Sentenza 11 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2003, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 74246. 3559 /0300.3 REPUBL CA i IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N.00212/01 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Bru no Saccucci Presidente Consigliere Cron.8150 Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Mario Cicala Rep. Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. rel. Ud. 01/07/02 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Agevolaz. tributarie. SEN TE NZA Sisma 1984. Sospensione imposte. sul ricorso proposto da: Deducibilità. Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, dello Stato, che lo presso l'Avvocatura Generale rappresenta e difende ex lege ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
CAMPIONE CIVILE Scarselli Cosmo 44246 - intimato TributariaavversO la sentenza della Commissione Regionale di Campobasso, n. 429/2/99, depositata il 25.10.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1°.
7.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito 1 2937 Antonio Magno;
Udito, per il ricorrente, l'Avvocato Di Martino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO in uno dei comuni colpiti Scarselli Cosmo, residente dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare redcito imponibile con esclusione della stessa e del notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il riccrso del contribuente veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale. Contro la sentenza della commissione tributaria regionale, di conferma della precedente, ha proposto lafinanze, denunziando ricorso il ministero delle applicazione degli articoli 281 violazione e falsa 30legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2bis, D.L. dicembre 1985, n. 791, convertito con modifiche nella 2 legge 28 febbraio 1986, n.46; 13, co.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, legge 28 febbraio 1986, n.46; 1973, n.597; D.L. 29 maggio 2, D.P.R. 29 settembre 1989, n.202, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1989, n.263. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "L'articolo 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni - il quale prevede nella legge 28 febbraio 1986, n.46 che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazio- ni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per residenti nei comuni dell'Italia Centrale e Meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono formazione dell'imponibile ai finialla dell'IRPEF e dell' ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei 3 Я versamenti sospesi" (Cass. nn. 11248/2001, 10237/2001, 8659/2001, 4945/2000). Non venendo addotte nuove valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra laprovvedere sulle spese del giudizio, atteso che parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile - tributaria, il 1° luglio 2002. Аринус Мулег ШИ почис Il consigliere est. Il presidente Amit Grove Amaldo CasanoC IL CAN DEPUSITATO IN CANCELLERIA 11 MAR. 2003 CANCELLIERE C1 Приово чаш Amalog gasaf