Sentenza 22 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione deve essere formulato in modo espresso e formale, in modo da risultare inequivoco; pertanto il consenso non può essere desunto da comportamenti positivi od omissivi dell'imputato che, in quanto diretti ad altri fini, non sono idonei a rivelare in maniera certa ed univoca la sua volontà. (Nel caso di specie è stato escluso che tale consenso possa essere desunto dalla richiesta di definizione del processo in appello mediante patteggiamento della pena ex art. 599 cod.proc.pen., con contestuale rinunzia agli altri motivi di gravame, tra i quali la violazione del principio di specialità).
Commentario • 1
- 1. MAE deroga al principio di specialità .. in buona fede internazionale (Cass. 44121/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
Se la clausola di specialità nella Convenzione Europea del 1957 è forte, con la DQ sul Mandato di Arresto Europeo diventa attenuata. La matrice storica del principio - rinvenibile pressocchè in tutti gli strumenti di cooperazione internazionale - è da ravvisare nella tutela della buona fede nei rapporti tra stati. Posto che esistono motivi di rifiuto della consegna, è evidente che la omessa presentazione della domanda estradizionale per fatto diverso e anteriore alla consegna, successivamente azionato, rischia di intaccare la sovranità dello stato "rifugio" in rapporto alla selezione delle fattispecie e al rispetto delle altre regole ostative. In via principale, dunque, il principio è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2007, n. 14005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14005 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/02/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 866
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 039983/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AV AN, N. IL 15/07/1960;
avverso ORDINANZA del 24/05/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. O. Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio allo stesso Giudice per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 luglio 2003, divenuta irrevocabile il 30 luglio 2003, la Corte d'Appello di Venezia affermava la penale responsabilità di AN AL in ordine a reati contro il patrimonio (artt. 110, 628, 648 c.p.), la persona (artt. 110, 582, 585 c.p.), in materia di armi (L. n. 895 del 1975, artt. 2 e 4 e successive modifiche), per alcuni dei quali il gip del Tribunale di Bassano del Grappa aveva emesso, il 15 marzo 1999, ordinanza di custodia cautelare in carcere ed era stata richiesta l'estradizione.
2. La stessa Corte d'Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22 settembre 2003 dichiarava inammissibile l'istanza formulata da AL, volta ad ottenere la declaratoria di parziale non esecutività della sentenza di condanna per violazione del principio di specialità sancito dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione.
La Corte osservava che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta avverso l'ordine di esecuzione e non già avverso la sentenza di condanna e che, in ogni caso, AL, chiedendo che il processo fosse definito ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, aveva dato il suo consenso ad essere giudicato per tutti i reati in contestazione, rendendo così inoperante il principio di specialità.
3. Con sentenza n. 2604/04 del 3 giugno 2004 la Sezione Prima Penale di questa Corte, investita del ricorso di AL concernente l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia del 22 settembre 2003, annullava il suddetto provvedimento e disponeva la trasmissione degli atti per nuovo esame all'A.G. veneziana, rilevando una violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 3, in quanto la questione prospettata non era manifestamente infondata e non avrebbe potuto, pertanto, essere definita "de plano" senza previa instaurazione del contraddittorio.
4. Con ordinanza del 10 ottobre 2004 la Corte d'Appello di Venezia, pronunziandosi in sede di rinvio, rigettava la richiesta di declaratoria di parziale non esecutività della sentenza di condanna, ritenendo sussistente una delle ipotesi di deroga al principio di specialità per mancato abbandono del territorio dello Stato da parte di AL entro i quarantacinque giorni dal suo definitivo rilascio.
5. La Sezione Quinta Penale di questa Corte, investita del ricorso avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 10 ottobre 2004, con sentenza n. 903/05 del 4 luglio 2005 disponeva l'annullamento del predetto provvedimento e il rinvio degli atti per nuovo esame all'A.G. veneziana, ritenendo insussistente una delle deroghe al principio di specialità, in quanto la condizione giuridica di AL, scarcerato per sospensione dell'esecuzione della pena in base al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 91 e 94, e in attesa dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza incaricato di decidere sull'istanza di affidamento terapeutico, non era equiparabile a quella dell'estradato che, a norma dell'art. 721 c.p.p., avendone la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione.
6. Con ordinanza del 24 maggio 2006, la Corte d'Appello di Venezia, Sezione Terza Penale, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava nuovamente la domanda avanzata da AL AN, ritenendo, in adesione ad uno degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5^, 22 aprile 2002, n. 15093, rv. 221316), che la richiesta formulata dall'imputato di definire il processo in grado d'appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p., mediante patteggiamento sulla pena con contestuale rinunzia a tutti gli altri motivi di gravame, tranne quelli sulla pena, e la successiva rinunzia al ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna costituissero altrettanti indici univocamente indicativi della volontà di non coltivare le eccezioni relative al principio di specialità.
7. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione personalmente AL, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della L. 30 gennaio 1963, n. 300, art. 14, lett. b), art. 721 c.p.p., L. 12 febbraio 1974, n. 112, art. 31, essendo stata l'estradizione concessa solo per alcuni dei reati per i quali è intervenuta sentenza di condanna e non potendo attribuirsi rilievo, quale forma di tacito consenso, alla circostanza che in appello sia intervenuto patteggiamento della pena ex art. 599 c.p.p., per tutti i reati. In subordine AL, preso atto del contrasto di giurisprudenza formatosi su tale problematica, chiede di rimettere gli atti alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p.. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto i profili di seguito indicati.
1. Il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300, e dall'art. 5 n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con L. 11 dicembre 1984, n. 969 - entrambe disposizioni che, ai sensi dell'art.696 c.p.p., prevalgono sull'art. 721 c.p.p. - trova applicazione anche nella fase dell'esecuzione e non è escluso dalla circostanza che l'interessato, nel giudizio di cognizione, abbia accettato di essere processato anche per reati commessi anteriormente all'estradizione e diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa (Sez. Un. 2 8 febbraio 2001, n. 8, ric. Ferrarese, rv. 218767; Sez. 1^, 28 febbraio 2006. n. 8831, ric. Capolongo ed altri, rv. 233797; Sez. 1^, 7 luglio 2005, n. 33741, ric. Argenti ed altri, rv. 232110; Sez. 1^, 17 giugno 2005, n. 33668, ric. Campailla, rv. 232075).
Ne consegue che è illegittima l'esecuzione della parte di pena inflitta per tali reati in assenza di un espresso, formale, inequivoco consenso del soggetto interessato (Sez. 1^, 12 aprile 2005, n. 21344, ric. Forcieri ed altri, rv. 231801). Tale consenso non può essere desunto da comportamenti positivi o omissivi dell'imputato che, in quanto diretti ad altri fini, non sono idonei a rivelare in maniera certa e univoca la sua volontà (Sez. 1^, 20 maggio 2004, n. 33963, ric. Battaglia ed altri, rv. 229589;
Sez. 1^, 6 maggio 2004, n. 26301, ric. Chioccia, rv. 228206; Sez. 1^, 20 ottobre 2005, a 40000, ric. P.G. in proc. Dentice, rv. 232945). hi questa prospettiva è irrilevante la richiesta di definizione del processo in appello mediante patteggiamento della pena ex art. 599 c.p.p., con contestuale rinunzia agli altri motivi di gravame, tra cui la violazione del principio di specialità
Nè, d'altra parte, può ritenersi espressione di una libera scelta la permanenza nel territorio dello Stato del soggetto, scarcerato per effetto della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 91 e 94, e in attesa della relativa decisione da parte del Tribunale di sorveglianza, trascorsi quarantacinque giorni dalla scarcerazione per i reati per i quali l'estradizione è stata concessa, trattandosi di permanenza determinata dalla necessità di difendersi nel procedimento concernente l'esecuzione della pena afferente i reati per i quali è stata chiesta e ottenuta l'estradizione (Sez. 1^, 6 aprile 2006, n. 16000, ric. Seghieri, rv. 234261; Sez. 1^, 20 ottobre 2005, n. 40000, ric. P.G. in proc. Dentice, rv. 232944).
La permanenza nel territorio dello Stato oltre i quarantacinque giorni dalla definitiva liberazione assume rilevanza soltanto qualora il condannato abbia avuto la possibilità, materiale e giuridica, di allontanarsi dal territorio italiano, ipotesi che postula l'inesistenza di ogni vincolo alla libertà personale, di talché l'interessato possa legittimamente considerarsi in grado di lasciare lo Stato e possa, quindi, assumere valore la sua libera volontà e determinazione di restare in Italia.
2. Sotto tutti questi profili, dunque, l'ordinanza impugnata è viziata, laddove ha ritenuto eseguibile l'intera pena inflitta a AL con la sentenza di condanna pronunziata il 10 luglio 2003 (irrevocabile il 30 luglio 2003), omettendo qualsiasi distinzione tra la porzione di pena irrogata per i reati in relazione ai quali era stata concessa l'estradizione e quelli per i quali, invece, operava, per le ragioni in precedenza illustrate, il principio di specialità. S'impone, di conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della residua pena da eseguire, da cui dovrà essere scorporata quella parte della sanzione relativa ai reati commessi anteriormente al provvedimento di estradizione e in esso non compresi, e il rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Venezia.
3. La richiesta, formulata in subordine dal ricorrente, di rimessione della problematica sinora illustrata alle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., non appare meritevole di accoglimento.
A fronte, infatti, di un precedente di questa Corte (Sez. 5^, 1 marzo 2002, n. 15093, ric. Gasi Agim ed altri, rv. 221316) secondo il quale il principio di specialità non vieta che si proceda per un reato non contemplato nel provvedimento di estradizione se, al proposito, vi è stato consenso dell'interessato, desumibile anche dal comportamento univoco e concludente dello stesso, la successiva giurisprudenza di legittimità, in precedenza richiamata in senso adesivo dal Collegio, pare ormai orientata in senso opposto, secondo un indirizzo ormai consolidato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della residua pena da eseguire e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007