Sentenza 9 giugno 2015
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello, la concessione della sospensione condizionale della pena e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte con rinvio, per difetto assoluto di motivazione, involgendo la questione valutazioni di merito non surrogabili in sede di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 26539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26539 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 09/06/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 838
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 48589/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 22/04/2014 della Corte di Appello di Palermo;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dr. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il CI l'avv. Alviano Glaviano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. La sentenza di appello indicata in epigrafe ha confermato in punto di responsabilità la decisione pronunciata il 17.1.2011 dal Tribunale di Palermo, che ha dichiarato CI RI responsabile del delitto di simulazione di reato, commesso il 21.11.2008, denunciando falsamente il furto dell'autovettura Toyota Yaris al fine di assicurare al figlio AT l'impunità dal reato di concorso in rapina, avendo costui utilizzato tale veicolo per la fuga dopo l'azione criminosa. I giudici del gravame hanno, tuttavia, ritenuto di mitigare il trattamento punitivo riservato al CI, sia escludendo la contestata aggravante teleologia, sia concedendogli le attenuanti generiche, e - per l'effetto - hanno ridotto la pena allo stesso inflitta ad otto mesi di reclusione.
2. L'imputato ha proposto personale ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo, denunciandone il totale difetto di motivazione in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena, pur invocato con specifico motivo di impugnazione enunciato nell'appello sottoposto all'esame dei giudici di secondo grado.
3. Il ricorso è fondato.
Effettivamente la sentenza impugnata non reca traccia ne' del motivo di appello formulato dall'imputato in relazione al disposto dell'art. 163 c.p., ne' delle ragioni per le quali il CI è stato ritenuto immeritevole dell'invocato beneficio.
Ciò sebbene l'imputato in sede di appello abbia sollecitato, in termini non generici o meramente assertivi, il riconoscimento, in uno alle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena (attenuanti e beneficio negati dal primo giudice).
Il vero è che l'omessa motivazione della Corte di Appello scaturisce in tutta evidenza dalla mancata constatazione che contro la sentenza di primo grado sono stati proposti due separati atti di appello nell'interesse del CI a cura dei due difensori di fiducia del prevenuto, con il secondo soltanto dei quali (proposto il 30.6.2011 dall'avv. Teresa Re) si invocava, oltre alle attenuanti innominate (richiesta avanzata anche con l'appello del 10.5.2011 dell'avv. Fiumefreddo), la sospensione condizionale della pena. Richiesta che la Corte di Appello ha ignorato, prendendo in esame (come si desume dalla sinossi dei motivi di gravame esposta nella sentenza di secondo grado) unicamente l'appello depositato per primo e non recante alcuna richiesta ex art. 163 c.p.. Tale essendo la causa storico-documentale dell'omissione valutativa della decisione di appello, non vi è dubbio che il silenzio della decisione sul tema della sospensione condizionale della pena vizia parzialmente l'atto decisorio. Vero è che l'omissione (con connesso diniego del beneficio) investe un ambito della decisione, quello del trattamento punitivo, rimesso all'esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito in rapporto ad un istituto, quale quello della sospensione della pena, scandito da massima latitudine di autonomia e facoltatività, avulse da predeterminati automatismi applicativi.
Nondimeno i giudici di secondo grado, a fronte di una esplicita richiesta di verifica sollecitata dall'appellante sull'applicabilità della sospensione condizionale, richiesta idonea a focalizzare - per la sua specificità - un "punto" della decisione di primo grado attinto da impugnazione e meritevole di una puntuale seppur sintetica risposta, avevano obbligo di pronunciarsi. Tanto più quando si osservi che la misura della pena inflitta al ricorrente (che la stessa sentenza di appello afferma gravato da due soli remoti e non gravi precedenti penali, uno dei quali per reato depenalizzato) ricadeva entro il limite della sanzione detentiva per la concessione del beneficio previsto dall'art. 163 c.p.. Deve, quindi, ribadirsi il principio di diritto secondo cui, fatta salva l'ipotesi della palese non concedibilità del beneficio per immanente assenza dei presupposti di legge, costituisce difetto assoluto di motivazione della sentenza la mancata pronuncia del giudice di appello sulla concessione della sospensione condizionale della pena, quando nell'atto impugnatorio sia stata esplicitamente sollecitata (in termini, beninteso, non generici o sorretti da mere formule di stile) una verifica sulla applicabilità del ridetto beneficio (cfr.: Sez. 6, n. 47913 del 9.12.2009, Mazzotta, Rv. 245493; Sez. 3, n. 3431 del 4.7.2012, Maione, Rv. 254681). Dagli enunciati rilievi consegue che gli atti vanno rimessi, previo annullamento in parte qua della sentenza impugnata, ai giudici di appello affinché valutino, con giudizio anche di fatto non surrogabile in questa sede, la concedibilità o meno all'imputato della sospensione condizionale della pena (v. Sez. 3, n. 19082 del 17.4.2012, Vitale, Rv. 252651). Trattandosi di annullamento parziale della sentenza afferente a statuizioni diverse da quelle sottese al già avvenuto accertamento del reato e della responsabilità del ricorrente, la decisione sulla condanna diviene irrevocabile con la presente sentenza di legittimità con effetti preclusivi per il giudice del rinvio della declaratoria di eventuali sopravvenienti cause estintive del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2015