Sentenza 13 maggio 2015
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato abbia richiesto con specifico motivo d'appello la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado ed il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all'imputato dei benefici richiesti.
Commentario • 1
- 1. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2015, n. 41006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41006 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2015 |
Testo completo
41 0 0 6 / 1 5 le REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1727 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO BEVERE N. 8255/2015- Consigliere - Dott. SILVANA DE BERARDINIS Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALL IBRA N. IL 01/05/1978 avverso la sentenza n. 5193/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Q Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente ai benefici di legge. Per il ricorrente BR FALL, l'avv. Giuseppe CAPUTO, in sostituzione dell'avv. Francesco ARGENTO ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano, in data 26 novembre 2014, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado del tribunale della stessa città, dichiarando l'estinzione del reato di guida senza patente contestato a BR FALL, e ha confermato l'affermazione di responsabilità di tale imputato per detenzione finalizzata alla vendita di prodotti contraffatti e falso documentale.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso l'imputato, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla richiesta, avanzata in appello, di concessione dei benefici di legge. La Corte territoriale si è limitata a dichiarare l'appello sul punto inammissibile per mancanza di motivi, sebbene nell'atto con il quale era stata impugnata la sentenza di primo grado fossero state specificamente indicate le ragioni per le quali sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche e per una determinazione della pena nei minimi edittali, con la conseguente possibilità di concessione dei benefici di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito precisati. Nell'atto di appello l'imputato, chiedendo l'applicazione delle attenuanti generiche nella loro "massima estensione", ha fatto riferimento a tutta una serie di elementi da valutare in suo favore, formulando specifica richiesta dei "benefici di legge", anche in ragione del suo stato di incensuratezza e del suo buon comportamento processuale. Nella sentenza di primo grado era stata negata la sospensione condizionale della pena per le condizioni di vita dell'imputato. E' del tutto evidente allora che errata è l'argomentazione della Corte territoriale con la quale "l'appello per i benefici" è stato ritenuto "inammissibile per mancanza di motivi". I giudici di secondo grado avevano obbligo di pronunciarsi, a fronte di una esplicita richiesta di verifica sollecitata dall'appellante sull'applicabilità della sospensione condizionale e comunque dei benefici di legge, richiesta idonea a focalizzare -per la sua specificità- un punto della decisione di primo grado attinto da impugnazione e meritevole di una puntuale seppur sintetica risposta. Tanto più quando si osservi che la misura della pena (mesi nove di reclusione) inflitta al ricorrente (che risulta incensurato) ricade entro il limite della sanzione detentiva per la concessione del beneficio previsto dall'art. 163 cod.pen. Deve, quindi, ribadirsi il principio di diritto secondo cui, fatta salva l'ipotesi della palese non concedibilità del beneficio per immanente assenza dei presupposti di legge, costituisce difetto assoluto di motivazione della sentenza la mancata pronuncia del giudice di appello sulla 2 concessione della sospensione condizionale della pena, quando nell'atto impugnatorio sia stata esplicitamente sollecitata (in termini, beninteso, non generici o sorretti da mere formule di stile) una verifica sulla applicabilità del ridetto beneficio (Sez. 6, n. 47913 del 9.12.2009, Mazzotta, Rv. 245493; Sez. 3, n. 3431 del 4.7.2012, Maione, Rv. 254681). Analoghe considerazioni vanno fatte anche per il beneficio della "non menzione". Questa Corte ha avuto modo di affermare che, nel caso in cui l'imputato abbia invocato la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, non potendo il predetto beneficio essere direttamente applicato dalla Corte di legittimità, poichè la questione involge valutazioni di merito anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi (Sez. 3, n. 20264 del 03/04/2014, Cangemi e altro, Rv. 259667) Dagli enunciati rilievi consegue che gli atti vanno rimessi, previo annullamento in parte qua della sentenza impugnata, ai giudici di appello affinché valutino, con giudizio anche di fatto non surrogabile in questa sede, la concedibilità o meno all'imputato dei benefici richiesti (Sez. 3, n. 19082 del 17.4.2012, Vitale, Rv. 252651). Trattandosi di annullamento parziale della sentenza afferente a statuizioni diverse da quelle sottese alla responsabilità del ricorrente, la decisione sulla condanna diviene irrevocabile con la presente sentenza di legittimità, con effetti preclusivi per il giudice del rinvio della declaratoria di eventuali sopravvenienti cause estintive del reato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di concessione dei benefici, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame sul punto. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Вер Пай юти Alfredo Maria Lombardi Grazia Miccoli DEPOSITATA IN CANCELLERIA adel 12 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ux