Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2005, n. 33668
CASS
Sentenza 17 giugno 2005

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Massime1

In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, il principio di specialità contenuto nell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione pone precisi limiti alla giurisdizione, impedendo al giudice di perseguire l'estradato per reati diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, tale clausola configurandosi come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale e, con la sola eccezione dell'ammissibilità degli atti di indagine diretti ad assicurare le fonti di prova, all'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione ovvero all'archiviazione della notizia di reato. (Ha specificato la Corte che l'eventuale rinunzia dell'imputato alla clausola di specialità deve emergere da un comportamento inequivocamente indicativo dell'accettazione del procedimento a suo carico, che non può essere identificato nel ricorso da parte dell'imputato medesimo a una difesa nel merito, la quale non può comportare l'abdicazione ai poteri di censura specifica, legittimamente esercitabili - come nella specie - in sede di impugnazione).

Commentario1

  • 1MAE deroga al principio di specialità .. in buona fede internazionale (Cass. 44121/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018

    Se la clausola di specialità nella Convenzione Europea del 1957 è forte, con la DQ sul Mandato di Arresto Europeo diventa attenuata. La matrice storica del principio - rinvenibile pressocchè in tutti gli strumenti di cooperazione internazionale - è da ravvisare nella tutela della buona fede nei rapporti tra stati. Posto che esistono motivi di rifiuto della consegna, è evidente che la omessa presentazione della domanda estradizionale per fatto diverso e anteriore alla consegna, successivamente azionato, rischia di intaccare la sovranità dello stato "rifugio" in rapporto alla selezione delle fattispecie e al rispetto delle altre regole ostative. In via principale, dunque, il principio è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2005, n. 33668
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33668
Data del deposito : 17 giugno 2005

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