Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
È configurabile il concorso tra il reato di falsificazione od alterazione di carte di credito (art. 55, comma nono, seconda parte, D. Lgs. n. 231 del 2007) ed il reato di truffa.
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La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di cui all'art. 55 n. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2007, la condotta di colui che, servendosi di un codice di accesso fraudolentemente captato, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, al fine di trarne profitto per sé o per altri. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto decisiva la sussistenza dell'elemento specializzante, costituito dall'utilizzo fraudolento del sistema informatico - Cassazione penale , sez. II , 13/10/2015 , n. 50140). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza …
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La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi (Cassazione penale , sez. II , 09/05/2017 , n. 26229). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 09/05/2017 , n. 26229 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/02/2016, la Corte di Appello di Lecce, in parziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2012, n. 11699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11699 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/01/2012
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 27
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 46143/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES NT, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, in data 23 giugno 2011, di conferma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Ancona, in data 20 ottobre 2010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore Generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 23 giugno 2011, confermava la condanna pronunciata il 20 ottobre 2010 dal G.U.P. del Tribunale di Ancona alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione nei confronti di ES NT, dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 615 quater c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 617 quater c.p., comma 4, n. 1, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, all'art. 640 c.p. (due reati), agli artt. 477 e 482 c.p.. Si tratta di attività illecita consistita sia nell'acquisizione di carte di credito presso vari istituti bancari sulla base di documenti di identificazione falsi sia nell'illecita duplicazione dei dati delle carte di credito tramite appositi apparecchi denominati skimmer.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi : 1) erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., in quanto a carico dell'imputato non sarebbero emersi indizi univoci e concordanti, ne' risulterebbe provata la partecipazione dello stesso alla clonazione e all'utilizzo delle carte di credito e neppure sussisterebbe l'ingiusto profitto.
2) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto il riconoscimento dell'imputato svolto su foto segnalazione e non su ricognizione non avrebbe valore probante. Comunque, il ES sarebbe stato riconosciuto solo in una occasione fra quelle contestate e, considerato che egli non sarebbe esperto di informatica, dovrebbe considerarsi un mero esecutore di ordini impartiti da altri. Mancherebbe, inoltre, l'elemento del profitto, poiché solo in un caso sarebbero stati prelevati Euro 790. 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto non sussisterebbe il concorso tra il reato previsto dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 ed il reato di truffa. Inoltre, per quanto concerne la falsificazione di carte di identità, non esisterebbero prove che la falsificazione materiale sia stata commessa dall'imputato e mancherebbe l'elemento dell'ingiusto profitto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. I primi due motivi di ricorso di cui alla elencazione in premessa non sono consentiti nel giudizio di legittimità. Infatti, il ricorrente, sotto l'apparente deduzione di erronea applicazione di legge, in realtà chiede a questa Suprema Corte una inammissibile "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Premesso che le contestazioni all'imputato traggono origine da una complessa indagine che ha coinvolto molteplici soggetti compartecipi di un'attività illecita svolta su larga scala e giudicati in separati giudizi, i giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio, le cui decisioni, in quanto conformi, si integrano a vicenda, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, sottolineando, in particolare, che il ES è stato riconosciuto, sulla base delle riprese del sistema interno di videosorveglianza, quale uno dei soggetti che aveva provato a recuperare lo skimmer presso uno sportello bancario, ma soprattutto che l'effigie dell'imputato si trovava apposta su numerose carte di identità contraffatte utilizzate per il rilascio di carte di credito. Risulta, pertanto, allo stesso modo inammissibile la deduzione difensiva della mancanza di prove che le falsificazioni contestate siano state commesse dall'imputato, posto che egli è concorrente in una complessa attività illecita che comprendeva necessariamente la falsificazione di carte di credito e di carte di identità. Del tutto generica, in quanto priva di specifico supporto, è l'affermazione del ricorrente di essere un mero esecutore di ordini impartiti da altri. Manifestamente infondata è la tesi difensiva della mancanza dell'elemento del profitto nelle fattispecie contestate, poiché le truffe di cui ai capi di imputazione sono due:
una in cui il profitto ottenuto è specificamente indicato e l'altra che è rimasta nella forma del tentativo. Infondato è il motivo di ricorso con il quale il ricorrente afferma che non è configurabile il concorso tra il reato previsto dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 e il reato di truffa. Premesso che il reato contestato ex
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9, sostituisce, senza soluzione di continuità, quello di cui al citato art. 12, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto così massimato: "L'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, convertito con L. 5 luglio 1991, n. 197, e non quello di truffa, che resta assorbito" (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2 001, Tiezzi, Rv. 218873). Tale principio, però, come risulta chiaramente anche dalla motivazione della suddetta sentenza delle Sezioni Unite, riguarda la fattispecie illecita di cui alla prima parte del citato art. 12 (ora confluito nell'art. 55 cit.), che prevede la condotta di "indebita utilizzazione" di carte di credito o di pagamento, non la diversa fattispecie di cui alla seconda parte, che prevede la specifica condotta di "falsificazione o alterazione di carte di credito". Quest'ultima condotta - e non solo quella di indebita utilizzazione - è proprio quella che è stata contestata al ES e che può dar luogo ad una autonoma contestazione di reato in concorso con il delitto di truffa, posto che non ogni artificio o raggiro comporta un'attività di falsificazione.
Piuttosto deve rilevarsi ex officio, senza peraltro alcuna conseguenza più favorevole sul trattamento sanzionatorio, che le condotte contestate ai capi C) e D) dell'imputazione quali delitti di truffa devono essere più esattamente qualificati ai sensi dell'art.640 ter c.p., poiché integra il delitto di frode informatica colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua (Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011, Fica, Rv. 250113). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
Qualificati i reati di cui alle lett. e) ed) del capo di imputazione rispettivamente ai sensi degli artt. 640 ter, 56 e 640 ter c.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012