Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 26539
CASS
Sentenza 9 giugno 2015

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Massime1

Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello, la concessione della sospensione condizionale della pena e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte con rinvio, per difetto assoluto di motivazione, involgendo la questione valutazioni di merito non surrogabili in sede di legittimità.

Commentario1

  • 1Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018

    Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 26539
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26539
Data del deposito : 9 giugno 2015

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