Sentenza 9 ottobre 2006
Massime • 1
Il diritto al riconoscimento della qualifica di "quadro", istituita dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l'anno dall'entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria, che, in tal caso, vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge, considerando che la categoria dei quadri non appartiene alla categoria dei dirigenti e che ai quadri, salvo diversa disposizione, si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati (art.2, commi 1 e 3 legge n.190 del 1985). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito, nel desumere i requisiti di appartenenza alla categoria quadri, non aveva correttamente interpretato la norma, aggiungendo, all'unico requisito richiesto "ex lege", requisiti tipici della figura del dirigente, quali la gestione diretta dei rapporti con i terzi e la capacità di impegnare direttamente l'azienda).
Commentario • 1
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 4 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Giampaolo Furlan e Ylenia Vasini Definizione La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. La definizione legale volutamente generica, rinvia, per le opportune specificazioni, alla contrattazione collettiva. La lettera della legge stabilisce, infatti, che i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri siano stabiliti dai contratti collettivi nazionali ovvero aziendali, nell'ambito di ciascun ramo di produzione e in relazione alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/10/2006, n. 21652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21652 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALLEVA PIERGIOVANNI, SIMONETTI GIOVANNI CAMILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 21241/2002 proposto da:
CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NC MICHELINI TOCCI 50, presso studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTUSCHI LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AT NC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 268/2001 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 25/09/01 - R.G.N. 1120/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/06 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato ALLEVA;
udito l'Avvocato VISCONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale rigetto del primo assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bologna depositato il 21.4.1994 AT RA, esponeva: che era stato assunto il 20.9.1965 dalla Cassa di Risparmio di Bologna - Sezione Credito Agrario - e adibito all'ufficio tecnico con qualifica di impiegato di prima categoria;
che il lavoro era proseguito con due altre società controllate dalla Cassa, la Ircaer e la Bimer, e poi di nuovo con la Cassa;
che le mansioni erano consistite nell'effettuazione di perizie su aziende agricole al fine della concessione di mutui ipotecari che nel 1977 aveva ottenuto la promozione a vice capo ufficio;
che a seguito dell'entrata in vigore della L. 13 maggio 1985, n. 190 per le mansioni svolte gli spettava il riconoscimento della qualifica di quadro;
che nel 1987 l'ufficio tecnico era stato sciolto ed i periti che lo componevano erano stati ripartiti in altri due uffici;
che a partire dal 1990, al rientro da una lunga malattia, aveva iniziato a subire una progressiva dequalificazione con esclusione dalle perizie esterne ed assegnazione a compiti sempre più marginali. Tutto ciò premesso il AT conveniva in giudizio la Bimer s.p.a. (ora Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a.) chiedendo l'accertamento del diritto all'inquadramento nella categoria "quadri" dal 1.1.1986 con condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive;
chiedeva altresì, previo accertamento dell'avvenuta dequalificazione, la condanna della convenuta a titolo di risarcimento danni al pagamento di una somma pari alla retribuzione dovuta ad un quadro dal settembre 1990 alla data del deposito del ricorso.
La banca si costituiva e si opponeva alla domanda.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 5 luglio 1999, respingeva le domande.
L'Appello proposto dal lavoratore veniva respinto dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza del 28 maggio 2001. In motivazione la Corte, quanto alla rivendicata qualifica di quadro, osservava che la qualifica rivendicata non spettava al lavoratore a norma della L. 13 maggio 1985, n. 190, art. 2, in quanto le perizie su aziende agricole svolte dal AT non rientravano tra "i compiti particolarmente importanti ai fini dell'attuazione e sviluppo degli obbiettivi aziendali", ne' erano caratterizzate da autonoma responsabilità gestionale con capacità di impegnare direttamente l'azienda, requisiti cui la legge e la giurisprudenza ricollegavano il riconoscimento della qualifica rivendicata. Osservava altresì che la qualifica di quadro non sarebbe spettata al AT neppure in base all'accordo sindacale aziendale 21.2.1990, concluso in applicazione del Contratto collettivo aziendale 1.12.1988, che riconosceva tale qualifica ai soli periti agrari "incaricati di stimare il valore o lo stato di avanzamento lavori di complessi immobiliari con impiantistica industriale e/o aziende agricole e zootecniche di rilevanti dimensioni", mentre nella specie non risultava provato che l'appellante avesse svolto tale tipo di perizie.
Quanto alla lamentata dequalificazione, la Corte rilevava che dalle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria non poteva contestarsi che a partire dal 1987 il TO non fu più incaricato di effettuare perizie di aziende agrarie e fu adibito a mansioni di secondaria importanza e di modesta entità; tuttavia la Corte osservava che l'appellante non aveva provato di aver subito un danno da tale demansionamento, per cui nulla poteva essergli liquidato a tale titolo, neppure in via equitativa.
Per la Cassazione di tale sentenza il lavoratore - in pensione dal 31.10.2000 - ha proposto ricorso con due motivi. La Cassa di Risparmio di Bologna, che resiste con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale con un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni proposte contro la stesa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione della L. 13 maggio 1985, n. 190, art. 2, e vizi di motivazione, il AT addebita alla Corte di Appello di aver confuso la figura del "quadro" con quella del "funzionario", richiedendo per il primo un potere di rappresentanza che spetta invece solo al secondo;
vero è che al quadro sono riferibili solo "funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obbiettivi dell'impresa" e che tali erano certamente quelle di valutazione di aziende agricole ai fini della concessione del mutuo ipotecario normalmente svolte dal ricorrente, a nulla rilevando in senso contrario che il settore dei mutui agrari a partire dal 1980 avesse perso sempre più importanza rispetto al settore dei mutui industriali.
Rileva ancora il ricorrente che la Corte, per l'inquadramento del lavoratore, avrebbe dovuto valutare la situazione esistente alla data di entrata in vigore della L. n. 190 del 1985 e non tener conto dell'accordo aziendale 21.2.1990, intervenuto dopo cinque anni. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2103, 1218, 2043 e 2087 c.c., nonché vizi di motivazione, il AT addebita al giudice di appello di essere incorso in evidente contraddizione laddove, mentre ha ritenuto provato l'avvenuto demansionamento del ricorrente, ha poi ritenuto non provato il danno conseguente, non considerando che il danno conseguente alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro è suscettibile di per sè di risarcimento e di valutazione anche equitativa, anche in caso di mancata dimostrazione di un effettivo pregiudizio patrimoniale. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la Cassa di Risparmio, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la dequalificazione del AT e sostiene che tale determinazione della Corte è frutto di una erronea valutazione del materiale probatorio.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato per i seguenti motivi.
La L. 13 maggio 1985, n. 190, art. 2, così dispone:
"1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obbiettivi dell'impresa.
2.1 requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.
3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati". Nel precedente art. 1, della L. 13 maggio 1985, n. 190, la nuova categoria è stata inserita tra i dirigenti e gli impiegati. Il successivo art. 3 della L. 13 maggio 1985, n. 190, dispone che le imprese, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro.
La Corte di Appello ha richiamato e condiviso la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "il diritto a riconoscimento della qualifica di quadro, istituita dalla L. 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l'anno dall'entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria;
in tal caso tali requisiti vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge" (Cass. n. 2246 del 1995). La Corte ha quindi valutato se al AT spettasse la qualifica di quadro dal 1 gennaio 1986 in base alle indicazioni contenute nella legge, visto che la contrattazione aziendale è intervenuta soltanto nel 1990. Solo come argomento rafforzativo del proprio convincimento la Corte ha poi preso in esame la posizione del AT alla stregua della successiva contrattazione aziendale.
La Corte territoriale, però, nel desumere i requisiti di appartenenza alla categoria quadri dalle indicazioni ricavabili dalla legge, non ha correttamente interpretato la norma. Secondo il giudice di appello "gli elementi caratterizzanti le categorie dei quadri ai sensi della L. n. 190 del 1985 sono rappresentati......... dallo svolgimento continuativo, da parte del lavoratore, di compiti particolarmente importanti ai fini dell'attuazione e sviluppo degli obiettivi aziendali, dall'autonoma responsabilità gestionale dell'insieme delle funzioni demandate, dalla gestione diretta dei rapporti con i terzi e dalla connessa suscettibilità di impegnare se stessi e l'azienda".
È di tutta evidenza che nella definizione accolta dalla Corte territoriale, al requisito dello "svolgimento di compiti particolarmente importanti ai fini dell'attuazione e sviluppo degli obbiettivi dell'impresa", unico riferimento contenuto nella norma, sono stati aggiunti i requisiti dell'autonomia della gestione delle funzioni, della gestione diretta dei rapporti con i terzi e della capacità di impegnare direttamente l'azienda, completamente estranei al contenuto della legge, che dichiara applicabili alla nuova categoria le norme sugli impiegati (art. 2, comma 3), mentre soprattutto le ultime due funzioni indicati dalla Corte sono piuttosto tipiche della figura del dirigente.
L'ingiustificato ampliamento degli elementi legislativi caratterizzanti la categoria dei quadri non è rimasto senza conseguenze, poiché la Corte ne ha dedotto che l'attività svolta dal AT, in quanto meramente strumentale e preparatoria rispetto all'attività contrattuale di concessione del mutuo riservata ai funzionari dell'Istituto, era inidonea ad impegnare il dipendente e la banca nei confronti dei terzi e quindi non poteva ritenersi di rilevante importanza ai fini dell'attuazione e dello sviluppo degli obbiettivi dell'impresa. In altri termini la Corte ha desunto la non rilevanza dell'attività espletata dal AT dal fatto che il lavoratore non poteva impegnare la Banca nei confronti dei terzi, elemento questo che, come si è detto, è estraneo al dettato normativo.
In accoglimento del motivo di ricorso in esame la sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che valuterà se le mansioni svolte dal AT nel 1986, in assenza di contrattazione collettiva, possano, o meno, ritenersi di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obbiettivi dell'impresa, tenuto conto che, per espresso dettato normativo, la categoria dei quadri non appartiene alla categoria dei dirigenti e che ai quadri, salvo diversa disposizione, si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati (L. n. 190/1985, art. 2, comma 1 e 3). L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale esime la Corte dall'esame del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, che vanno dichiarati assorbiti. Il giudice di rinvio provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2006