Articolo 1 della Legge 13 maggio 1985, n. 190
Articolo 2
Versione
1 giugno 1985
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai".
Entrata in vigore il 1 giugno 1985
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