Sentenza 17 giugno 2005
Massime • 1
In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, il principio di specialità contenuto nell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione pone precisi limiti alla giurisdizione, impedendo al giudice di perseguire l'estradato per reati diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, tale clausola configurandosi come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale e, con la sola eccezione dell'ammissibilità degli atti di indagine diretti ad assicurare le fonti di prova, all'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione ovvero all'archiviazione della notizia di reato. (Ha specificato la Corte che l'eventuale rinunzia dell'imputato alla clausola di specialità deve emergere da un comportamento inequivocamente indicativo dell'accettazione del procedimento a suo carico, che non può essere identificato nel ricorso da parte dell'imputato medesimo a una difesa nel merito, la quale non può comportare l'abdicazione ai poteri di censura specifica, legittimamente esercitabili - come nella specie - in sede di impugnazione).
Commentario • 1
- 1. MAE deroga al principio di specialità .. in buona fede internazionale (Cass. 44121/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
Se la clausola di specialità nella Convenzione Europea del 1957 è forte, con la DQ sul Mandato di Arresto Europeo diventa attenuata. La matrice storica del principio - rinvenibile pressocchè in tutti gli strumenti di cooperazione internazionale - è da ravvisare nella tutela della buona fede nei rapporti tra stati. Posto che esistono motivi di rifiuto della consegna, è evidente che la omessa presentazione della domanda estradizionale per fatto diverso e anteriore alla consegna, successivamente azionato, rischia di intaccare la sovranità dello stato "rifugio" in rapporto alla selezione delle fattispecie e al rispetto delle altre regole ostative. In via principale, dunque, il principio è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2005, n. 33668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33668 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 17/06/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 752
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 000852/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA BI N. IL 22/07/1970;
avverso SENTENZA del 03/11/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Aurelio Galasso che ha chiesto l'annullamento c.r. della sentenza impugnata;
udito il difensore SIMENTANI Corrado che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3/11/2004 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza 25/1/2002 del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, che aveva condannato AG PA alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, oltre alla pena accessoria della interdizione perpetua dai P.P.U.U., quale responsabile del reato di cui agli artt. 423-425 n. 4 e 61 n. 7 C.P. per avere, in concorso con altri e nella qualità di mandante, cagionato l'incendio del capannone adibito a deposito di frutta, sito in Milano, di proprietà di IA LI.
La Corte di Appello ha ritenuto di dover pervenire alla medesime conclusioni alle quali era giunto il primo Giudice convenendo sulla correttezza della ricostruzione dei fatti operata nella prima sentenza;
ha ricordato come l'accusa elevata nei confronti dell'imputato si basasse sulle attendibili dichiarazioni del collaboratore di Giustizia Carmelo TÀ Leonardi (autore materiale, con altri, del reato in questione) che aveva riferito sia sul mandato ricevuto dal PA, esponente del gruppo mafioso facente capo ai Di Salvo, di "spaventare" il LI, renitente ad esaurire le richieste estorsive alle quali era assoggettato, sia sulla dinamica dell'attentato incendiario, attuato dopo precisa indicazione del luogo da parte del PA appositamente venuto a Milano in aereo in compagnia di tale Biancoviso;
ha sottolineato come tali dichiarazioni accusatorie avessero trovato idonei riscontri nelle ammissioni del Biancoviso, che aveva riconosciuto di essersi recato con il PA a Milano dove quest'ultimo aveva incontrato lo TÀ che li aveva condotti in auto a Verona, non escludendo però qualche deviazione e la indicazione allo TÀ da parte del PA di un posto o qualcosa del genere.
La Corte ha ritenuto la chiamata in correità dello TÀ pienamente attendibile, non inficiata da illogicità o contraddizioni nè riconducibile a motivi di astio verso l'accusato, riscontrata da vari elementi anche "individualizzanti", ed ha escluso la necessità della chiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
ha altresì escluso che ricorressero i presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche od elementi impositivi di una riduzione della pena. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando due distinti motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione rilevando come il PA, arrestato in Belgio dopo la celebrazione del giudizio di primo grado e prima della celebrazione di quello di secondo grado, fosse stato estradato per altra causa e come la Corte di Appello non avesse proceduto alla richiesta di estradizione suppletiva, così venendo a mancare nella specie un corretto esercizio dell'azione penale. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 192 comma 3 C.P.P. sottolineando: l'insussistenza nella specie di riscontri individualizzanti delle dichiarazioni dello Sparti, il lecito scopo del viaggio a Milano intrapreso dal PA e dal Biancoviso, il già riconosciuto comportamento calunnioso dello TÀ, l'avvenuto proscioglimento di molti di coloro che erano stati indicati quali correi del PA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, essendo fondato il primo ed assorbente motivo di ricorso. Nei confronti del PA, giudicato in contumacia in primo grado con sentenza 25/1/2002 ed estradato in Italia nel corso dell'anno 2003 a seguito di richiesta formulata con riguardo all'ordinanza coercitiva emessa dal GIP del Tribunale di Catania per altri fatti e per altro procedimento, non risulta essere stata effettuata richiesta suppletiva di estradizione, così rimanendo inficiato il corretto esercizio dell'azione penale. Come più volte affermato da questa Corte, il principio di specialità contenuto nel primo comma dell'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione pone precisi limiti alla giurisdizione del Giudice (non solo con riferimento alla possibilità di adottare misure di restrizione della libertà personale ma anche con riferimento alla possibilità di sottoporre a procedimento il soggetto) e gli impedisce quindi di perseguire l'estradato per reati diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione;
siffatta clausola di specialità si configura infatti come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 C.P.P., solo non impedendo gli atti di indagine necessari ad assicurare le fonti di prova, l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione ovvero l'archiviazione della notizia di reato (cfr. Cass. S.U. sent. n. 8/2001; cfr. anche Cass. sentenze nn. 32356/2004 - 24627/2004). Nè a diversa conclusione può indurre, in relazione al caso in esame, il principio, anch'esso affermato, per il quale i limiti di cui si è detto sono rimossi ove l'estradato rinunzi, anche implicitamente, alla clausola di specialità. Perché si verifichi una siffatta evenienza è infatti necessario che l'imputato ponga in essere un comportamento inequivocabilmente indicativo dell'accettazione della procedura a suo carico (o perché volontariamente trattenutosi l'imputato - già estradato per altra causa - nello Stato pur potendo allontanarsi da esso, o perché non sollevate le relative eccezioni con l'impugnazione avverso la pronuncia emessa nonostante il non corretto esercizio dell'azione penale); non è di contro sufficiente - ed è il caso del quale si discute - il ricorso da parte dell'imputato ad una difesa nel merito in corso di giudizio, senza prioritariamente avanzare eccezioni di sorta, tale comportamento rispondendo meramente ad una strategia difensiva tesa ad ottenere un eventuale proscioglimento, ma senza abdicazione dei propri poteri di censura, semplicemente rimandati in sede impugnatoria. Da quanto sopra consegue che, pur non avendo il PA sollevato questioni di sorta in punto di estradizione allorché egli, estradato per altra causa, è stato sottoposto al giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Milano, non può comunque da ciò desumersi la rinuncia alla clausola di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione, tale suo comportamento essendo solo frutto di una strategia alternativa di difesa non inconciliabile con la strategia poi tempestivamente seguita nell'unica sede impugnatoria della quale l'imputato ha potuto usufruire per sollevare le sue eccezioni in morito di violazione della clausola di specialità (l'atto di appello essendo stato presentato prima dell'estradizione del PA per altra causa). Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata;
gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Milano che dovrà procedere a nuovo giudizio nel quale si assumeranno le iniziative utili per il corretto esercizio e proseguimento dell'azione penale nei confronti di AG PA per il reato oggetto della pronuncia 25/1/2002 del Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2005