Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2016, n. 44121
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Sentenza 19 aprile 2016

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In tema di estradizione dall'estero, l'ambito di operatività della clausola di specialità, quale limite all'esercizio dell'azione penale per fatti diversi da quello che ha motivato l'estradizione, è regolato dallo strumento convenzionale che ha determinato la consegna, senza che rilevino le modifiche del quadro normativo sovranazionale sopravvenute in senso sfavorevole al soggetto consegnato. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di condanna per un reato commesso in epoca antecedente alla consegna e non ricompreso tra quelli per cui era stata concessa l'estradizione, ravvisando la violazione del principio di specialità di cui all'art. 14 del Convenzione europea di Estradizione del 1957, in forza della quale era avvenuta la consegna, ed escludendo che potessero applicarsi retroattivamente le deroghe limitative alla clausola di specialità introdotte successivamente dalla Decisione Quadro sul mandato di arresto europeo del 2002, recepita dal Paese richiesto in epoca successiva alla consegna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2016, n. 44121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44121
    Data del deposito : 19 aprile 2016

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