Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2007, n. 14005
CASS
Sentenza 22 febbraio 2007

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Massime1

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione deve essere formulato in modo espresso e formale, in modo da risultare inequivoco; pertanto il consenso non può essere desunto da comportamenti positivi od omissivi dell'imputato che, in quanto diretti ad altri fini, non sono idonei a rivelare in maniera certa ed univoca la sua volontà. (Nel caso di specie è stato escluso che tale consenso possa essere desunto dalla richiesta di definizione del processo in appello mediante patteggiamento della pena ex art. 599 cod.proc.pen., con contestuale rinunzia agli altri motivi di gravame, tra i quali la violazione del principio di specialità).

Commentario1

  • 1MAE deroga al principio di specialità .. in buona fede internazionale (Cass. 44121/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018

    Se la clausola di specialità nella Convenzione Europea del 1957 è forte, con la DQ sul Mandato di Arresto Europeo diventa attenuata. La matrice storica del principio - rinvenibile pressocchè in tutti gli strumenti di cooperazione internazionale - è da ravvisare nella tutela della buona fede nei rapporti tra stati. Posto che esistono motivi di rifiuto della consegna, è evidente che la omessa presentazione della domanda estradizionale per fatto diverso e anteriore alla consegna, successivamente azionato, rischia di intaccare la sovranità dello stato "rifugio" in rapporto alla selezione delle fattispecie e al rispetto delle altre regole ostative. In via principale, dunque, il principio è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2007, n. 14005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14005
Data del deposito : 22 febbraio 2007

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