Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2009, n. 932
CASS
Sentenza 9 ottobre 2009

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Massime1

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, nel caso in cui l'estradizione per fatto diverso intervenga nel corso di un procedimento già approdato nella fase dibattimentale e relativo a reati commessi in epoca anteriore alla consegna, il principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957, opera come preclusione alla prosecuzione del giudizio, se da questo può conseguire l'applicazione di una pena detentiva, ed impone l'acquisizione del consenso dello Stato che ha disposto l'estradizione attraverso la procedura di estradizione suppletiva, il quale deve perciò intendersi come condizione di proseguibilità dell'azione penale.

Commentario1

  • 1MAE deroga al principio di specialità .. in buona fede internazionale (Cass. 44121/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018

    Se la clausola di specialità nella Convenzione Europea del 1957 è forte, con la DQ sul Mandato di Arresto Europeo diventa attenuata. La matrice storica del principio - rinvenibile pressocchè in tutti gli strumenti di cooperazione internazionale - è da ravvisare nella tutela della buona fede nei rapporti tra stati. Posto che esistono motivi di rifiuto della consegna, è evidente che la omessa presentazione della domanda estradizionale per fatto diverso e anteriore alla consegna, successivamente azionato, rischia di intaccare la sovranità dello stato "rifugio" in rapporto alla selezione delle fattispecie e al rispetto delle altre regole ostative. In via principale, dunque, il principio è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2009, n. 932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 932
Data del deposito : 9 ottobre 2009

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