Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai".
Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai".