate nella misura dei due terzi e per il resto poste a carico del Parte_1
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa domanda respinta o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2545/2023 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti di
Parte_1
2. Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a Parte_1 CP_1
la minor somma di euro 19.350,27 oltre, iva 22% e 2%cpa e interessi come da decreto
[...] ingiuntivo;
3. Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna il al pagamento della residua Parte_1 parte che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Monza, il 9 maggio 2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7880/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. BRAMBILLA Parte_1 P.IVA_1
PAOLA GIOVANNA, dall'avv. MALUDROTTU GIANCOSIMO e dall'avv. MARIA ASSUNTA
BANZA, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. GENEROSO CP_1 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA opposta
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti:
Nel merito e in via principale,
- Accertare e dichiarare non dovuta nei confronti del Dott. la somma ingiunta per tutti i CP_1 motivi esposti nella narrativa che precede e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il D.I. n. 2545/2023 del 15.09.2023 emesso dal Tribunale di Monza;
pagina 1 di 8 - Confermare la liquidazione effettuata dal a favore del Dott. , in Parte_1 CP_1 applicazione dei parametri di cui al DM 182/2002, per l'importo di Euro 2.271,00, oltre oneri e spese,
o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa;
In via subordinata,
- Accertare e dichiarare che la somma eventualmente ancora dovuta dall'opponente per l'attività effettivamente svolta dal Dott. , liquidata in applicazione dei parametri di cui al DM CP_1
Giustizia 17.6.2016 o, in via di ulteriore subordine, ex DM 140/2012, è pari Euro 4.509,51, comprensivi di oneri e spese, o a quell'altra maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria.
Per CP_1
Il Dott. Agron. non intende accettare il contraddittorio sulle domande nuove CP_1 eventualmente formulate dalla controparte e chiede che l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, premesse le declaratorie del caso in relazione ai titoli e alla causa petendi dedotti, voglia così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione proposta in quanto inammissibile e infondata e, per l'effetto, confermare totalmente il decreto ingiuntivo n. 2545/2023 opposto;
NEL MERITO: rigettare integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate e, per l'effetto, accertare e dichiarare dovuto al Dott. Agron. il compenso per l'attività CP_1 professionale svolta quale tecnico nella procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001 nella misura di Euro 78.000,00 + C.P.A. 4% e IVA 22% per un totale di Euro 98.966,60 oltre oneri di liquidazione di Euro 1.560,00 e interessi dalla scadenza al saldo e spese di procedimento e successive occorrende;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge;
- disporre la cancellazione della frase contenuta a pag. 2 riga n. 9 della memoria ex art. 171ter n. 1 del
“ad esporre un compenso spropositato rispetto all'attività svolta” ai sensi dell'art. Parte_1 CP_ 89 c.p.c. in quanto offensiva e denigratoria dell'attività professionale del dott. ; IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporre l'estromissione dal giudizio della produzione documentale del effettuata Parte_1 con nota in data 20.03.2024 in quanto inammissibile per violazione del termine di cui all'art. 171ter n. 2 c.p.c. e inconferente rispetto al presente giudizio per le ragioni esplicitate nell'istanza depositata in data 23.05.2024.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il svolgeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2545/2023 emesso in data 12.09.2023 dal Tribunale di Monza su ricorso del Dott.
per il pagamento della somma pari a € 100.526,40, oltre agli interessi e spese del CP_1 CP_ procedimento, a titolo di onorario maturato in relazione all'attività professionale espletata da , quale tecnico nominato nel procedimento ex art. 21 del D.P.R. 327/2001 per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio in relazione all'area contraddistinta al mappale n. 147 del foglio n. 120 del Comune di oggetto di decreto di esproprio emesso con Determinazione Dirigenziale n. Pt_1
1357 del 15.07.2019.
Tra i motivi di opposizione, il contestava nel quantum la richiesta di compenso del Parte_1 CP_ dott. , concludendo per la revoca dell'ingiunzione e la conferma della liquidazione effettuata dal CP_ a favore del Dott. , in applicazione dei parametri di cui al DM 182/2002, per Parte_1 l'importo di Euro 2.271,00, oltre oneri e spese, o di quell'altra maggiore o minore somma determinata in corso di causa;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che la somma eventualmente CP_ ancora dovuta dall'opponente per l'attività effettivamente svolta dal Dott. , liquidata in applicazione dei parametri di cui al DM Giustizia 17.06.2016 o, in via di ulteriore subordine, ex DM 140/2012, fosse pari Euro 4.509,51, comprensivi di oneri e spese, o a quell'altra maggiore o minore somma determinata in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, insisteva per la integrale conferma del decreto ingiuntivo e per CP_1 il rigetto delle domande avversarie, chiedendo accertarsi e dichiararsi dovuto dal il Parte_1 compenso per l'attività professionale svolta quale tecnico nella procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001, nella misura di Euro 78.000,00 + C.P.A. 4% e IVA 22% per un totale di Euro 98.966,60 oltre oneri di liquidazione di Euro 1.560,00 e interessi dalla scadenza al saldo e spese di procedimento e successive occorrende.
Depositate le memorie difensive ex art. 171-ter c.p.c. e tentata la conciliazione della lite veniva ammessa l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dal convenuto opposto per l'ordine al Parte_1 di esibizione degli atti inerenti alla liquidazione ed al pagamento all'Arch. tecnico Persona_1 nominato dal nella procedura ex art. 21 del D.P.R. 327/2001, nonché la comunicazione di Pt_1
Patrimonio Real Estate S.p.a. in data 13.09.2021 prot. n. 164271 di proposta del medesimo Arch. quale tecnico designato dal ritenuta quindi la causa matura senza Persona_1 Parte_1 necessità di ulteriore istruzione, la causa è stata rimessa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. Con la comparsa conclusionale, il rendeva noto che il Pt_1 procedimento di opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. 327/2001 pendente davanti alla Corte d'Appello RG. 2739/2022 si era concluso con l'accoglimento del ricorso e la rideterminazione dell'indennità definitiva di esproprio dovuta a in complessivi € 641.400,00. Ciò Controparte_2 secondo il non poteva che avere incidenza nella determinazione del compenso spettante al Pt_1 CP_ dott. , posto che quest'ultimo aveva posto a base della propria liquidazione il maggior valore di € 2.452.847,75. Il Comune depositava copia della citata ordinanza. Con istanza del 24.1.2025, CP_1
si opponeva alla produzione, chiedendo l'espunzione della produzione, eccependo
[...]
“l'inammissibilità della produzione documentale in ragione dell'assoluta irrilevanza e inconferenza della stessa rispetto al presente giudizio che non è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della decisione della Corte d'Appello e l'inammissibilità della produzione documentale per decorso del termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.” pagina 3 di 8 ⃰
La presente vertenza trae origine dal procedimento ex art. 21 del D.P.R. 327/2001 richiesto dalla società per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio in relazione Controparte_2 all'area di sua proprietà, contraddistinta al mappale n. 147 del foglio n. 120 del Catasto Terreni del Comune di oggetto di decreto di esproprio emesso dal Comune medesimo con Determinazione Pt_1 Dirigenziale n. 1357 del 15.07.2019 (doc. 1 fasc. opponente).
È pacifico in fatto che:
-con comunicazione del 12.06.2019, la dichiarava all'ente espropriante di non Controparte_2 accettare l'indennità provvisoria e di voler attivare la procedura del Collegio peritale, di cui all'art. 21 del DPR 327/2001, riservandosi di procedere successivamente all'indicazione del nominativo del proprio tecnico di parte a comporre il medesimo collegio dei periti (doc. 2).
- con Determinazione Dirigenziale n. 1591 del 14.10.2021, il conferiva l'incarico Parte_1 quale proprio perito di parte all'Arch. con studio in La Spezia, stimando al contempo Persona_1 il valore della prestazione in oggetto in € 4.509,51 comprensivi di oneri e spese, con riserva di effettuazione di consuntivo e approvava lo schema di disciplinare di incarico nel quale erano definiti il contenuto e le modalità di svolgimento dello stesso da parte del tecnico medesimo (doc. 3;
- dal canto suo, con nota pervenuta al P.G. n. 78996 del Controparte_2 Parte_1
17.11.2020, esercitava la facoltà di designazione, per la composizione del collegio peritale, del proprio tecnico di fiducia nella persona del Dott. con studio in Milano, Via Govone Persona_2
n. 100, odierno convenuto (doc. 4);
- il pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 1626 del 20.10.2021, nominava Parte_1 nominato l'odierno convenuto opposto, unitamente all'Arch. quali componenti del Collegio Per_1 dei periti ex art. 21, comma 3, del DPR 327/2001 (doc. 5).
-con Determinazione Dirigenziale n. 2256 del 16.12.2021, il prendeva atto Parte_1 dell'intervenuta nomina, da parte del Tribunale di Monza, dell'Arch. quale Terzo Perito Persona_3 componente del collegio ex art. 21, comma 3, del DPR 327/2001 e fissava il termine di 90 giorni, decorrenti dal 06.12.2021, per la redazione e il deposito della relazione di stima della predetta indennità definitiva di esproprio (doc. 6);
-in data 02.03.2022, concluse le operazioni peritali, veniva depositata (con nota al P.G. 38243 del la Relazione di stima dell'indennità definitiva, adottata a maggioranza (ex art. 21, Parte_1 comma 11 del DPR 327/2001) dai periti arch. e Dott. e firmata per Persona_3 Persona_4 dissenso dal perito Arch. (doc. 7); Persona_1
-concluso quindi l'incarico affidatogli, l'odierno convenuto opposto, in data 21.03.2022 prot. gen.
52332, inviava al la richiesta di liquidazione e pagamento delle proprie competenze Parte_1 allegando nota pro forma per euro 78.000,00 oltre accessori (doc. 8).
-il con nota prot. n. 79808 del 29.04.2022, contestava la nota pro forma trasmessa Parte_1 CP_ dal Dott. (doc. 9), lamentando l'erroneità dei parametri utilizzati dal tecnico per effettuare il calcolo delle proprie competenze e contestava nel merito alcune delle attività esposte nella medesima richiesta di pagamento;
CP_
-l'ente comunale provvedeva quindi a determinare il compenso spettante al Dott. , utilizzando parametri differenti rispetto a quelli applicati dal tecnico (cfr. doc. 9);
pagina 4 di 8 - quest'ultimo, rifiutata la determinazione del compenso così come effettuata dal e, Parte_1 ottenuto il visto di congruità sulla nota pro forma da parte del proprio ordine di appartenenza, agiva in giudizio e otteneva il decreto ingiuntivo per cui, oggi, è causa. Ciò posto in fatto e incontestata, quindi, la debenza dell'an, è, invece, in contestazione tra le parti il CP_ quantum dovuto al dott. per l'incarico svolto quale perito della terna ex art. 21 Dpr 327/2001, poiché, in primis, non vi è accordo in ordine ai parametri da utilizzare per la determinazione del compenso, e in secundis, vi è contestazione da parte del sulle attività esposte nella richiesta di Pt_1 pagamento. Venendo all'esame del primo profilo si evidenzia che secondo il il compenso Parte_1 CP_ spettante al dott. , a seguito dell'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali, a cui espressamente l'art. 21, comma 6 del dpr 327/2001 rimandava per la liquidazione del compenso dei periti (“Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali”), non può che essere svolta, in assenza di libera pattuizione fra le parti, applicando il D.M. 182/2002, dettato in materia di “compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria”. Gli argomenti richiamati dalla difesa del per sostenere tale tesi sono i seguenti: Parte_1
1. attiguità e affinità dell'attività svolta: l'attività rimessa al collegio peritale nell'ambito della procedura di cui all'art. 21 DPR 327/2001 è una attività di stima del tutto uguale a quella svolta in sede giurisdizionale dal ctu;
ad ulteriore conferma di ciò vi è il fatto che a norma del medesimo art. 21, la nomina del terzo componente del collegio peritale viene svolta dal Presidente del Tribunale “tra coloro che risultano inseriti nell'ambito dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale”;
2. rinvio normativo: l'art. 21 comma 14 stabilisce espressamente che “salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del Codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni”;
3. ingiustificato divario rispetto all'onorario per € 4.509,51 stimato per il tecnico nominato dal Comune, arch. Per_1
Orbene, ritiene il Tribunale che nessuno dei sopraindicati elementi sia dirimente ai fini della corretta indicazione dei parametri da utilizzare per la determinazione del compenso spettante al tecnico incaricato della procedura di cui all'art 21 DPR 327/2001. In considerazione del vuoto normativo venutosi a creare per effetto dell'abolizione delle tariffe professionali ad opera del D.L. 1/2012, convertito con Legge 27/2012, non può che procedersi in via interpretativa, tenendo presente la finalità a cui deve tendere ogni liquidazione (in assenza di un preventivo accordo tra le parti), ovvero che il compenso stimato risulti equo rispetto all'attività professionale in concreto svolta.
Come, peraltro, riconosciuto dallo stesso è lo stesso art. 9 del summenzionato Parte_1 decreto a prevedere che, in assenza di libera pattuizione dei compensi tra le parti (che costituisce la regola), in via di eccezione si deve procedere mediante la applicazione dei parametri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.L. 1/12 è stato, infatti, emanato il D.M. 20.07.2012 n. 140 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal della giustizia, ai CP_3 sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”), al cui “CAPO V” (artt. 33-39) individua le “Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica” applicabili al “dottore agronomo” (art. 33) e il cui art. 37 comma 4 pagina 5 di 8 prevede che il compenso per le fasi delle prestazioni e tipi di prestazioni non specificamente elencate rispettivamente al comma 1 e 2 del medesimo articolo si applichi per analogia a quelle specificamente previste.
Pertanto, si deve ritenere che il rinvio alle tariffe professionali abrogate operato dall'art. 21 d.p.r.
327/2001 va necessariamente inteso nel senso che il rinvio va svolto ai parametri che hanno sostituito le tariffe abolite.
Va, inoltre, considerato che è pacifico che il diritto a percepire il compenso per l'attività espletata dal CP_ dott. discende dall'atto di nomina dirigenziale (determinazione n. 1621 del 20.10.2021 e n. 2256 del 16.12.2021- docc. nn. 5 e 11) e dall'espletamento del mandato ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 27 del D.P.R. 327/2001 Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. 22.09.2021 n. 25667 “Dal complessivo disposto normativo si evince, quindi, che i tecnici professionisti sono designati per effetto di atti di nomina dell'autorità espropriante, che “il rapporto viene così ad instaurarsi in conseguenza dell'atto di nomina e non in conseguenza della stipulazione di un contratto di opera professionale intellettuale di diritto privato” (Cass. n. 25667 del 2021) e che il diritto del tecnico al compenso trova titolo nella legge e matura all'esito del deposito della perizia di stima”). Come di recente chiarito dalla Cassazione (ord. 2209.2021 n. 25667) In materia di espropriazione, il diritto dei tecnici che compongono il collegio peritale di cui all'art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 a percepire il compenso per l'attività prestata non presuppone un accordo negoziale che abbia la forma scritta “ad substantiam”, trovando titolo direttamente nella legge, nella ricorrenza dei presupposti dell'atto di nomina (da parte dell'autorità espropriante o del presidente del tribunale)”. È quindi inconferente che nel caso di specie tra l'ente espropriante e il tecnico incaricato ex art 21 DPR 207/2001 non sia intervenuto un accordo per il compenso. Questo va determinato facendo applicazione dei parametri di cui al DM 140/2002 che sono intervenuti in sostituzione delle tariffe professionali.
Inoltre, si condivide quanto sostenuto dalla difesa del convenuto opposto con riferimento al fatto che è lo stesso D.P.R. 327/2001 che, sottraendo il procedimento di terna tecnica all'ambito giudiziario e indicando le tariffe professionali come modalità di determinazione del compenso dei tecnici, esclude l'utilizzo del D.M. 182/2002. Inoltre, la funzione del perito è distinta sotto vari profili da quella del consulente tecnico d'ufficio, che è ausiliario del Giudice nell'esercizio della giurisdizione, mentre il primo resta inquadrato nell'ambito della sfera privata. Assume, quindi, un senso che la liquidazione del ctu avvenga sulla base di parametri specifici e calmierati in ragioni del munus publicum assunto, mentre il fatto che per la liquidazione dell'onorario spettante al perito della terna tecnica il legislatore ha inteso richiamare le tariffe professionali (e non, invece, il corrispondente decreto ministeriale per la liquidazione del c.t.u.) induce a ritenere che quest'ultimo volesse proprio differenziare i due ruoli e le spettanze liquidatorie.
Va poi ulteriormente considerato che gli stessi decreti di nomina dei periti emessi dal Parte_1 si riferiscono alle “tariffe professionali” per la modalità di determinazione del compenso.
[...] CP_ Inoltre, il dott. ha prodotto sub doc. n. 38 il prospetto di determinazione delle competenze ai sensi D.M. 232/1991. Dall'esame del suddetto documento – non specificamente contestato quanto al conteggio dalla controparte – risulta che, se si fosse liquidato il compenso in base alle abolite tariffe professionali pro tempore vigenti per gli agronomi, lo stesso ammonterebbe ad una somma pari ad euro 120.541,42 oltre accessori, quindi addirittura superiore alla richiesta dall'odierno opposto. In definitiva, per tutte queste ragioni ritiene il Tribunale che la liquidazione del compenso spettante al CP_ dott. debba avvenire applicando i parametri di cui al D.M. 140/2012.
pagina 6 di 8 Ciò posto, venendo ora ad esaminare il secondo ambito di contestazioni svolte dal Parte_1 si osserva quanto segue. CP_ La parcella esposta dal dott. secondo i parametri previsti dal D.M. 140/2012, calcolata mediante l'applicativo https://www.professionearchitetto.it/tools/parcella/, prevede che, in funzione dell'indennità espropriativa (Euro 2.452.848), della categoria dell'opera (edilizia con destinazione funzionale “Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità”) e del grado di complessità della prestazione professionale (1.30 = complessità elevata), sia calcolato il compenso per ogni attività svolta dalla terna tecnica e quindi per la predisposizione di “Relazione Illustrativa”, di n. 1 stima “Particolareggiate” e di n. 1 stima “Analitiche”, per un importo totale di Euro 52.532,55, maggiorato del 20% ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.M. 140/2012 (Euro 10.561,51) e delle spese forfettarie ex art. 5 del D.M. 143/2013 (15.186,11), per un totale di Euro 78.225,00 arrotondato a Euro 78.000,00 a cui si aggiunge IVA 22% e cpa 2% come per legge.
Ritiene il Tribunale che, il valore dell'opera su cui calcolare il compenso non possa essere quello pari ad € 2.452.848, indicato dal perito e ciò in ragione della rideterminazione operata dalla Corte d'Appello di Milano nella ordinanza n. 3606/2024 del 24.12.2024 con cui in accoglimento dell'opposizione alla stima svolta dal è stata rideterminata l'indennità di esproprio dovuta a Parte_1 CP_2 in euro 641.400,00.
[...]
In merito a tale provvedimento, si osserva che la produzione è ammissibile, in quanto di formazione successiva allo scadere delle preclusioni istruttorie ed anche rilevante per l'odierno giudizio.
È inconferente che non vi sia rapporto di pregiudizialità ex art. 295 cpc tra i due giudizi, la liquidazione del compenso spettante al perito della terna ex art 21 DPR 327/2001 va svolta avuto riguardo al valore dell'opera come emerso all'esito della procedura in contraddittorio e non alla stima provvisoria svolta dal perito.
Per il resto si ritiene, invece, congrua e corretta l'esposizione delle altre voci indicate dal perito, ivi compresa l'indicazione del grado di complessità (G) pari a 1.30 (complessità elevata) e delle attività svolte (predisposizione di “Relazione Illustrativa”, di n. 1 stima “Particolareggiate” e di n. 1 stima
“Analitiche”).
Va, invece, esclusa la maggiorazione del 20% ex art. 36 comma 2, atteso che lo stato di difficoltà e complessità della stima è già stata congruamente valutata mediante l'indicazione del grado di complessiva elevata 1.30. Il compenso spettante al dott. per l'attività prestata quale tecnico nominato della terna CP_1 peritale ex art 21 dm 327/2001 è pari ad € 18.428,83, oltre rimborso spese forfettario ex art. 1 comma 2
D.M. 140/2012 che risulta congruo limitare, in assenza di accordo e di specifica indicazione o documentazione di spese specifiche, nella misura del 5% (quindi per € 921,44).
A tale importo di € 19.350,27 vanno aggiunti gli oneri di legge, iva 22% e 2%cpa e gli interessi come da decreto ingiuntivo.
In considerazione di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il Parte_1 condannato a corrispondere a la minor somma di euro 19.350,27 a cui vanno aggiunti iva CP_1
22% e 2%cpa e gli interessi come da decreto ingiuntivo.
Le spese, in ragione del parziale accoglimento dei motivi di opposizione e del ridimensionamento del credito azionato in via monitoria, vanno compensate nella misura dei due terzi e per il resto poste a carico del Parte_1
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa domanda respinta o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2545/2023 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti di
Parte_1
2. Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a Parte_1 CP_1
la minor somma di euro 19.350,27 oltre, iva 22% e 2%cpa e interessi come da decreto
[...] ingiuntivo;
3. Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna il al pagamento della residua Parte_1 parte che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Monza, il 9 maggio 2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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