Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2015, n. 44891
CASS
Sentenza 24 settembre 2015

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Massime1

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge. (Nella specie era stata espressamente richiesta la sospensione condizionale della pena nel caso in cui il giudice d'appello avesse accolto l'istanza di contenimento della sanzione nei limiti previsti per l'operatività dell'istituto; evenienza poi verificatasi.)

Commentario1

  • 1Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018

    Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2015, n. 44891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44891
Data del deposito : 24 settembre 2015

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