Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge. (Nella specie era stata espressamente richiesta la sospensione condizionale della pena nel caso in cui il giudice d'appello avesse accolto l'istanza di contenimento della sanzione nei limiti previsti per l'operatività dell'istituto; evenienza poi verificatasi.)
Commentario • 1
- 1. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2015, n. 44891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44891 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
44 8 9 1 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2848 - Presidente- Sent. n. sez. Dott. Aniello NAPPI Consigliere - UP 24/9/2015 Dott. Silvana de BERARDINIS - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere - R.G.N. 12279/2015 Dott. Roberto AMATORE - Consigliere - Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: AR AL, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 24/4/2014 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta di sospensione condizionale e per il rigetto nel resto;
EL AR, che ha concluso chiedendo udito per l'imputato l'avv. l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO :
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di AR AL per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose commessi nella sua qualità di amministratore della MA Piccola società cooperativa s.r.l., fallita nel 2006, provvedendo, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, alla rimodulazione in senso favorevole all'imputato del trattamento sanzionatorio a seguito del riconoscimento dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta in luogo della continuazione in precedenza ritenuta e della sua minusvalenza rispetto alle concesse attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo deduce l'errata applicazione della legge penale in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. in difetto della prova della sua consapevolezza delle condotte poste in essere dall'amministratore di fatto della società. Con il secondo deduce invece difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena pure richiesta con i motivi d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il AR, nell'assumere la carica di amministratore della fallita, abbia agito sostanzialmente come prestanome della moglie che di fatto ha gestito la società prima di assumere a sua volta la medesima carica succedendo al coniuge. Non di meno, con motivazione logica e coerente alle risultanze processuali esposte in sentenza e non contestate dal ricorrente, i giudici dell'appello hanno evidenziato come l'imputato sia stato protagonista attivo delle condotte distruttive contestategli al capo a). In tal senso sono dunque manifestamente infondate le doglianze avanzate nel ricorso con riguardo al reato di bancarotta patrimoniale, avendo sostanzialmente il ricorrente omesso di confutare il ragionamento probatorio della Corte di merito.
3. Infondate sono invece le censure mosse con riguardo all'altra contestazione mossa al AR e cioè quella di essere concorso ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. nelle operazioni dolose causative del dissesto poste in essere dall'amministratore di fatto e costituite dallo sconto presso un istituto bancario di fatture in realtà emesse per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti.
3.1 In proposito deve ricordarsi come secondo l'oramai consolidato insegnamento di questa Corte In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia allorchè si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, n. 7332 del gennaio 2015, Fasola, Rv. 262767).
3.2 In puntuale applicazione di tali principi la sentenza impugnata ha dunque ritenuto raggiunta la prova della generica consapevolezza della gestione fraudolenta della società da parte della moglie in ragione non solo del suo ruolo formale, ma altresì della suo effettivo coinvolgimento in alcune delle operazioni che hanno segnato l'attività di spoliazione della fallita, elemento da cui i giudici d'appello hanno logicamente e correttamente inferito l'accettazione da parte dell'imputato del rischio che l'amministratore di fatto compisse anche altri atti illeciti come quelli imputati.
4. E' invece fondato il secondo motivo. Infatti con il gravame di merito era stata espressamente invocata la concessione della sospensione condizionale della pena nel caso la Corte territoriale avesse accolto la richiesta di contenimento della stessa nei limiti previsti per l'operatività dell'istituto. Ipotesi che si è verificata, come già detto, atteso che la sentenza impugnata ha rimodultato il trattamento sanzionatorio infliggendo la pena di anni due di reclusione astrattamente compatibile con la sospensione richiesta. In tal senso sui giudici dell'appello, nel disattendere tale richiesta, avevano l'obbligo di manifestare le ragioni della loro decisione, obbligo che effettivamente non è stato assolto. Va infatti ribadito che nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello, la concessione della sospensione condizionale della pena e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua per difetto assoluto di motivazione (Sez. 6, n. 26539 del 9 giugno 2015, Ciancio, Rv. 263917). Annullamento che può essere disposto senza rinvio, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto in questa sede trattandosi di imputato incensurato e non risultando dagli atti cause ostative alla sua concessione (Sez. 5, n. 21049/04 del 18 dicembre 2003, Maurelli, Rv. 229233)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena che riconosce, Rigetta nel resto. Così deciso il 24/9/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Amello Nappi Luca Pistorelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 9 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ussi