Sentenza 17 aprile 2012
Massime • 2
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 6 legge 30 aprile 1962, n. 283 l'acquisto e l'accantonamento di presidi sanitari per l'agricoltura nelle more del rilascio dell'autorizzazione ministeriale, riguardando il reato ogni attività economica volta al trasferimento di beni dal produttore al consumatore e, dunque, anche il solo acquisto del prodotto effettuato dal commerciante allo scopo di venderlo.
Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione procedersi ad annullamento senza rinvio, involgendo la questione valutazioni di merito anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2012, n. 19082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19082 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 17/04/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 1106
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 6893/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI LE DI N. IL 01/12/1976;
avverso la sentenza n. 1026/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 24/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Ciminelli Salvatore Antonio di Amendolara. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 24/11/2011, ha confermato la decisione con la quale, in data 1/12/2008, il Tribunale di Castrovillari aveva riconosciuto VI QU DI responsabile del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 6 per aver commerciato e venduto prodotti fitosanitari in locali sprovvisti di apposita autorizzazione sanitaria ed in assenza dei prescritti titoli abilitativi.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del reato contestato, asserendo che il termine massimo di legge, individuato in anni quattro e mesi set, sarebbe spirato già alla data dell'udienza innanzi alla Corte territoriale.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione e, premettendo di voler integralmente riproporre in questa sede i motivi di appello affinché questa Corte possa rivalutarli, osserva, in primo luogo, che la chiusura a chiave del locale ove erano detenuti i prodotti fitosanitari evidenziava l'assenza di una detenzione per il commercio e che i giudici del gravame non avevano considerato quanto dichiarato dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione dei benefici di legge di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., che assume verosimilmente negata dal giudice di prime cure sulla base di una errata lettura della L. n.283 del 1962, art. 6 nella parte in cui si riferisce alla "frode tossica", non configurabile nella fattispecie.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Occorre preliminarmente osservare che la prescrizione del reato non risulta ancora maturata.
La data di accertamento indicata nel capo di imputazione è quella del 27/4/2007.
A norma dell'art. 157 cod. pen., nella formulazione attualmente vigente, il termine massimo di prescrizione, tenuto conto delle interruzioni, è di anni cinque.
Considerando che, nella fattispecie, non risultano sospensioni dei termini prescrizionali nel corso del giudizio di merito, deve rilevarsi che la prescrizione del reato verrà a maturare il 27/4/2012.
Il primo motivo di ricorso è dunque infondato.
6. Date tali premesse, deve rilevarsi, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che il ricorrente richiede esplicitamente, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione delle emergenze fattuali acquisite nel corso del giudizio di merito il che, come è noto, non è consentito, in quanto la consolidata giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all'art. 606 cod. proc. pen. dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6 n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6 n. 14054, 20 aprile 2006; Sez. 6 n. 23528, Sez. 3 n. 12110, 19 marzo
2009). Alla luce di tali condivisibili principi non può dunque prendersi in considerazione quanto argomentato in ordine alla materiale collocazione dei prodotti fitosanitari all'interno di un locale chiuso a chiave ed alle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale dalle persone menzionate in ricorso.
Va peraltro rilevato come la Corte territoriale abbia fornito una coerente descrizione dei fatti accertati, del tutto immune da fratture logiche, osservando che l'insieme delle circostanze valorizzate dal primo giudice ai fini della decisione non è neppure oggetto di specifica contestazione.
La sentenza, in ogni caso, appare giuridicamente corretta, avendo i giudici del gravame proceduto ad una esatta lettura delle disposizioni applicate e dei principi formulati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Invero, la menzionata L. 283 del 1965, art. 6 stabilisce, al comma primo, che la produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lett. h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, come ricordato anche nella sentenza impugnata, che la contravvenzione de quo riguarda ogni attività economica volta al trasferimento di beni dal produttore al consumatore, con la conseguenza che anche il solo acquisto del prodotto, effettuato dal commerciante allo scopo di venderlo, è punibile quando manchi l'autorizzazione ministeriale, ritenendo così sussistente detto reato con riferimento alle ipotesi di acquisto e accantonamento di presidi sanitari per l'agricoltura in attesa della detta autorizzazione (Sez. 1 n. 35622, 2 ottobre 2001;
Sez. 3 n. 4444, 3 maggio 1996; Sez. 6 n. 8406, 6 giugno 1990). Da ciò consegue che nessuna censura sul punto può muoversi alla decisione impugnata.
7. Per quanto concerne, infine, il terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che dalla sentenza di primo grado non risulta che il ricorrente abbia richiesto la concessione di alcun beneficio, come emerge dalla lettura delle conclusioni della difesa. Risulta, tuttavia, che nei motivi di appello tale richiesta è stata formulata e, sul punto, la Corte territoriale non si è in alcun modo pronunciata.
Ciò posto, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte non è univocamente orientata nella soluzione da adottare nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena infintagli dal giudice di primo grado e il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta.
In un caso, infatti, si è ritenuto che il giudice di legittimità debba procedere ad annullamento con rinvio non potendosi applicare l'art. 620 c.p.p., lett. l), poiché la questione involge valutazioni di merito anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod. pen. (Sez. 4 n. 11237, 11 novembre 1991). Più recentemente, ponendosi in contrasto inconsapevole con tale pronuncia (come segnalato dall'Ufficio del massimario nella Rel. 20041109R del 14.12.2004) altre due decisioni hanno invece optato per l'annullamento senza rinvio, disponendo direttamente la concessione del beneficio (Sez. 2 n. 24742, 1 luglio 2010; Sez. 5 n. 21049, 5 maggio 2004). Ciò posto, ritiene il Collegio di aderire al primo indirizzo interpretativo in precedenza indicato, ritenendolo maggiormente conforme alla lettera della legge, considerato che la concessione della sospensione condizionale presuppone effettiva valutazione discrezionale concernente la prognosi di non recidività del condannato che non si ritiene di poter effettuare in questa sede, diversamente da quanto ritenuto nella altre due decisioni dianzi richiamate dove i benefici sono stati concessi ritenendo che, sulla base delle sentenze di merito e dai documenti di cui la Corte può prendere visione l'imputato risultava incensurato e non emergevano elementi per formulare una prognosi sfavorevole, poiché anche tale constatazione comporta comunque una valutazione di merito. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla concessione dei benefici richiesti e non concessi dalla Corte del merito, con l'ulteriore precisazione che il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, limitatamente alla concedibilità dei benefici di legge.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2012