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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 344/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Parte_1
Oliviero – con domicilio digitale eletto presso indirizzo pec:
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e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_2
Grazia Oliviero – con domicilio digitale eletto presso indirizzo pec:
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- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 24/02/2025, e - premesso di aver contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Potenza il 23/08/1998 e che dalla loro unione sono nati i figli e , Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni - hanno dedotto l'insorgenza di contrasti tali da impedire la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) entrambi continueranno a vivere separati: la sig.ra con la figlia nella residenza in via Carlo Levi n. 2; il sig. Parte_1 Per_2
con il figlio in c.da Dragonara n. 5; 2) entrambi si danno atto della Parte_2 Per_1 reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
3) non vi è necessità di provvedere in merito al mantenimento del figlio (di anni 27) essendo lo stesso autosufficiente Per_1 economicamente; 4) entrambi i genitori si faranno carico di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne versando direttamente alla stessa € 200,00 mensili entro il giorno 10 di Per_2 ogni mese;
l'assegno si rivaluterà secondo gli indici ISTAT come per legge; 5) entrambi i genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei figli;
6) compensate tra le parti le spese di procedura.”.
All'udienza del 22/05/2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Il Tribunale ha, poi, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli, entrambi maggiorenni, alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo di mantenimento della figlia , a carico di entrambi i ricorrenti, che avverrà sulla base degli indici Per_2
Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni. Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza e di Vaglio Basilicata (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_2
e con ricorso del 24/02/2025, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_2 Parte_1
hanno contratto matrimonio in Potenza, il 23/08/1998, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vaglio Basilicata (PZ) dell'anno 1998, Atto nr. 4, Parte II,
Serie B.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza e di Vaglio Basilicata (PZ) per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni