Sentenza 9 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, nel caso in cui l'estradizione per fatto diverso intervenga nel corso di un procedimento già approdato nella fase dibattimentale e relativo a reati commessi in epoca anteriore alla consegna, il principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957, opera come preclusione alla prosecuzione del giudizio, se da questo può conseguire l'applicazione di una pena detentiva, ed impone l'acquisizione del consenso dello Stato che ha disposto l'estradizione attraverso la procedura di estradizione suppletiva, il quale deve perciò intendersi come condizione di proseguibilità dell'azione penale.
Commentario • 1
- 1. MAE deroga al principio di specialità .. in buona fede internazionale (Cass. 44121/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
Se la clausola di specialità nella Convenzione Europea del 1957 è forte, con la DQ sul Mandato di Arresto Europeo diventa attenuata. La matrice storica del principio - rinvenibile pressocchè in tutti gli strumenti di cooperazione internazionale - è da ravvisare nella tutela della buona fede nei rapporti tra stati. Posto che esistono motivi di rifiuto della consegna, è evidente che la omessa presentazione della domanda estradizionale per fatto diverso e anteriore alla consegna, successivamente azionato, rischia di intaccare la sovranità dello stato "rifugio" in rapporto alla selezione delle fattispecie e al rispetto delle altre regole ostative. In via principale, dunque, il principio è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2009, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2009 |
Testo completo
પ M (pp. 4-5) S
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F 9 32 /10n. 1652 Sentenza n.
Registro generale n. 18933/2007
Udienza pubblica 9.10.2009
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori LATTANZIGiorgio presidente Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Giorgio COLLA 66
Giovanni CONTI 66
Lima MATERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da
AM CE VI Nicola Filiberto, n. a Bari il 15.6.19658
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, emessa il 2.2.2007;
- letto il ricorso il provvedimento impugnato;
-udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
->>-udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale V. Monetti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore l'avv. V. Zaccagnino, in sostituzione dell'avv. F. Sassano, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Con la decisione impugnata, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza 10.10.2002, con cui il locale Tribunale aveva condannato CE AG alla pena di due anni di reclusione per il delitto di calunnia continuata nei confronti dell'ispettore di polizia
2. Ricorre per cassazione l'imputato che deduce: nullità del giudizio di primo grado, svoltosi in a) contumacia, pur essendo l'imputato legittimamente impedito perché detenuto in Francia a seguito di arresto, avvenuto il 14 maggio 2002, a fini estradizionali, su richiesta dello Stato italiano per altro procedimento;
nullità della sentenza di'appello, ex art. 606 lett. b cod. b) proc. pen., per violazione del principio di specialità che regola l'estradizione.
3. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo.
4. Infondatamente, con il primo motivo di ricorso, s'invoca il principio di diritto, dettato da questa Corte a sezioni unite, secondo cui la detenzione dell'imputato all'estero, conseguente a domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano, costituisce legittimo impedimento a comparire nel procedimento penale in Italia nei suoi confronti (Cass. n. 21035/2003, Caridi).
Tale principio, infatti, va congiunto all'altro, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui lo stato di detenzione per altra causa, insorto successivamente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, preclude la dichiarazione di contumacia se sia stato portato a conoscenza del giudice del dibattimento (cfr. tra le tante, Cass.
n.13074/1987, Federico e Cass. sez. unite n. 37483/ 2006, Arena). Va pertanto ritenuto che, in mancanza di conoscenza della detenzione all'estero conseguente a domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano, legittimamente il giudice dichiara la contumacia dell'imputato e procede allo svolgimento del processo sino alla deliberazione della sentenza.
Nella specie, come ha affermato il giudice d'appello, non risulta dagli atti che il giudice di primo grado ebbe notizia della detenzione in Francia prima della conclusione del giudizio, avvenuta il 10 ottobre
2002; risulta, invece, che il 2 dicembre successivo fu avviata la procedura di cui all'art. 169 cod. proc. pen., in relazione all'accertato stato di detenzione, per la notificazione all'estero dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza per l'imputato contumace. Nessuna nullità, pertanto, è ravvisabile nello svolgimento del giudizio contumaciale
2 dinanzi al tribunale di Bari, non emergendo che l'impedimento dell'imputato sia mai stato reso noto al tribunale prima della pronuncia della sentenza.
5. Fondato è, invece, il secondo motivo, che censura la sentenza per violazione dell'art. 14 convenzione europea di estradizione firmata il 13 dicembre 1957 ratificata con legge 30 gennaio 1963 n. 300.
5.1. La Corte barese ha rigettato la doglianza relativa alla violazione della predetta norma, già prospettata dall'imputato con l'atto d'appello, rilevando, per un verso, che l'attuale processo si è svolto senza che mai sia stato adottato o richiesto alcun provvedimento cautelare nei confronti dello AG e, per altro verso, che, costituendo l'estradizione una condizione di procedibilità, sicché “se l'azione penale è stata esercitata quando l'imputato era libero... non opera il principio di specialità in tutte le fasi successive per cui il processo viene celebrato e che proseguire".
5.2. Il giudice d'appello ha così aderito a una restrittiva concezione del principio di specialità dell'estradizione, che non comporta necessariamente una generale limitazione della giurisdizione, né automaticamente è causa di non procedibilità in ordine a reati anteriori non compresi nell'estradizione, riguardando esso non l'esercizio dell'azione penale, ma soltanto un ostacolo all'adozione di provvedimenti restrittivi (cautelari o esecutivi) della libertà personale dell'imputato.
5.3. Da tale affermazione, una risalente interpretazione, formatosi nel vigore dell'abrogato codice di procedura penale (ma perdurante anche in epoca più recente), faceva derivare l'inesistenza di preclusioni del giudizio per fatto diverso e anteriore all'estradizione, con la sola limitazione che non è consentito di avvalersi della disponibilità fisica della persona dell'imputato, che può essere giudicato a piede libero (v. tra le altre, Cass. n. 2906 del 21/01/1987, Musselli).
5.4. Tale giurisprudenza, sembra (anche in base a quanto risulta dalla relazione al Progetto preliminare al c.p.p.) essere stata recepita dall'art. 721 per l'estradizione attiva (e dall'art. 699 per l'estradizione passiva) del vigente codice di procedura penale, disposizioni che nelle specie non vengono in considerazione, in forza della prevalenza delle convenzioni internazionali imposta dall'art. 696 cod. proc. pen., che
3 limita l'applicabilità della disciplina estradizionale codicistica ai rapporti con Stati non aderenti alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata dall'Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300 e dalla Francia con atto depositato il 10 febbraio 1986.
5.6. Nel caso in esame deve, perciò, farsi applicazione dell'art. 14 della Convenzione europea, secondo cui “la persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che nei casi seguenti...").
In giurisprudenza, ma ancor più in dottrina, si discute su natura, definizione e qualificazione degli effetti derivanti dal principio di specialità, prospettandosi diverse e variegate soluzioni (condizione di procedibilità; causa di sospensione del procedimento;
sospensione dell'esercizio della giurisdizione penale;
condizione di proseguibilità, etc.).
Ai fini della decisione sul ricorso, prescindendo dal non necessario esame delle questioni definitorie e di classificazione, osserva il Collegio che, dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica del predetto art. 14, che disciplina delicatissimi rapporti intestatuali, risulta chiaro che il principio di specialità, posto da tale norma, determina, in riferimento a fatti punibili, con pena detentiva, anteriori a quelli per i quali l'estradizione venne concessa, una preclusione dell'esercizio della giurisdizione penale nella fase requirente, di cognizione ed esecutiva ("la persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata..."), fintanto che non si realizzino le ipotesi espressamente indicate alle lettere a) e b) di detto articolo (consenso dello Stato estradante o mancato allontanamento entro quarantacinque giorni dal momento in cui l'estradato abbia la possibilità legittima di farlo o ritorno nel territorio dello Stato). A tale regola fanno eccezione i casi di cui al numero 2 dell'art. 14 della convenzione (pericolo di allontanamento dell'estradato dal territorio o di prescrizione), che nel caso in esame non vengono in rilievo.
5.6. Tali principi di diritto, già autorevolmente affermati dalle
Sezioni unite di questa Corte nel 1994 con la sentenza Carboni (n.
12/1984), sono stati più recentemente ribaditi ed integrati con sentenza n. 8/2001 (Ferrarese), alle cui articolate motivazioni si rinvia e dalle quali, indipendentemente dalla diversa qualificazione degli effetti
4 determinati dalla norma (sospensione della giurisdizione o condizione di procedibilità), risulta incontestabilmente dimostrato che il principio opera non soltanto per la possibilità di restrizione della libertà personale della persona estradata, ma più generalmente come limite alla possibilità di giudicare la stessa per fatti diversi da quelli contemplati nell'estradizione.
Ne consegue che, nel caso in cui l'estradizione interviene per fatto diverso nel corso di procedimento penale relativo a fatti commessi in epoca anteriore alla consegna dell'estradando, il principio di specialità opera come preclusione alla prosecuzione del giudizio (da cui può conseguire una pena detentiva) senza il consenso dello Stato che l'ha estradato, risultando necessario acquisire tale consenso con la procedura dell'estradizione suppletiva ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) dell'art. 14 cit., che si pone perciò come condizione di proseguibilità del giudizio.
6. Non essendo stata nella fattispecie, relativa a procedimento per il delitto punito con la pena della reclusione, attivata l'estradizione suppletiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di Bari perché eventualmente si provveda alla richiesta di estradizione suppletiva.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando non doversi procedere in mancanza di estradizione suppletiva. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari.
Roma, 9 ottobre 2009
Il consigliere est. Il presidente Ippolito کام G. Lattanzi
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 1 2 GEN 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Selle
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